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Incarto n. |
Lugano 4 agosto 2005/rgc |
In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa inc. n. CL.2004.20 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con istanza 6 febbraio 2004 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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con la quale, in materia di contratto di lavoro, l’istante ha chiesto la condanna della società convenuta al pagamento dell’importo di Fr. 26'600.- e che il Segretario Assessore della Pretura, con sentenza 30 dicembre 2004, ha respinto.
Appellante l’istante la quale, con appello 31 gennaio 2005, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere le domande della sua istanza mentre la parte appellata, con osservazioni 10 febbraio 2005, ne chiede la reiezione, oltre che nel merito, per intempestività dell’atto d’appello.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto ed in diritto:
che, nella particolare procedura per le controversie in materia di lavoro come quella che ci occupa a dipendenza del valore di causa inferiore ai Fr. 30'000.- (art. 416 cpv. 1 CPC), la procedura è retta, per quanto non stabilito dalle norme previste dall’art. 417 CPC, dalle disposizioni degli art. 389 e seg. CPC che regolano la procedura accelerata (art. 418 CPC);
che, nella procedura accelerata, il termine per l’appellazione è di 10 giorni (art. 398 cpv. 1 CPC) ed altrettanto deve quindi valere per le particolari procedure in materia di lavoro come, del resto, è già stato giudicato (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 418 m. 4);
che, nel caso concreto, la sentenza dedotta in appello è stata ricevuta dal patrocinatore dell’istante il giorno 13 gennaio 2005, come pure ammette esplicitamente l’appellante, con la conseguenza che il termine per ricorrere scadeva il giorno di domenica 23 gennaio 2005 e riportato, per l’ art. 131 cpv. 3 CPC, al successivo 24 gennaio 2005;
che l’appello in questione, spedito il 31 gennaio 2005, è quindi irrimediabilmente tardivo e come tale va sanzionato senza possibilità di giudicarne il merito;
che la domanda di assistenza giudiziaria, in considerazione della mancanza di qualsiasi possibilità di esito favorevole dell’appello (art. 14 cpv. 1 litt. a Lag), non può essere accolta;
che, per l’art. 417 litt. e CPC la procedura è gratuita mentre alla parte appellata vanno riconosciute congrue ripetibili;
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia:
1. L’appello 31 gennaio 2005 di AP 1 è respinto siccome tardivo.
2. Non si prelevano tasse o spese di giudizio mentre l’appellante verserà a controparte Fr. 700.- per ripetibili.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
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terzi implicati |
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Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario