|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Rampini (giudice supplente) |
|
segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.1995.1459 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa, con petizione 26 settembre 1995, da
|
|
AO 1
|
|
|
contro |
|
|
AP 1
|
con cui la parte attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma di Fr. 45'585.-, ridotta con le conclusioni a Fr. 45'296.50, oltre interessi al 5% dal 7 settembre 1992;
domanda avversata dal convenuto che il Pretore, con sentenza 24 agosto 2005, ha accolto, nel senso che ha condannato il convenuto a versare all’attore la somma di Fr. 45'296.50, oltre interessi al 5% dal 7 settembre 1992, rigettando in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano;
appellante il convenuto che, con gravame 21 settembre 2005, chiede la riforma del querelato giudizio, nel senso che la petizione, in via principale, venga integralmente respinta, mentre in via subordinata chiede l‘annullamento della sentenza con rinvio dell’incarto alla Pretura per nuovo giudizio, e previa disposizione di una nuova perizia, protestando spese e ripetibili per entrambe le sedi;
mentre la controparte, con osservazioni 5 ottobre 2005, postula la reiezione dell’appello con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto e in diritto :
1. Nel settembre del 1990 il signor AP 1__________A__________ le part. n. __________ e __________ RFD di __________ sulle quali erano in costruzione due case di abitazione, i cui lavori erano eseguiti dalla Z__________. In data 28 giugno 1992 Z__________ ha inviato al signor AP 1 un conteggio per dei lavori a regia eseguiti fra il 5 marzo e il 16 maggio 1991 per un importo totale di Fr. 46'071.- (doc. C e D), successivamente corretto in Fr. 45'610,25 (doc. G). Il pagamento di queste prestazioni è stato contestato dal signor AP 1, il quale riteneva di aver avuto un rapporto contrattuale solo nei riguardi del signor A__________ (doc. H), verso il quale con scritto 25 marzo 1992 gli proponeva di liquidare la vertenza mediante il pagamento della somma di Fr. 36'527,95, secondo il rapporto comunicatogli dal signor S__________, che aveva funto da direttore dei lavori (doc. E).
2. Con petizione 26 settembre 1995 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1, chiedendone la condanna al pagamento della somma di Fr. 45'585.-, ridotta in sede di conclusioni in Fr. 45'296,50, oltre interessi al 5% a decorrere dal 7 settembre 1992, rilevando che l’attrice aveva proceduto ad eseguire i lavori su incarico del convenuto, debitamente rappresentato dal signor S__________, che aveva firmato i bollettini a regia e non dell’ing. A__________.
Alla domanda si è opposto il convenuto sostenendo, in via principale, di non aver mai avuto alcun rapporto contrattuale con la AO 1, ma solo con l’ing. A__________, il quale aveva subappaltato i lavori all’attrice. In via subordinata ha contestato l’ammontare del corrispettivo, postulando l’accoglimento della petizione limitatamente in Fr. 33'416,30.
In corso di causa l’attrice è fallita e ad essa è subentrato l’avv. RA 2, cui la massa fallimentare ha ceduto il credito ai sensi dell’art. 260 LEF.
3. Con sentenza 20 agosto 2005 il Pretore ha sostanzialmente accolto la petizione, condannando il convenuto al pagamento della somma di Fr. 45'296,50 e rigettando in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ dell’UE di Lugano per tale importo. Il Pretore ha precisato che il convenuto conferì una procura al signor S__________ con il compito di occuparsi della direzione dei lavori, nonché di prendere tutte le necessarie decisioni nei riguardi dell’ing. A__________, della AO 1 e di tutte le altre ditte operanti sul cantiere. Costui si era in particolare occupato di vigilare su dei lavori tendenti all’eliminazione di difetti, come pure per dei lavori supplementari che sono stati fatturati direttamente al convenuto. Per il Pretore non vi sarebbe stato bisogno di conferire una procura al direttore dei lavori per vigilare sull’operato della AO 1, se i lavori fossero stati subappaltati all’attrice dall’ing. A__________. In ordine all’ammontare della mercede, il Pretore ha rilevato che i lavori oggetto del contendere, riconosciuti dal direttore dei lavori per conto del mandante, si riferivano ai lavori accessori e non a quelli in garanzia. L’esistenza di questi lavori è stata accertata dal perito, il quale ne ha ricalcolato la mercede per manodopera, noleggio attrezzature, trasporti, macchine e materiali, per un ammontare di Fr. 45'296,50.
4. Contro il premesso giudizio il convenuto si è aggravato in appello, rimproverando al Pretore di aver apprezzato arbitrariamente le prove, giacché nessun elemento che è emerso dall’istruttoria consente di poter ritenere che il convenuto abbia perfezionato un contratto di appalto con l’attrice. Secondo il convenuto, egli avrebbe perfezionato un appalto con il solo signor A__________, che gli aveva venduto i fondi in via di edificazione, il quale a sua volta aveva subappaltato i lavori alla sua ditta, la AO 1. Il conferimento di una procura al signor S__________ per dirigere i lavori di completazione e sistemazione esterna, diversamente da quanto ha ritenuto il Pretore, non era certo atto a dimostrare l’esistenza di un contratto di appalto fra l’attrice e il convenuto. Il fatto che il contabile della AO 1 abbia addebitato su istruzione di terzi (dell’ing. A__________) la fattura al convenuto, anch’esso non è motivo per sostenere che fra le parti era in essere una relazione contrattuale. Il Pretore avrebbe in sostanza fondato il suo giudizio su circostanze irrilevanti, mentre non avrebbe considerato che in seguito alle contestazioni mosse dal convenuto, l’attrice si rivolse direttamente all’ing. A__________, confermando l’esistenza di un subappalto fra quest’ultimo e l’appaltatrice. Neppure si poteva ritenere che il convenuto avesse tollerato l’esecuzione dei lavori supplementari da parte di AO 1 sui suoi due fondi, giacché l’appaltatrice lavorava già sul cantiere prima che le part. n. __________ e __________ RFD di __________ fossero vendute. Semmai da questa circostanza si può desumere l’esistenza della continuazione del subappalto fra l’attrice e l’ing. A__________.
In via subordinata il ricorrente ha criticato l’operato del perito, rilevando che egli non ha minimamente adempiuto al compito che gli era stato chiesto di svolgere. Costui avrebbe presenziato ad un sopralluogo in contraddittorio senza procedere ad alcun accertamento relativo alle opere oggetto della contestazione e segnatamente dei lavori, delle ore e dei quantitativi riportati sui bollettini a regia concernenti la sistemazione esterna delle case. Il Pretore avrebbe invero a torto respinto un’istanza di nomina di nuovo perito, benché le risposte fornite dal perito fossero inutilizzabili per il giudizio, posto che egli non aveva risposto a delle precise domande, rinviando ai bollettini a regia, senza discernere quali lavori erano tesi all’eliminazione dei difetti e quali invece concernevano dei lavori supplementari. Il Pretore, fondandosi su un referto peritale la cui concludenza era manifestamente inutile rispetto agli scopi per i quali sarebbe stato disposto, avrebbe violato il diritto alla prova dell’appellante insito nell’art. 8 CC. Tale violazione potrebbe a rigore essere sanata solo con il rinvio dell’incarto al Pretore per nuovo giudizio e previa disposizione di una nuova perizia.
Con tempestive osservazioni la controparte ha controdedotto che il convenuto non ha chiesto l’assunzione di prove in appello e la domanda di rinvio della causa davanti al Pretore è irricevibile. Vi sarebbero agli atti tutta una serie di elementi che inducono a ritenere che fra le parti era sorto un contratto di appalto: il conferimento della procura al signor S__________, i bollettini a regia firmati dal direttore dei lavori, la mancata contestazione della prima fattura che è stata inviata al convenuto, come pure la presunzione generale secondo la quale chi esegue dei lavori sul fondo di un proprietario deve essere considerato normalmente il creditore di quest’ultimo.
5. Fra le parti è controverso sapere se fra esse è stato perfezionato un contratto di appalto, ovvero un negozio mediante il quale una delle parti (l’appaltatore) si obbliga a compiere un’opera per un determinato corrispettivo, che l’altra parte (il committente) si impegna a pagare. L’obbligazione di remunerare l’appaltatore è un elemento essenziale del contratto, senza la quale la qualifica del contratto non può essere configurata (DTF 127 III 519 consid. 2b; 122 III 10 consid. 3). Il contratto è perfetto allorché le parti hanno manifestato reciprocamente e in maniera concorde la loro volontà (art. 1 CO).
5.1. In assenza di un contratto scritto, i rapporti fra il convenuto e la AO 1 non sono chiarissimi. Le parti sono concordi nel ritenere che AO 1 ha eseguito dei lavori sulle part. n. __________ e n. __________ RFD di __________ di proprietà del convenuto e che dette opere avevano per oggetto l’eliminazione di difetti nelle abitazioni che erano state edificate su questi fondi, nonché il completamento e la sistemazione esterna di dette case (cfr. ad es. appello pag. 7 e 9). Non è neppure contestato che i lavori volti al ripristino delle opere difettose competevano contrattualmente all’ing. A__________. Il contendere verte invece sulla questione di sapere se le opere di completamento e di sistemazione esterna delle abitazioni costituivano la continuazione dell’appalto che era stato conferito inizialmente all’ing. A__________, il quale avrebbe a sua volta subappaltato i lavori alla AO 1, oppure se dette opere sono state appaltate direttamente dal convenuto o da un suo rappresentante alla AO 1.
5.2. Come ha rilevato il Pretore, il convenuto ha conferito al signor S__________ una procura, mediante la quale costui veniva incaricato di svolgere tutte le trattative e di prendere tutte le decisioni riguardanti il completamento e la sistemazione delle due case nei confronti del signor A__________, della AO 1, come pure nei riguardi di tutte le ditte che operavano sul cantiere (doc. B). Nell’ambito della costruzione non è infrequente che un committente incarichi un ingegnere o un architetto della direzione di un cantiere. In questa prospettiva il direttore dei lavori appare come un rappresentante del committente nei rapporti con le imprese e i soggetti che concorrono alla realizzazione delle opere. Esiste infatti una presunzione naturale che un architetto agisca in nome altrui e, allorché costui si rivolge ad un imprenditore, si deve inferire, fatte salve circostanze o indizi contrari, che il suo interlocutore agisca come mandatario, il cui comportamento è opponibile direttamente al mandante come se fosse il proprio (TF 15 maggio 2000; 4C.57/1999 consid. 4; Gauch, Der Werkvertrag, IV a ed., n. 1923 e 2743). In altri termini egli è considerato un ausiliario del committente ai sensi dell’art. 101 CO (DTF 125 III 224 consid. 6; 119 II 130 consid. 4a). Il mandato comprende il potere di compiere degli atti giuridici necessari al suo adempimento (art. 396 cpv. 2 CO). Questa norma non autorizza però l’architetto ad aggiudicare in nome del committente dei lavori a degli imprenditori. In particolare l’architetto, salvo diversamente disposto, non può compiere degli atti giuridici suscettibili di generare degli impegni finanziari importanti per il mandante (TF 25 agosto 2003; 4C.93/2003 consid. 5; 118 II 315 consid. 2a; Rep. 1989 pag. 186; Schwager, Die Vollmacht des Architekten in: Das Architektenrecht, 3a ed., n. 861). Il signor S__________, sentito come teste, non ha riferito in ordine alla conclusione del contratto di appalto. Egli ha però precisato non solo di essere stato incaricato dal convenuto di eseguire la direzione lavori, allorché esistevano degli attriti fra il signor AP 1 e la AO 1 (verbale di audizione 8 novembre 1996 ad 1 e ad 3 parte attrice e ad 4 parte convenuta), ma anche di aver allestito lui stesso tutti i bollettini a regia agli atti (doc. C1-C41) (verbale cit. ad. 4.12 parte attrice e ad 5 parte convenuta, nonché testi N__________, verbale 27 settembre 1996 pag. 3 e 4 e V__________ pag. 5), e di averli consegnati settimanalmente al convenuto (verbale cit. in fine e ad 5 parte convenuta), nonché precisato che gli stessi concernevano solo i lavori supplementari e non quelli afferenti l’eliminazione dei difetti, per i quali non è stato steso alcun rapporto (verbale cit. ad 4.10 e 4.6 parte attrice, nonché ad 8 parte convenuta), ad eccezione del bollettino C41 che non era da pagare. Talora è capitato che anche l’ing. A__________ allestì dei bollettini, i quali furono confrontati con quelli del direttore dei lavori. Nei casi in cui si riscontrarono delle piccole differenze, esse furono liquidate (verbale cit. ad. 9 parte convenuta). Il teste V__________ dal canto suo ha riferito che i lavori supplementari eseguiti sotto la sorveglianza del signor S__________, che era stato sostituito per volontà del convenuto all’ing. A__________, furono addebitati direttamente al convenuto e non all’ing. A__________, a differenza di altri che concernevano un appalto seguito da quest’ultimo con il convenuto. Da ultimo il teste B__________ ha ricordato che i lavori che sono stati eseguiti sotto la vigilanza del signor S__________ si incentravano all’esterno delle abitazioni. Dall’insieme di queste circostanze si deve concludere che il signor AP 1 non poteva ignorare che l’impresa AO 1 stava svolgendo dei lavori per suo conto e secondo le sue istruzioni. Il fatto che l’ing. A__________ fosse stato estromesso dalla direzione dei lavori e che gli operai non prendevano alcuna iniziativa da quest’ultimo, ma solo dal signor S__________ (cfr. testi V__________ e B__________), depone a favore dell’esistenza di un appalto fra il convenuto e la AO 1 e non certo per la continuazione di un rapporto contrattuale fra il convenuto e l’ing. A__________. Oltre a ciò si deve considerare che il convenuto aveva affidato la direzione dei lavori a un suo rappresentante, il quale non si limitava a controllare i bollettini a regia dell’appaltatrice, ma addirittura li allestiva personalmente e li sottoponeva direttamente all’attenzione del convenuto, con l’indicazione espressa quale cliente (Kunde) di AP 1 e non un terzo (doc. C1-C41). Nell’ipotesi in cui queste opere fossero state appaltate direttamente dall’ing. A__________, non si giustificava di rendere conto dei lavori direttamente al convenuto. Semmai i bollettini avrebbero dovuto essere controllati e visionati dall’ing. A__________, il quale a sua volta, nella sua veste di subappaltante, avrebbe dovuto sottoporli al convenuto. Così non è però avvenuto. Dalle notizie acquisite agli atti emerge con certezza che il convenuto, per il tramite del suo rappresentante, ha dato ordini e istruzioni che non avrebbe potuto dare se egli non fosse stato il committente di AO 1. Si deve quindi ammettere la conclusione di un contratto di appalto fra le parti, quantomeno per atti concludenti.
5.3. La decisione del Pretore merita conferma anche per altro motivo. A norma dell’art. 33 cpv. 3 CO, la comunicazione dei poteri del rappresentante non deve necessariamente essere espressa, ma può risultare da un comportamento attivo o passivo che, secondo la teoria dell’affidamento, può essere intesa come il conferimento di poteri. Così, colui che crea l’apparenza di un potere di rappresentanza è vincolato dagli atti compiuti in suo nome, se il terzo ha pensato, in buona fede, all’esistenza di un potere di rappresentanza e se le circostanze inducevano a crederlo (TF 15 maggio 2000; 4C.57/1999, consid. 4). In concreto si deve ammettere che il convenuto aveva autorizzato il suo direttore dei lavori a dare ordini e istruzioni agli operai della AO 1, i quali agivano solo sotto la sua direzione e non dell’ing. A__________. Come si è detto poc’anzi, il convenuto era informato periodicamente dei lavori e del loro avanzamento, posto che il signor S__________ gli prestava resoconto con i bollettini a regia che gli venivano consegnati. I lavori sono continuati pacificamente e senza interruzioni. Ciò non può altro significare che accettazione tacita. Ma anche qualora non si dovesse considerare che il direttore dei lavori non disponeva dei poteri necessari per vincolare il convenuto, si deve ammettere che in concreto v’è stata una ratifica da parte del committente (il convenuto), la quale, avuto riguardo alle circostanze, è emersa dal suo silenzio o quantomeno, dai suoi atti concludenti (TF 15 maggio 2000 cit.; Schwager, op. cit. N. 870 con altri rif.) durante l’esecuzione delle opere.
6. Con l’appello il convenuto ha postulato il rinvio dell’incarto al Pretore, per l’esecuzione di una nuova perizia, stante che il primo giudice non avrebbe designato un nuovo perito per rispondere esaustivamente a tutte le domande che gli erano state poste. Il convenuto ha rimproverato al perito di non aver eseguito accertamenti approfonditi e misurazioni sui quantitativi e sulle ore esposte nei bollettini a regia del direttore dei lavori. Il perito non avrebbe risposto al quesito teso a verificare se i bollettini a regia si riferivano ad opere supplementari o a lavori in garanzia. Negando alla parte convenuta la facoltà di chiedere una nuova prova peritale in presenza di un referto tecnico inutile e privo di concludenza rispetto agli scopi per i quali era stata disposta la prova, il Pretore avrebbe violato il diritto dell’appellante alla prova contraria, atteso che i bollettini a regia agli atti attestavano una presunzione di esattezza dei lavori eseguiti.
6.1. A norma dell’art. 326 CPC, l’annullamento della decisione del Pretore con conseguente rinvio al giudice di prime cure è ammissibile nei casi in cui nel procedimento di prima istanza sono riscontrabili degli atti nulli (lett. a), oppure qualora il giudice abbia negato ingiustamente ad una delle parti una domanda di restituzione in intero (lett. b).
A sua volta l’art. 322 lett. b CPC dispone che una parte può chiedere in appello quelle prove che vennero offerte, ma che sono state rifiutate dal Pretore. L’appellante, a fronte del rifiuto del giudice di prime cure di far allestire una nuova perizia, avrebbe dovuto correttamente chiederne l’assunzione in appello e non postulare l’annullamento della sentenza con rinvio al primo giudice perché disponga tale prova come invece ha fatto. Nemmeno il fatto che l’apprezzamento di tale prova, eventualmente assunta in appello, sia sottoposto solo al giudizio dei giudici di seconda istanza, giustifica la conclusione dell’appellante poiché il nostro CPC privilegia il principio dell’effetto devolutivo e non quello del doppio grado di giurisdizione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 322 n. 833) e, per diritto federale, è sufficiente che una prova venga amministrata una volta sola innanzi alle autorità giudiziarie cantonali (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 322 m. 28).
La domanda così come proposta con l’appello è così irricevibile ma anche se fosse stata chiesta l’assunzione della prova in appello, la stessa non avrebbe avuto miglior sorte come alle considerazioni che seguono.
6.2. Non è controverso fra le parti che la mercede dell’appalto nel caso in esame deve essere corrisposta in base ai principi che discendono dall’art. 374 CO e che i bollettini a regia creano la presunzione dell’esattezza delle ore e dei materiali ivi indicati, ritenuto che gli stessi sono stati regolarmente firmati dalla direzione dei lavori per conto del committente (II CCA 31 maggio 2000, inc. n. 12.2000.00048 e 11 marzo 1998 in re R./F.; Gauch, op. cit., n. 1020 e 1028; Zindel/Pulver, Basler Kommentar, N. 18 all’art. 374; Bühler, Zürcher Kommentar, N. 17 all’art. 374). In concreto tutti i bollettini a regia agli atti sono stati allestiti, firmati e riconosciuti dal direttore dei lavori signor S__________ (doc. C1-C41), che li ha sottoposti al mandante per esame ed approvazione periodicamente. Questo principio non è contestato dal convenuto, il quale però ritiene di non essere stato ammesso all’amministrazione di prove contrarie concludenti che avrebbero permesso di inficiare questa presunzione. L’erezione di una nuova perizia per consolidata prassi può avere luogo alle duplici condizioni cumulative che la parte richiedente abbia già insistito in prima sede per la designazione di un nuovo perito in conseguenza della manifesta insufficienza delle sue risposte (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 322 m. 11) e, ovviamente, che le risposte del perito siano realmente insufficienti (art. 252 cpv. 5 CPC), ossia nel caso in cui si possa affermare che la perizia offende la logica o lede principi universalmente riconosciuti dalla scienza o dell’arte in questione (II CCA 3 febbraio 2005, inc. n. 12.2003.110 e 7 marzo 2001, inc. n. 12.2000.108; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 252, m. 5). In altri termini la perizia è manifestamente insufficiente allorché il responso peritale appaia, anche a un laico in materia munito però di buona istruzione come illogico e contrario ai principi universalmente riconosciuti in quella determinata scienza, incontrollato o incontrollabile, poiché il perito si è fondato su fatti non attendibili o ha tralasciato di considerare fatti veri e rilevanti (Cocchi/Trezzini, op. cit. ad art. 252 m. 6). In concreto un’istanza di designazione di nuovi periti è stata formulata dal convenuto il 3 giugno 1998, giacché il perito non avrebbe saputo rispondere, rispettivamente avrebbe risposto in maniera insufficiente in ordine al quesito di distinguere quali opere, fra quelle annoverate nei bollettini a regia, si riferivano ad opere di completamento della casa - e quindi in garanzia - e quali invece a lavori di sistemazione esterna. Al riguardo l’istante ha formulato due nuovi quesiti da sottoporre al perito (AI XX). L’istanza è stata respinta con ordinanza 6 agosto 1998 (AI XXIV). Con l’appello il convenuto ripropone gli stessi quesiti, rilevando che il perito non ha proceduto ad esperire un sopralluogo approfondito, né ha eseguito misurazioni per controllare i quantitativi di materiale, stimare le ore lavorative, ecc. Il perito si sarebbe limitato ad un’operazione contabile di ricalcolo dei prezzi, dei quantitativi e delle misure esposte nei bollettini a regia. Al riguardo occorre considerare che il signor S__________, sentito come teste, ha confermato che i bollettini a regia da esso firmati si riferivano ai lavori supplementari che non erano ancora stati eseguiti, e non già a quelli in garanzia per i quali non era stato allestito nulla (teste S__________, verbale cit. ad risposte 4.6 e 4.10 parte attrice, nonché ad 8 di parte convenuta). Al perito non è stato posto un quesito preciso su questo oggetto: quantomeno non era possibile desumerlo dalla domanda n. 1, se questo era l’intento del convenuto. Con il quesito n. 1 si chiedeva al perito di descrivere i lavori di completazione e di sistemazione esterna delle due case sui mappali n. __________ e __________ RFD di __________ eseguiti dalla ditta AO 1. A questa domanda il perito ha risposto rilevando che i lavori “aggiuntivi effettuati soprattutto sulla part. n. __________” erano di una certa portata e difficoltà e, benché gli stessi non fossero descritti, erano quelli indicati sui bollettini controfirmati dal direttore dei lavori (doc. C1-C41) a cui si rinviava. Al perito non sono state poste delle domande di complemento per sapere a quali opere ci si riferiva in particolare. La domanda era generica, per cui anche la risposta poteva essere evasa mediante un rinvio alla documentazione agli atti, la quale aveva trovato un riscontro credibile per il perito al momento del sopralluogo. Avuto riguardo alle opere eseguite, il perito ha ritenuto corretta l’esposizione di 313,5 ore di muratore, 319 ore di manovale, 84 di pittore e 7 di autista (cfr. perizia pag. 5). Il convenuto non ha peraltro mai contestato nel dettaglio quali bollettini non riconosceva, nel senso che essi si riferivano ad opere concernenti l’appalto con l’ing. A__________. L’unico elemento emerso dagli atti è che tutti i lavori oggetto dei bollettini a regia concernevano opere che avevano formato oggetto di una nuova ordinazione supplementare, senza indicare quale. Il convenuto non ha offerto né al perito (al momento al sopralluogo, negli allegati e nel questionario), né tantomeno al giudice elementi tali da ritenere che taluni lavori contenuti nei bollettini andavano stralciati. Così stando le cose, non si giustificava di designare un nuovo perito, giacché dalla lettura della perizia e dagli atti non emergeva che il referto consegnato era contraddittorio, o conteneva delle risultanze tali da offendere la logica o la scienza. Il perito ha precisato che tutte le opere si riferivano a lavori esterni sui due fondi che erano stati descritti con precisione nei bollettini a regia. Il suo compito era quindi riferito alla questione di sapere se dette opere erano stato eseguite, nonché alla stima delle ore e dei quantitativi in base alle sue conoscenze specifiche e a quanto risultava dal sopralluogo. L’appellante ha contestato l’operato del perito genericamente. Nel suo gravame non ha indicato dove il perito avrebbe proceduto ad un apprezzamento arbitrario dei lavori eseguiti rispetto ai bollettini. Non ha in particolare saputo indicare quali opere conteggiate andavano escluse dal computo, perché comprese nelle opere in garanzia. L’appellante non è nemmeno riuscito ad insinuare un sospetto che i lavori indicati nei bollettini a regia non erano stati eseguiti, rispettivamente che si riferivano ad altri lavori. Il perito ne ha accertato l’esistenza e ne ha stimato il valore con sufficiente certezza scientifica. In assenza di altri riscontri contrari, i bollettini a regia, che già da soli sono dotati di un certo valore probatorio, sono stati corroborati dagli accertamenti tecnici del perito, che sono stati contestati nel loro insieme con argomentazioni generiche non supportate dalle notizie acquisite agli atti. Ciò posto, la decisione del Pretore merita di essere confermata, ritenuto altresì che nel gravame non è stato rimesso in discussione l’importo cifrato dal perito in Fr. 45'296,50 per la manodopera, il noleggio delle attrezzature, i trasporti, le macchine e i materiali.
7. Ne discende che l’appello deve essere integralmente respinto con le spese e la tassa di giustizia di seconda sede a carico dell’appellante.
Per i quali motivi
richiamati per le spese l’art. 148 CPC, la LTG e la TOA
dichiara e pronuncia:
1. L’appello 21 settembre 2005 del signor AP 1, __________ è respinto.
2. Le spese della procedura di appello consistenti in:
tassa di giustizia Fr. 850.-
spese Fr. 50.-
totale Fr. 900.-
già anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere all’appellato Fr. 2’000.- a titolo di ripetibili .
3. Intimazione:
|
|
- -
|
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
|
terzi implicati |
|
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario