Incarto n.
12.2005.29

Lugano

11 febbraio 2005/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

 

segretario:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. LA.1996.184 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa, con istanza 26 novembre 1996, da

 

 

AO 2

rappr. dallo RA 2

 

 

contro

 

 

AO 1

rappr. dall’ RA 3

 

nella quale, su denuncia di lite della convenuta, è intervenuta

 

AP 1 __________

rappr. dall’ RA 1

 

 

in materia di locazione che il Pretore supplente del Distretto di Lugano, con sentenza 21 gennaio 2005, ha parzialmente accolto condannando la AO 1 a versare alla AO 2 l’importo di Fr. 506'577.40 oltre interessi e spese.

 

Ed ora sull’appello 3 febbraio 2005 della denunciata in lite AP 1 la quale chiede che la sentenza di prima istanza venga riformata nel senso di respingere integralmente l’istanza, subordinatamente venga annullata e l’incarto retrocesso al Pretore per nuovi accertamenti istruttori.

 

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.

 

Considerato

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                         che nel termine d’appello di 10 giorni (art. 411 cpv. 2 CPC), venuto a scadenza il 3 febbraio 2005, la parte convenuta AO 1 , ad adiuvandum la quale AP 1 era intervenuta in lite,  non ha interposto ricorso contro la sentenza del Pretore;

 

                                         che l’appello del denunciato sul merito della sentenza è improponibile se non accompagnato da quello della parte che ha assistito (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 307 m. 8 e ad art. 58 m. 3; Rep. 1990, 266), tanto è vero che se il convenuto denuncia la lite ad un terzo, il quale interviene accessoriamente, ed entrambi propongono appello separato contro la sentenza che ha accolto la domanda dell’attore, il ritiro dell’appello da parte del convenuto rende eo ipso inammissibile anche l’appello dell’intervenuto in via accessoria (Cocchi/Trezzini, CPC-TI ad art. 307 m. 25; Rep. 1976, 243);

 

                                         che di fronte alla palese irricevibilità dell’appello di AP 1 non torna conto intimare alla controparte l’atto di ricorso che può essere respinto già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC;

 

                                         che la tassa e le spese di giudizio sono a carico dell’appellante;

 

 

 

Per i quali motivi

vista per le spese la vigente TG

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

1.L’appello 3 febbraio 2005 di AP 1  è respinto perché inammissibile.

 

                                   2.   La tassa di giudizio di Fr. 200.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 250.-) sono a carico dell’appellante.

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

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-

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

 

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                       Il segretario