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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2002.107 della Pretura del distretto di Bellinzona- promossa con petizione 6 agosto 2002 da
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AP 1
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contro |
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AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7
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con cui l’attore ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 200'000.- più interessi al 6% dal 31 gennaio 2002 di cui al PE n. __________ dell’UEF di Bellinzona, domanda avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 2 dicembre 2004 ha respinto;
appellante l'attore con atto di appello 5 gennaio 2005, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre i convenuti con osservazioni 2 marzo 2005 postulano la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con rogito 24 maggio 1988 del notaio __________ (doc. B), G__________ ha venduto per fr. 258'570.- a AP 1 e a R__________, in ragione di metà ciascuno, la part. n. __________ di __________. In base agli accordi contrattuali, fr. 58'570.- andavano pagati in contanti, mentre per la rimanenza, di fr. 200'000.-, la venditrice concedeva agli acquirenti un mutuo fruttifero, che, come meglio precisato in un accordo separato di pari data (doc. C), maturava un interesse annuo del 4.5% pagabile solidalmente dai mutuatari e doveva esserle restituito il 1° luglio 1991, ritenuto che a garanzia del rimborso questi ultimi avrebbero costituito 2 cartelle ipotecarie al portatore di fr. 100'000.- cadauna che dovevano rimanere depositate presso la creditrice sino ad estinzione del debito.
Nel corso del 1991, dopo che la mutuante aveva chiesto la restituzione dell’importo mutuato per il 30 giugno 1991 (doc. D), le parti si sono accordate per una proroga al 1° luglio 1995 del termine per il rimborso e per un aumento al 6%, con effetto retroattivo dal 1° luglio 1990, del tasso d’interesse (doc. F-G).
2. Gli acquirenti hanno regolarmente versato gli interessi fino alla data del decesso della venditrice, avvenuto il 23 luglio 2001 (doc. 9), dopodiché hanno interrotto ogni pagamento e si sono rifiutati di dar seguito alle richieste di rimborso del capitale (doc. L) formulate dai di lei eredi, ciò che ha indotto questi ultimi a far spiccare nei confronti di AP 1 -analoga iniziativa è stata per altro adottata anche nei confronti di R__________ (cfr. doc. N)- il PE n. __________ dell’UEF di Bellinzona di fr. 200'000.- più interessi al 6% dal 31 gennaio 2002 (doc. M), al quale l’escusso ha interposto l’opposizione nel frattempo rigettata in via provvisoria (doc. A). Di qui la presente causa.
3. Con la tempestiva petizione in rassegna, avversata da AO 1, AO 2, AO 3, AO 4, AO 5, AO 6 e AO 7, formanti la comunione ereditaria fu G__________ (doc. 9), AP 1 ha chiesto il disconoscimento del debito in parola, adducendo in sintesi che in epoca non precisata, ma comunque successivamente al 1991, le parti al contratto di mutuo avevano concluso un accordo verbale, noto al notaio rogante, in base al quale la creditrice, che nel 1958 aveva acquistato il fondo in questione ad un prezzo irrisorio da __________, madre rispettivamente suocera dei debitori, e dunque si sentiva obbligata moralmente a rimediare in un qualche modo a quella situazione, rinunciava al rimborso della somma mutuata, mentre questi ultimi si impegnavano a corrisponderle gli interessi su quella somma vita natural durante, a mo’ di una pensione o di una rendita vitalizia. L’esistenza di un tale accordo era provata dal fatto che da quel momento essa non aveva più preteso il rimborso del capitale, né la riconsegna delle cartelle ipotecarie che erano state loro consegnate.
4. Con la sentenza qui impugnata il Pretore ha respinto la petizione, ritenendo in sostanza che l’attore non aveva provato che il contratto di mutuo fosse stato modificato da successivi accordi verbali. Il giudice di prime cure ha innanzitutto osservato che la mancata richiesta di rimborso del mutuo da parte della creditrice dopo il 1991, senza che nel frattempo fosse scaduto il termine di prescrizione, e la consegna delle cartelle ipotecarie direttamente ai debitori, così come era stato da loro chiesto al notaio, non erano di per sé tali da provare l’esistenza di un tale accordo. Neppure risultava, sulla base della perizia giudiziaria, confutata in definitiva dal solo teste R__________, la cui deposizione era tuttavia da valutare con grande cautela essendo egli manifestamente interessato alla lite, che il prezzo pagato dalla creditrice nel 1958 fosse irrisorio e dunque potesse eventualmente aver creato in lei un obbligo morale nei confronti dei debitori. Oltretutto neanche la tesi attorea secondo cui quell’accordo non sarebbe stato messo per scritto allo scopo di celare l’operazione agli eredi della creditrice aveva trovato fondamento. Ed anzi il fatto che i giustificativi dei pagamenti a favore della creditrice riportassero la menzione “int.”, che stava per “interessi”, rispettivamente che nelle dichiarazioni fiscali dal 1989/90 in poi dei debitori fosse sempre stato indicato il debito di fr. 200'000.- confermava che tra le parti era ancora in essere il contratto di mutuo originariamente stipulato.
5. Con l’appello che qui ci occupa l’attore chiede di riformare la sentenza pretorile nel senso di accogliere la petizione. A suo giudizio, l’esistenza dell’accordo litigioso era stata confermata, oltre che dal teste R__________, anche dalla teste __________, del tutto disinteressata all’esito della lite. Alla luce di quanto precede, pacifico per altro che l’aumento del prezzo del terreno intervenuto dal 1958 (fr. 3.21/mq) al 1988 (fr. 170.-/mq) era in ogni caso tale da creare nella creditrice un obbligo morale nei confronti dei debitori anche se per ipotesi l’importo pagato a suo tempo non fosse stato irrisorio, non si poteva assolutamente condividere l’assunto con cui il primo giudice aveva ritenuto irrilevante il fatto che dal 1991 essa non avesse più preteso il rimborso del capitale e che le cartelle ipotecarie fossero state loro consegnate e in seguito non più richieste.
6. Delle osservazioni con cui i convenuti postulano la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.
7. Il giudizio con cui il Pretore ha ritenuto che l’attore, gravato dell’onere della prova (art. 8 CC), non avesse dimostrato che il contratto di mutuo (doc. B e C) era stato successivamente modificato da un accordo con cui la mutuante, operando di fatto una donazione, rinunciava alla restituzione della somma mutuata e i mutuatari si impegnavano a corrisponderle vita natural durante gli interessi su quella somma a titolo di pensione o di rendita vitalizia può senz’altro essere confermato.
7.1 Pacifico che la tesi attorea era suffragata dalla testimonianza di R__________ (verbale p. 7), la cui deposizione non poteva tuttavia essere considerata attendibile siccome egli, al quale per altro era stata denunciata la lite (cfr. risposta p. 12 seg.), era condebitore, oltretutto solidale (petizione p. 7 e 10; replica p. 8; doc. LL e MM inc. n. EF.2002.357 rich.; cfr. pure doc. C), dell’importo mutuato ed era dunque manifestamente interessato all’esito della lite, si tratta di esaminare se la stessa non sia stata eventualmente confermata dalla testimonianza di __________. Non è così. Il fatto che quest’ultima abbia dichiarato che nel corso del 1997 G__________ le aveva detto “che in considerazione di questa differenza di prezzo”, cioè dell’aumento del prezzo del terreno tra il 1958 ed il 1988 “riceveva non so se da __________ o da AP 1 una somma versata periodicamente, non so però se mensile, ogni 6 mesi o una volta all’anno” (verbale p. 5) non permette in effetti di concludere per l’esistenza dell’accordo invocato dall’attore, non essendo in definitiva chiaro se quegli importi fossero dovuti in forza del contratto di mutuo originariamente stipulato, la cui concessione si inseriva a sua volta nella volontà della creditrice di favorire in un certo qual modo i debitori -per altro già favoriti dal prezzo di favore spuntato, inferiore a quello di mercato, di fr. 210.-/mq (perizia p. 10)- in conseguenza della differenza di prezzo (cfr. doc. E), e non invece a seguito della rinuncia da parte sua alla restituzione della somma mutuata.
7.2 Per il resto, l’attore non pretende seriamente che la sua versione possa essere stata confermata da altre risultanze probatorie. Come giustamente rilevato dal primo giudice, il fatto che la creditrice dopo il 1991 non abbia più chiesto il rimborso del capitale o la riconsegna delle cartelle ipotecarie non impone necessariamente di concludere che la somma mutuata, non essendo frattanto trascorso il termine di prescrizione, non fosse più dovuto a seguito di una sua rinuncia unilaterale. E nemmeno il fatto che quei titoli fossero nelle mani dei debitori può giovare all’attore, atteso che gli stessi erano stati a loro consegnati dal notaio, oltretutto su loro richiesta (doc. H) e non su richiesta della creditrice, già poche settimane dopo la sottoscrizione del rogito, fermo restando però che, in seguito, e meglio nel corso del 1991, essi in ogni caso avevano pacificamente dato atto di essere ancora debitori dell’importo mutuato (doc. E e G), pur essendo in possesso delle cartelle ipotecarie.
7.3 Se poi si considera che l’attore non ha contestato in questa sede l’assunto pretorile, del tutto corretto, secondo cui quella versione risultava smentita dal fatto che i giustificativi dei pagamenti a favore della creditrice riportavano talora la menzione “int.” / “inter.” (doc. 15) e soprattutto dal fatto che nelle dichiarazioni fiscali successive al biennio 1991/92 i debitori avevano sempre indicato tra i loro debiti quello in esame di fr. 200'000.- a favore della creditrice (cfr. i fascicoli fiscali rich.), ben si può concludere, considerato anche che l’edizione dell’incarto dal notaio rogante -nel frattempo defunto- il quale a detta dell’attore doveva essere a conoscenza dell’accordo ed anzi lo aveva addirittura consigliato, non ha permesso di confermare quella circostanza, rispettivamente che l’accordo in parola neppure era stato allestito nella necessaria forma scritta (art. 517 CO, che s’imponeva non solo per l’impegno dei debitori, ma anche per le obbligazioni eventualmente assunte nell’occasione dalla creditrice, cfr. Schätzle, Berner Kommentar, N. 7 ad art. 517 CO; Bauer, Basler Kommentar, 2. ed., N. 1 e 5 ad art. 517 CO; Tercier, Les contrats spéciaux, 2. ed., n. 5425; II CCA 11 aprile 2001 inc. n. 12.2000.183), che la tesi attorea era rimasta allo stadio di puro parlato e che dunque tra le parti era effettivamente ancora in essere il contratto di mutuo originariamente stipulato.
8. Ne discende la reiezione del gravame, di chiara natura dilatoria.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di secondo grado seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 5 gennaio 2005 di AP 1 è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’450.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 1’500.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere agli appellati fr. 4’000.- per ripetibili.
III. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona
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terzi implicati |
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Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario