Incarto n.
12.2005.17

Lugano

7 marzo 2005/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

 

segretaria:

Camponovo

 

 

visto l'appello 21 gennaio 2005 presentato da

 

 

AP 1

(rappr. da RA 1)

 

 

contro

 

 

la decisione 13 dicembre 2004 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3 nella causa promossa dall'appellante contro

 

 

AO 1

(rappr. da RA 2)

 

 

richiamata la diffida 28 gennaio 2005 del presidente di questa Camera mediante la quale all’appellante veniva assegnato un termine scadente il 21 febbraio 2005 per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di

fr. 550.--  a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, l’appello sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;

 

considerato come il versamento sia stato effettuato solo il 23 febbraio 2005 e come, ritenuta la perentorietà del termine stesso, debba ritenersi tardivo,

 

decreta                    1.   L'appello 21 gennaio 2005 di AP 1 avverso la decisione 13 dicembre 2004 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, è stralciato dai ruoli per versamento tardivo dell'anticipo.

 

                                   2.   Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 50.-- sono poste a carico dell'appellante.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-;

-.

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

 

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria