Incarto n.
12.2005.33

Lugano

19 dicembre 2005/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

 

segretario:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2001.14 della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione 18 giugno 2001 da

 

 

 AP 1 

  RA 1 

 

 

 

contro

 

 

 

AO 1 

RA 2 

 

con la quale l'attore ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di complessivi fr. 48'565.04 oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2001 per pretese salariali, domanda alla quale si è opposta la convenuta e che il segretario assessore ha accolto parzialmente nella misura di fr. 5'642.30 lordi con sentenza 20 dicembre 2004;

 

 

appellante l’attore, il quale con atto di appello del 21 gennaio 2005 chiede in riforma del giudizio impugnato l’integrale accoglimento della petizione, con protesta di ripetibili;

 

 

mentre la convenuta non ha proposto osservazioni all’appello;

 

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa

 

 

considerato

 

in fatto e in diritto:

                                         che la parte appellata è stata sciolta d’ufficio il 12 gennaio 2005 in applicazione degli art. 708 CO, 86 e 88a ORC ed è stata dichiarata in fallimento dal Pretore l’8 marzo successivo;

 

 

                                         che il 13 aprile 2005 il fallimento è stato sospeso per mancanza di attivo, con l’indicazione che la società sarebbe stata cancellata se entro tre mesi non fosse stata inoltrata un’opposizione motivata contro la radiazione;

 

 

                                         che con provvedimento 26 luglio 2005 (FUSC n. 147 del 2 agosto 2005; FUC n. 65 del 16 agosto 2005) l’Ufficio dei registri del Distretto di __________ ha radiato d’ufficio dal registro di commercio la società appellata;

 

 

                                         che, di conseguenza, la parte appellata è oramai sprovvista di personalità giuridica e l'appello va pertanto stralciato dai ruoli per carenza del presupposto processuale dell'art. 97 n. 4 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 38 m. 35; II CCA 6 aprile 2004 inc. n. 12.2003.72, 8 aprile 2004 inc. n. 12.2003.125; Stocker, Entscheidungsgrundlagen für die Wahl des Verfahrens im Konkurs, Zurigo 1985, p. 200);

 

 

                                         che non si prelevano tasse e spese e non si assegnano ripetibili, mancando qualsiasi persona giuridica o fisica alla quale addebitarle (Cocchi/Trezzini, op.cit., ad art. 150 m. 6);

 

 

Per i quali motivi,

vista, per le spese, la vigente TG

 

pronuncia

 

                                   1.   L’appello 21 gennaio 2005 di Rolando Massimo è stralciato dai ruoli.

 

 

2.   Non si prelevano tasse di giustizia né spese e non si assegnano ripetibili.

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

-     ;

-  .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

 

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario