Incarto n.
12.2005.176

Lugano

27 ottobre 2006/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2005.275 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con istanza 24 febbraio 2005 da

 

 

 AO 1 

rappr. dall’  RA 1 

 

 

contro

 

 

AP 1 

rappr. dallo  RA 2  

 

 

con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al versamento di fr. 15'511.- oltre interessi al 5% dal 30 agosto 2004 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposi-zione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore, con sentenza 12 settembre 2005, ha accolto;

 

appellante la convenuta la quale, con atto di appello del 10 settembre 2005, chiede in riforma del giudizio impugnato la reiezione dell’azione con condanna dell’istante a versarle fr. 1'500.- per ripetibili;

 

mentre l’istante propone, nelle sue osservazioni del 10 ottobre 2005, di respingere l’appello, con protesta di ripetibili;

 

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:

 

 

                                  A.   AO 1 è stato assunto da AP 1, L__________, come orologiaio, dall’ottobre 2001 con uno stipendio mensile lordo di fr. 5'000.- oltre tredicesima (doc. A). La retribuzione annua lorda è stata portata a fr. 75'000.- dal 1° aprile 2003 (doc. B). AO 1 ha dato le dimissioni per il 31 agosto 2004 e ha chiesto la retribuzione di 344.24 ore di lavoro straordinario (doc. D). Il 13 ottobre 2004 AO 1 ha fatto spiccare nei confronti della ex datrice di lavoro un precetto esecutivo n.__________ per l’importo di fr. 11'500.- oltre interessi al 5% dal 30 agosto 2004, al quale l’escussa ha interposto opposizione (doc. E).

 

                                  B.   Il 24 febbraio 2005 AO 1 si è rivolto alla Pretura del Distretto di Lugano per chiedere la condanna di AP 1 al versamento di fr. 15'511.- oltre interessi al 5% dal 30 agosto 2004 a titolo di remunerazione per le 344.24 ore straordinarie eseguite, e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano. All’udienza di discussione del 5 aprile 2005 l’istante ha confermato le sue domande, alle quali si è opposta la convenuta. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, confermandosi nei rispettivi memoriali scritti del 12 agosto 2005.

 

                                  C.   Statuendo il 12 settembre 2005, il Pretore ha accolto l’istanza nella misura di fr. 15'511.- oltre interessi al 5% dal 30 agosto 2004 e ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________.

 

                                  D.   AP 1 è insorta contro il citato giudizio con un appello del 26 settembre 2005, nel quale chiede la riforma della sentenza impugnata nel senso di respingere l’istanza e di porre a carico dell’istante fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.

                                         Nelle sue osservazioni del 10 ottobre 2005 AO 1 propone la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio pretorile.

 

 

 

 

 

e considerato

 

 

in diritto:

 

                                   1.   Nella fattispecie il Pretore ha riconosciuto all’istante una retribuzione lorda di fr. 15'511.- per 344.24 ore straordinarie, sulla base di un salario orario di fr. 45.07 lordi, dopo aver constatato in base alle risultanze dell’istruttoria, in particolare le deposizioni testimoniali, che tra l’ottobre 2003 e l’agosto 2004 egli aveva effettuato 344.24 ore straordinarie per necessità aziendale, che la sua promozione del 1° ottobre 2003 non aveva mutato il regime delle ore straordinarie, alla cui remunerazione il lavoratore non risulta aver rinunciato, e che la direttiva emanata dalla convenuta il 6 aprile 2004 sulla necessità di far autorizzare preventivamente le ore straordinarie (doc. 2) non era stata applicata nel settore produttivo della sede di Lugano.

 

                                   2.   L’appellante rimprovera al Pretore di aver tenuto conto solo in modo parziale della deposizione resa dalla testimone H__________ e ribadisce che dall’ottobre 2003 il mancato pagamento delle ore straordinarie all’istante era dovuto alla sua promozione quale responsabile “after sales” e al conseguente aumento di retribuzione, come da accordi presi con il direttore amministrativo, che lo aveva comunicato alla testimone. La convenuta rileva inoltre di non aver mai riconosciuto le ore straordinarie eseguite dall’istante, poiché la testimone H__________, che ha firmato il conteggio doc. 2, non aveva diritto di firma e non poteva dunque validamente impegnare la datrice di lavoro. Inoltre, prosegue l’appellante, le ore straordinarie non erano state richieste all’istante né erano oggettivamente necessarie, tanto è vero che questi le ha rivendicate solo un mese dopo il termine del rapporto di lavoro. Al riguardo la deposizione di S__________, che ha lasciato la ditta nell’aprile 2003, è irrilevante poiché si riferisce a un periodo antecedente quello in cui sono state eseguite le ore straordinarie litigiose. Infine, l’appellante sostiene che dall’aprile 2004 era in vigore una direttiva secondo la quale gli straordinari sarebbero stati pagati solo se autorizzati preventivamente. Essa non aveva dunque motivo di sollevare obiezioni allo svolgimento di ore straordinarie, poiché i lavoratori sapevano che sarebbero stati retribuiti solo se autorizzati a svolgere ore straordinarie, ciò che non era il caso per l’istante.

 

                                   3.   Giusta l'art. 321c cpv. 1 CO, quando le circostanze esigono un tempo di lavoro maggiore di quello convenuto, il lavoratore è tenuto a prestare ore suppletive nella misura in cui sia in grado di prestarle e lo si possa ragionevolmente pretendere da lui secondo le norme della buona fede (cpv. 1). Se il lavoro straordinario non è stato compensato mediante un congedo di durata almeno corrispondente, il datore di lavoro deve pagare per il lavoro straordinario il salario normale più un supplemento di almeno un quarto (art. 321c cpv. 3 CO). Il lavoratore che pretende il pagamento delle ore straordinarie deve provare, oltre alla loro effettuazione, che le stesse gli sono state ordinate dal datore di lavoro, ciò che è pure il caso se questi ne è venuto a conoscenza e non si è opposto alla loro esecuzione (cfr. Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, 6a ed., N. 10 ad art. 321c CO con rif.; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail - Code annoté, Losanna 2001, N. 1.12 ad art. 321c CO; Staehelin, Zürcher Kommentar, N. 13 ad art. 321c CO), oppure erano necessarie per l'azienda (Streiff/Von Känel, op. cit., ibidem; cfr. pure Favre/Munoz/Tobler, op. cit., N. 1.8 e 1.10 ad art. 321c CO; Staehelin, op. cit., N. 13 seg. ad art. 321c CO), ritenuto che l'obbligo di segnalazione immediata da parte del lavoratore vale solo per le ore straordinarie che questi ha svolto di propria iniziativa (DTF 129 III 171 consid. 2.3 e 2.4).

 

                                         Per la quantificazione vera e propria delle ore straordinarie svolte, l'istante, cui incombe l'onere della prova (art. 8 CC), è facilitato dal fatto che, per giurisprudenza invalsa, qualora si stabilisca che il lavoratore ha regolarmente eseguito ore supplementari, il loro compenso non è subordinato alla prova di ogni singola ora, ma piuttosto il numero di queste sarà stimato applicando per analogia l'art. 42 cpv. 2 CO (Streiff/Von Känel, op. cit., ibidem; Favre/Munoz/Tobler, op. cit., N. 1.14 ad art. 321c CO; Staehelin, op. cit., N. 16 ad art. 321c CO; DTF 128 III 271 consid. 2b; DTF 24 settembre 1998 4C.239/1998; per tante II CCA 7 ottobre 2003 inc. n. 12.2002.212).

 

                                   4.   Dall’istruttoria è emerso che nella sede di L__________ della convenuta, in particolare nel settore della riparazione degli orologi (Customer Service) dove era attivo l’istante, vigeva una situazione di stress per la scarsità di risorse di personale, cui si suppliva con ore straordinarie di quello addetto alla riparazione (deposizione S__________, verbale 6 giugno 2005, pag. 5). S__________ ha invero lavorato presso la convenuta solo fino al 30 aprile 2003, di modo che non può riferire alcunché per il periodo qui oggetto di esame, che si estende dall’ottobre 2003 all’agosto 2004. Egli ha nondimeno esposto l’esistenza di un’oggettiva necessità di svolgimento di ore straordinarie nel settore della riparazione degli orologi e del regolare pagamento delle ore straordinarie fino all’aprile 2003 (conteggio del mese di marzo 2003, fascicolo I edizione documenti dalla convenuta) che per il testimone ammontavano a 1060 ore straordinarie arretrate (lettera 24 febbraio 2002, documentazione prodotta dal testimone). La responsabile amministrativa ha riferito che nella sede di L__________ i dipendenti svolgono regolarmente ore straordinarie per la carenza di personale e che il pagamento degli straordinari non viene eseguito secondo le direttive del 14 gennaio 2002 cui accenna la comunicazione per posta elettronica del 6 aprile 2004 (doc. 2) proprio per tale situazione, nota alla direzione (deposizione __________ H__________, verbale 6 giugno 2005, pag. 2). In effetti nella sede di L__________ la direttiva di cui al doc. 2, dopo l’assenza per malattia del responsabile, è stata superata da un tacito accordo sul pagamento delle ore straordinarie e la filiale gestiva autonomamente le ore di straordinario dei dipendenti, retribuendole il mese successivo “proprio a causa della carenza di personale, in quanto nella sede di Lugano mancavano a mio avviso all’incirca due unità” (loc. cit.).

 

                                   5.   È pertanto accertato che l’istante ha eseguito prima dell’ottobre 2003 lavoro straordinario per il quale è stato retribuito, come gli altri dipendenti della filiale di L__________, in deroga alle direttive emanate dalla convenuta nel 2002 e nell’aprile 2004 (doc. 2) senza preventiva autorizzazione, a causa della mancanza di personale. Non risulta che la situazione di stress evocata dall’ex dipendente S__________ sia cambiata a L__________, dove secondo quanto stimato dalla responsabile amministrativa della filiale mancavano due persone ancora nel 2004 (deposizione, pag. 2). Assodato che le citate direttive sull’autorizzazione preventiva allo svolgimento delle ore straordinarie non venivano applicate nella filiale di L__________, si tratta quindi di sapere se la promozione dell’istante nell’ottobre 2003 ha modificato la situazione, come adduce l’appellante. L’argomentazione, invero sollevata solo con le conclusioni di causa, non ha trovato riscontro negli atti. L’istante, assunto nel 2001 come orologiaio (doc. A) è stato promosso al ruolo di Responsabile After Sales nell’ottobre 2003. Nella comunicazione di posta elettronica del 16 settembre 2003, inviata in copia alla responsabile amministrativa di Lugano, viene invero precisato che “a partire dal 01/10/2003 il N__________ non è più tenuto a fare straordinari” (fascicolo III). Contrariamente a quanto ritiene l’appellante, tale comunicazione, che non sembra essere stata trasmessa al diretto interessato, si riferisce all’obbligo di prestare ore straordinarie, ma nulla dice sul pagamento di quelle effettivamente svolte e non attesta l’esistenza di un accordo del lavoratore al riguardo. Nella lettera 17 settembre 2003 la datrice di lavoro (doc. B) ha comunicato all’istante l’aumento di stipendio a fr. 75'000.- lordi con effetto retroattivo dal 1° aprile 2003, ma non ha menzionato altre modifiche del contratto e in particolare un cambiamento di retribuzione delle ore straordinarie. Secondo quanto esposto dalla responsabile amministrativa, la convenuta ha modificato la prassi nella retribuzione delle ore straordinarie all’istante dall’ottobre 2003, allorquando “i dirigenti dell’azienda decisero di non più retribuire le ore straordinarie effettuate dall’istante” (loc. cit., pag. 3 in fine). Il direttore amministrativo le comunicò tale modifica dopo un incontro con l’istante alla quale essa non aveva partecipato. In seguito la responsabile amministrativa continuò a registrare le ore straordinarie svolte dall’istante anche se non venivano più pagate alla fine del mese successivo (oc. cit., pag. 3). A prescindere dal fatto che la valenza probatoria di una deposizione “per sentito dire” è labile, nella procedura per mercede e salari, come in concreto, il giudice apprezza liberamente le prove (art. 343 cpv. 4 CO) e alla luce dell’istruttoria ben poteva ritenere non provato l’avvenuto accordo sulla modifica della retribuzione in caso di lavoro straordinario. Del resto il pagamento mensile delle ore straordinarie non era l’unica modalità in vigore presso la convenuta, come attestato dall’ex dipendente S__________ (deposizione, pag. 5) che ha menzionato la registrazione mensile delle ore straordinarie, pagate poi in gruppi di 3-4 fino a 6 mesi e in simili circostanze l’attesa del dipendente nel far valere il diritto al pagamento degli straordinari non equivale a una sua rinuncia.

 

                                   6.   Il conteggio prodotto dall’istante, attestante lo svolgimento di 344.24 ore straordinarie nel periodo dall’ottobre 2003 all’agosto 2004, è stato sottoscritto dalla responsabile amministrativa della sede di L__________ (doc. C, deposizione H__________, loc. cit., pag. 3), che ha confermato di aver rilevato tali cifre mediante il sistema di timbratura (loc. cit., pag. 3). Non si può dunque seriamente negare che le ore straordinarie siano state eseguite nella misura addotta dall’istante, indipendentemente dal diritto di firma della persona che ha rilevato la timbratura. Né si può contestare che esse siano state svolte per necessità aziendale, stante la carenza di personale nella filiale in cui lavorava l’istante, di cui la datrice di lavoro era al corrente. La convenuta, tramite la responsabile amministrativa, era inoltre edotta delle ore straordinarie eseguite dall’istante e non vi si è opposta, di modo che è tenuta a remunerarle anche se non le esplicitamente ordinate (cfr. II CCA del 6 ottobre 2004 inc. n. 12.2003.97). L’appellante non ha contestato in questa sede il calcolo della retribuzione oraria eseguito dal Pretore e l’importo lordo di fr. 15'511.- dovuto all’istante deve di conseguenza essere confermato. L’appello, infondato, deve di conseguenza essere respinto.

 

                                   7.   Non si prelevano tasse di giustizia né spese, trattandosi di una procedura per mercedi e salari (art. 343 cpv. 3 CO). L’appellante rifonderà all’istante un’equa indennità per ripetibili di appello.

 

 

Per i quali motivi,

richiamati, per le spese, l'art. 148 CPC e la TG

 

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   L’appello 26 settembre 2005 di AP 1 è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse di giustizia né spese. AP 1 verserà a AO 1 fr. 1'200.- per ripetibili di appello.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-    

-     

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario