Incarto n.
12.2005.103

Lugano

23 maggio 2005/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2004.1527 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza 10 dicembre 2004 da

 

 

AP 1

rappr. da RA 2

 

 

 

contro

 

 

 

AO 1

rappr. daRA 1

 

 

con la quale è chiesta, in via cautelare, la liberazione a favore dell’istante-locatrice, nella misura dell’85%, delle pigioni depositate presso l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Massagno dalla convenuta-locataria nell’ambito di una procedura avviata da quest’ultima, avanti all’Ufficio di conciliazione, ed intesa all’eliminazione di difetti dell’ente locato ed alla riduzione della pigione che il Segretario-assessore della Pretura ha respinto con decreto 6 maggio 2005.

 

Appellante l’istante la quale, con appello 18 maggio 2005, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere la propria istanza cautelare.

 

Letti ed esaminati gli atti dell’incarto.

 

 

 

Considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che, per l’art. 413 cpv. 1 CPC, il giudice può decretare, su istanza di parte, provvedimenti cautelari, in tema di controversie relative alla locazione, al più presto a far tempo dall’introduzione dell’istanza all’Ufficio di conciliazione;

 

                                         che è questa la procedura che, su istanza della locatrice qui appellante, è stata istruita e decisa con il decreto impugnato che respinge le richieste cautelari;

 

                                         che, per l’art. 413 cpv. 2 CPC, le decisioni cautelari in materia di locazione non sono impugnabili;

 

                                         che ne discende come l’appello 18 maggio 2005 è irricevibile;

 

                                         che le spese di questo giudizio sono a carico dell’appellante mentre non si assegnano ripetibili alla controparte cui l’appello non è stato intimato potendo essere evaso, preliminarmente, ai sensi dell’art. 313bis CPC;

 

 

Per i quali motivi

visto l’art. 413 cpv. 2 CPC e, per le spese, la vigente TG

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   L’appello 18 maggio 2005 di AP 1 è irricevibile.

 

                                   2.   La tasse e le spese di giudizio in complessivi Fr. 50.- sono a carico dell’appellante.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-

-

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

 

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario