Incarto n.
12.2005.158

Lugano

17 ottobre 2006/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2000.642 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con istanza 15 marzo 1995 da

 

 

AO 1 

rappr. da  RA 1 

 

 

contro

 

 

 AP 1 

 

chiedente la condanna della convenuta al pagamento della somma di fr. 4’515.- oltre accessori, alla quale la convenuta si è opposta chiedendo in via riconvenzionale la condanna di controparte a rifonderle fr. 16'009.70 oltre interessi, domande sulle quali il Pretore si è pronunciato con sentenza 9 agosto 2005 accogliendo l’istanza e respingendo la domanda riconvenzionale;

 

appellante la convenuta con atto 3 settembre 2005 con il quale chiede l’annullamento della sentenza impugnata, la reiezione dell’istanza e l’annullamento del precetto esecutivo, nonché, in accoglimento della domanda riconvenzionale, la condanna della controparte al pagamento della somma di fr. 53'967.70 e la restituzione del veicolo.;

 

mentre con osservazioni 29 settembre 2005 parte appellata postula la reiezione del gravame;

 

ritenuto

 

in fatto:                    1.   Il 28 luglio 1994 il veicolo Mazda __________ -immatricolato a nome di C__________-, al volante del quale si trovava AP 1, rimase coinvolto in due distinti incidenti della circolazione, a seguito dei quali riportò vari danni sia alla parte posteriore sia a quella anteriore. Il veicolo veniva quindi trasportato presso la AO 1 dove, previo intervento del perito assicurativo, furono iniziati i lavori di riparazione. Sorte incomprensioni tra le parti, la AO 1 ha sospeso i lavori, emettendo a carico di AP 1 una fattura di fr. 4'515.- per il lavoro eseguito, per le spese di nolo di un veicolo sostitutivo e per le spese di sosta presso il garage.

 

 

                                   2.   Con istanza 15 marzo 1995 la AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento dell’importo di fr. 4'515.- oltre interessi al 5% dal 18 dicembre 1994 nonché il rigetto dell’opposizione interposta dall’escussa al PE no __________ sostenendo di aver ricevuto l’incarico dalla convenuta di riparare il veicolo in questione e di aver eseguito correttamente i lavori commissionatile.

 

 

                                   3.   All’udienza di discussione del 27 giugno 1995 il Pretore ha formulato una proposta transattiva, che non ha potuto essere attuata, sicché egli ha disposto la continuazione della procedura citando le parti ad una nuova udienza tenutasi il 5 giugno 1998, alla quale la convenuta non si è presentata. La sentenza 10 agosto 1998 con la quale il Segretario assessore, preso atto della preclusione della convenuta, ha accolto l’istanza, è stata annullata dalla Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello con sentenza 27 ottobre 1999.

                                         In conseguenza di ciò le parti sono state nuovamente citate per l’udienza di discussione, durante la quale, considerato che la convenuta intendeva formulare una domanda riconvenzionale il cui valore superava quello della procedura inappellabile, il Segretario assessore le ha assegnato un termine per introdurre l’allegato scritto di risposta e domanda riconvenzionale.

 

 

                                   4.   Con l’allegato di risposta e domanda riconvenzionale 4 novembre 2000, la convenuta si è opposta all’istanza, negando di aver dato ordine alla istante di procedere alla riparazione del veicolo e contestando le singole poste della fattura. In via riconvenzionale ha poi chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 16'009.70 oltre interessi a titolo di spese di varia natura, tra cui fr. 5'500.- per deprezzamento del veicolo e fr. 5’500.- di danno morale e alla salute - importo da aggiornare previa quantificazione del risarcimento per mancato uso e fermo del veicolo- nonché la restituzione dell’automobile.

 

 

                                   5.   Con replica e risposta riconvenzionale 17 dicembre 2000 l’istante ha confermato la propria domanda, postulando poi la reiezione dell'azione riconvenzionale, rilevando che la mancata riconsegna del veicolo alla controparte fonda sul legittimo esercizio del diritto di ritenzione fino ad avvenuto pagamento delle proprie spettanze.

 

 

                                   6.   Con l’allegato di replica riconvenzionale e duplica 12 aprile 2001 la convenuta ha chiesto lo stralcio della replica di controparte perché inammissibile in quanto in contrasto con la procedura, ritenuto che, il valore litigioso dell’istanza essendo inferiore a fr. 8'000.- la procedura da seguire sarebbe quella inappellabile, sicché l’istante non avrebbe diritto di replica. Ha altresì eccepito la nullità della risposta riconvenzionale che pure non sarebbe conforme alle norme di procedura, confermando per il resto le proprie domande.

 

 

                                   7.   Con decreto 8 maggio 2001 il Segretario assessore ha stralciato dai ruoli l’allegato di replica riconvenzionale perché, inoltrato dopo il termine di 30 giorni stabilito dall’art. 175 CPC, era tardivo. Ha invece considerato ammissibile l’allegato di replica.

 

                                         Contro questo decreto AP 1 si è aggravata con appello 25 maggio 2001, al quale il Segretario assessore, con ordinanza 29 maggio 2001, non ha concesso effetto sospensivo.

 

 

                                   8.   Citate le parti per il dibattimento finale, all’udienza 14 giugno 2004 si è presentata la sola parte istante, che ha confermato le proprie domande. Parte convenuta, che aveva preannunciato la propria assenza, ha invece inviato le proprie conclusioni che, rimesse alla posta l’11 giugno 2004, sono giunte in Pretura il 14 giugno successivo. L’istante avendo eccepito la tardività dell’atto, il Pretore lo ha estromesso dagli atti con decreto 14 giugno 2004.

 

 

                                   9.   Con sentenza 9 agosto 2005 il Pretore ha accolto l’istanza, respingendo per contro la domanda riconvenzionale, avendo l’istante dimostrato che la convenuta le aveva chiesto di procedere alla riparazione del veicolo e che la mercede richiesta era congrua.

 

 

                                10.   Con appello 3 settembre 2005 la convenuta postula l’annullamento della sentenza impugnata, la reiezione dell’istanza e l’annullamento del precetto esecutivo, nonché, in accoglimento della domanda riconvenzionale, la condanna della controparte al pagamento della somma di fr. 53'967.70 e la restituzione del veicolo.

 

                                         Con osservazioni 29 settembre 2005 parte istante postula la reiezione del gravame.

 

 

                                11.   Per completezza d’esposizione va ancora rilevato che il Pretore, dopo aver diffidato la convenuta a munirsi di un patrocinatore perché non l’aveva ritenuta capace di condurre da sola il processo in quanto per ragioni di salute essa chiedeva il rinvio a tempo indeterminato dell’udienza di discussione, le ha nominato un legale d’ufficio, il quale ha poi rinunciato al patrocinio a causa della mancanza di collaborazione della convenuta stessa.

 

 

Considerato

 

In diritto:               12.   Prima di affrontare le censure di merito sollevate con l’atto d’appello, è necessario evadere quelle di natura formale, e preliminarmente la domanda di annullamento del decreto 8 maggio 2001 con il quale il Segretario assessore ha stralciato dai ruoli l’allegato di replica riconvenzionale considerandolo tardivo ed ha respinto l’eccezione di inammissibilità dell’allegato di replica.

 

                                         Giusta l’art. 97 CPC il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processuali, segnatamente l’ammissibilità di ogni singolo atto processuale. Su tali presupposti egli statuisce mediante decreto (art. 100 CPC). I decreti sono appellabili (art. 307 CPC), ma la loro impugnazione non ha effetto sospensivo, salvo che la legge lo preveda o conceda al giudice la facoltà di accordarlo (art. 96 cpv. 3 CPC). Se non è stato concesso effetto sospensivo, il gravame è trattato con la prima appellazione sospensiva (art. 96 cpv. 4 CPC), sempreche l’appellante dichiari con l’appello di merito che i gravami sono mantenuti, altrimenti gli stessi si ritengono abbandonati (art. 309 cpv. 3 CPC).

                              12.1.  Nel caso concreto il Segretario assessore si è pronunciato sulla tempestività della replica riconvenzionale di AP 1 e sull’ammissibilità della replica della AO 1 con decreto 8 maggio 2001. La convenuta vi ha interposto tempestivo appello in data 25 maggio 2001 e con l’appello di merito ha riproposto la domanda di nullità. Di conseguenza il gravame dev’essere esaminato.

 

                              12.2.  Si osserva avantutto che le doglianze sollevate dall’appellante in merito al modo di procedere del Segretario assessore e alla pretesa violazione di diritti fondamentali per il fatto che egli non ha trasmesso subito il gravame al Tribunale d’appello sono manifestamente infondate. Già si è detto che l’appello contro un decreto processuale non ha per legge effetto sospensivo (art. 96 cpv. 3 CPC). Poiché il Segretario assessore ha rifiutato con ordinanza 29 maggio 2001 di concedere l’effetto sospensivo chiesto dall’appellante -e tale decisione competeva a lui e non, come erroneamente ritenuto dall’appellante, all’autorità di ricorso- egli neppure aveva motivo di trasmettere il gravame al Tribunale d’appello, che comunque non se ne sarebbe potuto occupare se non unitamente ad un eventuale appello avente effetto sospensivo (art. 96 cpv. 4 CPC). Per i motivi che saranno esposti qui di seguito, vengono pure a cadere le doglianze dell’appellante in punto alla pretesa violazione dei principi di indipendenza e imparzialità del giudice, che avrebbe pure disatteso molteplici norme del diritto costituzionale.  

                          

                              12.3.  L’appellante contesta la decisione con la quale il primo giudice ha ammesso la replica di controparte, adducendo che, malgrado l’introduzione di una domanda riconvenzionale del valore superiore a fr. 8'000.-, l’istanza avrebbe dovuto seguire la procedura inappellabile.

 

                                         Quando -come avvenuto nel caso concreto- una domanda riconvenzionale eccede la competenza inappellabile del Pretore adito con l’azione principale, questi deve assegnare al convenuto un termine perentorio per la presentazione dell’allegato di risposta e riconvenzione (art. 12 cpv. 5 CPC), con la conseguenza che la procedura -da orale qual’è quella inappellabile- diventa scritta, tornandovi pertanto applicabili gli artt. 165 segg. CPC. A torto quindi l’appellante sostiene che all’istanza si doveva continuare ad applicare la procedura inappellabile e solo alla domanda riconvenzionale quella appellabile, trattandosi di soluzione non prevista dal CPC.

                                         A ragione il Pretore ha quindi respinto l’eccezione della convenuta, e ammesso la replica scritta dell’istante, che, inoltrata nel termine perentorio di 30 giorni era tempestiva (art. 174 CPC).

 

                              12.4.  Il primo giudice ha estromesso dall’incarto la replica riconvenzionale della convenuta / attrice riconvenzionale, perché tardiva in quanto non inoltrata nel termine di 30 giorni stabilito dall’art. 175 CPC. L’appellante censura il decreto anche su questo punto, argomentando di non aver inoltrato l’allegato di replica perché il Pretore, contravvenendo alle norme di procedura, non le aveva assegnato il termine per farlo.

 

                                         Si rileva in proposito che l’art. 175 CPC prevede la facoltà dell’attore di replicare nel termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione della risposta. Diversamente da quanto prevede l’art. 168 CPC per la risposta, per la quale il termine è assegnato dal giudice che ne stabilisce anche la durata -da 15 a 30 giorni, o più quando circostanze particolare lo impongano (cpv. 2)-, l’art. 175 CPC già stabilisce il termine per la replica, dichiarandolo perentorio e fissandone sia la durata sia l’inizio della decorrenza. Il Pretore non aveva pertanto motivo di assegnare un termine per la replica riconvenzionale alla convenuta, lo stesso già essendo chiaramente stabilito dal codice di rito (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, m. 4 ad art. 175).

                                         Considerato che l’allegato di replica e risposta riconvenzionale è stato intimato alle parti l’11 dicembre 2000, al momento dell’inoltro della duplica e replica riconvenzionale (12 aprile 2001) il termine di legge era abbondantemente trascorso. A ragione quindi il Pretore ha estromesso l’allegato dall’incarto.

 

 

                                13.   Con la sentenza impugnata il Pretore ha estromesso dall’incarto le conclusioni della convenuta, ritenendole tardive. Essa lamenta anche in questo caso l’errata applicazione della procedura, sostenendo di aver inviato le proprie conclusioni nei termini previsti dal CPC.

 

                                         Per l’art. 280 cpv. 3 CPC, quando siano state assunte prove, ogni parte ha la facoltà di produrre fino a 5 giorni prima del dibattimento un allegato conclusionale. Il CPC non assegna quindi alla parte un termine per presentare le conclusioni, bensì indica una scadenza entro la quale l’allegato deve essere prodotto al tribunale. Scopo di tale scadenza è di permettere alle parti di prendere conoscenza delle conclusioni avversarie prima del dibattimento finale, ciò che presuppone il tempo necessario per procedere all’intimazione dell’allegato stesso. A questa scadenza non si possono quindi applicare i precetti validi per i termini, perché così facendo lo scopo per il quale il legislatore ha inserito questo lasso di tempo di 5 giorni sarebbe vanificato, tenuto conto del tempo necessario per l’intimazione e dei tempi tecnici della posta (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 280 n. 767).

                                         Poiché nel caso concreto le conclusioni della convenuta -datate 9 giugno 2004 ma rimesse alla posta solo l’11 giugno- sono pervenute alla cancelleria della Pretura solo il 14 giugno, vale a dire il giorno del dibattimento finale, a ragione il Pretore le ha considerate tardive.

 

 

                                14.   Nel merito della vertenza, il Pretore ha ritenuto provato che la convenuta aveva dato all’istante l’ordine di procedere alla riparazione del veicolo e di conseguenza era tenuta a pagare la fattura di cui trattasi che -sulla scorta delle conclusioni del perito giudiziario- ha ritenuto congrua, fondando il proprio convincimento in merito alla nascita del contratto sulla testimonianza del teste G__________, il quale ha affermato di aver assistito al colloquio tra __________ T__________ e AP 1 nel corso del quale essa gli ha chiesto di riparare subito il veicolo. L’appellante censura tale accertamento, affermando che si tratterebbe di un teste “falso”, perché all’udienza preliminare controparte aveva indicato che si trattava di un suo dipendente, mentre il teste medesimo ha poi affermato di non essere mai stato alle dipendenze della AO 1. Da ciò essa deduce che il teste ha mentito, deponendo secondo le istruzioni impartitegli dall’istante, sicché il relativo verbale sarebbe da estromettere dagli atti.

 

                                         Parte istante ha notificato, in sede di udienza preliminare, il teste G__________, con l’indicazione che lo stesso all’epoca era alle dipendenze della Carrozzeria (verbale udienza preliminare 5 giugno 2001). L’opposizione della convenuta, la quale sosteneva che la Carrozzeria non aveva alcun operaio alle sue dipendenze, è stata respinta dal Pretore che ha ammesso la prova testimoniale, non potendone escludere a priori la concludenza. Interrogato, il teste ha dapprima deposto di non essere mai stato alle dipendenze dell’istante. In seguito ha precisato di aver assistito al colloquio tra AP 1 e __________ T__________ presso la AO 1 -dove egli si era recato per far riparare la propria auto- ricordando che AP 1 aveva chiesto a __________ T__________ di procedere subito a riparare il veicolo (teste G__________, verbale 26 settembre 2001 pag. 2). Non v’è alcun elemento dal quale si possa dedurre la pretesa falsità della deposizione. Vero è che il teste ha negato di essere stato alle dipendenze dell’istante, smentendo così la contraria affermazione dell’istante stessa e confermando su questo punto la versione della convenuta, che tale fatto aveva negato. Ciò non permette però minimamente di considerare falso il resto della deposizione per il solo fatto che nel seguito il teste ha invece confermato la versione dei fatti come addotti dall’istante. Neppure vi sono elementi che inducano a ritenere che il teste sia “falso” perché chi lo ha citato lo ha qualificato in modo errato.  

 

 

                                15.   Neppure l’asserita falsità della deposizione di __________ T__________ -tema monotonamente ricorrente in tutto l’atto d’appello- induce a diversa conclusione. Sentito nella forma dell’interrogatorio formale, egli ha riferito di aver ricevuto l’incarico di procedere dal perito dell’assicurazione. Il perito ha dal canto suo negato tale circostanza, rilevando che siffatta decisione non rientrava nelle sue competenze (teste __________, verbale 27 novembre 2001, pag. 3). L’appellante ne deduce che sarebbe di conseguenza falso tutto quanto detto da __________ T__________ e quanto affermato dall’istante nelle proprie comparse scritte. A prescindere dal fatto che siffatta conclusione è quantomeno affrettata, a ben vedere e leggendo senza pregiudizi l’intera deposizione del T__________, risulta che egli afferma di aver ricevuto l’incarico di riparare il veicolo, ma che, per salvaguardare la posizione della convenuta dal profilo assicurativo, ha atteso l’intervento del perito, smontando parte del veicolo affinché egli lo potesse analizzare (teste __________, verbale 27 novembre 2001, pag. 3), e quando poi il perito gli ha dato via libera ha iniziato le riparazioni, poi non portate a termine essendo nel frattempo sorte incomprensioni tra le parti. Il via libera dato dal perito non è quindi da intendere quale ordine di eseguire i lavori, bensì quale nulla osta nel senso che, esperiti i necessari accertamenti, la riparazione del veicolo non avrebbe comportato conseguenze dal profilo assicurativo (interrogatorio formale T__________, verbale 18 ottobre 2001, in particolare le risposte ad 6.e, 8f). Comunque, anche qualora T__________ avesse erroneamente interpretato il nullaosta del perito quale ordine di procedere, ciò nulla toglierebbe alla validità della deposizione di __________, dalla quale risulta che, comunque, è stata l’appellante medesima a chiedere la riparazione delle vettura.

 

 

                                16.   Di conseguenza va confermata la sentenza del Pretore che ha correttamente accertato l’esistenza di un contratto tra le parti. Ciò comporta pure la conferma della sentenza in punto alla reiezione della domanda riconvenzionale, ciò che rende superfluo esaminare se sia ammissibile l’aumento in questa sede dell’importo richiesto.

                                         L’appello deve di conseguenza essere respinto. Spese e ripetibili seguono la soccombenza.

 

 

Per i quali motivi

 

pronuncia:

                                   1.   L’appello 3 settembre 2005 di AP 1 è respinto.

                                     

                                   2.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

 

                                         a) tassa di giustizia                 fr.  550.-

                                         b) spese                                  fr.    50.-

                                         Totale                                        fr.  600.-

 

                                         sono poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla AO 1fr. 1'500.- di ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

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-     

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario