Incarto n.
12.2005.155

Lugano

1 settembre 2006/rgc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.99.108 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione 11 novembre 1999 da

 

 

AP 1 

  RA 1 

 

 

 

contro

 

 

 

 AO 1 

  RA 2 

 

 

chiedente la condanna della convenuta al pagamento dell’importo di fr. 66'006.70 oltre interessi quale mercede per un contratto d’appalto, nonché l’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale degli artigiani già iscritta in via provvisoria, domande alle quali la convenuta si è opposta chiedendo in pari tempo la cancellazione dell’ipoteca legale iscritta in via provvisoria e la condanna dell’attrice a pagarle un importo -quantificato in fr. 9'431.- in sede di conclusioni- a titolo di minor valore dell’opera, domande sulle quali il Pretore si è pronunciato con sentenza 25 luglio 2005 respingendo la petizione e accogliendo la domanda riconvenzionale per fr. 1'077.45 oltre accessori.

 

Appellante l’attrice con atto d’appello 5 settembre 2005, con il quale chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per l’importo di fr. 55'075.35 oltre interessi e iscrivere in via definitiva l’ipoteca legale per l’identico importo e respingere la domanda riconvenzionale;

 

mentre la convenuta con osservazioni 10 ottobre 2005 postula la reiezione del gravame;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

 

 

ritenuto 

 

in fatto:                    1.   Nel corso del 1998 la AP 1 (in seguito AP 1) ha stipulato con AO 1 un contratto d’appalto per la riattazione dello stabile di proprietà di quest’ultima, sito sul mappale n. __________ RFD di __________. Dopo che le parti avevano stabilito contrattualmente un prezzo di fr. 85'785.03, il 19 maggio 1999 la AP 1 ha emesso una liquidazione di complessivi fr. 151'006.67 (fr. 70'860.44 per lavori previsti dal contratto, fr. 75'254.68 per lavori supplementari e fr. 4'891.55 per IVA), a fronte della quale vi erano acconti per fr. 85'000.-, rimanendo quindi un saldo scoperto di fr. 66'006.67. Il 25 ottobre 1999 ha poi emesso una fattura indicante lavori a contratto per fr. 85'785.03 (IVA compresa) e lavori supplementari per fr. 55'843.34, oltre a fr. 4'188.- per IVA. Dedotti acconti per fr. 83'000.-, rimaneva un saldo a favore della committente di fr. 62'816.64. L’importo non essendo stato pagato, la AP 1 ha chiesto, e ottenuto, a garanzia del proprio credito, l’annotazione dell’ipoteca legale provvisoria sul fondo della convenuta.

 

 

                                   2.   Con petizione 11 novembre 1999 AP 1 ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell’importo di fr. 66'006.70 oltre interessi quale mercede per i lavori eseguiti nell’ambito della riattazione della sua casa, nonché l’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale degli artigiani già iscritta in via provvisoria sulla particella n. __________ RFD di __________. L’attrice sostiene di aver regolarmente eseguito i lavori previsti dal contratto ed inoltre di averne fatti anche molti altri, non previsti ma resisi necessari in corso d’opera.

 

 

                                   3.   Con risposta 16 dicembre 1999 la convenuta si è opposta alla petizione, negando di aver ordinato l’esecuzione di lavori a regia, di cui contesta pure la necessità, e rilevando di non essere mai stata messa al corrente di un superamento dei costi concordati con il contratto. Ammessa l’esecuzione di qualche lavoro supplementare, rileva che per gli stessi non le è mai stato sottoposto un preventivo. Sostiene poi che l’opera sarebbe gravemente difettosa, chiedendo che l’attrice sia condannata a versarle un importo non quantificato per il minor valore della stessa.

                                         In sede di conclusioni l’attrice ha confermato le proprie domande, mentre la convenuta, ribadita la domanda di reiezione della petizione, ha quantificato la propria pretesa riconvenzionale in fr. 9'431.-.

 

 

                                   4.   Con sentenza 25 luglio 2005 il Pretore, respinta la petizione, ha parzialmente accolto la domanda della convenuta, condannando l’attrice a versarle l’importo di fr. 1'077.45 oltre interessi.

 

 

                                   5.   Con appello 5 settembre 2005 l’attrice postula la riforma del giudizio di prima istanza nel senso di accogliere la petizione per l’importo di fr. 55'075.35 oltre interessi, iscrivere in via definitiva l’ipoteca legale per l’identico importo e respingere la domanda riconvenzionale

                                         Con osservazioni 10 ottobre 2005 l’appellata postula la reiezione del gravame.

 

 

 

Considerato

 

 

in diritto:                  6.   Il Pretore ha accertato l’esecuzione di lavori supplementari, indispensabili e non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, riconoscendo all’appaltatore per i medesimi una mercede in fr. 30'037.50. L’appellante contesta tale importo, sostenendo che il primo giudice avrebbe omesso di considerare l’esecuzione di ulteriori lavori non preventivati, indispensabili e imprevedibili per fr. 15'650.- e altri lavori a regia per fr. 12'172.-.

 

                               6.1.   Per quanto riguarda le opere a misura, l’appellante indica le singole voci, che vanno esaminate singolarmente qui di seguito:

                                        

                                         a) scossalina per canna fumaria fr. 150.-

                                         Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, il lavoro ed il relativo importo sono stati riconosciuti dal Pretore (“esecuzione scossalina per canna fumaria caldaia; sentenza pag. 7).

 

                                         b) sistemazione tetti confinanti fr. 500.-

                                         Il Pretore ha escluso tale posizione, dando chiara motivazione della propria decisione, con la quale l’appellante neppure si confronta, talché non fa conto di entrare nel merito della questione.

 

                                         c) finestra velux piccola aggiunta fr. 1'550.-

                                         d) finestra velux grande aggiunta fr. 1'950.-

                                         Entrambe le posizioni sono state eseguite e la convenuta ammette che sono da considerare lavori supplementari (risposta pag. 3, n. 3) sicché i due importi -sui quali il Pretore non si è pronunciato- devono essere ammessi.

 

                                         e) impianto sanitario sottomuro eseguito fr. 6’600.-

                                         f)  rifacimento completo del servizio WC esistente al piano terra

                                             sanitario fr. 4’500.-

                                         g) rifacimento allacciamento acqua potabile fr. 200.-

                                         h) fornitura e posa di sole tubazioni elettrico fr. 200.-

                                         Questi lavori non rientrano nella categoria indicata dall’appellante dei lavori non preventivati, indispensabili e imprevedibili, il perito avendo ritenuto che gli stessi dovevano già essere compresi nel contratto d’appalto (perizia pag. 9). L’appello non merita quindi protezione.

 

                               6.2.   Per quanto concerne invece le opere a regia, va qui avantutto rilevato che, laddove le indicazioni dell’appellante circa i lavori oggetto di contestazione non coincidono con quelle della liquidazione e della perizia, neppure essendo precisato l’importo relativo ai singoli lavori, non è possibile individuarli e quindi neanche è dato di verificare la fondatezza delle censure, che vanno quindi respinte. Nel dettaglio si osserva quanto segue: 

 

                                         - assistenze agli artigiani

                                         Questi lavori non rientrano nella categoria indicata dall’appellante dei lavori non preventivati, indispensabili e imprevedibili, il perito avendo ritenuto che gli stessi dovevano già essere compresi nel contratto d’appalto (perizia pag. 10). L’appello è quindi infondato.

 

                                         - scanalature, chiusure e opere di posa

                                         - demolizione completa bagno pianterreno

                                         Le indicazioni sono insufficienti per poter verificare la censura.

 

                                         - eliminazione fosse biologiche interne fognature in cemento

                                           esistenti

                                         Questi lavori non rientrano nella categoria indicata dall’appellante, il perito avendo ritenuto che gli stessi dovevano già essere compresi nel contratto d’appalto (perizia pag. 10). L’appello è quindi infondato.

                                         - rifacimento soletta e pavimento al pianterreno

                                         - modifica ingresso corte con demolizione

                                         Le indicazioni sono insufficienti per poter verificare la censura.

 

                                         - rifacimento del muro dello sgabuzzino

                                         La perizia è silente in merito a questo lavoro, né vi sono elementi che permettano di stabilirne l’esecuzione e la natura. L’importo  non può pertanto essere riconosciuto.

 

                                         - intonaci grezzi per nuovi locali e nuovi muri

                                         Le indicazioni sono insufficienti per poter verificare la censura.

 

                                         Per i motivi che precedono, l’appello sul quantum della mercede può essere accolto solo nella misura in cui riguarda le due finestre velux, e di conseguenza l’importo riconosciuto per i lavori supplementari va aumentato di fr. 3'500.- sicché si ottiene un totale di fr. 33'537.50 (30'037.50 + fr. 3'500.-).

 

 

                                   7.   I diritti del committente in caso di difetti dell’opera sono regolati dall’art. 368 CO che, a seconda dei casi, permette all’interessato o di rifiutare l’opera, postulando in caso di colpa dell’appaltatore anche il risarcimento del danno (art. 368 cpv. 1 CO), oppure nel caso di difetti di minore entità, di diminuire la mercede in proporzione al minor valore dell’opera, o ancora chiedere, se ciò non cagioni all’appaltatore spese esorbitanti, la riparazione gratuita dell’opera e, nel caso di colpa, anche il risarcimento dei danni (art. 368 cpv. 2 CO).

 

 

                                   8.   Il Pretore ha rilevato l’esistenza di molteplici difetti, quantificando il costo per la loro eliminazione in fr. 33'900.-. L’appellante contesta le conclusioni del primo giudice, sostenendo che egli avrebbe ritenuto a torto la difettosità dell’opera, le parti avendo pattuito la fornitura dell’opera al grezzo sicché l’opera è stata consegnata non completa ma comunque conforme a quanto pattuito.

                                         L’appellante sostiene per la prima volta in questa sede che le parti avevano pattuito la consegna dell’opera allo stato grezzo,  ciò che è inammissibile, essendo esclusa in sede d’appello la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed accezioni (art. 321 CPC). Comunque, a prescindere dal fatto che neppure è chiaro cosa sia da intendere per “grezzo”, va rilevato che il contratto in essere tra le parti non contiene limitazioni di sorta in merito al grado di rifinitura e la specifica dei lavori, mentre è ad esempio indicato che sui nuovi muri è da eseguire l’intonaco a tre strati, con finitura e stabilitura, mentre per le parti interessate alle demolizioni sono stati previsti i rappezzi (doc. D). L’opera come appare dalla documentazione fotografica prodotta dalla convenuta (doc. 3) risulta non sempre conforme a tali indicazioni. Ciò è peraltro stato evidenziato anche dal perito, il quale, esaminata la situazione, ha distinto le opere terminate nel rispetto del contratto da quelle le cui rifiniture non sono conformi a quanto pattuito, stabilendo pure il relativo minor valore (perizia 6 dicembre 2001, pag. 14 segg.). Di conseguenza, neppure la testimonianza di __________ L__________, il quale afferma che “il contratto originale prevedeva l’esecuzione di lavori al grezzo e non finiti” (verbale 21 marzo 2000), non permette di risolvere la questione a favore dell’appellante.

 

 

                                   9.   L’appellante sostiene che non sarebbe in ogni modo da tener conto di un minor valore dell’opera perché la convenuta non lo ha quantificarlo in sede di risposta e neppure lo ha posto in compensazione con la pretesa fatta valere in petizione. Ritiene poi che il Pretore, decidendo sulla domanda riconvenzionale, anch’essa non quantificata, avrebbe deciso ultra petita. Inoltre, essendo stata pattuita la consegna dell’opera grezza e non finita, le mancanze riscontrate dal perito non costituirebbero difetti dell’opera, trattandosi in realtà di lavori non eseguiti perché non previsti.

 

                                         Si rileva avantutto che la convenuta ha chiesto un’adeguata riduzione della mercede a dipendenza dei difetti dell’opera, “...nella misura in cui sarà determinata dal perito giudiziario...” (risposta pag. 3), postulando poi la reiezione della petizione e la condanna di controparte al pagamento di un importo non definito (“...la somma di fr. .... oltre interessi). Di conseguenza essa ha implicitamente indicato che il minor valore dovuto ai difetti era superiore al residuo di mercede chiesto dall’appaltatore con la petizione, ciò che è sufficiente per contrastare la domanda di controparte, perlomeno nella misura in cui non è formulata una domanda riconvenzionale. Determinando il costo delle riparazioni in fr. 33'900.- e presumendo, in mancanza di indizi in senso contrario, che il minor valore dell’opera corrisponde al costo della riparazione (cfr. in tal senso DTF 117 II 550; Rep. 1982, pag. 388), il modo di procedere del Pretore, che ha diminuito di pari importo la mercede dell’appaltatore, è certamente corretto.

 

                                         Per quanto riguarda l’ammissibilità del modo di procedere della convenuta, che non ha quantificato la propria domanda riconvenzionale, la questione non necessita di essere approfondita, considerato che, stante la correzione di cui al precedente considerando n. 7, il residuo di mercede supera, seppure di poco, il minor valore dovuto ai difetti dell’opera, sicché la domanda riconvenzionale è comunque da respingere.

                                         In conclusione, riprendendo il calcolo del Pretore, illustrato a pag. 10 della sentenza impugnata (punto 9.4.), risulta che all’appellante va riconosciuta una mercede di fr. 85'785.05 come da preventivo, oltre a fr. 33'537.50 per lavori supplementari, in totale quindi fr. 119'322.55, da cui sono da dedurre fr. 83'000.- di acconti e fr. 33.900.- per minor valore dell’opera. Rimane quindi un saldo a favore dell’attrice di fr. 2'422.50, su cui dev’essere corrisposto l’interesse di mora al tasso legale del 5% dal 19 giugno 1999.

                                         Ne segue, in parziale accoglimento del gravame, che la petizione dev’essere parzialmente accolta e la domanda riconvenzionale respinta. Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

                                        

 

Per i quali motivi,

 

pronuncia:               I.   L'appello 5 settembre 2005 di AP 1 è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 25 luglio 2005 della Pretura di Mendrisio-Sud, è riformata come segue:

 

                                         1.     La petizione 11 novembre 1999 di AP 1 è parzialmente accolta. Di conseguenza AO 1 è condannata a versare alla AP 1 l’importo di fr. 2'422,50 oltre interessi al  5% dal 19 giugno 1999.

 

                                         1.1.  È ordinato all’Ufficio dei registri di __________ di iscrivere in via definitiva l’ipoteca legale, iscritta in via provvisoria a seguito del decreto 1 luglio 1999, a favore di AP 1, __________, per l’importo di fr. 2'422.50 oltre interessi al 5% dal 16 giugno 1999 a carico del mappale n. 244 RFD del comune di __________ di proprietà di AO 1, __________.

 

                                         1.2.  La tassa di giustizia dell’azione principale, di fr. 3’500.-- e le spese, da anticipare dall'attrice, come pure le spese di perizia, sono poste a carico della convenuta per 1/25 e per la rimanenza restano a carico dell’attrice, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 6'300.- a titolo di ripetibili.

 

                                         2.     La domanda riconvenzionale 16 dicembre 1999 di AO 1 è respinta.

 

                                         2.1.  La tassa di giustizia della domanda riconvenzionale di fr. 720 e le spese, da anticipare come di rito, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 1'700.- a titolo di ripetibili

 

 

                                   II.   Le spese della procedura d'appello consistenti in:

 

                                         a) tassa di giustizia      fr.    1’450.--

                                         b) spese                         fr.         50.--

                                         t o t a l e                         fr.    1’500.--

                                        

                                         anticipate dall'appellante, sono poste a carico per 1/15 della parte appellata e per i rimanenti 14/15 sono a carico dell’appellante, la quale rifonderà a controparte fr. 4'000.- di ripetibili d’appello.

 

                                  III.   Intimazione:

 

-     ;

-     .

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.

 

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario