Incarto n.
12.2005.19

Lugano

24 giugno 2005/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

 

segretario:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2004.50 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con istanza 9 marzo 2004 da

 

 

 AA 1 

rappr. da  RA 2 

 

 

contro

 

 

AP 1 

rappr. da RA 1 

 

 

con la quale l'istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 9'000.- oltre interessi al 5% dal 30 giugno 1995 a titolo di premi per partita e di fr. 15'000.- oltre interessi al 5% dal 9 marzo 2004 quale risarcimento per licenziamento immediato, domande alle quali si è opposto il convenuto, e che il segretario assessore ha accolto limitatamente a fr. 16'500.- oltre interessi al 5% dal 30 giugno 1995 su fr. 9'000.- e dall’8 novembre 2001 su fr. 7'500.-;

 

appellante il convenuto, il quale con atto di appello del 24 gennaio 2005 chiede in riforma del giudizio impugnato la reiezione dell’istanza e la corresponsione di un’indennità di fr. 500.- per ripetibili di prima sede, subordinatamente l’accoglimento dell’istanza limitatamente a fr. 1'000.- oltre interessi dal 9 marzo 2004 e il versamento di un’indennità di fr. 500.- per ripetibili, oltre alle ripetibili di appello;

 

mentre l'istante propone nelle sue osservazioni del 31 gennaio 2005 di respingere l'appello, con protesta di spese e ripetibili, e con appello adesivo chiede l’integrale accoglimento dell’istanza e la corresponsione di un’indennità di fr. 1'200.- per ripetibili di prima sede, protestando ripetibili di appello;

 

e l’appellante postula la reiezione dell’appello adesivo con le osservazioni dell’11 febbraio 2005;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa

 

 

 

considerato

 

 

in fatto:                    A.   AA 1 è stato assunto nel settembre 1994 dal AP 1 come giocatore per un periodo di 4 anni e uno stipendio mensile di fr. 2'500.- per il primo anno, e in caso di promozione della squadra in B fr. 70'000.- annui dalla stagione 95/96, con un’indennità di fr. 1'000.- per ogni partita giocata nella prima squadra (doc. A). In seguito al tentativo dei dirigenti del AP 1 di modificare il contratto il 15 giugno 1995, riducendo lo stipendio, AA 1 ha cessato ogni rapporto con la società. Il giocatore ha avviato il 16 dicembre 1996 una procedura giudiziaria contro il AP 1, che si è conclusa con la sentenza 8 novembre 2001, con la quale il Tribunale federale ha confermato la sentenza emanata il 21 giugno 2001 da questa Camera (inc. 12.2000.189), che ha ammesso l’esistenza di un contratto di lavoro tra le parti e l’abbandono da parte del lavoratore del posto di lavoro per giusti motivi, riconoscendogli fr. 17'500.- a titolo di indennità ai sensi dell’art. 337b CO. AA 1 ha fatto spiccare nei confronti del AP 1 diversi PE: il 2 febbraio 1996 per fr. 290'000.- oltre interessi, il 29 gennaio 1999 per fr. 271'500.- oltre interessi, il 6 agosto 2001 per fr. 60'000.- oltre interessi, e il 14 marzo 2002 per fr. 343'235.- oltre interessi al 6% dalle singole scadenze, indicando come titolo di credito il contratto di lavoro. Con sentenza 3 aprile 2003 il segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal AP 1 al PE del 14 marzo 2002 limitatamente all’importo di fr. 30'411.55 oltre interessi al 5% dal primo giorno di ogni mese sui singoli stipendi mensili di fr. 5'833.95 per nove mensilità, dal 1° novembre 1995 (inc. EF.2002.482).

 

                                  B.   AA 1 si è rivolto il 9 marzo 2004 alla Pretura di Mendrisio-Sud con una petizione nella quale chiede la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 9'000.- a titolo di premi per le nove partite da lui giocate con la prima squadra e di fr. 15'000.- a titolo di indennità per licenziamento giusta l’art. 337b CO. All'udienza del 28 aprile 2004 l'istante ha confermato la domanda, alla quale si è opposto il convenuto, sollevando eccezione di prescrizione dei premi partita e sostenendo che nulla era dovuto a titolo di indennizzo, il lavoratore avendo abbandonato il lavoro. Le parti hanno proceduto il 25 ottobre 2004 al dibattimento finale, confermando le rispettive domande di giudizio.

 

                                  C.   Statuendo il 10 gennaio 2005, il segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud ha parzialmente accolto l'istanza di AA 1 e ha condannato AP 1 a versare all’istante fr. 9'000.- oltre interessi al 5% dal 30 giugno 1995 e fr. 7'500.- oltre interessi al 5% dall8 novembre 2001. Non sono state prelevate tasse né spese e il convenuto è stato condannato a versare all’istante fr. 800.- per ripetibili.  

 

                                  D.   AP 1 è insorto con un appello del 24 gennaio 2005 nel quale chiede in riforma del giudizio impugnato la reiezione dell’istanza e la corresponsione di un’indennità di fr. 500.- per ripetibili di prima sede, subordinatamente l’accoglimento dell’istanza limitatamente a fr. 1'000.- oltre interessi dal 9 marzo 2004 e il versamento di un’indennità di fr. 500.- per ripetibili, oltre alle ripetibili di appello. Nelle sue osservazioni del 31 gennaio 2005 l’istante propone di respingere l'appello, con protesta di spese e ripetibili, e con appello adesivo chiede l’integrale accoglimento dell’istanza e la corresponsione di un’indennità di fr. 1'200.- per ripetibili di prima sede, protestando ripetibili di appello. L’appellante postula la reiezione dell’appello adesivo con le osservazioni dell’11 febbraio 2005. La vicepresidente della Camera ha concesso all'appello effetto sospensivo il 20 maggio 2005.

 

e ritenuto

 

in diritto:                  1.   Nella fattispecie il segretario assessore è giunto alla conclusione che in seguito all’abbandono giustificato del posto di lavoro nel giugno 1995 l’istante aveva diritto, oltre che al risarcimento del danno, anche a un’equa indennità, analogamente a quanto previsto dall’art. 337c cpv. 3 CO in caso di licenziamento ingiustificato, che ha determinato in fr. 7'500.-. Il primo giudice ha poi respinto l’eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto per quel che concerne i premi partita, ritenendo che il termine di prescrizione era stato interrotto dal PE n. __________ del 14 marzo 2002, riferito genericamente alle pretese salariali derivanti dal contratto di lavoro, anche se nella successiva procedura di rigetto l’istante non aveva fatto valere tali indennità. Accertato sulla base dell’istruttoria che l’istante aveva giocato 9 volte con la prima squadra nella stagione 1994/1995, il segretario assessore gli ha quindi riconosciuto per tale posta l’importo di fr. 9'000.-.

 

                                   2.   L'appellante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato per analogia l’art. 337c cpv. 3 CO nella fattispecie e in via subordinata, di aver ecceduto il suo potere di apprezzamento nella determinazione dell’indennità assegnata. Ripropone poi l’eccezione di prescrizione delle pretese salariali per i premi di partita, sostenendo che il PE del 14 marzo 2002 non menzionava tali indennità e non era quindi idoneo a interrompere il termine di prescrizione.

 

                                   3.   Giusta l'art. 337b CO se la causa grave per la risoluzione immediata consiste in una violazione del contratto da parte di un contraente, questi dovrà il pieno risarcimento del danno, tenuto conto di tutte le pretese derivanti dal rapporto di lavoro (cpv. 1), mentre negli altri casi, il giudice determina le conseguenze patrimoniali della risoluzione immediata, secondo il suo libero apprezzamento e tenendo conto di tutte le circostanze (cpv. 2). Secondo la dottrina il pieno risarcimento del danno consiste nell’interesse positivo all’esecuzione del contratto, vale a dire la perdita di guadagno che sarebbe probabilmente stato conseguito senza la rescissione del contratto fino al termine più prossimo di disdetta (Vischer, Der Arbeitsvertrag, 3a ed., Basel 2005, pag. 260; Wyler, Droit du travail, Berne 2002, pag. 379; Rehbinder/Portmann, Basler Kommentar OR-I, 3a ed., n. 1 ad art. 337b CO; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentare du contrat de travail, 3a ed., n. 1 ad art. 337b CO; Tercier, Les contrats spéciaux, 3a ed., n. 2008 pag. 260).

 

                                   4.   In concreto l’istante ha già fatto valere in causa il risarcimento del danno consistente nello stipendio contrattualmente previsto (inc. 12.2000.189 di questa Camera, inc. EF.2002.482 della Pretura di Mendrisio-Sud). In questa sede non è più contestato che l’istante ha abbandonato il posto di lavoro nel giugno 1995 per giusti motivi, a seguito del tentativo del datore di lavoro di modificare il suo contratto, riducendo in modo drastico il salario pattuito a fr. 1'500.-/fr. 1'700.- (sentenza di questa Camera del 21 giugno 2001, 12.2000.189). Rimane litigioso il quesito di sapere se egli possa anche far valere il diritto a un’equa indennità in applicazione analogica dell’art. 337c cpv. 3 CO. Il primo giudice lo ha ammesso, fondandosi sulla circostanza che secondo la dottrina, le conseguenze patrimoniali dovute all'applicazione dell’art. 337b CO sono sostanzialmente analoghe a quelle previste in caso di licenziamento ingiustificato di cui all'art. 337c CO (Rehbinder, Berner Kommentar, n. 4 ad art. 337b CO). L’appellante, per contro, lo nega.

 

                                   5.   Nel caso dell’abbandono giustificato del posto di lavoro da parte del lavoratore la dottrina più recente esclude la possibilità di assegnare un’equa indennità in applicazione analogica dell’art. 337c cpv. 3 CO (Rehbinder, op. cit., n. 3 ad art. 337b CO; Rehbinder/Portmann, op. cit., n. 4 ad art. 337b CO; Staehelin, Zürcher Kommentar, n. 10 ad art. 337b CO). A dipendenza delle circostanze in cui è avvenuta la conclusione del contratto, il lavoratore che ha abbandonato il posto di lavoro per giusti motivi può far valere pretese in risarcimento del torto morale, alle condizioni previste dall’art. 49 CO (Tercier, op. cit., n. 2018 pag. 261), e parte della dottrina suggerisce di ispirarsi per stabilirne l’ammontare dell’indennità per torto morale all’art. 337c cpv. 3 CO (Brunner/Bühler/ Waeber/Bruchez, op. cit., loc. cit. pag. 284). Nella fattispecie non si è in presenza di un licenziamento ingiustificato, il lavoratore avendo avuto gravi motivi per lasciare il posto di lavoro e l’istante non sostiene essere date le condizioni per il risarcimento di un torto morale. L’istante afferma nelle osservazioni che l’indennità gli è dovuta, poiché analoga a quella prevista dall’art. 336a CO in caso di licenziamento abusivo, con finalità punitiva e riparatrice e cita nelle proprie osservazioni la giurisprudenza resa in applicazione dell’art. 336a cpv. 2 CO (DTF 123 III 391). Il riferimento non è tuttavia pertinente, trattandosi di decidere in concreto le conseguenze di un abbandono giustificato del posto di lavoro. Non vi è dunque spazio in concreto per un’equa indennità, di modo che l’appello si rivela fondato su questo punto.

 

                                   6.   Il convenuto non contesta l’ammontare dei premi partita, ma adduce che la pretesa è prescritta, per il motivo che nel PE n. __________ del 14 marzo 2002 l’istante si è limitato a indicare in modo generico pretese salariali derivanti dal contratto di lavoro per un importo di fr. 343'235.-, senza poi far valere nella procedura di rigetto dell’opposizione che ne è seguita (inc. EF.2002.482, sentenza 3 aprile 2003) i premi partita, dimostrando così di aver voluto interrompere la prescrizione quinquennale solo per le mensilità di stipendio decorse dall’ottobre 1995. L’argomentazione non regge. Nel PE del 14 marzo 2002 il procedente ha chiaramente indicato come titolo di credito “contratto di lavoro settembre 1994”. Ora, il contratto di lavoro del settembre 1994 (doc. A, contratto e aggiunta al contratto), menziona in modo esplicito il diritto a un’indennità aggiuntiva di fr. 1'000.- per ogni partita disputata in prima squadra. Non si può quindi seriamente negare che la prescrizione sia stata interrotta. L’istante ha fatto spiccare nei confronti del convenuto diversi PE nei quali indicava come titolo esecutivo il contratto di lavoro 1994: il 2 febbraio 1996 (doc. H), il 29 gennaio 1999 (doc. I), 6 agosto 2001 (doc. L) e il 14 marzo 2002. La circostanza che il procedente si sia limitato a chiedere con l’istanza 18 novembre 2002 il rigetto dell’opposizione per le mensilità di stipendio, senza menzionare i premi partita, non è di rilievo, poiché la prescrizione è stata validamente interrotta il 14 marzo 2002 con l’invio del PE. Infondato, l’appello deve essere respinto per quel che concerne la prescrizione delle pretese salariali relative ai premi di partita. 

 

                                   7.   Nel proprio appello adesivo l’istante chiede che gli sia attribuita un’equa indennità di fr. 15'000.-, come da lui richiesto, sostenendo che il convenuto aveva avuto un comportamento gravemente colpevole nella vicenda che lo aveva indotto ad abbandonare il posto di lavoro per motivi gravi nel giugno 1995 e critica l’apprezzamento operato dal primo giudice, che gli ha riconosciuto solo un importo di fr. 7'500.-, ritenuto arbitrario e non corrispondente alla grave lesione della personalità da lui subita in seguito alla stroncatura della sua carriera agonistica. A torto. L’applicazione analogica dell’art. 337c cpv. 3 CO non è proponibile in presenza di un licenziamento giustificato per motivi gravi, come si è visto (consid. 5). Né sono dati i requisiti per il riconoscimento di un’indennità per torto morale ai sensi dell’art. 49 CO. L’istante, infatti, si è limitato ad affermare che la sua carriera agonistica era stata stroncata il 15 giugno 1995 e che la sua personalità era stata lesa in modo grave, senza portare la benché minima prova di quanto addotto. L’appello adesivo deve di conseguenza essere respinto.

 

                                   8.   Non si prelevano tasse di giustizia né spese, trattandosi di una procedura per mercedi e salari (art. 343 cpv. 3 CO). La riforma del giudizio di prima sede comporta anche la modifica del dispositivo sulle ripetibili, che seguono la reciproca soccombenza delle parti.

 

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamato l’art. 148 CPC

 

 

pronuncia:               I.   L’appello 24 gennaio 2005 di AP 1 è parzialmente accolto e di conseguenza la sentenza impugnata è così riformata:

                                         1.   L’istanza 9 marzo 2004 è parzialmente accolta e di conseguenza il AP 1 è condannato a versare ad AA 1 fr. 9'000.- oltre interessi al 5% dal 30 giugno 1995.

                                         2.   Non si prelevano spese né tasse di giustizia. AA 1 verserà alla controparte l’importo di fr. 300.- per ripetibili ridotte.

 

                                   II.   Non si prelevano tasse di giustizia né spese. AP 1 verserà ad AA 1 fr. 200.- per ripetibili ridotte di appello.

 

                                  III.   L’appello adesivo 31 gennaio 2005 di AA 1 è respinto.

 

                                 IV.   Non si prelevano tasse di giustizia né spese. AA 1 verserà a AP 1 fr. 300.- per ripetibili di appello.

 

                                  V.   Intimazione:

 

-     

-    

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario