Incarto n.
12.2005.213

Lugano

7 dicembre 2005/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.69 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 14 giugno 2005 da

 

 

 AO 1 

(rappr. dall’  RA 1 )

 

 

contro

 

 

AP 1 

(rappr. dall’  RA 2 )

 

 

in materia di accertamento di inesistenza di credito e di radiazione di esecuzione.

 

Ed ora sull’appello 2 dicembre 2005 della parte convenuta nei confronti della decisione 10 novembre 2005 del Pretore con la quale è stata respinta la domanda 22 settembre 2005 della stessa parte convenuta ed intesa alla sospensione della causa ex art. 107 CPC.

 

Letti ed esaminati gli atti dell’incarto

 

Considerato

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                         che l’appello, come indicato in ingresso, è rivolto contro la decisione del Pretore che ha respinto una domanda di sospensione del processo civile che la convenuta ha formulato, in uno con l’allegato di risposta, ai sensi dell’art. 107 CPC, affermando che tale provvedimento si imponeva essendo pendente presso il Ministero pubblico un procedimento riguardante la fattispecie dedotta in giudizio;

 

                                         che la decisione attorno alla sospensione del processo è un provvedimento di natura processuale che rientra nei poteri discrezionali del giudice, che è sempre stata ritenuta inappellabile dalla giurisprudenza antecedente l’entrata in vigore dell’attuale CPC ed ancor di più, da quando quest’ultimo è in vigore, prevedendo l’art. 94 CPC la forma dell’ordinanza – inappellabile per l’art. 95 CPC - per i provvedimenti disciplinanti il processo (Rep. 1988, 317; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 107 m. 2 e ad art. 94 m. 1);

 

                                         che ne discende come l’appello 2 dicembre 2005 di AP 1 sia irricevibile e come tale sanzionato già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC, senza necessità di intimazione alla controparte per sue osservazioni;

 

                                         che la tassa e le spese di giudizio sono a carico dell’appellante;

 

 

Per i quali motivi

visti gli art. 94, 95, 107 e 313bis CPC

e, per le spese, la vigente TG

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   L’appello 2 dicembre 2005 di AP 1 è irricevibile.

 

                                   2.   La tassa di giudizio di Fr. 200.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 250.-) sono a carico dell’appellante.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-     

-     

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

 

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario