Incarto n.
12.2005.180

Lugano

7 ottobre 2005/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.1999.304 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 20 aprile 1999 da

 

 

AO 1

rappr. da RA 1

 

 

contro

 

 

AP 1

 

con cui l’attore ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 160'840.20 oltre interessi,

domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 154'385.05 oltre interessi ed accessori;

 

ed ora sul decreto 7 settembre 2005 con cui il Segretario assessore ha stralciato dai ruoli entrambe le cause per intervenuta perenzione processuale, caricando all’attore la tassa di giustizia e le spese dell’azione principale di fr. 1’800.- e al convenuto quelle, pure di fr. 1'800.-, relative alla domanda riconvenzionale, compensate le ripetibili;

 

appellante il convenuto con atto di appello 28 settembre 2005, con cui chiede di voler chiarire la tematica relativa alla cessione ex art. 260 LEF e di riformare il primo giudizio nel senso che la somma di fr. 1'800.- posta a suo carico, maturata prima del suo fallimento, sia in realtà caricata alla sua massa fallimentare;

 

mentre l'attore non è stato invitato a presentare le sue osservazioni;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

                                         che nelle more della causa il convenuto è fallito il 17 gennaio 2000 e la liquidazione del fallimento si è chiusa il 3 febbraio 2003;

 

                                         che con la decisione qui oggetto di impugnativa il Segretario assessore ha tra l’altro stralciato dai ruoli per intervenuta perenzione processuale la domanda riconvenzionale, caricando al convenuto la tassa di giustizia e le spese di fr. 1’800.-;

 

                                         che con l’appello che qui ci occupa il convenuto chiede di voler chiarire la tematica relativa alla cessione ex art. 260 LEF e di riformare il primo giudizio nel senso che la somma di fr. 1'800.- posta a suo carico, a suo dire maturata prima del suo fallimento, sia caricata alla sua massa fallimentare;

 

                                         che il gravame può senz’altro essere evaso già nell’ambito dell’esame preliminare dell’art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per eventuali osservazioni;

 

                                         che questa Camera ha in effetti già avuto modo di stabilire, in una vertenza promossa dal medesimo appellante, che la richiesta di chiarire la tematica in merito all’esistenza o meno di eventuali cessioni ex art. 260 LEF, nella presente fattispecie per altro mai notificate alla Pretura, non costituisce una valida domanda d’appello ai sensi dell’art. 309 cpv. 2 lett. e CPC (II CCA 1 settembre 2005 inc. n. 12.2005.141);

 

                                         che la richiesta del convenuto volta a far sì che gli oneri processuali relativi alla domanda riconvenzionale siano posti a carico della sua massa fallimentare è a sua volta infondata: le somme in questione sono state in effetti fatturate quando egli aveva piena disponibilità sui suoi beni, l’anticipo di fr. 1'500.- (per altro tempestivamente versato) essendo stato richiesto prima del suo fallimento ed i rimanenti fr. 300.- essendogli stati domandati dopo la chiusura della liquidazione del fallimento; contrariamente a quanto preteso nel gravame, nulla del resto permette di ritenere che le somme tuttora insolute siano “maturate” prima o durante la procedura di fallimento;

 

                                         che il giudizio di prime cure deve in ogni caso essere riformato nella misura in cui ha fissato in fr. 1'800.- sia gli oneri processuali dell’azione principale sia quelli della domanda riconvenzionale: a parte il fatto che il valore della seconda era leggermente inferiore a quello della prima, nel decreto non si è in effetti tenuto conto del fatto che per legge la tassa di giustizia della domanda riconvenzionale corrisponde ai due terzi di quella prevista normalmente (art. 20 LTG), sicché, non essendo state addotte alcune ragioni che giustificassero la fissazione di un importo maggiore, il primo giudice non aveva motivo per stabilire una somma superiore a fr. 1'200.-;

 

                                         che non si prelevano né tassa di giustizia né spese, la modifica del primo giudizio essendo avvenuta sulla base di argomentazioni non indicate dall’appellante;  

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                    I.   L’appello 28 settembre 2005 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza il decreto 7 settembre 2005 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, invariati gli altri dispositivi, è così riformato:

 

                                         4.     Per la domanda riconvenzionale, la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1'200.- sono poste a carico di AP 1. Le ripetibili spettanti a AO 1 sono compensate con quelle spettanti a AP 1 nell’azione principale.

 

                                   II.   Non si prelevano né tasse, né spese. Non si assegnano ripetibili.

 

                                  III.   Intimazione:

 

-

-

 

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1

 

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario