Incarto n.
12.2005.110

Lugano

10 luglio 2006/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.489 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 14 agosto 2002 da

 

 

  AP 1 

rappr. da  RA 1 

 

 

 

contro

 

 

 

 AO 1 

rappr. da  RA 2 

 

 

con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma di fr. 444'904.- oltre accessori, domanda avversata dal convenuto e che il Pretore con sentenza 10 maggio 2005 ha respinto;

 

appellante l’attore che, con appello 3 giugno 2005, chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere integralmente la petizione;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

 

ritenuto

 

In fatto:                    1.   Il 23 marzo 1994 l’avv. __________ M__________ -rappresentante fiduciariamente il proprietario dei certificati azionari della N__________ I__________ AO 1-, venditore, e il dott. __________, acquirente, stipularono una convenzione relativa alla vendita delle azioni della N__________ I__________ C__________ __________. L’accordo prevedeva la cessione del pacchetto azionario alla firma dell’atto e il contestuale pagamento del prezzo mediante l’assunzione integrale da parte dell’acquirente delle intere posizioni debitorie delle società, così come risultanti dal bilancio e dal conto economico del 31 marzo 1994. Tra i passivi societari figuravano, tra l’altro, un debito nei confronti del C__________ __________ (in seguito __________) e uno nei confronti della __________ (in seguito __________), all’origine della presente contestazione.

                                         

 

                                   2.   Con petizione 14 agosto 2002 __________, avente diritto economico della società compravenduta e fiduciante dell’ avv. __________, ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma di fr. 444'904.- oltre accessori. L’attore sostiene che fra i debiti della N__________ I__________ C__________ __________ assunti dall’acquirente con la convenzione del 23 marzo 1994 ve n’era uno di fr. 262'352.- nei confronti di C__________ e uno di fr. 182'552.- verso C__________, garantiti da averi di sua proprietà. Le due banche avrebbero realizzato i beni dati in pegno perché controparte non aveva fatto fronte ai propri obblighi. In qualità di terzo proprietario del pegno egli sarebbe pertanto surrogato nei diritti delle banche creditrici verso il dott. AO 1 nella misura in cui i suoi beni sono serviti a diminuire il debito della società.

 

 

                                   3.   Con risposta 10 dicembre 2002 il dott. AO 1 ha postulato la reiezione della petizione, rilevando di aver fatto fronte agli obblighi derivanti dalla convenzione fino al momento in cui, il 22 gennaio 1996, l’ha denunciata perché viziata da errore essenziale e da dolo del venditore. Di conseguenza egli non sarebbe più vincolato dall’accordo, dal quale controparte neppure potrebbe dedurre alcun diritto nei suoi confronti. In merito al debito esistente nei confronti di C__________ contesta di essere stato inadempiente, rilevando di aver concluso con la banca una transazione per il suo rimborso. Contesta altresì che le garanzie realizzate da C__________ e C__________ siano state prestate dall’attore il quale non sarebbe legittimato a far valere la contestata pretesa.

                                         Con i successivi allegati di replica e duplica le parti hanno confermato le rispettive domande, e così con le proprie conclusioni.

 

                                   4.   Con sentenza 10 maggio 2005 il Pretore ha respinto la petizione. Dopo aver considerato infondata la rescissione del contratto per dolo e errore essenziale, il primo giudice ha poi ritenuto che l’attore non avesse provato di essere stato il proprietario dei pegni realizzati dalle banche, negando quindi la sua legittimazione per surrogazione o per cessione.

 

 

                                   5.   Con appello 3 giugno 2005 l’attore chiede la riforma della sentenza impugnata e la sua riforma nel senso di accogliere integralmente la petizione.

                                         Con osservazioni 11 luglio 2005 l’appellato postula la reiezione del gravame.

 

 

Considerato

 

in diritto:                  6.   Per l’art. 110 CO, il terzo che soddisfa il creditore è per legge surrogato nei diritti di questo fino a concorrenza della somma pagata quando riscatta una cosa data in pegno per un debito altrui, sulla quale gli competa la proprietà od un diritto reale limitato. Vi è surrogazione anche nei casi dove il costituente del pegno non procede al suo riscatto ma il creditore lo realizza, e ciò in applicazione per analogia dell’art. 110 CO (DTF 108 II 190; Gonzenbach, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 3a ed., n. 11 ad art. 100 CO). Per quanto concerne l’onere probatorio, spetta a chi pretende di essere surrogato nei diritti in applicazione dell’art. 110 CO l’onere di dimostrarne i presupposti (art. 8 CC).

 

 

                                   7.   Il Pretore ha respinto la petizione negando la legittimazione attiva all’attore, ritenendo non provato che egli fosse il terzo proprietario del pegno. L’appellante censura le conclusioni del primo giudice sostenendo che dalla documentazione e dall’istruttoria emergerebbe chiaramente come egli fosse in realtà titolare degli averi dati in pegno alle due banche e quindi la sua legittimazione sarebbe da ammettere, essendo egli validamente surrogato nei diritti degli istituiti di credito.

 

                                         Va avantutto rilevato che in questa sede la validità della convenzione 23 marzo 1994 non è più oggetto di contestazione. Di conseguenza è da ritenere che con la sua stipulazione l’appellato abbia assunto integralmente i debiti della N__________ I__________ C__________ __________ (doc. B, pag. 2, punto 5). Gioverà comunque evidenziare che le parti contraenti erano il dott. AO 1, acquirente, d’una parte e l’avv. __________, venditore, dall’altra, ma non l’avv. __________. Di principio solo l’avv. M__________ è quindi legittimato ad avvalersi dei diritti del venditore scaturenti dal contratto. A ciò nulla cambia il fatto che egli abbia agito a titolo fiduciario per l’avente diritto economico -che è poi risultato essere, appunto, l’avv. G---------, poiché il contratto fiduciario ha per oggetto il trasferimento dal fiduciante al fiduciario di tutti i diritti e beni che gli vengono consegnati, con la conseguenza che il fiduciario diventa il proprietario degli averi che gli vengono consegnati, rispettivamente titolare dei crediti che gli sono stati trasferiti (DTF 117 II 430/431 consid. 3b, 295; 115 II 468 consid. 2a; 114 II 50; 109 II 239 consid. 2b; Thévenoz, La fiducie, cendrillon du droit suisse, RDS 114/1995 II, pag. 274 segg.; Watter, Die Treuhand im Schweizer Recht; RDS 114/1995 II, pag. 212; Winiger, Commentaire Romand, N. 98 all’art. 18). Invano l’appellante invoca quindi pretese inadempienze dell’appellato nell’ambito del contratto di compravendita delle azioni della N__________ I__________ C__________ __________, dalle quali, trattandosi di res inter alios, non può comunque far discendere alcun diritto a proprio favore, neppure avendo mai preteso, ancor prima che dimostrato, che eventuali siffatti diritti gli siano stati in qualche modo retrocessi dal fiduciario.

 

 

                                   8.   Nel caso concreto poi il convenuto ha contestato che l’attore abbia costituito in pegno beni di sua proprietà a favore di C__________ e C__________ a garanzia dei debiti della N__________ I__________ C__________ __________, ma anche che la banca abbia realizzato titoli di proprietà dell’attore stesso (risposta 10 dicembre 2002, pag. 19). L’onere di dimostrare queste circostanze incombeva quindi all’attore che pretende di essere surrogato nei diritti della banca sulla base dell’art. 110 CO. Su questo specifico punto l’appellante -invero sovente prolisso su altre questioni- è stato molto vago nell’addurre i fatti rilevanti, limitandosi a sostenere che a fronte dell’inadempienza del dott. __________ la banca aveva realizzato i titoli che egli aveva dato in pegno alla banca. Nulla di più è dato a sapere in merito ai titoli o alle circostanze della pretesa costituzione in pegno dei medesimi.

                                         La documentazione in atti non permette di ricavare certezze in merito all’esistenza dei pretesi pegni. La dichiarazione doc. N rilasciata da C__________ indica che il credito da lei vantato nei confronti della N__________ I__________ C__________ __________ “...era garantito anche da un pegno costituito da terzi” (doc. 3). In un successivo scritto del 13 giugno 1996 C__________ spiega poi che in origine vi erano dei beni messi a pegno dalla società T__________ __________. presso C__________, e che in seguito i crediti di C__________ nei confronti della N__________ I__________ C__________ __________ erano stati ripresi unitamente a tutte le garanzie connesse da C__________, il quale le aveva poi realizzate, ricavandone la somma di fr. 262'352.- posta in deduzione del debito della N__________ I__________ C__________ __________ in data 11 maggio 1994 (doc. N, T), vale a dire dopo la stipula della compravendita del pacchetto azionario di questa società. Da ciò si ricava che le garanzie realizzate da C__________ erano state fornite da altri, mentre non v’è alcun accenno a eventuali garanzie fornite dall’appellante.

                                         Per quanto riguarda poi il pegno presso C__________, risulta che lo stesso è stato costituito da “Avv. __________ S__________ e Avv. __________ M__________”, a garanzia delle pretese della banca nei confronti della N__________ I__________ C__________ __________ (doc. A), circostanza questa ripresa quale premessa della dichiarazione 20 settembre 1994 con la quale la stessa banca “dichiara di cedere allo Studio avv. __________ i suoi diritti derivanti dal contratto stipulato con la N__________ I__________ C__________ __________ ...” (doc. Q). Anche in questo caso l’appellante non è menzionato.

 

                                         Dai predetti documenti si ricava quindi che i pegni non erano stati costituiti personalmente dall’avv. AP 1. Gli argomenti che egli adduce con l’atto di appello non sono suscettibili di indurre a diversa conclusione. Egli ripropone infatti l’istoriato della compravendita, asserendo che dallo stesso risulterebbe la sua intenzione di recuperare con la compravendita l’importo di oltre fr. 430'000.- corrispondente alle garanzie esistenti a favore della SA che egli avrebbe prestato quale avente diritto economico. Il fatto che egli fosse l’avente diritto economico della N__________ I__________ C__________ __________ non è però motivo sufficiente per dedurne che agli abbia costituito personalmente i diritti di pegno a favore della medesima. Anzi, come già esposto, risulta piuttosto che, semmai, egli vi ha proceduto tramite terze persone, ciò che sarebbe in linea con il suo desiderio di non figurare in prima persona, perché all’epoca “era in corso un divorzio e intendeva celare alla moglie i suoi rapporti finanziari a Ascona” (teste avv. __________ S__________, verbale 10 aprile 1997 nell’inc. 10.1995.89 della IICCA, pag. 2). Il Pretore ha quindi rettamente concluso che, mancando la prova che il pegno fosse stato costituito dall’attore, neppure era provata la surrogazione e quindi egli difettava della legittimazione attiva.

 

                                         Peraltro, in una situazione tutt'altro che chiara e con le contestazioni in essere, non è dato di comprendere perché l’appellante non abbia prodotto gli atti di costituzione di pegno -come fatto con il doc. A, atto di costituzione di pegno tra gli avv. __________ e M__________ e C__________-, neppure affermando che ostassero ostacoli di sorta ad ottenere i documenti dagli istituti di credito.

 

                                         L’appello dev’essere respinto e la decisione impugnata confermata. Le spese seguono la soccombenza.

 

 

 

Per i quali motivi,

 

pronuncia:              1.   L'appello 3 giugno 2005 di __________ è respinto.

                                                                               

                                   2.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

 

                                         a) tassa di giustizia                                         fr.           2’450.-

                                         b) spese                                                           fr.               50.-

                                         totale                                                                 fr.           2’500.-

 

                                         anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 8’000.- per ripetibili di appello.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-     

-     

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario