Incarto n.
12.2005.69

Lugano

21 marzo 2005/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa -inc. n. DI.2005.142 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4- promossa con istanza di sfratto 4 febbraio 2005 da

 

 

 

AO 1

rappr. da RA 1

 

 

contro

 

 

AP 1 Lugano

 

 

che il Segretario assessore ha accolto, con decreto 4 marzo 2005, ordinando alla convenuta di mettere a libera disposizione dell’istante entro 10 giorni i posteggi esterni n. 18, 19 e 20 nello stabile denominato “__________, sito in __________ a __________;

 

ed ora sul ricorso 12 marzo 2005 della convenuta;

 

mentre l’istante non è stata invitata a presentare le sue osservazioni;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

 

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

                                         che con la decisione qui impugnata il Segretario assessore, preso atto che il contratto di locazione tra le parti era stato validamente disdetto per il 31 gennaio 2005 ai sensi dell’art. 257d CO (mora del conduttore) e che l’ente locato non era stato riconsegnato per quella scadenza, ha senz’altro decretato lo sfratto della convenuta;

 

                                         che con il ricorso (recte: appello) che qui ci occupa, la convenuta, dopo aver addotto di aver già versato tutta una serie di acconti a favore dell’istante, di essere intenzionata a liquidare tutti gli importi insoluti e di aver nel frattempo raggiunto un accordo con il proprietario volto alla continuazione del contratto di locazione, chiede di voler respingere l’istanza di sfratto;

 

                                         che il gravame può senz’altro essere evaso già nell’ambito dell’esame preliminare dell’art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per eventuali osservazioni;

 

                                         che le argomentazioni contenute nell’appello, cui sono stati allegati irritualmente alcuni documenti, sono in effetti irricevibili, siccome formulate per la prima volta soltanto in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC);

 

                                         che in ogni caso la convenuta, contravvenendo con ciò al disposto imperativo di cui all’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, nemmeno ha indicato per quali ragioni di fatto e di diritto il giudizio di prime cure sarebbe errato e dunque da riformare (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 309 m. 27);

 

                                         che in merito alle argomentazioni della convenuta, si osserva innanzitutto che il fatto che quest’ultima negli ultimi tempi abbia provveduto a versare alcuni acconti e si sia detta disposta a pagare entro breve tutti gli importi arretrati non toglie che essa non aveva corrisposto tempestivamente le somme per le quali era stata a suo tempo diffidata con il doc. B, ciò che legittimava senz’altro l’istante a disdire il contratto e a chiedere lo sfratto; quanto all’esistenza di un accordo con il proprietario, successivo all’emanazione del decreto di sfratto, volto alla continuazione del rapporto locativo, la stessa è rimasta allo stadio di puro parlato;

 

                                         che l’appello, del tutto infondato, deve pertanto essere respinto, con l’accollo alla convenuta della tassa di giustizia e delle spese;

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 313bis e 506 segg. CPC e la TG

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   L’appello 12 marzo 2005 di AP 1 è respinto.

 

                                   2.   Gli oneri processuali di complessivi fr. 100.- (tassa di giustizia fr. 80.- e spese fr. 20.-) sono a carico dell’appellante.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-

-

 

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4

 

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario