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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser |
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segretario: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.98 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con petizione 24 settembre 2002 da
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AA 1
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contro |
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AP 1
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con la quale l¿attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 22'671.95 quale risarcimento delle spese per la riparazione del sottotetto difettoso da lei fornito e dei danni che ne sono derivati, oltre al rigetto dell¿opposizione interposta al PE n. __________ dell¿UE di Mendrisio oltre interessi al 5% dal 6 marzo 2002, domande alle quali si è opposta la convenuta e che il Pretore ha accolto per fr. 17'321.95 oltre interessi al 5% dal 6 marzo 2002 con sentenza 24 gennaio 2005;
appellante la convenuta, la quale con atto di appello del 16 febbraio 2005 chiede in riforma del giudizio impugnato la reiezione della petizione, con protesta di spese e ripetibili;
mentre l'attore propone nelle sue osservazioni del 15 marzo 2005 di respingere il gravame e con appello adesivo postula in riforma della sentenza pretorile l¿accoglimento della petizione per l¿importo di fr. 22'321.95, una diversa ripartizione degli oneri processuali e l¿aumento a fr. 2'950.- delle ripetibili di prima sede;
appello adesivo che la convenuta propone di respingere con le osservazioni del 2 maggio 2005;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa
Considerato
in fatto: A. AA 1 ha concluso il 13 maggio 1998 con la ditta AP 1 un contratto di appalto per l¿esecuzione di opere da carpentiere, copritetto e lattoniere (posa di un nuovo tetto) nell¿ambito della riattazione di una palazzina di sua proprietà in via Z__________ a P__________, per il prezzo a corpo di fr. 50'000.- (doc. A e B). La ditta appaltatrice ha eseguito una parte dei lavori nell¿estate del 1998 e il 1° marzo 1999 ha inviato una fattura parziale di fr. 49'730.- per le opere già eseguite (doc. C). I lavori sono ripresi il 29 aprile 1999 e l¿11 maggio 1999 la ditta AP 1 ha comunicato con raccomandata al committente la fine dei lavori contrattualmente previsti, chiedendo il pagamento della fattura finale (doc. E, 2). Lo studio di architettura S__________ ha comunicato alla ditta AP 1 con fax del 10 giugno 1999 la presenza di un¿infiltrazione di acqua nelle facciate, chiedendo di intervenire per ovviare al difetto (doc. F). La ditta appaltatrice ha rifiutato a più riprese la propria responsabilità e non ha dato seguito all¿invito di riparare il difetto (doc. H a O). Il committente ha fatto eseguire una perizia a futura memoria (inc. DI.1999.939 della Pretura di Lugano, sezione 3), rassegnata nell¿aprile 2000 e di fronte al rifiuto dell¿appaltatrice di riparare il danno ha incaricato un¿altra ditta di provvedere alla pulizia delle tegole e alla sistemazione del sottotetto (doc. V) e ha fatto riparare i danni riscontrati dal perito alle facciate e all¿interno dell¿edificio. L¿8 aprile 2002 ha fatto spiccare nei confronti della ditta AP 1 il PE n. __________ per fr. 22'761.95, al quale l¿escussa ha interposto opposizione (doc. FF).
B. Con petizione del 24 settembre 2002 AA 1 ha convenuto in giudizio davanti alla Pretura di Mendrisio-Nord la ditta AP 1, chiedendone la condanna al pagamento di fr. 22'671.95 quale risarcimento delle spese per la riparazione del sottotetto difettoso e dei danni che ne sono derivati, oltre al rigetto dell¿opposizione interposta al PE n. __________ dell¿UE di M__________. La ditta convenuta si è opposta alla petizione con la risposta del 28 novembre 2002. Nella replica del 13 gennaio 2003 e nella duplica del 17 febbraio 2003 le parti hanno sostanzialmente ribadito le proprie domande di giudizio. Esperita l¿istruttoria, al dibattimento finale del 12 ottobre 2004 attore e convenuta hanno confermato le proprie posizioni, sulla scorta dei memoriali scritti scambiati all¿udienza.
C. Statuendo il 24 gennaio 2005, in parziale accoglimento della petizione, il Pretore ha condannato la convenuta a versare all'attore fr. 17'321.95 oltre interessi al 5% dal 6 marzo 2002 e per tale importo ha respinto l¿opposizione interposta al PE n. __________. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese sono state poste a carico della convenuta per ¾ e a carico dell¿attore per ¼, con diritto per quest¿ultimo di ricevere un¿indennità per ripetibili di fr. 1'300.-.
D. La ditta AP 1 è insorta con un appello del 16 febbraio 2005, con il quale chiede in riforma del giudizio impugnato la reiezione della petizione, protestando spese e ripetibili. AA 1 ha proposto con le osservazioni del 15 marzo 2005 di respingere l'appello e con gravame adesivo ha postulato l¿accoglimento della petizione per fr. 22'321.95, una diversa ripartizione degli oneri processuali e l¿assegnazione di un¿indennità di fr. 2'950.- per ripetibili. La convenuta ha proposto il 2 maggio 2005 di respingere l¿appello adesivo.
e ritenuto
in diritto: 1. Nella fattispecie il Pretore ha ritenuto che l¿opera prevista contrattualmente era stata consegnata il 10 maggio 1999, poiché la posa del tetto era avvenuta nell¿estate 1998 e quella dei pluviali era stata ultimata il 10 maggio 1999 (doc. I). Egli ha ammesso che lo scritto 10 giugno 1999 dell¿arch. M__________ S__________ costituiva una valida e tempestiva notifica dei difetti, viste le circostanze del cantiere, in particolare il fatto che le facciate erano completamente avvolte dai ponteggi e che il proprietario doveva avere il tempo di riflessione necessario per decidere a quale artigiano rivolgersi per far valere la garanzia. Il Pretore ha poi constatato che il committente aveva esercitato il diritto alla riparazione gratuita dell¿opera assegnando all¿imprenditrice un termine per l¿eliminazione dei difetti, decorso infruttuoso, e che aveva dunque il diritto di incaricare un terzo della riparazione a spese della convenuta. Il primo giudice ha anche rilevato che l¿attore aveva provato l¿esistenza di macchie di umidità sulle facciate esterne derivanti dalle infiltrazioni dal tetto, così come la colpa da parte dell¿appaltatrice, che non ha potuto discolparsi e dimostrare che il danno era dovuto a interventi di terzi. Accertato che il danno alle facciate derivava dalla difettosità dei lavori eseguiti dalla convenuta, in particolare dalla presenza di sporcizia e di un taglio nel sottotetto, il Pretore lo ha quantificato in fr. 19'871.95 (fr. 13'250.- per l¿eliminazione del danno alle pareti, doc. Z, fr. 4'578.35 e fr. 350.- per la prova a futura memoria, fr. 1'693.60 per le spese legali) e ha quindi stabilito in fr. 22'321.95 il credito complessivo dell¿attore, dovendosi aggiungere all¿importo necessario per la riparazione del danno quello di fr. 2'450.- per la riparazione dell¿opera. Il primo giudice ha poi esaminato la pretesa di fr. 6'700.- per il saldo dei lavori, posta in compensazione dalla convenuta, e l¿ha accolta per fr. 5'000.-, così che ha accordato all¿attore l¿importo di fr. 17'321.95 oltre interessi al 5% dal 6 marzo 2002 e per tale importo ha respinto l¿opposizione interposta al PE n. __________.
Sull¿appello principale
2. La convenuta rimprovera al Pretore di aver erroneamente ammesso l¿esistenza di un difetto dell¿opera, nonostante la prova a futura memoria abbia dimostrato che vi sono stati sul tetto interventi di terzi in epoca successiva alla consegna, e ribadisce di non essere responsabile delle cause del danno esposte dal perito. Essa sostiene in particolare che spetta al proprietario sorvegliare il cantiere e impedire ad altri artigiani di danneggiare l¿opera già eseguita e declina ogni responsabilità per il taglio riscontrato nel sottotetto, evidente atto di vandalismo a opera di terzi. L¿appellante ritiene di aver consegnato l¿opera nel luglio 1998 e considera tardiva la notifica dei difetti, anche perché la presenza dei ponteggi sulle facciate non impediva di vedere le pareti e quindi di constatare l¿esistenza di eventuali macchie. Respinge di conseguenza la propria responsabilità per i danni verificatisi successivamente e chiede la reiezione della petizione con protesta di spese e ripetibili.
3. L¿art. 367 CO dispone che, consegnata l¿opera al committente, questi la deve verificare appena lo consenta l¿ordinario corso degli affari e segnalarne all¿appaltatore i difetti. Qualora i difetti si manifestino solo dopo la consegna, il committente è tenuto a darne avviso all¿appaltatore tosto che siano stati scoperti, altrimenti l¿opera si ritiene approvata nonostante i difetti stessi (art. 370 cpv. 3 CO). La durata del termine entro il quale il committente è tenuto a notificare i difetti va determinata tenendo conto delle specifiche circostanze che caratterizzano il singolo caso (Chaix, Commentaire Romand CO, n. 17 ad art. 370 CO), ritenuto comunque che il termine è più breve se v¿è il rischio che l¿attesa aggravi ulteriormente il danno (DTF 118 II 142 consid. 3b), mentre negli altri casi la valutazione circa l¿adeguatezza del tempo di reazione può avvenire in modo più ampio, anche per evitare di pregiudicare eccessivamente la posizione del committente (Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, n. 2175; Chaix, op. cit., no 17 ad art. 370 CO). La notifica del difetto non è subordinata ad alcuna forma (Rep. 1993 pag. 200 consid. 3) ma la giurisprudenza del Tribunale federale tende a interpretare restrittivamente questo termine (DTF 107 II 176; Chaix, op. cit., n. 16 ad art. 370) anche se taluni autori consigliano di applicare in modo più flessibile l¿art. 370 cpv. 3 CO e nel dubbio di decidere in favore del committente (Gauch, Le contrat d¿entreprise, Zurigo 1999, n. 2181). La giurisprudenza ha in particolare precisato che un termine di 20 giorni (Rep. 1993 pag. 200 consid. 4) o di tre settimane (DTF 118 II 148 con riferimento alla DTF 107 II 176 in relazione ad infiltrazioni d¿acqua in un¿abitazione) è già troppo lungo e comporta la decadenza dei diritti alla garanzia (idem 5 settimane nel caso di un vizio alla facciata di un edificio; DTF 118 II 148; Gauch, op. cit., n. 2181).
Il dovere di verifica e di notifica dei difetti nasce quando l¿opera viene consegnata (art. 367 cpv. 1 CO; DTF 117 II 264 consid. 2a; Gauch, op. cit., n. 2109), ovvero quando tutti i lavori previsti dal contratto di appalto siano stati eseguiti (Chaix, op. cit., n. 4 ad art. 367; Gauch, op. cit., n. 100). Un¿opera non ancora terminata non può essere né consegnata né ricevuta (Gauch, op. cit., n. 101) e il committente non ha alcun obbligo di verifica e di notifica dei difetti prima della consegna (Gauch, op. cit., n. 2109; Chaix, op. cit., n. 4 ad art. 367), a meno che le parti abbiano convenuto una consegna a tappe (Gauch, op. cit., n. 2466).
4. L¿appellante sostiene che la notifica dei difetti è tardiva poiché essa ha consegnato l¿opera già nel luglio 1998. A quel momento l¿opera non corrispondeva tuttavia ancora a quanto previsto dall¿offerta (doc. A) accettata dal committente (doc. B), tanto che rimanevano da posare i pluviali (doc. C, D), portati a compimento solo l¿11 maggio 1999, come si evince dalla formale notifica dell¿appaltatrice (doc. E, 2). Le parti si erano quindi accordate per differire i lavori da lattoniere, dal momento che i pluviali, vale a dire i collegamenti verticali fra la gronda e la canalizzazione, vengono posati dopo il rifacimento delle facciate (deposizione 29 gennaio 2004 dell¿architetto D__________, pag. 15). Non è contestato che la notifica dei difetti è avvenuta il 10 giugno 1999 (doc. F), quando l¿architetto ha segnalato all¿appaltatrice la presenza di infiltrazioni d¿acqua nel sottogronda di legno e nelle facciate. Per determinare se tale notifica dei difetti era tempestiva, occorre dunque accertare quando il committente ha potuto constatare la presenza dei difetti accertati poi dalla perizia a futura memoria (doc. Z). Gli architetti intervenuti sul cantiere non hanno potuto precisare la data alla quale il committente ha scoperto le infiltrazioni (deposizione D__________ __________), ma l¿hanno situata al periodo successivo allo smontaggio dei ponteggi, che secondo il fax dell¿11 giugno 1999 inviato dall¿architetto all¿appaltatrice è avvenuto il 4 giugno 1999 (doc. H). L¿arch. M__________ S__________ ha precisato che al momento dello smontaggio dei ponteggi le facciate non presentavano difetti (deposizione 17 settembre 2003) e che il committente si è lamentato solo in seguito. Ne deriva che tra lo smontaggio dei ponteggi ¿ il 4 giugno 1999 ¿ l¿apparizione dei difetti e la notifica è trascorsa appena una settimana, di modo che l¿annuncio dei difetti è da considerare tempestivo, a prescindere dalla data della consegna dell¿opera.
5. Secondo la convenuta la responsabilità del danno constatato non può esserle addebitata, dal momento che le cause delle infiltrazioni sono da ricondurre a svariate cause, tra le quali atti vandalici e incuria di terzi sul cantiere in epoca posteriore alla consegna. Il perito che si è espresso nella procedura relativa alla prova a futura memoria ha chiaramente fatto risalire l¿origine delle infiltrazioni di acqua al tetto, in particolare alla presenza di sporcizia sotto la falda del tetto, nelle canalette tra una tegola e l¿altra, e al taglio del sottotetto (pag. 9 e 11 della perizia, pag. 5 del complemento di perizia dell¿aprile 2000). Essa sostiene che sia la sporcizia sia il taglio nel sottotetto sono opera di terzi intervenuti dopo di lei e che spettava al committente sorvegliare il cantiere e impedire vandalismi, motivo per cui essa rifiuta ogni responsabilità. A torto. Come ammette l¿appellante, non è possibile determinare né chi ha tagliato il sottotetto né in quale momento ciò sia avvenuto. In simili circostanze il solo fatto che tramite i ponteggi chiunque avrebbe potuto accedere al tetto non prova l¿intervento vandalico di terzi. D¿altra parte, la consegna dell¿opera conforme al contratto è avvenuta l¿11 maggio 1999 e fino a tale data l¿opera è rimasta sotto la responsabilità dell¿appaltatrice (Tercier, Les contrats spéciaux, 3a ed., n. 4036 pag. 590), che ne risponde, avendo l¿obbligo di prendere tutte le misure per conservarla (Tercier, op. cit., n. 4039 pag. 591). Ne deriva che l¿appellante non ha potuto discolparsi per la presenza del difetto riscontrato nell¿opera da lei fornita e che è stato causa del danno descritto nella prova a futura memoria (inc. rich. I, doc. Z), come esposto con pertinenza dal primo giudice. L¿appello si rivela dunque votato all¿insuccesso.
Sull¿appello adesivo
6. Nel proprio appello adesivo l¿attore chiede l¿accoglimento della petizione per fr. 22'321.95. Egli adduce che la convenuta non ha fatto valere in modo esplicito l¿eccezione di compensazione con l¿importo residuo del saldo della propria fattura, che egli ha in ogni modo pagato e produce agli atti i documenti che attestano l¿avvenuto pagamento dell¿importo dovuto quali doc. NN, chiedendo al Tribunale d¿appello di ordinarne d¿ufficio l¿assunzione agli atti e sempre d¿ufficio di assumere la prova dell¿interrogatorio formale dei titolari della convenuta sui pagamenti ricevuti. L¿appellante adesivo postula inoltre un¿indennità per ripetibili di prima sede di fr. 2'950.-, sia per tener conto della sua limitata soccombenza rispetto alla domanda di petizione, sia del fatto che l¿aliquota minima della tariffa scelta dal primo giudice (8%) non si giustifica per le numerose udienze in Pretura, l¿abbondante scambio di allegati e di documentazione e l¿audizione di sette testimoni. L¿attore chiede quindi che l¿indennità per ripetibili sia calcolata sulla base di un¿aliquota del 13% del valore di causa
7. In sede di appello è esclusa la possibilità di addurre nuove prove (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). L¿appellante adesivo invoca la facoltà d¿indagine del giudice prevista all¿art. 322 CPC, ma la norma non si applica ai documenti, e i doc. NN vanno quindi espunti dagli atti e ritornati al mittente. Non vi è poi motivo di procedere in questa sede all¿interrogatorio formale dei soci della convenuta, da un lato perché inutile ai fini del giudizio, come si vedrà in seguito, e dall¿altro perché l¿attore medesimo aveva rinunciato all¿assunzione di tale prova, da lui chiesta negli allegati scritti.
8. Nella fattispecie il Pretore, dopo aver determinato in fr. 22'321.95 l¿importo dovuto all¿attore, ha dedotto il saldo della fattura vantato dalla convenuta, in fr. 5'000.-, per il motivo che nelle argomentazioni di quest¿ultima si poteva ravvisare l¿intenzione di porre in compensazione il proprio credito (sentenza impugnata, pag. 16 e 17). Il primo giudice si riferisce alla duplica del 17 febbraio 2003, dove la convenuta ha affermato ¿pertanto la ditta AP 1 vanta a tutt¿oggi un credito di almeno fr. 6'700.- che l¿attrice dovrà evidentemente solvere. In effetti dalla fattura 11 maggio 1999 per fr. 51'700.- sono stati versati acconti per fr. 45'000.-, mancando quindi a saldo fr. 6'700.-¿. Nelle proprie domande di causa la convenuta si è opposta a ogni e qualsiasi pretesa dell¿attore e non ha fatto valere nemmeno in via eventuale la compensazione, che deve essere esplicita ai sensi dell¿art. 124 cpv. 1 CO, ancorché non abbisogni di forma particolare. La dichiarazione di compensazione è stata di fatto presentata con le osservazioni all¿appello adesivo del 2 maggio 2005. Tanto basta all¿esercizio del diritto alla compensazione nel diritto federale (Jeandin, in: Commentaire Romand CO, n. 4 ad art. 124 CO), ma ciò non toglie che la dichiarazione è tardiva dal profilo del diritto cantonale, poiché le eccezioni di merito devono essere presentate negli allegati introduttivi in termini espliciti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI massimato e commentato, Lugano 2000, m. 1 ad art. 170). La compensazione con il saldo di fr. 5'000.- sulla fattura della convenuta non può dunque essere considerata ai fini del giudizio. L¿appello adesivo è dunque provvisto di buon diritto per quel che concerne la compensazione e la petizione deve accolta nella misura di fr. 22'321.95.
9. L¿attore chiede di porre a carico della convenuta l¿integralità delle spese processuali secondo il criterio della soccombenza sancito dall¿art. 148 cpv. 1 CPC. L¿appello adesivo è fondato su questo punto, dal momento che la petizione è stata accolta pressoché integralmente, per fr. 22'321.95 di fronte a una domanda di causa di fr. 22'671.95, di modo che la convenuta sopporterà tutti gli oneri processuali. L¿attore rivendica inoltre l¿attribuzione di un¿indennità per ripetibili di fr. 2'950.-, dolendosi del fatto che il Pretore ha applicato l¿aliquota minima (8%) prevista dalla tariffa dell¿Ordine degli avvocati per il valore litigioso della causa, mentre si giustifica invece in concreto l¿aliquota massima del 13%, in considerazione dell¿abbondante scambio di allegati, della documentazione e dell¿audizione di sette testimoni. Per giurisprudenza invalsa, nella fissazione della tassa di giustizia e delle ripetibili il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile unicamente in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi della tariffa applicabile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150). Per valori compresi tra i 10'000.- e i fr. 50'000.- l¿art. 9 TOA prevede un¿aliquota dall¿8% al 15%. Il Pretore è quindi rimasto entro i limiti della tariffa applicabile, come del resto ammette l¿appellante adesivo, e il suo giudizio sfugge alla censura, tanto più che la causa non presentava difficoltà giuridiche o fattuali particolari. Tenuto conto della pressoché totale soccombenza della convenuta, in ogni modo, l¿indennità per ripetibili dovuta all¿attore sarà di fr. 1'800.-.
10. Da quanto sopra discende che l¿appello deve essere respinto mentre l¿appello adesivo può essere accolto per quel che concerne la compensazione e la ripartizione degli oneri processuali. Gli oneri processuali di appello seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
richiamati l¿art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L¿appello 16 febbraio 2005 di AP 1 è respinto.
II. Le spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 400.-
b) spese fr. 50.-
fr. 450.-
da anticiparsi dall¿appellante, sono poste a suo carico, con l¿obbligo di rifondere alla controparte fr. 800.- per ripetibili di appello.
III. L¿appello adesivo 15 marzo 2005 di AA 1 è parzialmente accolto e la sentenza 24 gennaio 2005 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord è così riformata:
1. La petizione 24 settembre 2002 di AA 1 è parzialmente accolta e la ditta AP 1, __________ è tenuta a versare a AA 1 l¿importo di fr. 22'321.95 oltre interessi al 5% dal 6 marzo 2002.
2. L¿opposizione interposta al PE n. __________ di data 8.4.2002 dell¿Ufficio esecuzione di __________ è rigettata in via definitiva limitatamente all¿importo di fr. 22'321.95 oltre interessi al 5% dal 6 marzo 2002.
3. Le spese di fr. 400.- e la tassa di giustizia di fr. 1'000.- sono a carico della ditta AP 1, che rifonderà a AA 1 fr. 1'800.- per ripetibili.
IV. Le spese della procedura di appello adesivo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.-
b) spese fr. 50.-
fr. 250.-
da anticiparsi dall¿appellante adesivo, sono poste a carico della convenuta nella misura di 9/10 e a carico dell¿attore per 1/10. La convenuta rifonderà all¿attore fr. 300.- per ripetibili ridotte di appello adesivo.
V. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.
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terzi implicati |
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Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello
Il presidente Il segretario