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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa ordinaria appellabile -inc. n. OA.2000.28 della Pretura del distretto di Riviera- promossa con petizione 5 settembre 2000 da
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AP 1
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contro |
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CC 1 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 6
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con cui l’attore ha chiesto di accertare l’inesistenza del debito di fr. 60'463.45 più interessi ed accessori per il quale era stata rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Riviera, domanda avversata dai convenuti;
ed ora sull'appello 11 gennaio 2005 dell'attore, nei confronti del decreto 30 novembre 2004 del Segretario assessore che ha stralciato dai ruoli la causa per perenzione processuale ex art. 351 cpv. 2 CPC, con il quale chiede di annullare il querelato giudizio e di ritornare con ciò l’incarto alla Pretura per la continuazione della procedura e in subordine di non prelevare la tassa di giustizia di fr. 150.- e ridurre da fr. 3'800.- a fr. 800.- le ripetibili a favore della controparte, il tutto con protesta di spese e ripetibili;
mentre i convenuti, con osservazioni 21 febbraio 2005, postulano la reiezione del gravame, pure protestando spese e ripetibili;
richiamato il decreto 17 gennaio 2005 con cui il presidente di questa Camera ha concesso all’appello l’effetto sospensivo richiesto;
letti ed esaminati gli atti della causa;
ritenuto
in fatto ed in diritto
che con la petizione in rassegna AP 1 ha chiesto di accertare l’inesistenza del debito di fr. 60'463.45 più interessi ed accessori, vantato nei suoi confronti da AO 5 e CC 1 e per il quale era stata rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Riviera, domanda cui i convenuti si sono opposti;
che il 29 gennaio 2001, terminato lo scambio degli allegati preliminari, il Segretario assessore, preso atto dell’avvenuto decesso del convenuto CC 1, ha ordinato la sospensione della causa fino alla scadenza del termine per la rinuncia alla successione, riprendendo il tenore dell’art. 104 CPC;
che con scritto 20 agosto 2003 AO 5 e i membri della CC 1, ovvero la stessa AO 5, AO 1, AO 2, AO 3, AO 4 e AO 6, rilevando come dall’ultimo atto istruttorio fossero trascorsi più di due anni, hanno chiesto al giudice di voler stralciare dai ruoli la causa per intervenuta perenzione processuale;
che con decreto 28 agosto 2003 il Segretario assessore ha stralciato dai ruoli la causa poiché, dopo l'ultimo atto processuale, individuato nell'ordinanza 29 gennaio 2001, non ne erano stati più compiuti altri per oltre due anni (art. 351 cpv. 2 CPC), non entrando inoltre in considerazione la non decorrenza del termine durante la sospensione dell'art. 104 CPC poiché la norma dell'art. 351 cpv. 3 CPC si applicava solo alla sospensione della causa in virtù dell'art. 107 CPC;
che con pronuncia 30 giugno 2004 (inc. n. 12.2003.158) questa Camera ha osservato che, diversamente da quanto indicato dal primo giudice e in analogia con l’art. 107 CPC, il termine di perenzione processuale non decorreva quando il processo rimaneva sospeso per decesso di una parte ex art. 104 CPC, periodo che iniziava a decorrere indipendentemente dalla formale ordinanza del giudice e prendeva fine automaticamente una volta scaduto il termine per la rinuncia alla successione; ritenuto che nel caso di specie non era nota l’effettiva data d’inizio del termine di 3 mesi per la rinuncia alla successione (art. 567 CC), oltretutto prorogabile (art. 576 CC), che per gli eredi legittimi decorreva dal momento in cui avevano avuto conoscenza della morte del loro autore e per quelli istituiti dacché avevano avuto comunicazione ufficiale della disposizione che li riguardava, essa ha annullato quel decreto e rinviato gli atti alla Pretura affinché provvedesse, se del caso istruendo l’incidente processuale e comunque dopo aver concesso il contraddittorio alla controparte, ad accertare le circostanze rilevanti per il giudizio;
che in ossequio ai dettami della sentenza di rinvio, il Segretario assessore ha provveduto a citare le parti dapprima all’udienza del 7 settembre 2004 nel corso della quale le parti hanno esposto le loro ragioni a favore rispettivamente contro lo stralcio della causa e in seguito all’udienza del 9 novembre 2004 nella quale sono stati sentiti due testi, si è provveduto all’interrogatorio formale della convenuta AO 5 ed ha avuto luogo il dibattimento finale sull’incidente;
che con il decreto 30 novembre 2004 qui impugnato il Segretario assessore ha nuovamente stralciato la causa dai ruoli, caricando all’attore la tassa di giustizia di fr. 150.- e le ripetibili di fr. 3'800.-, poiché l’istruttoria aveva permesso di provare da una parte che gli eredi legittimi di CC 1, oltre ad aver avuto immediata conoscenza della sua morte, avvenuta il 25 gennaio 2001, non avevano chiesto né l’erezione di un inventario né la proroga del termine per rinunciare alla successione, pacificamente accettata, e dall’altra l’assenza di eredi istituiti; del tutto priva di fondamento era infine la pretesa dell’attore di essere avvertito della volontà della controparte di proseguire la vertenza;
che con l’appello 11 gennaio 2005 che qui ci occupa, avversato dai convenuti con osservazioni 21 febbraio 2005, l'attore chiede di annullare il querelato giudizio e di ritornare con ciò l’incarto alla Pretura per la continuazione della procedura e in subordine di non prelevare alcuna tassa di giustizia e ridurre a fr. 800.- le ripetibili a favore della controparte, con argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei prossimi considerandi;
che la censura, mai sollevata in precedenza, con cui l’attore, richiamandosi alla giurisprudenza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, n. 717 ad art. 228 e n. 759 ad art. 270), mette in dubbio il valore probatorio della deposizione resa dal teste RA 1, in quanto attuale legale della controparte, e dell’interrogatorio formale della sola AO 5, sentita nonostante l’assenza di un’emergenza probatoria e senza che si fosse provveduto anche all’interrogatorio formale della controparte, dev’essere disattesa già per il fatto che egli in sede conclusionale, abbandonando con ciò la tesi difensiva esposta in occasione dell’udienza del 7 settembre 2004, non ha più ritenuto di contestare le circostanze di fatto da essi riportate, ovvero che non vi erano eredi istituiti e che gli eredi legittimi avevano avuto immediata conoscenza della morte di CC 1 e non avevano chiesto l’erezione di un inventario o la proroga del termine per rinunciare alla successione, pacificamente accettata, circostanze queste che ovviamente non possono più essere rimesse in discussione in questa sede, ostandovi, oltre al principio della buona fede processuale, il disposto di cui all’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC;
che la censura dell’attore secondo cui il suo legale non avrebbe potuto prendere visione dell’incarto relativo all’emissione del certificato ereditario di CC 1, richiamato dalla Pretura di Blenio, ciò che a suo giudizio imporrebbe di annullare la decisione impugnata per violazione del diritto di essere sentiti, è parimenti infondata, tant’è che lo stesso Segretario assessore, con scritto 12 gennaio 2005, ha dichiarato di ricordare come questi aveva sfogliato brevemente l’incarto in questione nel corso dell’udienza del 9 novembre 2004, circostanza confermata anche dalla segretaria della Pretura; ad ogni buon conto, se anche si volesse ammettere che il legale dell’attore non abbia effettivamente preso visione di quell’incarto, si dovrebbe in ogni caso concludere, avendo egli partecipato al dibattimento finale senza nulla eccepire, che questi ha comunque dato il suo consenso a che il giudice procedesse all'emanazione della sentenza, dimostrando così di ritenere ultimata l'istruttoria, che è stata così ratificata (II CCA 26 marzo 1996 inc. n. 12.95.323 con rif. a ICCTF 6 dicembre 1994 in re L./A.; CCC 9 settembre 2003 inc. n. 16.2003.13);
che è manifestamente a torto che l’attore, riferendosi alla sentenza pubblicata in SJ 1996 p. 115, pretende che in caso di morte di una parte il termine di perenzione non inizierebbe a decorrere fintanto che gli eredi si siano espressi sul loro interesse o meno a proseguire la causa rispettivamente finché il loro nominativo sia stato comunicato al giudice, ciò che nel caso di specie sarebbe avvenuto solo al momento in cui i convenuti avevano chiesto lo stralcio della causa per perenzione: quel giudizio, emanato per altro in una causa in cui era deceduta la parte attrice, era stato in effetti pronunciato in considerazione dell’esistenza di due disposizioni del CPC ginevrino -l’art. 33, secondo cui “le délai suspendu par le décès de la partie à la quelle il s’applique ne recommence à courir qu’à compter du jour où la situation des suscettibles est définitivement fixée en application des règles du droit civil” e l’art. 117, secondo cui “l’instance est perimée de plein droit ... si sa reprise n’a pas été requise dans l’année où le jugement prononçant la suspension est devenu définitif”- completamente diverse dall’art. 104 del codice di rito ticinese, che in sostanza imponevano agli eredi del defunto, per evitare la perenzione della causa da lui avviata, di inoltrare una formale istanza entro un anno dacché era terminata la sospensione per la morte di costui, ciò che ovviamente presupponeva che gli stessi avessero dapprima evaso ogni contestazione in merito alla loro legittimazione secondo il diritto civile e fossero noti al giudice;
che neppure merita accoglimento l’argomentazione secondo cui, essendo quella in esame un’azione di disconoscimento del debito, sarebbe spettato ai convenuti, se non volevano subire le conseguenze della loro inattività, sollecitare la continuazione della causa, questa Camera avendo già avuto modo di precisare, sia pure con riferimento all’istituto della cauzione processuale, che è pure imposta alla sola parte attrice e che comporta a sua volta, in caso di mancata prestazione, lo stralcio della lite, che è indifferente sapere per quale motivo a quella parte sia stato attribuito quel ruolo processuale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 4 ad art. 153, relativo proprio a una causa di disconoscimento del debito);
che è parimenti a torto che l’attore ritiene che nel caso di specie potrebbe trovare applicazione il principio giurisprudenziale, cui per altro mai aveva fatto accenno in precedenza (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), posto dalla sentenza I CCA 14 ottobre 1997 (citata in Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 31 ad art. 351), che escludeva la possibilità di stralciare dai ruoli una lite per perenzione processuale se, al momento della sospensione della causa, il primo giudice aveva lasciato intendere in buona fede alle parti che avrebbe provveduto a riattivarla d’ufficio: diversamente da quel caso, in cui il giudice al momento della sospensione si era implicitamente impegnato ad agire d’ufficio dichiarando che il termine per la presentazione di un allegato sarebbe stato assegnato solo dopo la chiusura della procedura d’inventario, nella fattispecie in esame il Segretario assessore non ha assolutamente creato nelle parti un’aspettativa in tal senso, limitandosi -come detto- ad affermare che la causa rimaneva sospesa fino alla scadenza del termine per la rinuncia alla successione;
che, confermata così la correttezza del giudizio di stralcio emanato dal Segretario assessore, restano da esaminare le censure, sollevate nel gravame in via subordinata, relative al giudizio su spese e ripetibili della prima sede, da porsi a carico dell’attore, risultato con ciò soccombente (Rep. 1984 p. 394);
che l’attore non indica per quale motivo non si dovrebbe prelevare la tassa di giustizia di fr. 150.- per cui la sua censura, per altro ampiamente infondata anche nel merito, dev’essere respinta già per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC);
che, in punto alle ripetibili, l’attore, riferendosi per analogia alla sentenza pubblicata in Cocchi/Trezzini, op. cit. m. 40 ad art. 148, pretende innanzitutto che le stesse debbano essere compensate tra le parti, non avvedendosi però che, diversamente dal caso in esame, quella soluzione era stata a suo tempo adottata in quanto la lite stralciata per perenzione processuale comprendeva pure una domanda riconvenzionale;
che la pretesa riduzione delle ripetibili da corrispondere alla controparte, da fr. 3'800.- a fr. 800.-, deve pure essere respinta: in base all’art. 11 cpv. 2 TOA, applicabile anche nel caso di perenzione processuale (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 42 e n. 532 ad art. 150), per stabilire l’ammontare delle ripetibili a favore della parte vincente, occorre in effetti moderare i criteri dell’onorario ad valorem con quello ad horam in base alla nota formula del Consiglio di moderazione (BOA n. 1, p. 15), per cui, dovendosi in concreto considerare -attesa la relativa complessità della causa, avente per oggetto pretese derivanti da un “mandato finanziario”- un onorario ad valorem di fr. 4'835.- (applicando una percentuale media dell’8%) e un onorario ad horam di almeno fr. 3'000.-, e ciò vista l’effettuazione di almeno 13 ore che appare equo retribuire in ragione di fr. 250.- l’una, 6 per l’allestimento della risposta di causa (di 9 pagine), 3 per la duplica (di 6 pagine) e sicuramente almeno altre 4 per l’istruzione dell’incidente che ha tra l’altro imposto l’effettuazione di due udienze, si ottiene un importo ben superiore a quello assegnato dal Segretario assessore, il cui apprezzamento non potrebbe in ogni caso essere censurato in questa sede siccome le somme da lui attribuite, sia pure calcolate in base al solo criterio ad valorem ma applicando il minimo tariffale, non sono risultate eccessive o abusive (Cocchi/Trezzini, op. cit, m. 19 ad art. 150);
che l’appello, del tutto infondato ed al limite del temerario, deve pertanto essere respinto con accollo all’appellante degli oneri processuali e delle ripetibili (art. 148 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
1. L’appello 11 gennaio 2005 di AP 1 è respinto.
2. Gli oneri processuali di complessivi fr. 200.- (tassa di giustizia di fr. 180.- e spese di fr. 20.-) sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.- per ripetibili.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del distretto di Riviera
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terzi implicati |
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Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario