Incarto n.
12.2005.24

Lugano

8 luglio 2005/rgc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa -inc. n. DI.2004.285 della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna- promossa con istanza di sfratto 16 dicembre 2004 da

 

 

 AO 1 

rappr. da  RA 1 

 

 

contro

 

 

 AP 1 

 

che il Pretore con decreto 5 gennaio 2005 ha accolto, facendo ordine al convenuto di mettere immediatamente a libera disposizione dell’istante la __________ sita a __________;

 

appellante il convenuto con atto di appello 26 gennaio 2005, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di annullare il decreto di sfratto, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre l'istante con osservazioni 10 marzo 2005 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

 

richiamati i decreti 31 gennaio 2005 con cui il presidente della scrivente Camera ha concesso all’appello l’effetto sospensivo richiesto e 30 marzo 2005 con cui questa Camera ha imposto all’appellante la prestazione di una cauzione processuale di fr. 1'000.-, nel frattempo versata;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                         che con decreto 5 gennaio 2005 il Pretore, preso atto che il contratto di locazione tra le parti (doc. B), di durata determinata, aveva preso fine il 30 novembre 2004, ha senz’altro accolto l’istanza di sfratto;

 

                                         che con ricorso (recte: appello) 26 gennaio 2005, avversato dall’istante, il convenuto chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di annullare il decreto di sfratto, adducendo la nullità della procedura, non promossa anche nei confronti di sua moglie, la carente legittimazione attiva dell’istante, non proprietario dell’ente locato, e l’avvenuta sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione rispettivamente l’accordo della controparte all’annullamento dello sfratto;

 

                                         che l’appello in questione è sicuramente tardivo e dunque irricevibile, ritenuto che nel caso che ci occupa di invio raccomandato del giudizio impugnato e di ordine del destinatario di trattenere la corrispondenza (e non di “fermo posta”, cfr. doc. 17) il termine di impugnazione di 10 giorni (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 508 m. 7), non sospeso dalle ferie (art. 509 CPC), ha iniziato a decorrere, al più tardi, il giorno successivo all’ultimo dei sette giorni durante i quali, secondo i regolamenti postali, l’invio era rimasto giacente presso l’ufficio postale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 124 m. 10; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 124 m. 19) ed è pertanto venuto a scadenza, atteso che il periodo di giacenza era iniziato il 7 gennaio 2005 (cfr. doc. 2), già il successivo 24 gennaio;

 

                                         che la giurisprudenza ha invero già avuto modo di stabilire che la nullità di una sentenza può essere eccezionalmente accertata, in casi gravi, anche al di fuori di un formale e valido rimedio di diritto (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 146 m. 2), ritenuto che tale principio vale però solo per i casi di nullità assoluta, non cioè per quelli di annullabilità ex art. 143 CPC o di nullità relativa previsti all’art. 142 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 146 m. 4), sennonché, nel caso concreto non si è assolutamente in presenza di un caso di nullità assoluta del giudizio impugnato, né per altro l’appellante lo pretende;

 

                                         che ad ogni buon conto le censure sollevate dall’appellante, quand’anche il gravame fosse stato tempestivo e dunque ricevibile, non avrebbero permesso di riformare il primo giudizio, emanato in una procedura retta dalla massima dispositiva (II CCA 11 aprile 2003 inc. n. 12.2002.135);

 

                                         che innanzitutto l’appellante, non avendo partecipato all’udienza di discussione, è rimasto inesorabilmente precluso nella lite e dunque non è autorizzato ad addurre in questa sede nuovi fatti prove ed eccezioni (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), sicché devono senz’altro essere sanzionati come inammissibili, siccome nuovi, il fatto che egli fosse sposato e che dunque l’ente locato -per altro semplice casa di vacanza- costituisse abitazione familiare con le conseguenze procedurali che ne discendevano, come pure la circostanza che tra le parti alla scadenza del 30 novembre 2004 fosse venuto in essere un nuovo contratto di locazione di durata annuale;

 

                                         che del tutto infondata è poi la censura secondo cui l’istante non sarebbe legittimato attivamente siccome non proprietario dell’ente locato, la scrivente Camera avendo già stabilito che il locatore, quand’anche non ne fosse il proprietario, è senz’altro legittimato a postulare lo sfratto dei conduttori (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 506 m. 33);

 

                                         che l’appellante non può infine neppure prevalersi del fatto che l’istante, con scritto in italiano del 17 gennaio 2005 (doc. 20), possa aver dichiarato l’annullamento dello sfratto: a parte il fatto che costui, che del resto -per ammissione dell’appellante (appello p. 10)- nemmeno parlava italiano, ha categoricamente negato di essersi espresso in tal senso adducendo che quella dichiarazione sarebbe stata indebitamente aggiunta dalla controparte (osservazioni all’appello p. 6), va in effetti rilevato che quello scritto non può in ogni caso costituire un atto di desistenza, tale cioè da comportare lo stralcio della causa, visto e considerato che lo stesso non risulta essere stato indirizzato dall’istante al giudice (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 352 m. 18; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 352 m. 32);

 

                                         che in tali circostanze l’appello, del tutto infondato, dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile, con accollo all’appellante della tassa di giustizia, delle spese e delle ripetibili (art. 148 CPC);

 

                                     

                                     

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   L’appello 26 gennaio 2005 di AP 1 è respinto.

 

                                   2.   Gli oneri processuali di complessivi fr. 100.- (tassa di giustizia di fr. 80.- e spese di fr. 20.-) sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla parte appellata fr. 1’000.- per ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-     ;

-    .

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario