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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Rampini (giudice supplente) |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.129 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con petizione 1° dicembre 2003 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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chiedente la condanna della convenuta, in solido con __________ T__________, al pagamento di
fr. 32¿500.- oltre interessi al 5% dal 15 agosto 2003, domanda avversata dalle convenute e che il Pretore, con sentenza 26 gennaio 2005 ha respinto nei confronti di __________ T__________ e parzialmente accolto nei riguardi di AP 1, condannando quest¿ultima al pagamento della somma di Fr. 30'509.-- oltre interessi al 5% a decorrere dal 15 agosto 2003.
Appellante la convenuta AP 1 che, con atto d¿appello 14 febbraio 2005, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che la petizione venga respinta, con protesta di spese e ripetibili per entrambe le sedi, mentre l¿attrice, con osservazioni 29 marzo 2005, postula la reiezione dell¿appello pure con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto e in diritto :
1. In data 27 settembre 1999 la AO 1 ha venduto alla signora AP 1 tutto l¿arredamento dello Snack Bar ¿__________¿, a Mendrisio, al prezzo di Fr. 45'000.-- (doc. A), di cui Fr. 20'000.-- sono stati pagati il giorno della stipulazione del contratto mentre Fr. 25'000.-- sono stati finanziati dal venditore, a fondo perso, purché l¿acquirente continuasse a comperare caffè alla AO 1 al prezzo di listino e per una durata di 10 anni (art. 2 e 6 del contratto). L¿art. 7 dello stesso contratto stabiliva che se, ¿per qualsiasi motivo l¿acquirente decidesse di vendere, cedere in gerenza o in affitto o altro, prima della scadenza di 10 (dieci) anni, il locale Snack Bar __________¿, lo stesso è tenuto a far proseguire il subentrante, per il periodo mancante, alle stesse condizioni qui applicate. Qualora per altri motivi l¿acquirente non potesse farla proseguire, si impegnerà lui stesso a rispettarlo presso un altro esercizio pubblico di sua proprietà, o di trovare un accordo finanziario di rescissione con l¿acquirente¿. In pari tempo l¿acquirente si era impegnato ad esporre delle insegne con la denominazione ¿__________per un periodo di 10 anni (art. 9).
Il 24 dicembre 2002 la signora AP 1 ha ceduto a sua volta l¿inventario di questo esercizio pubblico, al prezzo di Fr. 40'000.-, alla signora __________ T__________ (doc. B) la quale si è altresì impegnata a subingredire nel contratto di locazione a decorrere dal 1° gennaio 2003. Nella convenzione la signora T__________ dava atto di avere preso conoscenza degli impegni esistenti concernenti la fornitura di birra e di caffè.
Il 23 maggio 2003 la AO 1 ha diffidato la signora AP 1 a voler riconsegnare le insegne con le scritte ¿__________¿, le quali erano state nel frattempo tolte dalla signora T__________ (doc. D). Uno scritto simile era stato inviato il giorno stesso anche alla signora T__________ per chiederle, nella sua veste di subentrante della signora AP 1, di voler rispettare gli obblighi assunti dalla precedente gerente, invitandola ad un incontro per risolvere stragiudizialmente la vertenza (doc. N). Nei mesi successivi la signora T__________ ha restituito alla AO 1 le insegne ed alcuni oggetti facenti parte dell¿inventario di proprietà di quest¿ultima, negando però di essere tenuta agli obblighi assunti dalla signora AP 1 (doc. G; doc. 1 e 2). Dal canto suo anche la signora AP 1 si rifiutò di risarcire i danni alla AO 1 che quest¿ultima rivendicava a seguito di inadempimento del contratto.
2. Con petizione 1° dicembre 2003 la AO 1 ha chiesto la condanna in solido di __________ T__________ e AP 1 al pagamento della somma di Fr. 32'500.- oltre interessi del 5 % a decorrere dal 15 agosto 2003. Per l¿attrice entrambe le convenute sarebbero venute meno ai loro obblighi contrattuali, cagionando ad essa un danno di Fr. 10'000.- a titolo di mancato guadagno per non aver continuato ad acquistare caffè sino alla scadenza del contratto; di Fr. 5'000.- per l¿utilizzo e l¿indebita appropriazione degli infissi delle insegne dell¿esercizio pubblico, come pure di Fr. 17'500.- a titolo di parziale restituzione della somma di Fr. 25'000.- versata a fondo perso dall¿attrice all¿epoca della vendita dell¿inventario del bar.
Alla petizione si sono opposte entrambe le convenute rilevando l¿una (la AP 1) di aver ceduto il contratto alla sua subentrante, e l¿altra (la T__________) di non aver mai assunto degli obblighi nei confronti dell¿attrice.
3. Con sentenza 26 gennaio 2005 il Pretore ha respinto la petizione nei confronti della signora __________ T__________, rilevando che dagli atti non emergeva che costei avesse assunto gli obblighi contrattuali in essere fra la signora AP 1 e la AO 1. Per il Pretore non è stata provata l¿esistenza di un accordo fra il debitore precedente e l¿assuntore (assunzione di debito interna), nonché del consenso del creditore per la liberazione della debitrice originaria (assunzione di debito esterna). Dagli atti non risultava che la signora __________ T__________ avesse effettivamente preso conoscenza del contenuto e del tenore del contratto nel quale avrebbe dovuto subingredire. Di conseguenza le inadempienze contrattuali che discendevano dal contratto perfezionato fra la AO 1 e la signora AP 1 potevano essere addebitate solo a quest¿ultima. Il Pretore l¿ha quindi condannata alla rifusione dei danni all¿attrice nella misura di Fr. 30'509.-, composto di Fr. 16'875.- a titolo di parziale restituzione del finanziamento per l¿acquisto dell¿inventario per aver interrotto le relazioni contrattuali dopo 3 anni e 3 mesi; di Fr. 8'634.-- per mancato guadagno per la cessata fornitura di caffè sino alla scadenza del contratto e di Fr. 5'000.-- per il costo degli infissi.
4. Contro il premesso giudizio la convenuta AP 1 si è aggravata in appello, ponendo in evidenza che, diversamente da quanto è stato assunto dal Pretore, dal contratto stipulato fra lei e la signora T__________ risultava insindacabilmente che quest¿ultima aveva preso conoscenza degli impegni esistenti aventi per oggetto la fornitura di birra e di caffè. Il suo patrocinatore si era incontrato con la signora T__________ per ben 3 volte nel suo ufficio, prima di firmare la predetta convenzione, ove ella era stata resa attenta nei dettagli dell¿accordo anche in riferimento agli obblighi verso la AO 1. La conferma dell¿accordo poteva essere desunta dal fatto che la signora T__________ continuò ad acquistare caffè dalla AO 1 per cinque mesi prima di sollevare delle contestazioni. Soggiunge che nei rapporti commerciali è usuale che chi subentra ad altri in un esercizio pubblico riprende i contratti pregressi. Qualora tuttavia la signora T__________ non avesse capito la portata del controverso contratto, costei avrebbe dovuto assumersene i rischi. Rispetto all¿assunzione di debito esterna, la ricorrente osserva che il consenso della AO 1 emerge in maniera chiara dall¿allegato introduttivo di causa, come pure dal fatto che quest¿ultima aveva continuato le relazioni commerciali con la signora T__________ dopo il subingresso. Le contestazioni successive si configurano quindi in un abuso di diritto.
Con tempestive osservazioni l¿attrice ha controdedotto che dagli atti non emerge una dichiarazione di assunzione di debito da parte della signora T__________ riferita agli impegni che vincolavano la AO 1 all¿appellante. Per contro una clausola esplicita di ripresa del contratto esisteva nella convenzione tra le due signore ma essa era riferita alla sola locazione. Per quanto è dell¿assunzione del debito esterna l¿attrice precisa che la premessa convenzione non le è mai stata notificata essendo stata tenuta all¿oscuro delle trattative intercorse fra la signora AP 1 e la signora T__________ aventi per oggetto la cessione dell¿esercizio pubblico. Essa ha reagito alle inadempienze immediatamente appena furono sostituite le insegne. Essa è stata posta davanti al fatto compiuto e prima di liberare dai suoi obblighi la convenuta AP 1, avrebbe comunque dovuto verificare la consistenza finanziaria della nuova debitrice, anche perché le clausole contrattuali relative al subingresso non presuppongono un simile automatismo. Invero la AP 1 avrebbe sottaciuto alla signora T__________i il contenuto della convenzione del 27 settembre 1999 per evitare di mostrarle gli aspetti economici di questo contratto.
5. Nel caso in esame sia il Pretore che le parti hanno fatto riferimento alle norme che regolano l¿assunzione di debito ai sensi degli art. 175 segg. CO. Nondimeno la materia del contendere fra le parti non è limitata all¿assunzione di un debito, ma alla cessione di un contratto - o di parte di esso - con prestazioni corrispettive: obbligo di acquistare caffè e di mantenere esposte delle insegne per una durata di dieci anni, da una parte, e obbligo di fornire caffè a prezzi di listino dall¿altra parte per tutta la durata del contratto (cfr. doc. A ad art. 3, 6, 7 e 9). Nell¿ordinamento svizzero la cessione di un contratto non è una combinazione di cessione di crediti e di assunzione di debiti, ma un contratto sui generis che, di regola, non è sottoposto ad alcuna forma (TF 7 agosto 2001 inc. n. 4P.124/2001 consid. 2d; Spirig, Zürcher Kommentar, Vorbemerkungen zu Art. 175-183, n. 228 e 229, Probst, CR CO I, n. 18 ad art. 175-183, Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht, AT, IIa ed., pag. 592/593). La cessione del contratto comporta il trasferimento del negozio nel suo complesso unitario di diritti e di obblighi, il cui trasferimento lascia immutati gli elementi oggettivi del contratto e realizza soltanto una sostituzione di uno dei soggetti (Reymond, La cession des contrats, CEDIDAC N. 14, pag. 54).
La cessione di un contratto è un negozio giuridico plurilaterale che postula l¿intervento di tre soggetti: il cedente, il cessionario (colui che assume il contratto con i relativi obblighi) e il contraente ceduto (contraente originario). La cessione del contratto esige il consenso di tutti gli interessati (Spirig, op. cit. n. 229) ed è escluso che una parte possa imporre ad un¿altra l¿ingresso di un terzo nel negozio senza che vi sia stato il necessario accordo espresso o per atti concludenti (Reymond, op. cit., pag. 48/49). Il consenso delle tre parti interessate può intervenire simultaneamente, oppure mediante un accordo fra il cedente e il cessionario, seguito dal successivo consenso del contraente ceduto. Tutte le combinazioni sono però ipotizzabili e possibili, purché tutte le parti interessate abbiano dato il loro assenso (Reymond, op. cit., pag. 49 con rif.). L¿onere di provare il consenso di tutti e tre i contraenti compete a chi invoca la cessione del contratto (SJZ 1989 pag. 143; Reymond, op. cit., pag. 50), ovvero, nel concreto caso oggetto di giudizio, all¿appellante.
Questa diversa qualifica dell¿oggetto del contendere non modifica la sostanza del quadro procedurale, perché il Pretore ha rimproverato alla convenuta AP 1 di non essere riuscita a provare che la convenuta T__________ avesse assunto i suoi obblighi nei confronti della AO 1 (assunzione di debito interna; art. 175 CO), come pure di non essere riuscita a dimostrare che la AO 1 avesse dato il proprio assenso alla modifica con contestuale liberazione degli obblighi assunti dalla cedente (assunzione di debito esterna; art. 176 CO). Di conseguenza - anche se la giurisprudenza prevede un¿eccezione al principio ¿iura novit curia¿ allorché il giudice si appresta a fondare la propria decisione su una norma o un principio giuridico non evocati nella procedura anteriore e del quale nessuna delle parti in causa si è avvalsa o poteva supporre l¿esistenza con l¿obbligo per il giudice, in tal caso, di garantire il contraddittorio fra le parti per assicurare loro il diritto di essere sentito ¿ non vi è violazione di questo principio e non torna conto far esprimere al proposito perché la qualificazione giuridica del contratto venuto in essere fra le parti non ha alcun significato sostanziale, siccome le pretese della controparte non sono dedotte da quella qualifica, bensì dal contenuto del contratto che è stato perfezionato (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 87 m. 13).
6. L¿oggetto della lite consiste quindi nella questione di sapere se tutte le parti (AP 1, T__________ e AO 1) hanno dato il loro accordo alla cessione della convenzione 27 settembre 1999 (doc. A) dalla signora AP 1 alla signora T__________, con particolare riferimento all¿obbligo di acquistare caffè per dieci anni dalla conclusione del contratto (art. 3 e 6), nonché di esporre delle insegne con la denominazione ¿__________¿ (art. 9). Dagli atti emerge con chiarezza che l¿appellante ha dato il proprio assenso. Quello della cessionaria (T__________) e del contraente ceduto (AO 1) sono contestati.
6.1. In presenza di un litigio sull¿interpretazione di un contratto, il giudice deve dapprima sforzarsi di determinare la concorde e comune volontà delle parti, senza soffermarsi sulle espressioni o le denominazioni inesatte di cui si sono servite, sia per errore, sia per nascondere la vera natura della convenzione (DTF 131 III 611 consid. 4.1.; 128 III 422 consid. 2.2). Nel caso in esame non si può ricorrere ad un¿interpretazione soggettiva del contratto, ovvero ricercando la vera e concorde volontà dei contraenti (DTF 129 III 122), per sapere se la signora T__________ ha assunto gli obblighi che discendevano dalla convenzione perfezionata il 27 settembre 1999 fra l¿appellante e l¿appellata. Il doc. B dà atto che l¿acquirente (T__________) ha ¿preso conoscenza degli impegni concernenti la fornitura di birra e di caffè¿ (art. 3), ma nulla dice intorno alla loro assunzione, diversamente da quanto è stato precisato per il contratto di locazione, che è stato ripreso a decorrere dal 1. gennaio 2003 (art. 5 della convenzione). La convenzione non fa neppure cenno alla portata dell¿accordo. Parimenti l¿attrice ha negato un simile assenso e non ha partecipato alle trattative concernenti la cessione dell¿esercizio pubblico. Qualora, come in questo caso, non vi sono accertamenti di fatto sulla reale concordanza della volontà delle parti o se la volontà intima delle parti è divergente, il giudice deve interpretare le dichiarazioni e i comportamenti delle parti secondo il principio dell¿affidamento (cosiddetta interpretazione oggettiva), ossia secondo il senso che ogni parte poteva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell¿altra nella situazione concreta (DTF 131 III 611 consid. 4.1.; 130 III 425 consid. 3.2; 129 III 118 consid. 2.5; 128 III 265 consid. 3; 422 consid. 2.2).
6.2. Diversamente da quanto è stato addotto dall¿attrice e appellata, si deve ragionevolmente ammettere il suo assenso per atti concludenti. Di regola allorché in un contratto è prevista la possibilità di cedere il negozio, il silenzio del contraente ceduto (contraente originario) deve valere quale accettazione (Reymond, op. cit. pag. 48). Come si è detto qui sopra la convenzione del 27 settembre 1999 prevedeva una simile eventualità. Nel corso del gennaio 2003 l¿attrice era venuta a conoscenza del subingresso della signora T__________ senza che fossero state mosse delle obiezioni in punto a questa sostituzione. Anzi in data 2 gennaio 2003 l¿attrice aveva già infatti fatturato alla signora T__________ una fornitura di caffè (doc. 3). Dalla lettura della corrispondenza dei mesi successivi agli atti, si desume altresì che l¿attrice rimproverava alla signora T__________ di essere stata inadempiente nei suoi riguardi, posto che essa era subentrata, o quantomeno aveva assunto gli obblighi contrattuali della signora AP 1 (doc. F e N). Nei riguardi della signora T__________ è persino stata avviata una procedura esecutiva (doc. H) ed è stata anche convenuta in giudizio. Se così stanno le cose si deve ammettere che l¿attrice aveva dato il proprio assenso poiché, diversamente, non avrebbe allora potuto opporle gli obblighi che discendevano dalla convenzione del 27 settembre 1999.
6.3. Rimane da esaminare se anche la signora T__________ ha dato il proprio accordo. Essa lo ha contestato tanto nel corso della causa quanto prima che fosse introdotta la petizione (doc. G; doc. 1 e 2). La ricorrente sostiene che la T__________ ha avuto tre incontri presso lo studio legale dell¿avv. R__________, ove è stata resa edotta di tutti gli aspetti legati alla cessione del contratto. Dalla testimonianza del legale dell¿appellante sembrerebbe che la signora AP 1, in uno di questi incontri, aveva con sé i contratti relativi alla fornitura di birra e di caffè, e che prima di firmare l¿avv. R__________ consigliò alla signora T__________ di informarsi intorno alla portata di questi due negozi. Per il teste era comunque chiaro che la signora T__________ avrebbe dovuto subingredire in entrambi i contratti di fornitura (cfr. verbale di udienza 17 giugno 2004 avv. R__________ pag. 3). Queste dichiarazioni divergono nondimeno da quelle riferite dall¿avv. D__________ (pure sentita come teste), patrocinatrice della signora T__________, la quale ha negato che la signora AP 1 disse alla signora T__________ dell¿esistenza di un contratto di fornitura di caffè che poteva avere effetti vincolanti anche per la sua cliente. Stando alla sua versione, la signora AP 1 le riferì, a sua richiesta, che con la AO 1 v¿era solo un contratto orale, nel senso che periodicamente il fornitore si presentava nell¿esercizio pubblico chiedendo se il gerente voleva acquistare caffè. In presenza di dichiarazioni così divergenti e contrastanti, non è possibile sapere se la signora T__________ diede il proprio assenso per assumere gli obblighi che discendevano dalla convenzione del 27 settembre 1999. Anche il fatto che quest¿ultima abbia continuato ad acquistare caffè per qualche mese dall¿attrice non è né decisivo, né concludente, se essa non si sentiva obbligata. A questa circostanza si aggiunge il fatto, come ha rilevato il Pretore, che l¿audizione dell¿avvocato di una parte lascia perplessi. Il suo valore probatorio è comunque assai scarso in considerazione dell¿evidente interesse che ha nella lite. Della sua testimonianza se ne potrebbe tenere conto solo nella misura in cui le sue dichiarazioni vengono riferite contro l¿interesse del cliente (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 228 n. 717). Le critiche che l¿appellante muove al Pretore per non aver considerato le dichiarazioni testimoniali del suo patrocinatore sono quindi infondate, perché tali dichiarazioni sono inservibili per il giudizio. Anzi, dagli atti non risulta che la signora AP 1 abbia mostrato il contratto litigioso alla signora T__________, né risulta che ella l¿abbia resa edotta su un punto così importante per le trattative. Dalle dichiarazioni dei due legali sembrerebbe invero che la signora T__________ sia stata invitata a prendere contatto con la AO 1, la quale nondimeno afferma di non aver mai partecipato alle trattative, né di essere stata contattata dalla signora T__________ per discutere od ottenere informazioni su questi aspetti.
Non si può neppure condividere l¿ulteriore tesi dell¿appellante, per la quale è d¿uso che colui che riprende un esercizio pubblico assuma tutti gli obblighi del predecessore. Spettava semmai ancora una volta all¿appellante provare simili usi, anche se v¿è da dubitare che ne esistano. In presenza di una cessione di un contratto di fornitura di merce, le parti devono essere perfettamente a conoscenza di tutti i punti essenziali, specie in relazione ai prezzi, alla durata e alle condizioni relative all¿obbligo di restituire dei finanziamenti effettuati a fondo perso nel caso di disattenzione degli obblighi contrattuali. Dagli atti non traspare che la signora T__________ sia stata informata su questi aspetti. Da ciò non si può neppure pretendere che essa abbia dato il proprio assenso per la ripresa di obblighi dei quali non conosceva neppure l¿esistenza.
6.4. Ne discende che il contratto in questione non è stato ceduto percui ne è ancora responsabile e ne risponde la sola convenuta AP 1
7. L¿appellante nel suo gravame non ha mosso alcun rimprovero al Pretore sul calcolo del danno, per cui a questa Camera, in assenza di contestazioni, non corre l¿obbligo di riesaminare ed eventualmente rivedere questo punto della sentenza impugnata.
8. Da quanto precede si deve concludere per la reiezione dell¿appello e per la conseguente conferma della sentenza del Pretore. Le spese e la tassa di giustizia in sede di appello seguono la soccombenza dell¿appellante.
Per i quali motivi
richiamati per le spese l¿art. 148 CPC e la vigente LTG
dichiara e pronuncia:
1. L¿appello 14 febbraio 2005 di AP 1 è respinto.
2. Le spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa di giustizia Fr. 450.-
b) spese Fr. 50.-
totale Fr. 500.-
già anticipate dall¿appellante, restano a suo carico, con l¿obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord
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terzi implicati |
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Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello
Il presidente Il segretario