Incarto n.
12.2005.133

Lugano

3 agosto 2006/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney–Colombo e Walser

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2001.461 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza 22 maggio 2001 da

 

 

 AP 1 

(rappr. dall’  RA 1 )

 

 

 

contro

 

 

 

 AA 1 

(rappr. da  RA 2 )

 

 

con cui l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma di

fr. 6'057,30 oltre accessori;

 

domanda avversata dal convenuto, il quale ha fatto valere in via riconvenzionale una pretesa risarcitoria di fr. 18'360.–, e che il Pretore, con sentenza 21 giugno 2005 ha respinto, accogliendo la domanda riconvenzionale per l’importo di fr. 3'642,70 oltre interessi;

 

appellante l’istante che, con atto 11 luglio 2005, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente l’istanza e respingere la domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre il convenuto, con osservazioni 23 agosto 2005, postula la reiezione del gravame e, con appello adesivo, chiede la modifica della sentenza impugnata nel senso di accogliere la domanda riconvenzionale per fr. 15'700.–, con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

 

 

ritenuto

 

in fatto:                    1.   Nel periodo dal 16 settembre 1998 al 24 giugno 1999, AA 1 si è sottoposto a cure dentarie presso il dentista Dr. __________, il quale ha proceduto alla posa di un ponte nella semiarcata superiore destra. Per le proprie prestazioni professionali il Dr. __________ ha emesso la nota d’onorario 30 giugno 1999 per complessivi fr. 10'557,30. AA 1, che già aveva versato un acconto di fr. 4’500.–, si è però rifiutato di pagare i rimanenti fr. 6'057,30. Da qui l’inoltro della presente azione giudiziaria con la quale l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al saldo delle proprie prestazioni. In sede di udienza di discussione il convenuto essendosi opposto all’istanza manifestando l’intenzione di formulare una domanda riconvenzionale il cui valore eccedeva la procedura inappellabile, il Pretore ha ordinato la continuazione della procedura con gli allegati scritti. Con risposta e domanda riconvenzionale 9 luglio 2001 il convenuto, postulata la reiezione dell’istanza, ha chiesto la condanna dell’istante al pagamento della somma di fr. 18'360.– oltre interessi a titolo di risarcimento dei danni, eccependo la difettosità della protesi che, non essendo stata eseguita correttamente, si era rotta a varie riprese. L’istante, contestata l’asserita difettosità del proprio lavoro, ha chiesto la reiezione della domanda riconvenzionale.

 

                                       Al dibattimento finale le parti hanno entrambe confermato le rispettive domande.

 

                                  2.   Con sentenza 21 giugno 2005 il Pretore ha respinto l’istanza. Premesso che il rapporto contrattuale in essere tra le parti è un mandato, il primo giudice ha rilevato l’esistenza di una responsabilità del dentista nella ripetuta rottura della protesi, non eseguita correttamente, negandogli quindi il diritto di ottenere il saldo dell’onorario. Ha poi parzialmente accolto la domanda riconvenzionale, condannando il Dr. AP 1 a versare al convenuto l’importo di fr. 3'642,70 oltre interessi per risarcimento del danno.

 

                                  3.   Con appello 11 luglio 2005, l’istante chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente l’istanza e respingere la domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

 

                                       Con osservazioni 23 agosto 2005, la controparte postula la reiezione del gravame e, con appello adesivo, chiede la modifica della sentenza impugnata nel senso di accogliere la domanda riconvenzionale e condannare controparte al pagamento di fr. 9'700.– quali spese di riparazione dell’opera difettosa, oltre a fr. 1’500.– per torto morale e fr. 4’500.– per perdita di guadagno e spese. Con osservazioni 3 ottobre 2005 l’istante chiede la reiezione dell’appello adesivo.

 

 

Considerato

 

in diritto:                 4.   Tra le parti in causa è venuto in essere un contratto di mandato (art. 394 ss. CO). Infatti, a prescindere dalla cura eseguita – ancorché presenti elementi più vicini alle caratteristiche dell’appalto – le prestazioni di un dentista intese come interventi terapeutici sono da considerare appartenenti all’ambito del mandato

                                       (Fellmann, Berner Kommentar, n. 185 ad art. 394 CO e n. 398 ad art. 398 CO). Il dentista incaricato di un trattamento procede infatti di propria iniziativa e sotto la propria responsabilità ad accertamenti, diagnosi, scelta dei momenti e dei modi di intervento, nonché agli atti di esecuzione che consentono di realizzare il fine perseguito (DTF 110 II 375; Rep. 1978, pag. 136). L’allestimento di eventuali opere necessarie al trattamento diviene allora parte integrante del mandato e soggiace all’obbligo di fedele e diligente esecuzione del contratto ai sensi dei combinati art. 398 e 321a CO (DTF 110 II 379). Nella scelta e durante l’esecuzione della cura, il medico–dentista deve pertanto attenersi scrupolosamente alle regole dell’arte generalmente conosciute ed ammesse e deve applicare le tecniche idonee al raggiungimento dello scopo prefissato (Fellmann, op. cit., n. 398 ad art. 398 CO; DTF 108 II 61; Honsell, Die zivilrechtliche Haftung des Arztes, ZSR 1990, pag. 140).

 

                                  5.   L’art 398 cpv. 2 CO dispone che il mandatario è responsabile nei confronti del mandante della fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli. Il mandatario opera in modo manchevole quando viola un obbligo di natura principale o secondaria derivante dal contratto, oppure quando non fa prova della necessaria diligenza (Gattiker, Die Widerrechtlichkeit des ärztlichen Eingriffs nach schweizerischem Zivilrecht, pag. 38 ss.). In generale, il medico–dentista è tenuto da una parte a intraprendere tutto il necessario per migliorare, dall’altra a tralasciare tutto quanto potrebbe invece avere ripercussioni negative sullo stato del paziente (Honsell, Handbuch des Arztrechts, Zurigo 1994, pag. 24 ss.). In particolare si riscontra una violazione dell’obbligo di diligente esecuzione del mandato quando il medico–dentista è incorso in un errore nella diagnosi e nella cura del paziente perché non ha seguito le regole dell’arte medica generalmente riconosciute. Una violazione contrattuale si ravvisa inoltre in caso di violazione da parte del mandatario degli obblighi di informazione (Gattiker, op. cit., pag. 49). Il grado di diligenza richiesto al mandatario si quantifica in base alla natura e alla difficoltà della prestazione contrattuale concreta, nonché alle sue conoscenze in materia. Nell’adempimento dei compiti affidatigli, egli deve usare la diligenza di cui farebbe prova un mandatario coscienzioso nella stessa situazione e con le sue stesse conoscenze (Gattiker, op. cit., pag. 41 e 56).

 

                                  6.   In base ai combinati art. 398 cpv. 1 e 321e CO, la responsabilità del mandatario si ricollega al regime generale della responsabilità contrattuale (art. 97 ss. CO). In particolare, il mandante deve dimostrare l’esistenza di una violazione contrattuale, di un danno e di un nesso di causalità adeguata tra la violazione contrattuale e il danno, mentre il mandatario può liberarsi dalla responsabilità provando che nessuna colpa gli è imputabile (Wiegand, Basler Kommentar, 3. ed., n. 5 ss. e 61 ss. ad art. 97 CO). In applicazione dell’art. 97 CO, il creditore ha il diritto di ottenere il risarcimento dell’interesse positivo, ossia egli deve essere posto di nuovo nella situazione come se il contratto fosse stato adempiuto correttamente. Così non solo deve essere tenuto in considerazione il minor valore della prestazione effettuata, ma anche eventuali ulteriori danni conseguenti al manchevole operato del mandatario (Wiegand, op. cit., n. 46 e 53 ss. ad art. 97 CO). Qualora però il pregiudizio subito dal mandante sia risarcito, ponendolo nella medesima situazione come se il mandato fosse stato eseguito correttamente, sussiste di principio il diritto del mandatario al pieno compenso delle sue prestazioni (Fellmann, op. cit., n. 504 ad art. 394 CO).

 

                                  7.   Il Pretore ha ritenuto che le problematiche insorte dopo l’impianto della protesi fossero da ricondurre a carente diligenza dell’istante, il quale aveva omesso di eseguire prima del trattamento le analisi che la situazione imponeva, e non aveva quindi tenuto adeguatamente conto delle particolarità masticatorie del cliente, con la conseguenza che le corone in ceramica non erano adatte a sopportare le forze a cui erano sottoposte e si rompevano. Ha pertanto riconosciuto unicamente l’onorario per la prima fase del trattamento, e meglio per la posa degli impianti, eseguita correttamente, che però ha considerato già retribuita con l’acconto versato, mentre ha ritenuto che nulla fosse più dovuto per il successivo intervento di posa delle corone. L’appellante censura la sentenza impugnata, sostenendo che il Pretore avrebbe ammesso una sua responsabilità scostandosi senza ragione dal referto peritale, dal quale non sarebbe possibile evincere che la mancata esecuzione delle verifiche relative alle qualità masticatorie del paziente sarebbe all’origine della rottura delle corone.

 

                                       A torto. Vero è che il perito giudiziario ha identificato la causa della ripetuta rottura delle corone di porcellana nella particolare occlusione del paziente. Egli ha però anche precisato che il Dr. AP 1 avrebbe dovuto considerare questa particolare situazione e procedere ad una specifica analisi prima di iniziare il trattamento, mettendo sotto controllo l’occlusione per poi ricostruire successivamente i denti mancanti. Questo modo di procedere avrebbe permesso di tener conto, nella realizzazione della protesi parziale fissa, del disegno occlusale specifico finale e quindi di evitare la successiva rottura dei denti di porcellana (perizia 28 maggio 2004, pag. 13). La mancanza di sufficiente diligenza nell’operato del mandatario emerge quindi chiaramente dalla perizia, sicché ben poteva il Pretore imputargli le cause della rottura dei denti in ceramica. Ne discende che, nella misura in cui l’appellante contesta l’esistenza di una carente esecuzione del mandato, l’appello dev’essere respinto. In merito alle conseguenze di questa circostanza sul diritto all’onorario si dirà nei considerandi successivi.

 

                                  8.   Già si è detto (consid. 6) che la non corretta esecuzione del mandato non priva necessariamente il mandatario del diritto all’onorario, ciò in particolare allorquando il pregiudizio subito dal mandante sia risarcito, ponendolo nella medesima situazione come se il mandato fosse stato eseguito correttamente, nel qual caso sussiste di principio il diritto del mandatario al pieno compenso delle sue prestazioni.

 

                                       Nel caso concreto, assodata la responsabilità del mandatario, incontestato che il costo per il ripristino dell’impianto masticatorio –stabilito dal Pretore sulla base delle indicazioni del perito– ammonta a fr. 9'700.–, e non controverso che con il pagamento di questa somma il convenuto/attore riconvenzionale potrà portare a termine il trattamento facendosi confezionare e installare a regola d’arte un ponte definitivo, la riduzione dell’onorario applicata dal Pretore non è giustificata. In effetti l’equivalenza delle prestazioni viene già ripristinata con il risarcimento del danno: con il pagamento di fr. 10'557,30 all’istante, l’onere del convenuto sarà uguale a quello che avrebbe dovuto sopportare qualora il lavoro fosse stato eseguito correttamente, ritenuto che a sua volta egli riceverà dall’istante l’importo di fr. 9'700.– che gli permetterà di eseguire i necessari lavori di ripristino della protesi. Per questi motivi la cumulazione del risarcimento del danno con la riduzione dell’onorario –postulata dall’appellante adesivo– non è sostenibile. Procedendo in tal modo il mandante beneficerebbe infatti di un impianto per il quale avrebbe dovuto spendere oltre fr. 10'500.– al costo di soli fr. 4'500.–, ponendo la differenza a carico del mandatario. Ciò sarebbe in manifesto contrasto con il principio  che il risarcimento del danno non deve condurre ad un arricchimento del danneggiato (Fellmann, op. cit. n. 504 ad art. 394 CO). Su questo punto l’appello adesivo è quindi da respingere e l’appello principale da accogliere.

 

                                  9.   Rimangono ora da esaminare le ulteriori poste del danno di cui il convenuto ha chiesto il risarcimento e che il Pretore con la sentenza impugnata ha respinto, negando, per quanto qui interessa, il risarcimento di fr. 1'500.– per torto morale –perché non provato né motivato– e quello di fr. 4'500.– per le spese di trasferte.

 

                                       In materia di lesione della personalità (art 49 CO), il Tribunale federale ha stabilito che per suffragare una pretesa a titolo di torto morale la parte lesa deve provare le circostanze soggettive dalle quali si può dedurre, dalla grave lesione oggettiva subita, la sua sofferenza morale; non è sufficiente invece che in base alla comune esperienza una violazione della personalità possa comportare una certa sofferenza (DTF 120 II 98 consid. 2b; Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, Basilea 1995, no 603). La prova di una sofferenza morale è invero difficilmente dimostrabile (SJ 1995 352), ma ciò non dispensa il richiedente dall’addurre e circostanziare tale sentimento (DTF 120 II 98 consid. 2b). Nel caso concreto il convenuto si è limitato ad indicare che “i problemi cagionati dalla difettosa opera ...si protraggono da oltre tre anni, periodo durante il quale il signor Weiss è in pratica rimasto senza impianti dentali” (domanda riconvenzionale pag. 10, p. 7), ciò che gli ha causato dei disagi (replica riconvenzionale pag. 8). Null’altro. In mancanza di qualsivoglia indicazione in merito all’esistenza di una sofferenza morale ed alla gravità del pregiudizio, non vi sono gli elementi in base ai quali sia possibile determinare se siano verificate le premesse per il risarcimento e stabilirne l’ammontare. Su questo punto la sentenza va quindi confermata.

 

                               10.   Il Pretore ha pure respinto la domanda di risarcimento delle spese di trasferta da Lugano a Berna, rilevando che il convenuto non aveva necessità di recarsi a Berna per le cure dentarie. L’appellante censura la decisione del Pretore, sostenendo che le spese di trasferta effettuate per eseguire le riparazioni sono da porre a carico della controparte, le rotture della protesi essendo ascrivibili ad una sua violazione contrattuale, e chiede il risarcimento di fr. 3’500.– corrispondente al costo di 5 viaggi di andata e ritorno da Carabietta a Berna e fr. 1'000.– per perdita di guadagno.

                                        L’appello è destinato all’insuccesso già per il motivo che, a fronte delle contestazioni dell’istante –per il quale le indennità richieste, oltre a non essere dovute, erano esagerate e comunque infondate– neppure ha ritenuto di renderle in qualche modo verosimili, inserendo poi in sede d’appello il risarcimento per perdita di guadagno, domanda nuova e neppure questa minimamente comprovata.

 

                               11.   Per i motivi che precedono, l’appello del Dr. AP 1 dev’essere ammesso nella misura in cui chiede l’accoglimento della sua istanza, mentre va respinto nella misura in cui chiede l’integrale reiezione della domanda riconvenzionale. Gli interessi di mora decorrono dalla prima interpellazione del creditore, avvenuta il 9 febbraio 2000 (doc. E). L’appello adesivo di AA 1 deve anch’esso essere parzialmente accolto, aumentando l’importo riconosciutogli quale risarcimento del danno. Operate le compensazioni del caso, l’importo che l’appellante principale dovrà rifondere all’appellante adesivo rimane comunque immutato rispetto a quanto statuito colla sentenza impugnata.

Spese e le ripetibili di entrambe le istanze seguono la soccombenza (art. 148 CPC). 

 

 

Per i quali motivi,

 

pronuncia:              I.   L’appello 11 luglio 2005 di AP 1 è parzialmente accolto.

                                       Di conseguenza, la sentenza 21 giugno 2005 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3 è così riformata:

 

                                        1.  L’istanza è accolta.

                                            §   Di conseguenza il convenuto AA 1 è tenuto a versare all’istante l’importo di fr. 6'057,30 oltre interessi al 5% dal 9 febbraio 2000.

                                      

                                       3.  La tassa di giustizia di fr. 550.– e le spese, già anticipate dall’istante, sono poste a carico del convenuto, che rifonderà all’istante fr. 650.– a titolo di ripetibili.

 

 

                                  II.   Le spese dell’appello principale consistenti in:

                                       a) tassa di giustizia           fr.  400.–

                                       b) spese                             fr.    50.–

                                       Totale                                  fr.  450.–

                                       da anticiparsi dall’appellante, rimangono a suo carico per 150.– e per la rimanenza sono poste a carico di AA 1, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.– di ripetibili.

 

                                 III.   L’appello adesivo 23 agosto 2005 di AA 1 è parzialmente accolto.

                                        Di conseguenza, la sentenza 21 giugno 2005 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3 è così riformata:

 

                                        2.  La domanda riconvenzionale è parzialmente accolta. Di conseguenza il convenuto riconvenzionale dr. AP 1 è tenuto a versare all’attore riconvenzionale AA 1 l’importo di fr. 9'700.– oltre interessi al 5% dal 9 giugno 2001.

 

                                       4.  La tassa di giustizia della domanda riconvenzionale di fr. 700.– e le spese, comprese quelle peritali già anticipate dal convenuto, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.

 

                                IV.   Le spese della procedura dell’appello adesivo consistenti in:

                                       a) tassa di giustizia           fr.  550.–

                                       b) spese                            fr.    50.–

                                       Totale                                  fr.  600.–

                                       da anticiparsi dall’appellante adesivo, sono poste a carico delle parti in ragione di metà per ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                                 V.   Intimazione:

 

–     ;

–     .

 

                                       Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

 

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                             Il segretario