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Incarto n.: |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Chiesa (quest’ultimo in sostituzione del giudice Walser, assente) |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2004.58 (mercedi e salari) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanze 4 marzo 2004 e 18 marzo 2004 da
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AO 1 AO 2
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contro |
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AP 1
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con cui l'istante __________ ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 14'247.- oltre interessi e l’istante CAD del SEI ha chiesto la sua condanna al pagamento di fr. 2'961,35 oltre interessi, domande avversate dalla convenuta e che il segretario assessore, con sentenza 11 maggio 2004, ha accolto limitatamente a fr. 14'207,15 per quanto riguarda l’istante __________ e integralmente per quanto riguarda l’istante CAD del SEI;
appellante la convenuta, la quale con atto di appello del 27 maggio 2004 chiede in riforma del giudizio impugnato la riduzione a fr. 2'961.35 dell’importo dovuto all’istante __________, con protesta di ripetibili;
mentre l’istante __________ con le osservazioni 2 giugno 2004 propone di respingere l’appello e di confermare il giudizio di prima sede;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa
considerato
in fatto: A. AO 1 lavorava alle dipendenze di AP 1 come gessatore dal 1° settembre 2002, con uno stipendio di base di fr. 4'384.- mensili lordi. Il lavoratore è stato inabile al lavoro per malattia dal 25 settembre 2003 al 30 novembre 2003. La cassa malati __________ ha comunicato il 12 novembre 2003 a AO 1, con copia ad AP 1, che il suo medico fiduciario lo riteneva abile al lavoro nella misura del 100% dal 1° dicembre 2003 (doc. B). AO 1 non si è presentato al lavoro il 1° dicembre 2003 e ha ricevuto prestazioni ambulatoriali il 4 dicembre 2003 dall’Ospedale ______________. __________ ha confermato l’11 dicembre 2003 a AO 1 che lo riteneva abile al lavoro nella misura del 100% dal 1° dicembre 2003 (doc. E). AP 1 ha licenziato AO 1 il 12 dicembre 2003, con effetto dal 30 novembre 2003, per colpa grave (doc. A).
B. Con istanza 4 marzo 2004 AO 1 si è rivolto alla Pretura del Distretto di Bellinzona per ottenere la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 14'247.- oltre interessi per licenziamento ingiustificato. Il 18 marzo 2004 la Cassa Disoccupazione RA 2ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 2'961.35 oltre interessi, avendo versato a AO 1 prestazioni di disoccupazione dal 22 gennaio al 29 febbraio 2004. All'udienza del 19 aprile 2004 __________ ha confermato le proprie domande, aumentando a fr. 17'168.50 l’importo preteso, per tenere conto del mancato versamento della tredicesima mensilità, da cui dedurre la somma di fr. 2'961.35 oggetto dell’istanza presentata dalla Cassa disoccupazione, alle quali si è opposta la convenuta, che ha posto in compensazione ¼ del salario a titolo di indennità per abbandono ingiustificato del posto di lavoro ai sensi dell’art. 337d CO. Le cause promosse con le istanze 4 e 18 marzo 2004 sono state congiunte per il giudizio. Non essendovi prove da assumere in aggiunta ai documenti prodotti dalle parti, queste ultime hanno proceduto seduta stante al dibattimento finale, confermandosi nelle rispettive domande di giudizio.
C. Statuendo il 4 maggio 2004, il segretario assessore ha accolto l’istanza di AO 1 nella misura di fr. 14'207.15 oltre interessi al 5% dal 1° dicembre 2003 e ha accolto l’istanza della Cassa disoccupazione AO 2 in misura integrale, condannando la convenuta a versare a quest’ultima fr. 2'961.35 oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2004. La tassa di giustizia e le spese sono state poste a carico dello Stato, con l’obbligo per AP 1 di rifondere in solido agli istanti fr. 300.- per ripetibili.
D. AP 1 è insorta con un appello del 27 maggio 2004 contro la sentenza del segretario assessore, chiedendo in riforma del giudizio impugnato la riduzione a fr. 2'961.35 oltre interessi al 5% dal 1° dicembre 2003 dell’importo dovuto a AO 1, quale tredicesima mensilità per il 2003.
e ritenuto
in diritto: 1. L'art. 337 CO dispone che il datore di lavoro e il lavoratore possono disdire con effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere pretesa. Ciò è il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata sembra essere l'unica soluzione praticabile. Il licenziamento con effetto immediato è un provvedimento eccezionale, che deve essere ammesso in modo restrittivo (DTF 130 III 28 consid. 4.1, 213 consid. 3.1; 127 III 351 consid. 4a). Manchevolezze minori possono giustificare una disdetta immediata solo se si verificano ripetutamente malgrado espliciti avvertimenti sull'eventualità della disdetta (DTF 129 III 351 consid. 2.1). Il giudice valuta secondo libero apprezzamento se la violazione dei doveri contrattuali raggiunge la necessaria gravità, considerando le circostanze concrete, in applicazione dei principi di diritto e di equità (DTF 127 III 313, cons. 3). La parte che disdice il contratto, ritenendo dati i presupposti dell'insostenibile continuazione del medesimo, deve portarne la prova. E' invece la controparte a dover provare che, nonostante la presenza di motivi gravi, il partner contrattuale avrebbe dovuto soggettivamente tollerare la continuazione del rapporto di lavoro (Brühwiler, Komm. zum Einzelarbeitsvertrag, ed. 2, art. 337 CO, N. 7 c).
Per quanto più da vicino concerne la mancata presenza sul posto di lavoro, rispettivamente la mancata prestazione lavorativa pattuita, dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel ritenere che la gravità ipotizzata dall'art. 337 CO è data di regola solo in presenza di un atteggiamento di resistenza ai propri obblighi e malgrado solleciti della controparte, laddove la portata di tali sollecitazioni dev'essere giudicata anzitutto in funzione dell'oggettiva chiarezza della situazione obbligatoria del lavoratore (Brühwiler, op. cit., ibidem, N. 2 a; Rehbinder, in Comm. di Berna, 1992, art. 337 CO, N. 6). Inoltre dev'essere considerata la posizione soggettiva di questi, così che se il lavoratore, malgrado solleciti, ritiene in buona fede di avere un motivo legittimo per astenersi dal lavoro, non può essere licenziato in tronco (Rehbinder, op. cit., ibidem).
2. Nella fattispecie il segretario assessore ha accertato che la cassa malati __________ aveva informato il 12 novembre 2003 sia il datore di lavoro sia il lavoratore che quest’ultimo era considerato abile al lavoro nella misura del 100% dal 1° dicembre 2003 (doc. B). Il dipendente non si era però presentato al lavoro il 1° dicembre 2003, non aveva giustificato la sua assenza e solo in corso di causa ha prodotto un certificato 9 febbraio 2004 dell’Ospedale ____________ attestanti prestazioni ambulatoriali il 4 dicembre 2003 (doc. C) e un certificato 16 febbraio 2004 del dr. med. __________, menzionante un’incapacità lavorativa dal 1° al 4 dicembre 2003 (doc. D). Ciò nonostante, prosegue il segretario assessore, il datore di lavoro non ha formalmente diffidato il dipendente dal riprendere il lavoro prima di licenziarlo il 12 dicembre 2003 con effetto dal 30 novembre 2003, di modo che il licenziamento immediato non era giustificato e che il lavoratore ha pertanto diritto allo stipendio durante il periodo ordinario di disdetta di due mesi, fino al 28 febbraio 2004, oltre alla tredicesima pacificamente non versata dalla datrice di lavoro. Infine, il segretario assessore ha respinto la pretesa posta in compensazione dalla convenuta, da un lato perché non quantificata e dall’altra perché sprovvista di ogni prova sull’effettivo danno subito per la mancata comparsa del dipendente sul posto di lavoro. In conclusione, il primo giudice ha riconosciuto al dipendente l’importo di fr. 14'247.- per lo stipendio dovuto nel termine ordinario di disdetta fino al 28 febbraio 2004, oltre alla tredicesima di fr. 2'921,50, da cui ha dedotto l’importo anticipato dalla Cassa disoccupazione, in fr. 2'961.35, per un totale di fr. 14'207.15.
3. L'appellante non contesta le cifre considerate dal segretario assessore, ma sostiene che il licenziamento con effetto immediato era giustificato, poiché il lavoratore l’aveva indotta in inganno sottacendo di essere stato dichiarato abile al lavoro al 100% dal 1° dicembre 2003 e non si era presentato sul posto di lavoro, compromettendo così in modo irreparabile il rapporto di fiducia con il datore di lavoro. Inoltre l’istante non aveva dato notizie sulla propria assenza e non aveva fornito certificati medici per il periodo dal 1° al 4 dicembre 2003 in cui sarebbe stato in malattia. La convenuta riconosce di dover pagare la tredicesima mensilità e pretende, nell’ipotesi in cui fosse confermata la sentenza di prima sede, una riduzione dell’importo stabilito dal segretario assessore per tenere conto della mancata prestazione lavorativa durante 8 giorni.
4. Le parti ammettono che il dipendente non si è presentato al lavoro il 1° dicembre 2003, nonostante il medico fiduciario della cassa malati __________ l’avesse ritenuto abile al lavoro al 100% da tale data, come risulta dalla comunicazione inviata il 12 novembre 2003 al lavoratore per raccomandata e alla datrice di lavoro in copia (doc. B). Per quanto emerge dagli atti l’istante non ha avvertito la convenuta della sua inabilità per malattia dal 1° al 4 dicembre 2003 (certificato medico del 16 febbraio 2004, doc. D) e quest’ultima non ha preso contatto con lui prima del 12 dicembre 2003, quando gli ha comunicato il suo licenziamento con effetto retroattivo al 30 novembre 2003 (doc. A). La fattispecie è di conseguenza ben diversa da quella oggetto della giurisprudenza citata dall’appellante, dove il lavoratore aveva presentato un falso certificato medico e aveva tenuto all’oscuro il datore di lavoro della sua ritrovata capacità lavorativa (Rémy Wyler, Droit du travail, Berne 2002, pag. 372, nota 1279). La convenuta sapeva infatti che il dipendente avrebbe dovuto riprendere il lavoro il 1° dicembre 2003, poiché aveva ricevuto dalla cassa malati copia della comunicazione 12 novembre 2003 (doc. B). Essa avrebbe quindi dovuto sollecitare il dipendente a riprendere il lavoro o a provare la continuazione dello stato di malattia, con la comminatoria del licenziamento immediato. La mancanza del lavoratore, consistente nella violazione del suo obbligo di fornire attività lavorativa (Brühwiler, op. cit., ibidem, n. 2 a) assume la gravità presupposta dall’art. 337 CO solo se egli non ottempera al sollecito del datore di lavoro (II CCA sentenza del 30 ottobre 2002, inc. 12.2002.92). Nella fattispecie la convenuta non ha reagito all’assenza del lavoratore fino al 12 dicembre 2003, quando gli ha notificato il licenziamento immediato, senza nessun preavviso e nessuna messa in mora di prestare la propria attività.
5. Afferma la convenuta che dall’importo di fr. 14'207.15 riconosciuto dal segretario assessore al dipendente deve essere dedotto l’importo corrispondente allo stipendio per gli 8 giorni di assenza ingiustificata dal posto di lavoro. A prescindere dalla circostanza che l’appellante neppure indica quale sia la cifra da dedurre, la pretesa non è stata fatta valere in prima sede ed è pertanto irricevibile in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). L’appello, del tutto infondato, deve di conseguenza essere respinto.
6. Non si prelevano tasse di giustizia né spese, trattandosi di una procedura per mercedi e salari (art. 343 cpv. 3 CO). L’appellante rifonderà alla controparte un’equa indennità per ripetibili di appello.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 148 cpv. 1 CPC
pronuncia: 1. L’appello 27 maggio 2004 di AP 1 è respinto.
2. Non si prelevano tasse né spese. AP 1 verserà a AO 1 fr. 400.- per ripetibili di appello.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
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terzi implicati |
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Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario