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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser |
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segretario: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2004.197 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 23 giugno 2004 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 20'000.- oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2004 a titolo di pretese salariali per licenziamento immediato ingiustificato, domanda aumentata a fr. 30'000.- in sede di conclusioni, alla quale la convenuta si è opposta e che il Pretore ha accolto parzialmente nella misura di fr. 646.85;
appellante l’istante con atto di appello del 25 febbraio 2005, nel quale chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere integralmente l’istanza e di accordarle fr. 2'500.- per ripetibili di prima sede, protestando ripetibili in sede di appello;
mentre la convenuta postula con le osservazioni del 14 marzo 2005 la reiezione dell’appello, con protesta di ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto: A. AP 1 ha lavorato dal 1° agosto 1969 come contabile a tempo parziale presso la ditta AO 1, di cui era azionista di minoranza e membro del Consiglio di amministrazione con firma individuale. Il 5 marzo 2004 essa ha concordato con il fratello __________, presidente del Consiglio di amministrazione di AO 1 e azionista di maggioranza, la cessione delle 70 azioni di cui era proprietaria al prezzo di fr. 400'000.-, alla presenza del fiduciario __________. La transazione è stata eseguita lunedì 8 marzo 2004, primo giorno feriale successivo all’incontro. Il 9 marzo 2004 AP 1 ha scritto alla AO 1 una lettera con la quale ricordava di essere stata licenziata in tronco il 5 marzo 2004 e comunicava di non accettare le nuove condizioni di lavoro.
B. Con istanza 23 giugno 2004 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere la condanna di AO 1 al versamento di fr. 20'000.- a titolo di risarcimento del danno per il licenziamento immediato notificatole il 5 marzo 2004 da __________ in occasione della compravendita del pacchetto azionario di minoranza. All’udienza del 9 agosto 2004 l’istante ha confermato la domanda, aumentandola a fr. 30'000.-, mentre AO 1 si è opposta alla domanda, negando di aver licenziato l’istante. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, rimettendosi al contenuto delle rispettive conclusioni scritte del 16 dicembre 2004.
C. Statuendo il 14 febbraio 2005, il Pretore ha accolto l’istanza limitatamente all’importo di fr. 646.85 e ha imposto all’istante di rifondere alla convenuta fr. 2'500.- per ripetibili.
D. AP 1 è insorta contro il giudizio pretorile con un appello del 25 febbraio 2005, nel quale chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere integralmente l’istanza e di accordarle fr. 2'500.- per ripetibili di prima sede, protestando ripetibili in sede di appello. Il presidente della Camera ha respinto il 2 marzo 2005 la domanda di effetto sospensivo. La convenuta postula con le osservazioni del 14 marzo 2005 la reiezione dell’appello, con protesta di ripetibili.
e considerando
In diritto: 1. Il Pretore ha ritenuto, fondandosi sulla deposizione di __________, che nel corso dell’incontro del 5 marzo 2004 tra l’istante e il fratello, presidente del consiglio di amministrazione della convenuta, essi avevano concluso contestualmente al trapasso di proprietà del pacchetto di minoranza venduto dall’istante anche un accordo consensuale sullo scioglimento immediato del contratto di lavoro. Ha così riconosciuto all’istante il diritto al pagamento dello stipendio fino al 5 marzo 2004, per l’importo netto di fr. 646.85, respingendo le altre pretese salariali, intese a ottenere il pagamento dello stipendio fino al 30 giugno 2004, scadenza del termine contrattuale di preavviso, oltre a un’indennità per licenziamento ingiustificato.
2. Giusta l’art. 335 cpv. 1 CO il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto da ciascun contraente nei termini previsti o di legge. Oltre alla possibilità della disdetta la giurisprudenza riconosce alle parti anche la facoltà di interrompere di comune accordo il contratto di lavoro in ogni momento (cosiddetto Aufhebungsvertrag), nella misura in cui non cerchino con tale espediente di aggirare le disposizioni imperative della legge (DTF 118 II 60 consid. 2a, DTF 115 V 443 consid. 4b). L’accordo di scioglimento consensuale del rapporto di lavoro non richiede alcuna forma particolare e può essere concluso in forma scritta, oralmente o anche per atti concludenti (Wyler, Droit du travail, Berne 2002, pag. 339; Vischer, Der Arbeitsvertrag, 3a ed., Basilea 2005, pag. 265). La convenzione di scioglimento consensuale richiede il libero accordo delle parti (Wyler, op. cit., pag. 340) ed è valida quando presenta un carattere transattivo, ossia contiene concessioni reciproche delle parti (DTF 118 II 61; Vischer, op. cit., pag. 266).
3. L’appellante rimprovera al Pretore di aver ammesso a torto l’esistenza di un accordo consensuale sullo scioglimento immediato del rapporto di lavoro e ribadisce di essere stata licenziata in tronco dal fratello, presidente del consiglio di amministrazione della datrice di lavoro, durante l’incontro del 5 marzo 2004. Essa rileva che non vi era alcun legame funzionale tra la vendita del pacchetto azionario di minoranza e la sua permanenza nell’azienda e rivendica il pagamento di fr. 30'000.-, pari allo stipendio fino al 30 giugno 2004 e a un’indennità per licenziamento immediato ingiustificato, tenendo conto della sua età, dell’impossibilità di trovare un altro posto di lavoro e del suo lungo stato di servizio.
4. Va preliminarmente rilevato che il documento prodotto dall’appellante in questa sede, a prescindere dalla sua irrilevanza per il giudizio, è irricevibile, la massima inquisitoria sociale prevista dall’art. 343 cpv. 4 CO non derogando al principio generale del divieto di produrre nuovi documenti in appello sancita dall’art. 321 cpv. 1 n. 2 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-Ti massimato e commentato, m. 7 ad art. 321).
5. Dall’istruttoria è emerso che nel corso di un incontro svoltosi il 5 marzo 2004 l’istante e il fratello, presidente del Consiglio di amministrazione della convenuta, si sono accordati sulla vendita del pacchetto azionario di minoranza detenuto dall’istante, di 70 azioni, al prezzo complessivo di fr. 400'000.- (deposizione __________ dell’11 novembre 2004, pag. 11). Le parti divergono sull’interpretazione da dare alle dichiarazioni espresse dall’acquirente sul rapporto di lavoro della sorella. L’istante afferma di essere stata licenziata in tronco dal fratello, agente nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione con firma individuale della convenuta, mentre quest’ultima sostiene di non aver licenziato la dipendente durante le trattative del 5 marzo 2004 (risposta di causa e conclusioni), ma di aver accettato le dimissioni con effetto immediato da questa inoltrate il 9 marzo 2004 (doc. 1). __________, unico testimone dell’incontro, ha riferito nella sua deposizione che fratello e sorella avevano avuto una “discussione molto accesa con scambio reciproco di accuse e responsabilità” e che per finire __________ aveva accettato di pagare fr. 400'000.-, aggiungendo poi che la sorella doveva lasciare immediatamente l’impiego (deposizione dell’11 novembre 2004, pag. 11 nel mezzo). L’istante ammette di aver ricevuto il prezzo convenuto in contanti il lunedì 8 marzo 2004.
6. Da quanto precede emerge in modo chiaro che le parti hanno concluso il 5 marzo 2004 un contratto di compravendita della quota azionaria di minoranza detenuta dall’istante, ma non un valido accordo di scioglimento consensuale del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 115 CO. A prescindere dal fatto che il contratto di compravendita non era legato in alcun modo al contratto di lavoro, concluso con la persona giuridica AO 1 e non con l’acquirente __________, non risulta dalla deposizione di __________ che l’istante abbia accettato di rinunciare con effetto immediato al proprio posto di lavoro senza alcuna compensazione finanziaria oltre al prezzo di vendita delle azioni, né che l’importo di fr. 400'000.- comprendesse anche un compenso per la rescissione immediata dei rapporti di lavoro. Manca pertanto agli atti la prova di una concorde e chiara volontà delle parti sulla rescissione immediata del rapporto contrattuale. Un accordo consensuale sullo scioglimento immediato del contratto di lavoro per atti concludenti deve, infatti, essere ammesso solo con riserbo e secondo la giurisprudenza la volontà delle parti deve essere chiara e univoca (DTF 102 Ia 417 consid. 3c; SJ 1999 I 279, SJ 2003 I 222; Rehbinder/Portmann, Basler Kommentar OR-I, 3a ed., n. 17 ad art. 335), ciò che non è il caso nella fattispecie.
7. Del resto, anche se la venditrice avesse accettato il 5 marzo 2004 lo scioglimento immediato del contratto di lavoro, l’accordo non sarebbe stato valido. La lavoratrice avrebbe infatti rinunciato unilateralmente al diritto allo stipendio fino al 30 giugno 2004, per la durata del periodo di preavviso sancito dall’art. 335c CO, senza alcuna controprestazione della datrice di lavoro. Un simile accordo, sprovvisto di qualsiasi reciproca concessione e di ogni interesse per il lavoratore, non ha carattere transattivo e viola quindi l’art. 341 CO (Aubert, Commentaire romand CO, n. 6 ad art. 341; Rehbinder/Portmann, op. cit., n. 19 ad art. 335), a maggior ragione quando il dipendente non ha in vista un altro posto di lavoro (sentenza del Tribunale federale del 19 febbraio 2004 4C.339/2003 consid. 3.2). Non è dunque stata provata in concreto la conclusione di un valido accordo consensuale sullo scioglimento del contratto di lavoro.
8. L’appellante si è presentata al lavoro il 9 marzo 2004, giorno successivo al perfezionamento della compravendita. Le versioni delle parti su quanto avvenuto in ditta quel giorno sono opposte: l’istante afferma di essersi presentata al lavoro nonostante l’avvenuto licenziamento del 5 marzo 2004 fiduciosa in un ripensamento del fratello e di aver ricevuto la proposta di un nuovo contratto di lavoro a tempo pieno (verbali, pag. 3) e la convenuta sostiene che la dipendente ha abbandonato il lavoro alle 10.00 e si è licenziata con effetto immediato (verbale di risposta pag. 3), dopo che il suo presidente del consiglio di amministrazione le aveva ricordato il tenore dell’accordo del 5 marzo 2004, facendole notare quale sarebbe stato l’orario e lo stipendio di un’impiegata non azionista a tempo pieno (conclusioni, pag. 6, con riferimento al doc. 4), e dichiarandosi disposto a riprendere il contratto di lavoro ad altre condizioni di quelle precedenti. Il licenziamento in tronco non risulta provato. __________ si è limitato a riferire che secondo __________ la sorella doveva “lasciare immediatamente il lavoro” (deposizione 11 novembre 2004) ma l’interessata medesima non ha inteso tale affermazione come un licenziamento in tronco, tanto che si è presentata al lavoro il giorno dopo aver consegnato al fratello le azioni. Entrambe le parti concordano in sostanza sul fatto che l’istante ha ricevuto il 9 marzo 2004 una proposta di nuove condizioni di lavoro, che essa non ha accettato, come risulta dalla sua lettera di quel giorno, nella quale ha scritto alla datrice di lavoro che non era “intenzionata a aspettare i vostri comodi e alle vostre nuove condizioni” e che “ora sono io a licenziarmi e questo da subito” (doc. 1, C). Il testo della lettera è chiaro e non lascia spazio a interpretazioni come quella proposta dall’appellante, secondo la quale essa si è limitata a rifiutare la modifica delle condizioni contrattuali proposta dalla datrice di lavoro, con particolare riferimento all’orario (cfr. doc. D). L’appellante si è licenziata da subito, senza rispettare il termine di preavviso di tre mesi applicabile in concreto, e la datrice di lavoro ha accettato il licenziamento (doc. 5). Si deve quindi concludere che l’appello è solo parzialmente fondato, l’istante avendo diritto allo stipendio fino al 9 marzo 2004, e non solo fino al 5 marzo 2004, come ammesso dal Pretore.
9. L’istante ha quindi diritto a uno stipendio netto di fr. 1'164.55 per il periodo dal 1° al 9 marzo 2004, calcolato in base allo stipendio mensile netto di fr. 3'881.15 da lei rivendicato, che la convenuta non contesta essere stato pattuito e versato (cfr. doc. E, 17). La datrice di lavoro sostiene a questo proposito nelle proprie osservazioni che lo stipendio annuo lordo di fr. 55'900.- percepito da ultimo dall’istante deve essere considerato indicativo per un impiego a tempo pieno e deve pertanto essere ridotto in proporzione all’attività a tempo parziale effettivamente prestata, vale a dire il 38%, e decurtato per tenere conto dell’ingiustificato abbandono del posto di lavoro, senza tuttavia formulare cifre. L’argomentazione è ai limiti della temerarietà, già per il fatto, incontestato, che lo stipendio convenuto tra le parti si intendeva per un lavoro a tempo parziale. Un cambiamento delle condizioni contrattuali poteva di conseguenza avvenire, in mancanza di accordo tra le parti, solo alla scadenza del termine di preavviso di tre mesi, non prima quindi del 30 giugno 2004.
10. In conclusione, dunque, si riconosce all’istante un importo superiore a quello stabilito dal Pretore e di conseguenza si giustifica di ridurre a fr. 2'250.-, l’indennità per ripetibili accordata dal Pretore alla convenuta. In questa sede l’istante, quasi interamente soccombente, dovrà versare alla controparte un’equa indennità per ripetibili ridotte. Non si prelevano tasse di giustizia né spese, trattandosi di una procedura per mercedi e salari (art. 343 cpv. 3 CO).
Per questi motivi,
richiamato l’art. 148 cpv. 2 CPC
pronuncia: I. L’appello 25 febbraio 2005 di AP 1 è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così modificata:
1. In parziale accoglimento dell’istanza AO 1 è condannata a pagare a AP 1 la somma di fr. 1'164.55 di salario netto oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2004.
2. Invariato.
3. L’istante rifonderà alla convenuta la somma di fr. 2'250.- a titolo di ripetibili ridotte.
II. Non si prelevano tasse né spese. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 800.- per ripetibili ridotte di appello.
III. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
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terzi implicati |
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Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario