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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2001.59 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con petizione 7 giugno 2001 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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con cui l¿attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma di
fr. 27'675.- oltre accessori;
domanda avversata dal convenuto e che il Pretore, con sentenza 2 marzo 2005, ha accolto limitatamente a fr. 7'000.- oltre accessori;
appellante l¿attore che, con atto 6 aprile 2005, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il convenuto, con osservazioni 22 aprile 2005, postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
1. Nel periodo dal 26 novembre 1998 al 2 ottobre 2000, AO 1 si è sottoposto a cure dentarie, compreso il risanamento dell¿impianto protesico, presso il dentista AP 1. Per le proprie prestazioni professionali il AP 1 ha emesso una nota d¿onorario per complessivi fr. 87¿675.-, importo sul quale AO 1 ha pagato acconti per complessivi fr. 60'000.-, rifiutandosi invece di versare i rimanenti fr. 27'675.-. Da qui l¿inoltro della presente azione giudiziaria con quale l¿attore ha chiesto la condanna del convenuto al saldo delle proprie prestazioni e alla quale il convenuto si è opposto sostenendo che sin dall¿inizio le parti avevano stabilito il costo degli interventi concordandolo in fr. 67'000.-, importo pagabile ratealmente. Avendo già pagato fr. 60'000.-, egli si è riconosciuto debitore della differenza di fr. 7'000.-.
2. Con il querelato giudizio il primo giudice ha parzialmente accolto la petizione. Ritenuta non dimostrata l¿esistenza del preteso accordo di una mercede forfetaria, il Pretore, rilevato che il perito giudiziario ha quantificato l¿onorario per le prestazioni dell¿attore in fr. 65'240.-, ha condannato il convenuto al pagamento di fr. 7'000.-, importo di cui questi si era riconosciuto debitore.
3. Con appello 6 aprile 2005, l¿attore chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Con osservazioni 22 aprile 2005, la controparte postula la reiezione del gravame.
Considerato
in diritto: 4. Tra le parti in causa è venuto in essere un contratto di mandato (art. 394 ss. CO). Infatti, a prescindere dalla cura eseguita - ancorché presenti elementi più vicini alle caratteristiche dell¿appalto - le prestazioni di un dentista intese come interventi terapeutici sono da considerare appartenenti all¿ambito del mandato (Fellmann, Berner Kommentar, Berna 1992, n. 185 ad art. 394 CO e n. 398 ad art. 398 CO). L¿allestimento di eventuali opere necessarie al trattamento diviene allora parte integrante del mandato e soggiace all¿obbligo di fedele e diligente esecuzione del contratto ai sensi dei combinati art. 398 e 321a CO (DTF 110 II 379). L¿art. 394 cpv. 3 CO dispone poi che una mercede è dovuta al mandatario quando essa sia stipulata o voluta dall¿uso. Una volta stabilito il principio dell¿onerosità delle prestazioni del mandatario, la mercede, in caso di mancato accordo tra le parti su un determinato importo, va determinata dal giudice secondo il suo prudente criterio (DTF 117 II 282, Fellmann, op. cit, n. 395 segg. ad art. 394 CO). Per determinare l¿onorario è possibile far capo alle tariffe di associazioni professionali, a condizione che esse appaiano adeguate e siano la reale espressione di quanto è usuale nello specifico settore professionale, in modo da costituire un attendibile punto di riferimento (Fellmann, op. cit., n. 417 segg. ad art. 394 CO). Esse sono comunque da applicare tenendo conto del caso concreto, segnatamente del lavoro fornito e del valore dei materiali impiegati nonché delle spese generali del mandatario (Fellmann, op. cit., n. 413 segg. ad art. 394 CO; Weber, Basler Kommentar, n. 37 segg. ad art. 394 CO). La prova in merito all¿adeguatezza dell¿onorario dev¿essere portata dal mandatario (art. 8 CC; Fellmann, op. cit., n. 423 segg. ad art. 394 CO; Weber, op. cit., n. 41 ad art. 394 CO)
5. Il Pretore ha determinato l¿onorario dell¿attore tenendo conto del tariffario della Società svizzera di odontostomatologia, utilizzato quale base anche dal perito giudiziario. L¿appellante censura la sentenza impugnata, e sostiene che il primo giudice avrebbe applicato a torto il menzionato tariffario, inapplicabile perché egli non vi soggiace. Inoltre sarebbe stata applicata erroneamente la tariffa per le assicurazioni sociali in luogo di quella per i pazienti privati, in base alla quale l¿onorario sarebbe ben superiore a quello esposto e neppure sarebbe stato tenuto conto delle difficoltà che il caso concreto presentava.
Già si è detto che, in mancanza di una pattuizione sull¿onorario, il giudice lo determina secondo il suo prudente criterio, potendo tener conto - datene le condizioni, qui non contestate - quale riferimento delle tariffe di categoria, anche qualora l¿interessato, pur appartenendo alla categoria stessa, non sia membro della relativa associazione. Nella misura in cui l¿appellante contesta l¿applicabilità della tariffa della Società svizzera di odontostomatologia, la censura va dunque respinta.
L¿appellante afferma poi che la valutazione del perito non tiene conto delle particolarità del caso concreto, segnatamente delle difficoltà degli interventi e delle conseguenze negative derivanti dal mancato rispetto degli appuntamenti e delle scadenze da parte del paziente. In merito a questa censura va rilevato che in realtà il perito ha tenuto conto, nella misura in cui aveva a disposizione gli elementi necessari, del grado di difficoltà, evidenziando che non vi erano indicazioni relative alle effettive difficoltà terapeutiche riscontrate durante gli interventi, ciò che lo ha indotto ad applicare un valore medio della tariffa. Il perito ha altresì considerato che il convenuto aveva mancato alcuni appuntamenti, concludendo che ciò non aveva causato particolari problemi (perizia pag. 6). Incombeva in realtà all¿appellante l¿onere di addurre, ancor prima che provare, quegli elementi atti a giustificare l¿applicazione dei massimi tariffari. Non avendolo fatto egli è qui malvenuto a mettere in dubbio la concludenza della perizia, argomentando che il perito non avrebbe tenuto conto di elementi che lui stesso ha omesso di indicare.
Di transenna si rileva ancora che, anche volendo seguire l¿appellante e ritenere a lui non applicabile la tariffa di categoria, sicché la perizia sarebbe inutilizzabile, la conseguenza non sarebbe certo quella di dover ritenere dimostrato l¿onorario che egli ha esposto, dovendosi invece concludere, in applicazione dei principi dell¿art. 8 CC, che non è stata fornita prova alcuna in merito alla congruità dell¿onorario.
Ne discende che l¿appello dev¿essere respinto. Le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
dichiara e pronuncia:
1. L¿appello 6 aprile 2005 di AP 1 è respinto.
2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.-
b) spese fr. 50.-
totale fr. 500.-
da anticiparsi dall¿appellante, restano a suo carico con l¿obbligo di versare alla controparte fr. 1¿000.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.
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terzi implicati |
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Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello
Il presidente Il segretario