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Incarto n. |
Lugano 7 giugno 2006/rgc
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Alippi (giudice supplente) |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.45 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa, con petizione 25 luglio 2003, da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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in materia di compravendita d¿automobile (pena convenzionale) con la quale l¿attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento dell¿importo di Fr. 13'275.- oltre interessi al 5% dall¿8 maggio 2002 e che il Pretore, con sentenza 3 gennaio 2005, ha integralmente respinto.
Appellante la parte attrice la quale, con appello 24 gennaio 2005, ha chiesto la riforma del primo giudizio nel senso dell¿integrale accoglimento della sua pretesa, mentre il convenuto, con osservazioni 8 marzo 2005, ha postulato la reiezione dell¿appello e la conferma della sentenza impugnata.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.
Considerato
in fatto ed in diritto:
1. Il 27 dicembre 1999 la AP 1 (in seguito Garage), in qualità di venditrice, e AO 1, quale compratore, hanno sottoscritto un contratto di compravendita avente per oggetto una vettura BMW (doc. A). Il prezzo pattuito ammontava a fr. 88'500.-- e quale data di consegna risulta sul contratto l¿indicazione dicembre 2000, poi corretta a mano in dicembre 2001.
2. Con scritto raccomandato, datato 10 gennaio 2002 (doc. B), AO 1 si è lamentato dei ritardi nella consegna del veicolo ed ha comunicato di "disdire il contratto a margine", concludendo che "confido nell'accettazione da parte vostra di questa mia presa di posizione, che vi prego di confermarmi per iscritto. In caso contrario vogliate considerare la presente ai sensi dell'art. 6.1 delle condizioni generali del contratto di compra-vendita del dicembre 1999".
Il 17 gennaio 2002 il Garage ha risposto facendo rilevare di essere incolpevole nel ritardo di consegna e di non poter accettare l'annullamento del contratto, "anche in virtù dell'alinea 2 dell'art. 6.1 delle condizioni generali"; ha quindi chiesto al cliente di ritornare sulla sua decisione e di pazientare ancora poche settimane.
Mediante lettera datata 27 febbraio 2002 (doc. D) il Garage ha invitato AO 1 a contattarlo entro l'11 marzo 2002 per concordare il ritiro della vettura. Quest'ultimo ha risposto con lettera 8 marzo 2002 (doc. E) riconfermando la disdetta del contratto, "ritenuti ampiamente scaduti i termini di consegna della vettura in conformità alle disposizioni di cui all'art. 6.1". L'11 marzo 2002 il garage ha rilevato che "la prassi prevista dall'art. 6.1 delle condizioni generali del contratto di compravendita non è stata rispettata" e ha invitato l'acquirente a ritirare la vettura (doc. F). A fronte del mancato ritiro del mezzo, il Garage ha fissato, invano, un ulteriore termine a AO 1 e gli ha poi fatturato fr. 13'275.-, pari alla penale del 15% prevista dall'art. 6.2 delle condizioni generali, e ha fatto spiccare nei confronti del cliente un precetto esecutivo per quell'importo oltre accessori (doc. G, H, I, L).
3. Con petizione 25 luglio 2003 il Garage ha postulato la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 13'275.- oltre a interessi al 5% dall'8 maggio 2002, spese esecutive e tasse d'incasso e il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di __________.
A mente della parte attrice, il cliente non avrebbe effettuato gli adempimenti esatti dall'art. 6.1 delle condizioni generali, ragione per cui non potrebbe recedere dal contratto e sarebbe, invece, in mora nel ritiro del veicolo. Da qui il suo obbligo al pagamento della penale.
Il convenuto, in risposta, sostiene invece che il suo scritto 10 gennaio 2002 e il successivo mancato rispetto dei termini di consegna gli consentirebbe la rescissione contrattuale per mora del Garage, per cui nulla sarebbe dovuto a quest'ultimo. Con i successivi allegati le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive posizioni.
4. Con la sentenza impugnata il Pretore ha respinto la petizione. Il primo giudice, rilevata la poca chiarezza del tenore dell'art. 6.1 delle condizioni generali, ha considerato che la sollecitazione e la fissazione di un termine supplementare potessero essere eseguite tramite un unico scritto e che, in buona fede, il Garage doveva interpretare in questo senso il contenuto della lettera 10 gennaio 2002. Ritenuto che, entro il termine di 30 giorni, la vettura ancora non era disponibile, il cliente era legittimato a recedere dal contratto, cosa che ha fatto regolarmente. Il recesso non può essere considerato tardivo, stante la possibilità di comunicarlo contestualmente alla fissazione del termine ultimo supplementare per la consegna, rispettivamente per atti concludenti. Del resto il Garage avrebbe verosimilmente potuto bloccare la produzione del veicolo una volta ricevuta la comunicazione del 10 gennaio 2002, poiché a quel momento già sapeva che non avrebbe potuto rispettare il termine supplementare di 30 giorni.
5. Con l¿appello che ci occupa il Garage ripropone le proprie considerazioni e conclusioni a riforma del primo giudizio mentre la controparte ne postula la reiezione.
Degli argomenti delle parti si dirà per quanto necessario nel seguito dell¿esposizione di diritto.
6. Le parti - ciò che è incontestato - hanno stipulato un contratto di compravendita, assoggettandolo validamente alle condizioni generali stampate sul retro del contratto stesso (doc. B). Si rileva che la parte appellata ha rinunciato in questa sede a contestare la data di consegna pattuita che rimane quindi a dicembre 2001. Pure incontestato è il fatto che il veicolo non ha potuto essere messo a disposizione dell'acquirente secondo i tempi stabiliti contrattualmente.
Vi è invece disaccordo tra le parti sulla facoltà o meno del cliente di far valere le conseguenze della mora del Garage. Su questo aspetto risulta decisivo il tenore dell'art. 6.1 delle condizioni generali, che così recita:
"6.1 Mora del venditore
In caso di mora della consegna, il compratore può far valere i propri diritti solo dopo una sollecitazione scritta al venditore nonché solo se dopo un termine supplementare di 30 giorni, notificato per iscritto, il venditore non ha dato seguito al suo impegno contrattuale.
Il compratore non può far valere pretese di risarcimento di danni che non sono stati causati dal venditore, in particolare se sono dovuti al ritardo nella consegna da parte del fabbricante, rispettivamente dell'importatore, a scioperi, ecc."
7. Come rettamente evidenziato dal Pretore, la norma citata non si distingue per chiarezza. Risulta in effetti che l'acquirente è tenuto sia a una sollecitazione scritta che alla fissazione scritta di un termine supplementare di 30 giorni. Nulla invece viene indicato circa il rapporto materiale e temporale tra i due atti. Si impone quindi una interpretazione ai sensi dell'art. 18 CO, tenendo conto in particolare del principio della buona fede, del comportamento delle parti prima e dopo la conclusione del contratto e del principio in dubio contra stipulatorem (cfr. BSK OR I - Wiegand, Art. 18 CO, 3a ed. n. 29, 35, 40).
8. In concreto il silenzio sul rapporto tra i due atti deve essere considerato qualificato nel senso che nulla viene preteso dal compratore, se non che faccia valere i propri diritti solo dopo aver sollecitato e dopo aver fissato un termine supplementare. Non vi è quindi alcuna necessità che i due atti siano materialmente e temporalmente separati: di un tale requisito non vi è appunto traccia nella norma specifica. In effetti, seguendo la tesi dell'appellante, la fissazione del termine potrebbe comunque seguire di un giorno o di un'ora la sollecitazione, il che non ha senso ma apparirebbe anzi vessatorio nei confronti del cliente. Ne consegue che non è nemmeno necessaria l'applicazione del principio in dubio contra stipulatorem poiché risulta con sufficiente chiarezza che, in buona fede, si deve considerare che l'art. 6.1 permette l'esecuzione dei due atti tramite unico scritto.
9. Con il suo scritto 10 gennaio 2002 AO 1 ha esposto in maniera chiara la sua volontà: egli desiderava recedere dal contratto oppure, in caso di mancata accettazione da parte del Garage, intendeva eseguire gli atti di cui all'art. 6.1 delle condizioni generali. In buona fede la situazione per la parte che aveva allestito le condizioni generali non poteva che essere chiara e non si prestava a fraintendimenti, nonostante la mancata indicazione specifica della fissazione del termine di 30 giorni. Il compratore ha manifestato in modo inequivocabile la sua volontà di recedere al più presto dal contratto: immediatamente con l'accordo della controparte oppure secondo i termini contrattuali in caso di suo disaccordo.
Ne consegue che, con l'invio della comunicazione di cui al doc. B, il qui appellato ha ossequiato i disposti dell'art. 6.1 ed era quindi legittimato a far valere i diritti conferitigli dall'art. 107 CO. Ciò a maggior ragione se si tiene conto della risposta 17 gennaio 2002 del Garage, che si opponeva al recesso con argomentazioni del tutto infondate e difformi da quelle esposte nella presente procedura, tacendo sulla presunta necessità di fissare un ulteriore termine.
10. A norma dell'art. 107 cpv. 2 CO il creditore può recedere dal contratto a condizione che lo dichiari immediatamente al debitore in mora.
In concreto la carenza del presupposto dell'immediata comunicazione di recesso è stata fatta valere con la necessaria chiarezza dalla venditrice solo con l'appello. A prescindere dall'eventuale applicazione dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta l¿adduzione di fatti nuovi in appello, la censura è comunque infondata. Come giustamente argomentato dal giudice di prime cure, il creditore è libero di operare la scelta concessagli dall'art. 107 cpv. 2 CO (adempimento e risarcimento danni oppure recesso) già contestualmente alla fissazione di un termine per l'esecuzione dell'obbligazione tardiva (cfr. Weber, Berner Kommentar, Art. 107 CO, n. 82 s. e 143 e giurisprudenza e dottrina ivi citata). Ciò soprattutto nel caso in cui chi fissa il termine già sa che non potrà essere rispettato, come si è verosimilmente verificato in concreto (cfr. audizione M__________, p. 11: "Da parte mia ho potuto comunicare solo nel dicembre 2001 alla AP 1 che la vettura AO 1 sarebbe giunta sul banco di produzione il 18 febbraio 2002", informazione questa verosimilmente trasmessa al cliente). Così si è appunto determinato AO 1, che ha anticipato in maniera chiarissima la sua precisa volontà di recedere dal contratto (cfr. in questo senso anche il teste B__________ che dichiara "Rimasi pertanto sorpreso quando il 9 di gennaio 2002, prima che arrivasse in garage la lettera di cui al doc. B, in un colloquio con AO 1 mi disse che non avrebbe più ritirato la vettura perché si considerava il "figlio della serva" in quanto sosteneva che noi avevamo dato la vettura a un altro cliente"). Lo scritto 8 marzo 2002, come risulta pure dal tenore dello stesso, riveste quindi unicamente carattere di conferma del recesso già validamente comunicato con la lettera del 10 gennaio 2002.
11. Stante la validità della rescissione contrattuale da parte del compratore, non può ovviamente entrare in linea di conto una mora di quest'ultimo in punto al ritiro dell'auto. Nulla è quindi dovuto all'appellante.
12. L'appello deve dunque essere respinto. Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono pertanto poste a carico dell'appellante.
Per i quali motivi
richiamati per le spese l'art. 148 CPC e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. L¿appello 24 gennaio 2005 di AP 1 è respinto.
2. Gli oneri processuali consistenti in:
tassa di giustizia fr. 450.-
spese fr. 50.-
totale fr. 500.-
già anticipati dall'appellante, rimangono a suo carico con l¿obbligo di rifondere a controparte fr. 700.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
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terzi implicati |
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Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello
Il presidente Il segretario