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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2005.1176 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con istanza 16 settembre 2005 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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con la quale l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 10'576.15 oltre interessi e spese esecutive nonché il rigetto dell'opposizione interposta dall'escussa al PE no __________ dell'UE di __________, domande che il Segretario assessore, constatata la preclusione della convenuta, ha accolto;
appellante la convenuta con scritto 22 novembre 2005;
mentre con osservazioni 29 novembre 2005 l’istante propone di respingere il gravame;
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 16 settembre 2005 AO 1 ha chiesto la condanna di __________ al pagamento di fr. 10'576.15 oltre accessori quale stipendio e indennità per malattia relativi ai mesi da maggio a agosto 2005;
che, ricevuta la citazione per l'udienza del 10 ottobre 2005, la convenuta ha postulato il rinvio dell'udienza, concesso con ordinanza 7 ottobre -intimata con lettera semplice- con la quale il Segretario assessore ha fissato la nuova udienza per il 17 ottobre;
che all'udienza la convenuta non è comparsa sicché il Segretario assessore, costatata l'assenza della convenuta, ha tenuto l'udienza con la sola parte istante -che ha confermato le proprie domande- e, giudicando in luogo e vece del Pretore, con sentenza 28 ottobre 2005 ha accolto l'istanza;
che la sentenza è stata inviata il 28 ottobre alla convenuta, la quale non ha ritirato il plico raccomandato, che è stato ritornato alla Pretura una volta scaduto il termine di giacenza presso l'ufficio postale, sicché la Pretura lo ha nuovamente intimato per "posta B" il 14 novembre 2005;
che con scritto 22 novembre 2005 la convenuta, rilevato di non aver ricevuto alcuna convocazione "per l'udienza del 28.10.2005", alla quale afferma che avrebbe presenziato se ne fosse stata a conoscenza, ha dichiarato di appellare, senza formulare alcuna richiesta di giudizio;
che con osservazioni 29 novembre 2005 l'appellata postula la reiezione del ricorso, eccependone la tardività;
che, giusta l'art. 398 CPC, applicabile in virtù del rinvio dell'art. 418 CPC, il termine per l'appellazione contro una sentenza emanata in una causa a procedura per azioni derivanti da contratto di lavoro è di 10 giorni;
che l'art. 124 CPC prescrive che la notificazione degli atti giudiziari avviene, di regola, mediante invio postale raccomandato (cpv. 1), fermo restando che essa è considerata per validamente effettuata anche se il destinatario ha rifiutato o impedito la consegna (cpv. 5): la giurisprudenza, in particolare, ha già avuto modo di stabilire che, nel caso in cui il destinatario non può essere raggiunto, l'invio si considera notificato al momento in cui esso viene ritirato all'ufficio postale oppure, in caso di mancato ritiro, l'ultimo dei 7 giorni di giacenza (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, ad art. 124 n. 1);
che dagli atti di causa si evince che nel caso di specie la notificazione della sentenza è avvenuta il 28 ottobre 2005 con invio postale raccomandato, giunto all'ufficio postale di __________ il 31 ottobre (cfr. timbro dell'ufficio postale a retro della busta);
che, tenuto conto del termine di giacenza di 7 giorni, l'appello 22 novembre è tardivo, sicché non è da entrare nel merito del medesimo;
che, viste le censure sollevate dall'appellante in merito alla mancata convocazione per l'udienza di discussione -la cui citazione le è stata inviata per lettera semplice che essa sostiene di non aver ricevuto- è ancora da esaminare se la sentenza non sia nulla;
che per l’art. 142 CPC, gli atti di procedura sono nulli se emanano da un giudice incompetente o se difettano di un altro presupposto processuale, se la parte contro la quale l’atto è diretto non è stata messa in condizione di rispondere o se la nullità è espressamente comminata dalla legge;
che l'art. 124 CPC prescrive che la notificazione degli atti avviene, per regola, mediante invio postale raccomandato, in conformità dei regolamenti postali, ritenuto che l'inosservanza delle disposizioni circa la notificazione ne produce la nullità;
che seppure la nullità di un atto dev’essere rilevata d’ufficio (cpv. 2), il concetto di nullità è relativo; con l’introduzione dell’art. 146 CPC - in virtù del quale la nullità della sentenza contro la quale è dato il rimedio dell’appello o della cassazione può essere proposta soltanto nei limiti e secondo le forme stabilite per questi mezzi di impugnazione - il legislatore ticinese ha infatti sancito la prevalenza del principio d’impugnazione su quello della nullità (Cocchi / Trezzini, CPC-TI, ad art. 146 m. 1);
che, di conseguenza, l'appello essendo tardivo, non fa conto di entrare nel merito della questione;
che può pertanto rimanere aperta la questione se la dichiarazione d'appello che, contrariamente a quanto previsto dall'art. 309 CPC non indica i punti della sentenza appellata che si intendono dedurre dinanzi alla seconda istanza (cpv. 2 let. d) né formula domande d'appello (cpv. 2 let. e), non debba essere considerato nullo;
che, per i motivi che precedono, l'appello va dichiarato irricevibile;
Per i quali motivi
pronuncia:
1. L’appello 22 novembre 2005 di AP 1 è irricevibile.
2. Non si prelevano tasse né spese. L’appellante rifonderà a controparte fr. 400.- di ripetibili.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
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terzi implicati |
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Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario