Incarto n.
12.2005.195

Lugano

28 novembre 2006/lw

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.105 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 24 febbraio 2003 da

 

 

 AO 1 

rappr. da  RA 1 

 

 

contro

 

 

 AP 1 

al quale, deceduto, sono subentrati gli eredi G__________ e M__________

rappr. dall’   RA 2 

 

 

chiedente il disconoscimento del debito per l’importo di fr. 60'034.- oltre interessi e accessori, domanda avversata dal convenuto e che il Pretore ha accolto con sentenza 18 ottobre 2005;

 

appellante il convenuto con atto di appello del 7 novembre 2005, nel quale chiede che in riforma del giudizio impugnato la petizione sia respinta, con protesta di spese e ripetibili;

 

mentre l’attore con le proprie osservazioni del 7 dicembre 2005 propone la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio pretorile, con protesta di spese e ripetibili;

 

constatato che l’appellante è deceduto il 30 dicembre 2005 e che la causa è quindi stata sospesa ai sensi dell’art. 104 CPC;

 

preso atto che il 23 novembre 2006 il legale di parte appellante ha comunicato la conclusione di un accordo transattivo e ha pertanto chiesto lo stralcio della procedura, spese a carico di chi le ha anticipate e ripetibili compensate;

 

 

considerato

 

in fatto e in diritto:

 

                                         che la parte appellante postula lo stralcio della procedura d’appello poiché le parti hanno raggiunto un’intesa;

 

                                         che la parte che ritira un appello è da considerare soccombente e come tale assume tasse e spese;

 

                                         che nella commisurazione della tassa di giustizia si tiene conto della buona volontà delle parti nel risolvere la vertenza, mentre le ripetibili sono compensate, per accordo tra le parti;

 

Visti l’art. 352 CPC e la vigente TG

 

 

decreta:

 

 

                                   1.   L’appello 7 novembre 2005 è stralciato dai ruoli per transazione extragiudiziaria.

 

                                   2.   La tassa di giudizio di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- (totale fr. 200.-), già anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico. Le ripetibili sono compensate.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-     

-     

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

 

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario