Incarto n.
12.2005.5

Lugano

11 agosto 2005/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney–Colombo e Walser

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. CL.2003.38 della Pretura della giurisdizione di Locarno–Campagna promossa con istanza 4 settembre 2003 da

 

 

AO 1

(rappr. da RA 2)

 

 

contro

 

 

AP 1

(rappr. da RA 1)

 

 

con cui l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma di

fr. 15'414,65 – poi ridotta a fr. 13'714,65 in sede di conclusioni – oltre interessi a titolo di stipendi e risarcimento del danno a seguito di licenziamento immediato per motivi gravi;

 

domanda avversata dal convenuto e che il Pretore con sentenza 29 dicembre 2004 ha parzialmente accolto, condannandolo a versare l’importo di fr. 10'104.– e fr. 1'800.– a titolo di ripetibili;

 

appellante il convenuto, che con atto 13 gennaio 2005 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di ridurre l’importo riconosciuto a controparte a fr. 8'254.– oltre interessi e le ripetibili a fr. 60.–, protestando spese e ripetibili di appello;

 

mentre l’appellata con osservazioni 25 gennaio 2005 postula la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili;

 

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

 

ritenuto

 

in fatto:                    1.    AO 1 ha concluso con il N__________, e meglio con AP 1, un “contrat d’engagement d’artiste”, in virtù del quale essa doveva lavorare quale ballerina e presentare spettacoli di strep tease. Il contratto era stipulato per la durata di tre mesi – dal 1 maggio al 31 luglio 2003 – e prevedeva un salario lordo di fr. 4'225.–.

                                          La notte del 23 maggio 2003, quando essa, su indicazione del AP 1, lavorava nel locale notturno P__________, vi fu un alterco con __________, sostituta del responsabile del locale, che si concluse con una breve colluttazione. Le reciproche querele penali sono poi sfociate in due distinte decisioni, cresciute in giudicato, e meglio una decisione di non luogo a procedere nei confronti della AO 1 e una decreto d’accusa per lesioni semplici nei confronti della S__________.

                                          A seguito di quest’episodio AO 1 ha rescisso il contratto di lavoro per gravi motivi.

 

                                   2.    Con istanza 4 settembre 2003 AO 1 ha chiesto la condanna di A__________, gerente del __________, del N__________ medesimo, così come di B__________, gerente del locale notturno P__________ e della P__________ SA al pagamento della somma di fr. 15'414,65, di cui fr. 12'414,65 quale stipendio da maggio a luglio 2003, maggiori costi per alloggio e un apparecchio fotografico Olympus, e i rimanenti fr. 3'000.– per spese legali.

                                          L’istante ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

 

                                   3.    I convenuti si sono opposti all’istanza, rilevando avantutto che datore di lavoro dell’istante era AP 1. Nel merito la parte convenuta ha negato proprie responsabilità per l’accaduto, contestando che per il diverbio tra l’istante e la S__________ si potesse invocare la responsabilità del datore di lavoro. In merito alle pretese sollevate, ha sostenuto che lo stipendio non sarebbe poi dovuto perché l’istante non ha più lavorato malgrado non risulti che essa fosse inabile al lavoro, mentre sono pure contestate le ulteriori pretese risarcitorie.

 

                                          Successivamente le parti originariamente convenute in causa sono state dimesse dalla lite, subentrandovi AP 1.

 

                                          Con le proprie conclusioni l’istante ha ridotto le proprie pretese a fr. 13'714,65, mentre il convenuto non ha presentato conclusioni.

 

                                   4.    Con sentenza 29 dicembre 2004, il Pretore, considerato che le vie di fatto commesse da __________ S__________ nei confronti dell’istante – accertate in sede penale – costituiscono motivo grave per la rescissione del contratto, ha accolto l’istanza per fr. 10'104.–, di cui fr. 7'604.– netti per stipendi e fr. 2'500.– per spese di patrocinio preprocessuale. L’istante è pure stata messa al beneficio del gratuito patrocinio.

 

                                   5.    Con appello 13 gennaio 2005 il convenuto chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere l’istanza limitatamente ad un importo di fr. 8'254.– oltre interessi, ritenendo che a titolo di spese preprocessuali sarebbe da riconoscere un importo massimo di fr. 560.– in luogo di fr. 2'500.– assegnati dal Pretore. Pure contestato è l’importo di fr. 1'800.– attribuito a controparte quali ripetibili di prima istanza, che l’appellante chiede siano ridotte a fr. 60.–.

 

                                          Con osservazioni 25 gennaio 2005 l’appellata postula la reiezione del gravame chiedendo di essere messa al beneficio dell’assistenza giudiziaria anche in sede d’appello.

 

Considerato

 

in diritto:                  6.    Dottrina e giurisprudenza riconoscono il principio secondo cui le spese connesse all'intervento di un legale prima dell'apertura di un processo civile e non comprese nelle ripetibili secondo la procedura cantonale costituiscono un elemento di danno, sempre che sia provata la necessità di un tale intervento sia in relazione alla situazione personale sia in relazione alla natura del patrocinio, che, a sua volta, deve essere necessario, utile e appropriato (DTF 97 II 267; Rep. 1989 p. 492 e 512).

 

                                6.1    Nel caso di specie il Pretore ha ammesso la richiesta di rimborso delle spese legali preprocessuali, limitatamente a quelle relative al patrocinio penale, che ha ritenute necessarie per ottenere il riconoscimento delle pretese in sede civile. Preso atto della richiesta di risarcimento di fr. 3'000.– della nota del legale di complessivi fr. 4'057,60 –, il primo giudice ha riconosciuto l’importo di fr. 2'500.– escludendo le spese per il patrocinio preprocessuale civile perché coperte dalle ripetibili e quelle per le prestazioni in ambito amministrativo perché non era dimostrato che fossero connesse con la questione civile.

                                          L’appellante censura la decisione del Pretore adducendo che l’impegno del legale di controparte sarebbe stato limitato alla redazione di due lettere e ad un colloquio di 60 minuti, con un dispendio di tempo massimo di 2 ore e mezza e di fr. 60.– per le spese, con la conseguenza che al più potrebbe essere riconosciuto un indennizzo di fr. 560.–.

 

                                6.2    L’istante disattende che il Pretore ha considerato danno risarcibile le spese cagionate dal procedimento penale, escludendo per contro quelle originate dai procedimenti amministrativo e civile. L’attività svolta in sede penale dal patrocinatore dell’istante risulta nel dettaglio dal doc. G e non è mai stata oggetto di contestazione da parte del convenuto. Di conseguenza le argomentazioni esposte dall’appellante, intese a sminuire l’importanza dell’attività relativa alla procedura di contratto di lavoro sono inidonee a costituire valida censura della decisione impugnata che, su questo punto, va confermata.

 

                                   7.    L’appellante censura anche la decisione del Pretore in merito all’importo delle ripetibili attribuite alla controparte.

                                          Giusta l’art. 148 CPC il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all’altra le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv. 1), ritenuto che, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, egli può ripartirle parzialmente o per intero fra loro (cpv. 2). La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che nella determinazione degli oneri processuali e delle ripetibili il Pretore dispone di ampia latitudine, nel senso che la sua valutazione, se è rispettosa delle tariffe applicabili, è censurabile solo per eccesso o abuso del potere di apprezzamento (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, m. 32 e 51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150).

 

                                7.1    L’art. 9 TOA prevede, per cause di valore da fr. 10'000.– a

                                          fr. 50'000.–, un onorario tra l’8 e il 15%, vale a dire tra fr. 1'233.– e 2'312.–. L’appellata postula tuttavia un aumento in applicazione dell’art. 12 TOA poiché per i colloqui è stato necessario avvalersi di un traduttore, l’appellata essendo di lingua madre russa. L’appellante chiede a sua volta che, trattandosi di procedimento civile speciale di natura contenziosa l’onorario sia ridotto in applicazione dell’art. 15 TOA. Stante la natura e l’entità della controversia, nel caso concreto appare opportuno ritenere che l’aumento e la riduzione di cui sopra si elidano, e applicare di conseguenza unicamente i criteri dell’art. 9 TOA. Di conseguenza, tenuto conto anche delle spese presumibili, valutabili in fr. 250.– e dell’IVA al 7,6%, ne risulta un importo tra fr. 1’577.– e fr. 2'738.–.

 

 

                                7.2    Nel caso di specie il Pretore, quantificando in fr. 1'800.– l’inden-nità ripetibile, non ha dato spiegazioni circa i criteri adottati, seppure non risulta che abbia voluto scostarsi dal principio della soccombenza sancito dall’art. 148 CPC. Non è quindi possibile stabilire a quale grado di soccombenza corrisponda la menzionata indennità né come la stessa sia stata calcolata. Da un punto di vista aritmetico l’istante è risultata soccombente in ragione di 2/3 circa. Di fatto essa ha però ottenuto ragione sulla questione, non meno importante, relativa all’esistenza dei gravi motivi per la rescissione del contratto di lavoro. In tali circostanze, questa Camera, in applicazione dell’art. 148 cpv. 2 CPC, ritiene tutto sommato che una soccombenza complessiva di ¾ del convenuto tenga adeguatamente conto delle particolarità della fattispecie. Le ripetibili della prima sede vengono pertanto definite in base a queste proporzioni. Di conseguenza, tenuto conto di un importo complessivo di ripetibili di fr. 2'400.– – inferiore al limite massimo calcolato al considerando precedente – stante la soccombenza del convenuto di ¾, l’indennità va fissata in fr. 1'200.– in luogo dei fr. 1'800.– stabiliti dal Pretore.

 

                                          Su questo punto l’appello è quindi parzialmente da accogliere e la sentenza del Pretore va riformata di conseguenza. Le ripetibili d’appello seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

 

                                   8.    L’appellata ha postulato di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio anche in sede d’appello. La domanda non può essere accolta. Già nell’ambito della procedura avanti il Pretore la richiedente si è limitata ad asserire di essere “palesemente priva di mezzi” senza neppure tentare di rendere verosimile il proprio stato d’indigenza e tacendo in merito alla propria situazione economica. Il primo giudice ha ritenuto nondimeno ad accogliere la domanda, limitandosi a rilevare che la causa presentava probabilità di esito favorevole, ma senza pronunciarsi in merito al presupposto dell’indigenza. Su quella decisione non è dato qui di sindacare, ma la situazione impone di respingere l’istanza formulata in sede d’appello.

 

 

Per questi motivi

 

pronuncia:               I.    L'appello 13 gennaio 2005 di AP 1 è parzialmente accolto.

                                          §    Di conseguenza la sentenza 29 dicembre 2004 della Pretura di Locarno–Campagna è riformata come segue:

                                               1.  Invariato                                                                            

                                               2.  Non si prelevano né tasse di giustizia, né spese.

                                                    AP 1 è tenuto a versare a AO 1 la somma di fr. 1'200.– per ripetibili.

 

                                   II.    Non si prelevano tasse né spese. AP 1 rifonderà a AO 1 la somma di fr. 350.– per ripetibili parziali.

 

                                  III.    La domanda di assistenza giudiziaria di AO 1 è respinta.

 

                                 IV.    Intimazione:

 

–;

–.

 

                                          Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno–Campagna.

 

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                             Il segretario