Incarto n.
12.2005.51

Lugano

31 maggio 2006/lw

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.95.366 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 7 febbraio 1995 da

 

 

AP 1 

 AP 1,

entrambi rappr. dall’   RA 2 

 

 

 

contro

 

 

 

 AO 1 

AA 1

entrambi rappr. dall’  RA 1 

 

 

chiedente l’accertamento dei fatti costitutivi del proprio vantato credito, la condanna dei convenuti in solido al pagamento dell’importo di fr. 58'509.75 oltre interessi e il rigetto definitivo delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e n. __________;

 

domande avversate dai convenuti e che il Pretore, con sentenza 31 gennaio 2005, ha respinto nella misura in cui erano dirette contro AO 1, accogliendole invece parzialmente nei confronti della AA 1, che ha condannata a versare agli attori fr. 36'044.75 oltre alle spese e ripetibili loro attribuite con la sentenza 29 marzo 1994 del Consiglio di Moderazione e le spese esecutive;

 

appellanti gli attori che, con atto d’appello 15 febbraio 2005, chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione nei confronti della sola AA 1 la quale, con le proprie osservazioni 16/30 marzo 2005, postula la reiezione dell’appello e, con appello adesivo, chiede la riforma della sentenza impugnata nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 10'270.45 oltre interessi e spese della procedura del Consiglio di Moderazione;

 

mentre gli attori con osservazioni 15 aprile 2005 postulano la reiezione dell’appello adesivo;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

 

ritenuto

in fatto:                    1.   L’avv. AP 1 ha patrocinato la AA 1, rappresentata da AO 1, nella causa da questa promossa contro __________ C__________ __________, __________ M__________, e __________, __________, con la quale essa reclamava il pagamento di provvigioni relative alla sua opera di mediazione nell’ambito dell’acquisizione da parte del __________ K__________ della società __________A, detenuta da__________ B__________. Terminato lo scambio degli allegati - iniziato con l’inoltro della petizione 6 maggio 1987 -  e dopo un’udienza relativa a una domanda processuale, con scritto 1o dicembre 1989 parte attrice ha dichiarato di ritirare la petizione. La causa è quindi stata stralciata dai ruoli con decreto 18 gennaio 1990, con il quale il Pretore ha posto le spese a carico di chi le aveva anticipate, obbligando la AA 1 a versare ai convenuti M__________ e A__________ fr. 57'465.- di ripetibili, che ha invece compensate nei confronti del convenuto B__________ a seguito dell’accordo in tal senso intervenuto con l’attrice.

 

 

                                   2.   In data 1o settembre 1987 l’ AP 1 ha emesso una nota di fr. 13'239.30 per le proprie prestazioni da dicembre 1985 al 1o. novembre 1986, e in data 10 dicembre 1990 un’ulteriore nota di fr. 90'270.45 per il patrocinio nella procedura giudiziaria, comprendente fr. 80'000.- d’onorario e fr. 10'270.45 di spese. Dedotti gli acconti ricevuti, rimaneva scoperto il saldo di fr. 58'509.75. A dipendenza della contestazione sulla nota d’onorario, gli AP 1 hanno convenuto, con istanza 20 aprile 1993, AA 1 e AO 1 innanzi al Consiglio di Moderazione dell’ordine degli avvocati del Canton Ticino, chiedendone la tassazione. Con decisione 29 marzo 1994 il Consiglio di Moderazione, stimato il dispendio orario in 130 ore, ha quantificato l’onorario in fr. 62'700.- e le spese in fr. 10'270.45. Le spese di fr. 1'150.- per 1/3 sono state poste a carico degli istanti e per 2/3 dei convenuti AO 1 e AA 1, con l’obbligo di rifondere agli istanti fr. 1'000.- per ripetibili.

                                         La nota 1o settembre 1987 di fr. 13'239.30 è anch’essa stata successivamente sottoposta al Consiglio di Moderazione da AA 1 che, con decisione 17 dicembre 1996, ha fissato l’onorario in fr. 7'835.- e le spese in fr. 239.30.

 

 

                                   3.   Con petizione 7 febbraio 1995 AP 1 hanno chiesto, tra l’altro, la condanna di AA 1 e di AO 1 quali debitori solidali al pagamento dell’importo di fr. 58'509.75 oltre interessi al 10% annui dal 31.12.1990, corrispondente al saldo della seconda fattura, di complessivi fr. 90'270.-, dedotti gli acconti per fr. 31'760.70.

 

 

                                   4.   Con risposta 17 luglio 1995 AA 1 e AO 1 si sono opposti alla petizione, il secondo sollevando l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, non avendo egli conferito mandato agli attori per sè ma unicamente per la AA 1. AA 1 dal canto suo contesta la pretesa sostenendo che vi era stato un accordo tra le parti in virtù del quale in caso di soccombenza in causa le spese legali sarebbero state contenute nei limiti degli anticipi già versati, vale a dire fr. 45'000.-. Inoltre le richieste non sarebbero comunque giustificate, avendo il Consiglio di Moderazione ridotto la parcella dell’ AP 1. Pure inammissibile sarebbe, a mente di AA 1, l’emissione di una fattura separata per le attività svolte prima del processo. Di conseguenza vi sarebbe un avere teorico degli attori di soli fr. 28'209.75 da ridurre a dipendenza dell’insoddisfacente conduzione del mandato.

 

 

                                   5.   Con le proprie conclusioni gli attori hanno ridotto la propria domanda a fr. 57'987.40 oltre interessi. Il convenuto AO 1 ha dal canto suo confermato la domanda di reiezione della petizione in quanto diretta nei suoi confronti, mentre AA 1 ne ha postulato l’accoglimento limitatamente all’importo di fr. 10'270.45 oltre accessori.

 

 

                                   6.   Con sentenza 31 gennaio 2005 il Pretore ha respinto la petizione nella misura in cui era diretta contro AO 1, mentre l’ha parzialmente accolta nei confronti della AA 1, condannandola a versare agli attori l’importo di fr. 36'044.75 oltre interessi al 5% dal 28 ottobre 1992. La tassa di giustizia e le spese sono state poste a carico per 2/3 degli attori e per 1/3 della AA 1. Inoltre gli attori sono stati tenuti a versare a AO 1 fr. 3'500.- per ripetibili e la AA 1 fr. 3'000.- di ripetibili agli attori.

 

 

                                   7.   Gli attori, con atto d’appello 15 febbraio 2005, postulano l’accoglimento integrale della petizione nei confronti della AA 1.

                                         La convenuta AA 1, con osservazioni 16/30  marzo 2005, postula la reiezione del gravame e con appello adesivo di pari data chiede la riforma della sentenza di primo grado nel senso di accogliere nei suoi confronti la petizione solo limitatamente a    fr. 10'270.45, oltre alle spese della procedura del Consiglio di Moderazione.

                                         Con osservazioni 15 aprile 2005 parte attrice ha chiesto la reiezione dell’appello adesivo.

 

 

Considerato

in diritto:                  8.   Per l’art. 36 vLavv (Lavv del 15 marzo 1983, in vigore al momento dei fatti di cui trattasi) il Consiglio di Moderazione giudica come istanza unica e inappellabilmente le controversie tra avvocati e clienti in materia di applicazione della tariffa dell’ordine degli avvocati. L’art. 39 vLavv dispone che le decisioni di tassazione di note professionali del Consiglio di Moderazione sono definitive e sono parificate alle sentenze esecutive solo per quanto riguarda le spese di giudizio, le tasse di giustizia e le ripetibili; per quanto riguarda l’applicazione della tariffa esse vincolano tuttavia il giudice civile. L’autorità di Moderazione controlla unicamente se la nota è conforme alla tariffa e fissa il relativo onorario. Per contro, le contestazioni di diritto civile tra avvocato e cliente inerenti al rapporto di mandato, in particolare quelle relative al sussistere dell’incarico o alla sua estensione, all’esistenza di speciali convenzioni o al suo corretto adempimento, rientrano nell’esclusiva competenza del giudice civile. Se tali controversie esulano dal procedimento di Moderazione, il giudice civile è però vincolato all’onorario stabilito dal Consiglio di Moderazione (Cocchi / Trezzini, CPC-TI, n. 41 ad art. 1 CPC e cit.). Inoltre, quando il giudice civile è confrontato con una contestazione tra avvocato e cliente che rifiuta il pagamento degli onorari e che contesta anche il loro quantum, deve sospendere la procedura e sottoporre la questione litigiosa al Consiglio di Moderazione (Cocchi / Trezzini, op. cit., n. 42 ad art. 1 CPC).

 

                                   9.   Gioverà esaminare preliminarmente l’appello adesivo, ritenuto che il suo accoglimento comporterebbe la reiezione dell’appello principale.

                                         Il Pretore ha respinto l’eccezione sollevata da AA 1, la quale sosteneva l’esistenza di un accordo forfetario in merito alla remunerazione del patrocinatore. Con l’appello adesivo, AA 1 censura la sentenza impugnata, argomentando che il primo giudice avrebbe ritenuto a torto non provata la pattuizione di un compenso forfetario di fr. 45'000.-, quando tale accordo emergerebbe sufficientemente dallo scambio di corrispondenza in atti.

                                         A torto. Dallo scambio di corrispondenza nulla si può evincere di concreto circa siffatto accordo. Dai documenti 3-8 prodotti dalla convenuta si rileva che in effetti AA 1 manifestò preoccupazione per i costi di patrocinio allorquando l’ AP 1 chiese un secondo acconto di fr. 30'000.- (dopo averne ricevuto un primo di fr. 15'000.-), tanto che vi fu un incontro chiarificatore fra le parti a seguito del quale il secondo acconto fu poi versato. Nulla è però dato a sapere circa eventuali accordi intercorsi durante la riunione. Lo scritto 2 marzo 1988 con il quale veniva preannunciato il versamento non permette di far luce sulla questione, facendo generico riferimento a non meglio precisate “assicurazioni date nel corso del colloquio intercorso il 10 febbraio scorso...”. Il fatto che sia stato preannunciato “il bonifico dell’ulteriore acconto di fr. 30'000.-“ non può comunque essere interpretato nel senso che con questo l’ AP 1 era considerato tacitato interamente in caso di soccombenza nella causa. Neppure la successiva lettera 28 marzo 1990 di F__________i (doc. 6) permette di risolvere i dubbi. Intesa quale risposta alla lettera 21 marzo 1990 - con la quale l’ AP 1 affermava di non ricordare l’assistenza di un accordo in merito ad un limite d’onorario - egli scrive che “ero convinto che si fosse pervenuti come dire ad un gentlemen agreement per cui qualora la società avesse perso la causa, le spese sarebbero state contenute nei limiti del fondo richiesto”. Ciò non è sufficiente per dar corpo alla pretesa esistenza del limite d’onorario sostenuta dall’appellante adesiva.

 

 

                                10.   L’appellante adesiva contesta le conclusioni del Pretore in merito all’ammontare dell’onorario, perché egli non avrebbe tenuto conto che l’ AP 1 medesimo aveva ritenuto applicabile il 50% dell’onorario massimo previsto dall’art. 9 TOA.

                                         A prescindere dal fatto che tale circostanza è stata addotta per la prima volta in sede di conclusioni e quindi tardivamente, l’argomento non merita tutela. Con lo scritto 19 febbraio 1990 (doc. O) l’ AP 1 aveva sottoposto a controparte un’ipotesi di calcolo sull’ammontare dell’onorario, proponendo a AA 1 di liquidare la pendenza con il pagamento di fr. 40'000.- entro un mese, concludendo che, qualora essa avesse dato il suo assenso, egli avrebbe emesso “la nota complessiva, deducendo gli anticipi avuti, in modo che risulti appunto il saldo detto sopra a nostro favore”. La proposta non fu però accettata da controparte, sicché essa a torto cerca ora di prevalersene, volendo peraltro avvalersi solo della percentuale a lei favorevole, ma omettendo di considerare le altre premesse -a lei meno favorevoli-, segnatamente il valore di causa e ed i supplementi sulla base dei quali controparte aveva indicato un onorario minimo del fr. 69'753.45 e massimo di fr. 106'138.45.

                                         Ne discende che l’appello adesivo dev’essere respinto e di conseguenza va esaminato l’appello principale.

 

 

                                11.   Il Pretore ha ritenuto infondata la domanda degli attori intesa a farsi riconoscere un numero di ore maggiore di quanto stabilito dal Consiglio di Moderazione perché dagli atti di causa non è emersa la necessità di un impegno di 252 ore - tante ne avevano indicate gli attori - che neppure appariva giustificato.

                                         Gli appellanti censurano la decisione impugnata, sostenendo che, stante la complessità della vertenza, le ore impiegate erano giustificate.

 

                                         Per i motivi esposti sopra (consid. 8), l’esame del quantum dell’onorario sfugge alla cognizione del giudice civile, perché in merito al medesimo egli è vincolato, in virtù dell’art. 36 vLavv, al giudizio del Consiglio di Moderazione. Consiglio che determina l’onorario in applicazione della TOA, tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti -in particolare quelli indicati dall’art. 8 TOA-, segnatamente della complessità e dell’importanza del caso, del valore e dell’estensione della pratica, della competenza professionale e della responsabilità dell’avvocato e al tempo ed alla diligenza impiegati. Nella competenza del giudice civile rientrano invero, come già detto, solo le questioni in merito alla sussistenza dell’incarico o alla sua estensione, all’esistenza di speciali convenzioni o al suo corretto adempimento. Non può quindi essere condivisa l’opinione del Consiglio di Moderazione che l’accertamento dell’effettivo impegno orario prestato dal patrocinatore rientra nelle competenze del giudice civile, proprio perché tale competenza è stata attribuita al Consiglio stesso. Di conseguenza il Pretore neppure era competente per esaminare la congruità dell’onorario, che rimane pertanto quello stabilito con la decisione 29 marzo 1994. Su questo punto, anche se per

 

 

                                         motivi diversi da quelli della sentenza impugnata, il giudizio va quindi confermato.

 

 

 

                                12.   Il Pretore ha respinto la domanda degli attori che chiedevano il risarcimento del danno eccedente l’interesse moratorio legale del 5%, non ritenendolo provato. Gli appellanti censurano la decisione impugnata sostenendo che il danno sarebbe provato dai documenti versati agli atti unitamente alla dichiarazione dell’allora informatico dello studio legale. Se non che, considerato che con la risposta di causa la convenuta ha contestato il proprio obbligo di rifondere un interesse moratorio superiore al tasso legale, incombeva agli appellanti dimostrare il danno e il nesso causale tra la mora della convenuta ed il danno medesimo. Con la petizione gli attori si sono invero limitati a produrre una dichiarazione del “direttore del reparto informatica e contabilità” dello studio legale RA 2, redatto sulla carta intestata dello studio legale medesimo, che non ha tuttavia valore probatorio alcuno perché una dichiarazione scritta non può supplire una deposizione testimoniale, ostandovi la chiara norma dell’art. 101 CPC (Cocchi / Trezzini, CPC - TI, n. 25 - 27 ad art. 90 CPC). Per quanto concerne invece gli estratti bancari prodotti unitamente allo scritto 8 febbraio 2002 degli attori - definito “notifica di semplificazione delle domande di causa” -  gli stessi non consentono, da soli, di concludere per l’esistenza di un danno. Il conto, denominato “rubr. privato studio” non è in effetti il conto che serviva per le operazioni di pagamento dello studio legale, risultando che le uniche operazioni fatte sullo stesso, salvo poche eccezioni, consistono nell’addebito degli oneri generati dal suo stato passivo. Da solo tale conto non può quindi essere ritenuto significativo né determinante per l’accertamento del preteso danno, non risultando né quale sia l’effettiva situazione patrimoniale dello studio legale, rispettivamente degli attori, né in quale modo la stessa sia stata eventualmente influenzata dalla mora dell’appellata. Anche su questo punto l’appello deve pertanto essere respinto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

 

dichiara e pronuncia:

 

                                    I.   L’appello 15 febbraio 2005 di AP 1 è respinto.

 

                                   II.   Le spese inerenti l’appello principale consistenti in:

 

                                         a) tassa di giustizia      fr.     450.-

                                         b) spese                         fr.       50.-

                                         Totale                             fr.     500.-

                                         sono poste a carico degli appellanti, che rifonderanno alla

                                         controparte fr. 1'000.- per ripetibili.

 

                                  III.   L’appello adesivo 16 marzo 2005 di AA 1 è respinto.

 

                                 IV.   Le spese inerenti l’appello adesivo consistenti in:

 

                                         a) tassa di giustizia      fr.     450.-

                                         b) spese                         fr.        50.-

                                         Totale                             fr.     500.-

                                         sono poste a carico dell’appellante adesiva, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1’000.- per ripetibili.

 

                                  V.   Intimazione:

 

-     ;

-     .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

 

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario