|
|
|
|
|
||
|
Incarto n. |
Lugano 11 aprile 2006/fb |
In nome |
|
||
|
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Rampini (giudice supplente) |
|
segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2004.22 della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza 17 febbraio 2004 da
|
|
AP 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
AA 1
|
chiedente la condanna della convenuta al pagamento della somma di Fr. 27'967.65, oltre interessi al 5% a decorrere dal 3 settembre 2003, unitamente al rigetto in via definitiva dell¿opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell¿Ufficio esecuzione di __________;
domanda avversata dalla convenuta, la quale ha proposto una domanda riconvenzionale chiedendo la condanna dell¿istante al pagamento della somma di Fr. 15'776.40, oltre interessi del 5% a decorrere dal 3 settembre 2003, e il rigetto in via definitiva dell¿opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell¿Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, sino a concorrenza di Fr. 14'212.20, oltre accessori;
nella quale il Segretario assessore, con sentenza 23 febbraio 2005, ha respinto l¿istanza e ha accolto parzialmente la domanda riconvenzionale, condannando l¿istante a versare alla convenuta la somma di Fr. 4'389.45, oltre interessi al 5% a decorrere dal 2 ottobre 2003 e rigettando in via definitiva per questo importo l¿opposizione interposta al PE n. __________.
Appellante l¿istante che, con appello 7 marzo 2005, chiede la riforma del giudizio pretorile, nel senso di accogliere l¿istanza e respingere la domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili per entrambe le sedi, mentre la convenuta, con osservazioni ed appello adesivo 29 marzo 2005, postula la reiezione dell¿appello e la riforma del querelato giudizio, nel senso di accogliere la domanda riconvenzionale sino a concorrenza di Fr. 8'989.45 oltre interessi al 5% a decorrere dal 2 ottobre 2003.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti.
Ritenuto
in fatto:
A. AP 1, in data 1° marzo 2003, è stato assunto dalla AA 1 ¿ di cui era azionista con una partecipazione del 30% - come gerente dell¿esercizio pubblico Ristorante-Birreria __________ a __________. Lo stipendio è stato fissato in Fr. 5'870.- lordi, pari a Fr. 5'000.- netti (doc. F). Prima della sua assunzione egli ha seguito un corso di mastro birraio in Canada dal 16 al 30 novembre 2002 (doc. G), e si è occupato, benché non ne avesse formalmente le competenze, dell¿acquisto di un impianto di produzione di birra artigianale (doc. 9), come pure si era interessato personalmente per delle forniture di un banco bar (doc. 7) e di altro mobilio da pizzeria (doc. 8) per l¿esercizio pubblico che la società intendeva aprire. Con scritto 7 aprile 2003 il signor AP 1 comunicò alla AA 1 di rinunciare con effetto immediato a rappresentare la società (doc. 3), al quale seguì, il 10 aprile 2003, una risposta della predetta società, con la quale si riteneva necessario valutare la situazione, ridefinire i compiti e i salari, nonché proporre delle nuove idee per risolvere i problemi gestionali che si erano nel frattempo creati (doc. 14). Il 29 maggio 2003 AA 1 ha notificato, per scritto e brevi manu, il licenziamento del lavoratore con effetto 31 maggio 2003, ¿con la riserva di concordare eventuali nuovi termini d¿impiego tenendo conto della strategia aziendale¿. Il signor AP 1 ha controfirmato questa lettera munita della locuzione: ¿per accettazione¿. Egli ha però continuato a svolgere la sua funzione di gerente almeno sino alla fine del mese di luglio 2003 (cfr. testi R__________ e D__________), ma la AA 1 non gli ha più corrisposto lo stipendio. Fra il 28 e il 30 luglio 2003 il signor AP 1 ha ceduto le proprie 30 azioni al portatore di nominali Fr. 1'000.- cadauna della AA 1 al signor P__________ B__________ al prezzo di un franco per azione, per complessivi Fr. 30.-. Con il pagamento delle azioni, il signor AP 1 si è dichiarato tacitato in ogni sua pretesa nei confronti della società (cfr. doc. I e J). Egli ha altresì dichiarato alla Sezione dei permessi e dell¿immigrazione di aver cessato definitivamente la sua attività di gerente dal 1° agosto 2003 (doc. E), mentre già a decorrere dal 30 luglio precedente il suo medico aveva dichiarato la sua inabilità lavorativa sino al 4 ottobre 2003 (doc. Y). In proseguo di tempo il signor AP 1 ha sollecitato il versamento degli stipendi per i mesi di giugno e luglio, nonché degli assegni familiari per questi due mesi, oltre ad un¿indennità per vacanze non godute e a una pretesa per lavoro straordinario di complessivi Fr. 15'579.30, dalla quale andavano detratti Fr. 3'500.- per il rimborso di un mutuo e Fr. 1'449.50 per un acconto sullo stipendio che egli aveva prelevato dalla cassa della società, ai quali andavano però ancora aggiunti Fr. 1'049.20 a titolo di rimborso delle spese di vitto (Fr. 344.35) e alloggio (Fr. 704.85) che egli aveva sostenuto per la frequentazione del corso di birraio in Canada. Da ultimo il signor AP 1 ha chiesto il versamento dell¿indennità per perdita di guadagno a causa di malattia a far tempo dal 1° agosto 2003 (doc. K). La AA 1, con scritto 24 agosto 2003, ha respinto ogni richiesta, precisando che il rapporto di lavoro era cessato il 31 maggio precedente e che la presenza di AP 1 nell¿esercizio pubblico nel periodo successivo era da intendere come azionista che aveva a ¿cuore il buon funzionamento della società¿ (doc. L).
B. Con istanza 17 febbraio 2004 AP 1 si è rivolto alla Pretura di Riviera per ottenere la condanna al pagamento della AA 1 di Fr. 27'967.65 per stipendi arretrati, giorni di riposo e vacanze non godute, come pure a titolo di rimborso delle spese di vitto e di alloggio per seguire il corso di birraio in Canada. La pretesa teneva in considerazione la deduzione per la restituzione di un mutuo di Fr. 3'500.- erogato dalla società convenuta, oltre interessi del 5 % a decorrere dal 3 settembre 2003. All¿udienza del 21 aprile 2004 l¿istante ha confermato le proprie domande, alle quali si è opposta la convenuta, precisando che il rapporto di lavoro con l¿istante si è interrotto il 31 maggio 2003. Nel corso dell¿udienza la convenuta ha presentato una domanda riconvenzionale per complessivi Fr. 14'212.20 per prelievi indebiti dalla cassa del locale ( Fr. 4'600.-), per degli esborsi conteggiati in doppio (Fr. 500.-); per il pagamento da parte della AA 1 della differenza di uno stipendio che contabilmente risultava pagato interamente (Fr. 2'239.45), mentre ne era stato versato solamente Fr. 1'900.- che sono poi stati corrisposti successivamente ad una dipendente (Fr. 339.45), oltre fr. 1'564.20 per un ammanco di cassa e Fr. 300.- per la restituzione di un fondo di cassa; Fr. 788.75 e Fr. 1'500.- per dei danni cagionati alla società in seguito a manchevolezze gestionali con il personale; Fr. 1¿760.- per i pasti e le cene consumate alla Birreria __________; Fr. 3'500.- per la restituzione di un prestito alla società, nonché, infine, il rimborso del prezzo dell¿aereo (Fr. 924.-) per il viaggio in Canada.
C. Con sentenza 23 febbraio 2005 il Segretario assessore ha respinto l¿istanza ed ha accolto parzialmente la domanda riconvenzionale nella misura di Fr. 4'389.45, oltre interessi del 5% a decorrere dal 2 ottobre 2003 e rigettato in via definitiva l¿opposizione interposta al PE n. __________ dell¿UEF di __________ per il predetto importo. Per il Segretario assessore il rapporto di lavoro si è interrotto solamente il 13 giugno 2003 e non il 31 maggio precedente, perché la firma apposta dal lavoratore in calce alla disdetta non andava intesa per accettazione come figura sullo scritto, ma per ricezione come aveva ritenuto il dipendente. Col che occorreva tener conto del termine di disdetta del periodo di prova di 15 giorni. La presenza dell¿istante presso l¿esercizio pubblico dal 13 giugno al 30 luglio 2003 andava quindi attribuita al suo ruolo di azionista e di organo di fatto della società. Il prelevamento della somma di Fr. 4'600.- durante il mese di luglio dalle casse della società da parte dell¿istante andava a coprire la sua quota parte dello stipendio per primi 13 giorni del mese di giugno, nonché quale indennità per l¿attività che egli ha svolto sino alla fine del mese di luglio come gerente-azionista e organo di fatto della società convenuta. Il Segretario assessore ha per contro respinto la richiesta dell¿istante tendente a chiedere gli assegni per i figli e le indennità per giorni di vacanza non goduti, come pure il rimborso delle spese di vitto ed alloggio per il corso di birraio in Canada in assenza di prove al riguardo. In ordine alla domanda riconvenzionale il Segretario assessore ha riconosciuto alla convenuta il diritto alla restituzione del mutuo ammesso dalla controparte per Fr. 3'500.-, come pure ha ammesso il risarcimento all¿istante riconvenzionale di una somma di Fr. 400.- per un doppio prelevamento, nonché l¿importo di Fr. 339.35 per avere registrato il prelevamento per il pagamento dello stipendio di una dipendente della somma di Fr. 2'239.45, quando invece ad essa il convenuto riconvenzionale aveva versato solo Fr. 1'900.-, costringendo così la datrice di lavoro a pagare alla dipendente la differenza. Da ultimo il Segretario assessore, in via equitativa, ha ritenuto che il convenuto riconvenzionale doveva versare all¿istante riconvenzionale una somma di Fr. 150.- per i pasti consumati presso la Birreria __________. Ogni altra richiesta è stata respinta.
D. Contro il premesso giudizio l¿istante si è aggravato in appello, assumendo che il rapporto di lavoro non si è interrotto il 14 giugno 2003 come è stato precisato dal Segretario assessore, poiché egli ha continuato a lavorare nell¿esercizio pubblico non solo come gerente, ma anche come cuoco, birraio e pizzaiolo, come fatto precedentemente e sino alla fine del mese di luglio. La disdetta è stata data pro-forma e in occasione dell¿assemblea degli azionisti del 28 luglio 2003 della società convenuta, a verbale figurava che egli rivestiva ancora la funzione di gerente, e proprio per questa ragione egli aveva attinto dalle casse della società importi per un totale di Fr. 4'600.- in acconto degli stipendi che non gli erano stati corrisposti. Nella sua veste di gerente ad esso competeva ¿ fra altri obblighi -, quello di gestire il personale così come era stato disciplinato mediante un contratto di lavoro. Egli non poteva rivestire la veste di organo di fatto, perché in precedenza aveva sempre agito come rappresentante del signor B__________, ed era stato inoltre indotto a lavorare in condizioni talmente precarie che non avrebbe mai accettato se egli fosse stato organo di fatto della società. Non si può neppure pretendere che egli avesse messo a disposizione il suo certificato e il suo tempo sperando in un dividendo dalla società. Col che le sue pretese salariali possono essere fatte valere sino al termine della sua malattia, ovvero sino al 4 ottobre 2003. La tacitazione delle sue pretese verso la convenuta contenuta nel verbale dell¿assemblea degli azionisti del 28 luglio 2003 doveva valere solo in relazione alla vendita delle azioni, ma non riguardo ad altri crediti che discendevano dal contratto di lavoro. La restituzione del mutuo di Fr. 3'500.- era già stata considerata al momento in cui sono state fatte valere le sue pretese con l¿istanza, per cui non si poteva computarla due volte. Parimenti anche le altre posizioni di danno ammesse dal Segretario assessore non erano documentate e non potevano pertanto essere accolte, specie quelle relative alle indennità per pasti presso la birreria, perché il suo contratto, diversamente da quanto era stato previsto per altri dipendenti, non prevedeva una simile deduzione.
Con tempestive osservazioni la convenuta ha ribadito che il contratto di lavoro è stato sciolto convenzionalmente con effetto al 31 maggio 2003 e che successivamente l¿istante ha prestato il suo servizio come azionista ed organo di fatto e non come lavoratore. I prelevamenti che l¿istante ha eseguito dalle casse della società verso la fine del mese di luglio sono tutti indebiti, per cui si deve ritenere che egli non ha più alcuna pretesa da far valere dopo il suo licenziamento. Ciò considerato, con l¿appello adesivo la convenuta reclama il risarcimento della somma di Fr. 4'600.- che il Segretario assessore, ingiustamente, ha attribuito all¿istante per il lavoro che egli ha svolto nei mesi di giugno e luglio 2003.
Con osservazioni all¿appello adesivo 11 aprile 2005 l¿istante ha ribadito che le somme di complessivi Fr. 4'600.- che egli ha prelevato dalle casse sociali andavano in deduzione delle sue pretese salariali per il lavoro svolto nell¿esercizio pubblico.
Considerato
in diritto:
1. Fra le parti non è litigioso che almeno sino al 31 maggio 2003 i loro rapporti di diritto erano disciplinati da un contratto di lavoro ai sensi degli art. 319 segg. CO. La materia del contendere è quella di sapere se il contratto in essere fra le parti si è estinto il 31 maggio 2003, oppure se esso è proseguito anche in epoca successiva sino al 4 ottobre 2003 come pretende l¿istante. Il Segretario assessore ha rilevato che la disdetta intimata all¿istante il 29 maggio 2003 per il 31 maggio 2003 era inoperante sino al prossimo termine utile (14 giugno 2003), perché la stessa andava intesa per ricevuta e non per accettata. Questo punto della controversia può rimanere indeciso, anche se le conclusioni cui è giunto il Segretario assessore con motivazioni diverse, può essere condiviso da questa Camera. Giusta l¿art. 335 cpv. 1 CO il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto da ciascun contraente nei termini previsti o di legge. Oltre alla possibilità della disdetta, dottrina e giurisprudenza riconoscono alle parti anche la facoltà di interrompere di comune accordo il contratto di lavoro (cosiddetto Aufhebungsvertrag), nella misura in cui non cerchino con tale espediente di aggirare le disposizioni imperative della legge (DTF 118 III 61; 119 III 449 consid. 2a) e in particolare i principi che discendono dall¿art. 341 cpv. 1 CO. L¿accordo di scioglimento consensuale del rapporto di lavoro non richiede alcuna forma particolare e può essere concluso in forma scritta, oralmente, o anche per atti concludenti (Wyler, Droit du travail, Berne, 2002, pag. 339; Vischer, Der Arbeitsvertrag, 3a ed., Basilea 2005, pag. 265). La convenzione di scioglimento consensuale richiede il libero consenso delle parti (Wyler, op. cit., pag. 265) ed è valida quando presenta un carattere transattivo, ossia contiene delle concessioni reciproche delle parti (DTF 118 III 61; II CCA 28 agosto 2005 inc. 12.2005.55). Nel caso in esame la disdetta che è stata notificata al lavoratore il 29 maggio 2003 per il 31 maggio successivo non riconosce alcun vantaggio all¿istante. In essa non si intravedono concessioni reciproche di carattere transattivo. In simili condizioni, se il lavoratore non trae alcun vantaggio dalla rescissione consensuale del rapporto di lavoro, il negozio costituisce una rinuncia alle disposizioni imperative sulla protezione contro i licenziamenti abusivi ai sensi degli art. 336 segg. CO, nonché può determinare la cassa di disoccupazione ad imporre al lavoratore un periodo di sospensione (art. 30 cpv. 1 lett. a LADI) prima di erogare le prestazioni (sentenza TF 1 settembre 2005 4C.230/2005 consid. 2; 19 febbraio 2004 4C.339/2003; Wyler, op. cit., pag. 339/340; Staehlin, Zürcher Kommentar, N. 19 all¿art. 334 e N. 4 all¿art. 341; Brunner/
Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3a ed., N. 15 all¿art. 335). Ne consegue che il rapporto di lavoro non poteva sciogliersi per il 31 maggio 2003 come pretende la convenuta. Nondimeno, la disdetta, irrispettosa dei termini contrattuali non è nulla, ma spiega i suoi effetti giuridici per il prossimo termine utile (Streiff/von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, Va ed., N. 7 all¿art. 335; Rehbinder, Berner Kommentar, N. 15 all¿art. 335). Il contratto perfezionato fra le parti prevedeva un periodo di prova di tre mesi ed al momento in cui è stata rassegnata la disdetta al lavoratore, egli si trovava ancora in prova. Convenzionalmente le parti hanno fissato un termine di disdetta di 15 giorni durante il periodo di prova, per cui il rapporto di lavoro si è estinto il 13 giugno 2003 come ha stabilito il Segretario assessore. Ne deriva che sino a questa data il lavoratore ha diritto a percepire lo stipendio.
2. L¿istante ritiene che il rapporto di lavoro è continuato anche nei mesi successivi, giacché egli ha continuato a lavorare sino alla fine del mese di luglio. Dipoi egli è rimasto inabile al lavoro per malattia sino al 4 ottobre 2003. Per il Segretario assessore l¿istante ha svolto la sua attività di gerente presso la birreria __________ di __________ come azionista o come organo di fatto, ma non come lavoratore. Nondimeno il primo giudice gli ha riconosciuto una remunerazione per l¿attività svolta. Per l¿istante per contro la sua attività lavorativa andava configurata nel quadro di un contratto di lavoro e la disdetta era inefficace, perché era stata data pro-forma.
2.1. La disdetta è una dichiarazione unilaterale della volontà soggetta a ricezione, con la quale una parte comunica all¿altra di voler porre fine al contratto. Come ogni atto formatore ha natura irrevocabile (DTF 113 II 259) e non può essere ritirata, ad eccezione del caso in cui le parti decidano di ricondurre il contratto (Rehbinder, op. cit., N. 3 all¿art. 335; Tercier, Les contrats spéciaux, IIIa ed., N. 3310). Nel caso in esame non vi sono motivi di credere che la disdetta non avesse valore. Agli atti non sono emersi elementi tali da far ritenere che la disdetta che era stata data all¿istante fosse simulata e inefficace. Nessuno dei testi sentiti ha riferito sulla natura della disdetta che è stata consegnata all¿istante. La signora D____________________ ha riferito di non aver mai ricevuto alcuna disdetta del rapporto di lavoro, mentre la signora R__________ ha dichiarato che dopo aver ricevuto la disdetta dal signor B__________, ella ha cessato di lavorare per conto della convenuta. La signora A__________ ha per contro continuato il rapporto di lavoro anche dopo aver ricevuto la disdetta. Da queste testimonianze non si può desumere che la disdetta consegnata all¿istante non avesse valore e nessuna di esse si riferisce a quella che è stata intimata a quest¿ultimo.
2.2. Giova per contro esaminare se le parti abbiano ricondotto tacitamente il contratto il 14 giugno 2003, ossia se le stesse abbiano reciprocamente ed in maniera concorde manifestato la loro volontà (art. 1 CO) di continuare i rapporti di lavoro. Qualora, come in questo caso, non vi siano accertamenti di fatto sulla reale concordanza della volontà delle parti o se la volontà intima delle parti sia divergente, il giudice deve interpretare le dichiarazioni e i comportamenti delle parti secondo il principio dell¿affidamento (cosiddetta interpretazione oggettiva), ossia secondo il senso che ogni parte poteva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell¿altra nella situazione concreta (DTF 131 III 611 consid. 4.1; 130 III 425 consid. 3.2; 129 III 118 consid. 2.5). Il principio dell¿affidamento consente in particolare di imputare a una parte il senso oggettivo del suo comportamento, anche se lo stesso non corrisponde alla sua volontà intima (Wiegand, Basler Kommentar, N. 8 all¿art. 18; Kramer, Berner Kommentar, N. 101 segg. all¿art. 1; Bucher, Basler Kommentar, N. 6 e 10 segg. all¿art. 1). Per quanto riguarda la ripartizione dell¿onere probatorio, occorre tener presente che compete al lavoratore dimostrare le circostanze suscettive di fondare la sua pretesa, mentre spetta al datore di lavoro dimostrare quelle idonee a neutralizzarla. Riferito al salario ciò significa che il lavoratore deve addurre tutte le circostanze di fatto necessarie a provare l¿avvenuta stipulazione di un contratto di lavoro attraverso un¿esplicita dichiarazione di volontà delle parti o per legge (art. 320 cpv. 2 CO), così come l¿ammontare del salario, convenuto o d¿uso (art. 322 cpv. 1 CO). Dal canto suo il datore di lavoro che si oppone all¿ulteriore pagamento dello stipendio deve dimostrare l¿estinzione del rapporto di lavoro (DTF 125 III 79/80 consid. 3b). In concreto la disdetta che è stata data all¿istante era senz¿altro idonea ad estinguere il rapporto di lavoro il 13 giugno 2003. Sennonché l¿istante ha continuato pacificamente ed ininterrottamente a prestare i suoi servizi come prima, occupandosi della gestione del personale, della gerenza dell¿esercizio pubblico, di altre mansioni come quella di birraio, di cuoco e finanche di pizzaiolo (cfr. testi R__________, D__________ e C__________). Il Segretario assessore per ammettere l¿esistenza di un rapporto di lavoro ha precisato che rispetto alla società, l¿istante aveva un rapporto di subordinazione nei riguardi dall¿amministratore unico, benché egli svolgesse un ruolo gestionale nei riguardi del personale e fosse il gerente dell¿esercizio pubblico. Questa circostanza non è stata contestata dalla convenuta. La dottrina ha già avuto modo di chiarire che se v¿è litigio intorno alla conclusione di un contratto di lavoro, il lavoratore non è tenuto a provarne l¿esistenza. È sufficiente che si avvalga della presunzione incontrovertibile (juris et de jure) dell¿art. 320 cpv. 2 CO, per la quale il negozio deve considerarsi concluso se egli ha prestato un¿attività lavorativa per un certo periodo di tempo che, tenuto conto delle circostanze e dell¿equità, poteva essere eseguita solo contro la corresponsione di uno stipendio, rispettivamente se la remunerazione appariva il principale motivo per la quale è stata svolta l¿attività lavorativa (Aubert, CR CO I, N. 8 all¿art. 320; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., N. 13 all¿art. 320; Staehlin, op. cit., N. 6 segg. all¿art. 320; Streiff/von Kaenel, op. cit., N. 6 all¿art. 320; Tercier, op. cit., N. 3¿014). In concreto non si poteva pretendere che l¿istante svolgesse la sua attività gratuitamente se in precedenza era stato perfezionato un contratto di lavoro. Il fatto che non abbia reclamato lo stipendio sin verso la metà del mese di agosto del 2003, non è decisivo né concludente per ritenere che vi abbia rinunciato, specie se si considera che verso la fine del mese di luglio egli, in tre occasioni, ha prelevato dalla cassa importi per complessivi Fr. 4'600.- a titolo di acconto per il suo stipendio (doc. 21). Non si poteva altresì ritenere che l¿istante continuasse la sua attività come azionista senza remunerazione, sperando nel dividendo di una società indebitata (cfr. doc. 16). Invero la società convenuta ha profittato dei servizi resi dall¿istante sino al 30 luglio 2003, allorché l¿amministratore unico della società comunicò alla signora R__________ che il signor AP 1 non avrebbe più lavorato nell¿esercizio pubblico e che nei giorni a seguire la birreria sarebbe rimasta chiusa, perché il locale non poteva rimanere aperto senza gerente (cfr. teste R__________). Se così stanno le cose, si deve ammettere che il rapporto di lavoro fra le parti si è ricondotto almeno sino alla fine del mese di luglio 2003.
2.3. Rimane da esaminare se il contratto di lavoro ha spiegato i suoi effetti anche dopo il 31 luglio 2003 come pretende l¿istante per effetto della sua inabilità lavorativa, oppure se i rapporti andavano considerati estinti già il 31 luglio/1° agosto 2003, con contestuale rinuncia del lavoratore a far valere delle pretese nei confronti della società come pretende la convenuta. Orbene, dagli atti emerge che l¿istante ha cessato definitivamente la sua attività di gerente a decorrere dal 1° agosto 2003 (cfr. doc. 20). Proprio per questa ragione la Sezione dei permessi e dell¿immigrazione ha assegnato alla convenuta un termine di 5 giorni per sanare il vizio, avvertendola che, in caso di inadempimento, l¿esercizio pubblico sarebbe stato chiuso per ordine dell¿autorità amministrativa (doc. E). Alla luce di questa circostanza si deve ragionevolmente ammettere che l¿istante non intendeva più continuare i rapporti di lavoro già a decorrere dal 31 luglio 2003. Se nel mese di maggio precedente l¿iniziativa di interrompere i rapporti di lavoro era da ricondurre alla datrice di lavoro, in questa evenienza è stato il lavoratore che, per atti concludenti (cfr. Aubert, op. cit., N. 2 all¿art. 335), ha sciolto consensualmente i rapporti di lavoro (cfr. Aubert, op. cit., N. 8 all¿art. 335), comunicando alle autorità e conseguentemente alla convenuta (che accettò tacitamente) di rinunciare ad esercitare la funzione principale di gerente per la quale egli era stato assunto a decorrere dal 1° agosto 2003. Non solo. L¿istante si era recato presso l¿esercizio pubblico 1 o 2 giorni dopo il 31 luglio 2003 a riprendersi i suoi effetti (cfr. teste R__________) a conferma che egli aveva cessato la sua attività lavorativa nonostante la malattia. Il fatto che l¿istante fosse inabile al lavoro per malattia a decorrere dal 30 (doc. Y) / 31 luglio (doc. 18) 2003 (la questione non è affatto chiara) diventa quindi ininfluente ai fini del giudizio.
2.4. La rinuncia, da parte dell¿istante, a far valere delle pretese nei riguardi della società durante l¿assemblea degli azionisti del 28 luglio 2003 può avere valore solo se essa si riferisce alla cessione delle sue 30 azioni al portatore di nominali Fr. 1'000.- cadauna al prezzo complessivo di Fr. 30.-, ma non riguarda assolutamente i rapporti che discendevano dal rapporto di lavoro. Del resto una rinuncia alle pretese salariali con particolare riferimento alle ore straordinarie e allo stipendio base è inconciliabile con i principi che discendono dall¿art. 341 cpv. 1 CO secondo i nuovi orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, anche se la materia non è annoverata fra le disposizioni imperative degli art. 361 e 362 CO (Wyler, op. cit., pag. 196-198).
3. Fra le parti sono sorte delle contestazioni in ordine all¿ammontare della retribuzione. Il contratto prevedeva una retribuzione netta di Fr. 5'000.- (doc. F). Per contro la convenuta sostiene che il salario era stato fissato in Fr. 5'000.- lordi e meglio Fr. 4'632.15 netti comprensivi degli assegni familiari come risulta dai conteggi per i mesi di marzo, aprile e maggio 2003 (doc. V). Questa Camera, come ha precisato il Segretario assessore, ha già avuto modo di ammettere l¿esistenza di un accordo tacito alla riduzione salariale da parte del lavoratore, in caso di mancata contestazione del nuovo stipendio durante 3 mesi (II CCA 13 maggio 2004 inc. 12.2003.68; ZR 2000 Nr. 72; JAR 1999 pag. 135 con rif.; Rehbinder, op. cit., N. 19 all¿art. 322; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, n. 1.11 all¿art. 322 ; contra Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., N 11 all¿art. 320; Wyler, op. cit., pag. 199). In concreto le prime contestazioni sono avvenute il 16 agosto 2003, ovvero quasi 5 mesi dopo la corresponsione del primo stipendio. Dagli estratti bancari risulta che la convenuta ha versato per i primi tre mesi di stipendio complessivamente Fr. 13'896.50, ossia sostanzialmente Fr. 4'632.15 comprensivi degli assegni familiari come risulta dai conteggi, i quali prevedevano l¿avvertenza (non vincolante in questo caso) che essi andavano contestati entro un termine di 30 giorni. In queste condizioni si deve ammettere (senza tener conto della testimonianza della moglie dell¿amministratore unico della convenuta), che lo stipendio base netto concordato fra le parti era di Fr. 4'632.15. Questa somma è sostanzialmente identica a quella che ¿ a ragione o a torto ¿ l¿istante ha prelevato dalle casse sociali a titolo di acconto sul suo stipendio, ovvero: Fr. 2'000.- il 24 luglio 2003; Fr. 1'000.- il 27 luglio 2003 e Fr. 1'600.- il 30 luglio 2003 (doc. 21), per complessivi Fr. 4'600.-- che vanno detratti dal suo credito. Su questo punto l¿appello adesivo è quindi infondato ed il saldo del salario del lavoratore nei confronti della convenuta per i mesi di giugno e luglio 2003 è quindi di Fr. 4'664.30.
4. Nel suo appello l¿istante chiede che gli vengano riconosciute ¿ oltre allo stipendio - tutte le pretese fatte valere con l¿istanza 17 febbraio 2004, ossia gli assegni per i figli per Fr. 2'562.-, nonché un credito per ore straordinarie di Fr. 4'720.- e Fr. 2'525,80 per vacanze non godute.
4.1. Già si detto che lo stipendio di Fr. 4'632.15 era comprensivo degli assegni familiari, per cui la richiesta non può essere accolta.
4.2. In ordine al lavoro straordinario, la prova delle ore supplementari incombe al lavoratore; tuttavia, qualora il numero esatto non può essere dimostrato, il giudice può stabilirlo secondo il suo prudente criterio, in applicazione analogica dell¿art. 42 cpv. 2 CO (Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, IIa ed., N. 13 all¿art. 321c; Rehbinder, op. cit., N. 3 all¿art. 321c). Il ricorso a tal modo di procedere ¿ ammesso dalla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 128 III 276) ¿ non deve però condurre a un rovesciamento dell¿onere della prova: spetta infatti pur sempre al dipendente l¿obbligo di fornire, nel limite del possibile, tutti gli elementi utili a stabilire il numero delle ore supplementari prestate, eventualmente registrandole e notificandole al datore di lavoro. In altre parole, se le difficoltà di accertamento sono dovute alla negligenza del lavoratore, questi non potrà godere della facilitazione offertagli dall¿art. 42 cpv. 2 CO (II CCA 7 ottobre 2003 inc. n. 12.2002.212; Brühwiler, op. cit., ibidem). In concreto l¿istante non ha recato alcuna prova o indizio in ordine a questo tema, sia davanti al Segretario assessore, sia in appello ove si è limitato a rinviare all¿istanza.
4.3. Per quanto riguarda le vacanze, la convenuta ammette che l¿istante non ha goduto di alcun giorno (cfr. risposta pag. 11), per cui si deve ammettere che egli ha diritto a un¿indennità pari a
Fr. 2'082. 50, così calcolata per 4 settimane di vacanza l¿anno: stipendio lordo di Fr. 5'000.-- X 5 mesi X 8,33% (Staehlin, op. cit., N. 2 all¿art. 329d; Favre/Munoz/Tobler, op. cit., N. 1.1 all¿art. 329d; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., N 4 all¿art. 329d).
5. Nell¿appello il ricorrente si limita a chiedere il rimborso delle
spese di vitto (Fr. 709.45) e di alloggio (Fr. 346.90) che aveva sopportato
durante il suo soggiorno in Canada, rinviando implicitamente all¿istanza. Il
Pretore ha respinto queste richieste, perché l¿istante non ha comprovato che vi
fosse un accordo in tal senso fra le parti. Su questo punto l¿appello è
irricevibile, perché l¿insorgente non spiega quali sono le critiche che muove
alla sentenza impugnata (art. 309 cpv. 1 lett. f CPC).
Ne discende che l¿istante può far valere nei confronti della convenuta pretese salariali per complessivi Fr. 6'746.30 (Fr. 4'664,50 quale saldo del salario + Fr. 2'082.50 per indennità di vacanze non godute).
6. Con riferimento al rimborso del mutuo di Fr. 3'500.- (doc. 30 e L), occorre rilevare che il Segretario assessore ne ha tenuto conto una sola volta nel computo e questa somma va senz¿altro compensata con il credito totale che l¿istante può vantare nei confronti della convenuta come indicato al considerando precedente .
7. Per tutte le posizioni di danno riconosciute all¿attrice riconvenzionale, l¿istante si limita a contestarle genericamente senza spiegare i motivi per i quali la sentenza sarebbe errata. Ancora una volta il gravame deve essere dichiarato irricevibile per carenza di motivazione sufficiente (art. 309 cpv. 1 lett. f CPC), perché non è sufficiente un semplice rinvio ai documenti, in particolare al doc. 23. Devono quindi essere confermate le richieste di risarcimento fatte valere dall¿attrice riconvenzionale nei confronti del lavoratore per un doppio prelevamento di Fr. 400.- a fronte di un solo giustificativo di cassa per il trasporto di un piano, nonché di Fr. 339.45 per un ammanco di cassa. Da ultimo il ricorrente si duole del fatto che il Segretario assessore ha riconosciuto all¿attrice riconvenzionale una somma di Fr. 150.- in via equitativa per il consumo di pasti presso la birreria, su una richiesta avanzata dalla controparte di Fr. 1'760.-. Orbene, dagli atti emerge che l¿appellante consumò di tanto in tanto dei pasti presso l¿esercizio pubblico con il personale (cfr. testi R__________, C__________ e D__________). L¿appellante non lo contesta, ma neppure dimostra che questi pasti, diversamente da quanto pretende, fossero gratuiti per il gerente. A ben guardare, la sentenza del Segretario assessore appare favorevole al lavoratore.
8. In definitiva, a fronte di un credito di Fr. 6'746.30 dell¿istante stanno pretese in compensazione per Fr. 4'389.45. Ne discende che l¿istanza va accolta limitatamente a Fr. 2'356.85 e la riconvenzionale respinta. Le indennità ripetibili sono commisurate alle rispettive soccombenze.
9. L¿appello va quindi accolto parzialmente, mentre l¿appello adesivo, infondato, deve essere respinto.
Non si prelevano spese e tasse di giustizia.
La gratuità della procedura non dispensa per contro il giudice di assegnare ripetibili (art. 417 cpv. 1 lett. e CPC; DTF 115 II 42 consid. 5c) ridotte in ragione della reciproca soccombenza.
Per i quali motivi
richiamati per le spese l¿art. 148 CPC, la LTG e la TOA
dichiara e pronuncia:
I. L¿appello 7 marzo 2005 di AP 1, __________ è parzialmente accolto mentre l¿appello adesivo 29 marzo 2005 della AA 1, __________, è respinto e di conseguenza la sentenza 23 febbraio 2005 del Segretario assessore della Pretura di Riviera è così riformata:
1. L¿istanza 17 febbraio 2004 di AP 1 è parzialmente accolta. Di conseguenza AA 1 è condannata a versargli la somma di Fr. 2'356.85 oltre interessi al 5% a decorrere dal 3 settembre 2003.
2. È rigettata in via definitiva l¿opposizione al PE n.__________ dell¿UE di __________ sino a concorrenza di Fr. 2'356,85, oltre interessi al 5% a decorrere dal 3 settembre 2003.
3. Non si prelevano spese e tasse di giustizia. L¿istante verserà alla società convenuta un¿indennità ridotta per ripetibili di Fr. 1'900.-.
4. La domanda riconvenzionale 21 aprile 2004 di AA 1, __________, è respinta.
5. Non si prelevano spese e tasse di giustizia. La AA 1, __________ rifonderà al convenuto riconvenzionale Fr. 2¿000.- a titolo di ripetibili.
II. Non si prelevano spese e tasse di giustizia nella procedura di appello.
Per l¿appello principale l¿appellante verserà a controparte Fr. 600.- per parte di ripetibili.
Per l¿appello adesivo l¿appellante adesiva verserà a controparte Fr. 350.- per ripetibili.
III. Intimazione:
|
|
- -
|
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera
|
terzi implicati |
|
Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello
Il presidente Il segretario