Incarto n.
12.2006.106

Lugano

22 giugno 2007/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.1999.312 (già inc. n. 1490 e poi OA.95.20) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 10 settembre 1992 da

 

 

AP 1

rappr. da RA 1

 

 

contro

 

 

 

CC 1 composta di:

 AO 1

 AO 2

 AO 3

 AO 4

tutti rappr. da RA 2

 

con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 6'930'000.- oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, domande avversate dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 24 aprile 2006 ha respinto;

 

appellante l’attore, che con atto di appello 16 maggio 2006 chiede:

 

      A)    L’appello del signor AP 1, __________, è accolto nel merito, [...].

             Di conseguenza.

      1.     La sentenza 24/27.04.2006 del Pretore del Distretto di Lugano - sezione 2 - è annullata e riformata come segue:

             a) La petizione è parzialmente accolta: l’CC 1, ora gli eredi signori AO 1, AO 2, AO 4 e AO 3 sono condannati a pagare al signor AP 1 l’importo di fr. 3'425'575.45 + interesse al 5% dal 31.10.1989.

             b) L’ordinanza 18.05.2001 del Pretore è annullata. Le prove indicate all’udienza preliminare sono ammesse e si procede all’assunzione delle medesime.

             c) Conseguentemente viene rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al precetto esecutivo N. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano, limitatamente all’importo di fr. 3'425'575.45 + interesse al 5% dal 31.10.1989.  

             d) La tassa di giustizia di fr. 30'000.- e le spese sono a carico di metà per parte, compensate le ripetibili.

      2.     Tasse e ripetibili di seconda istanza a carico degli appellati.

 

 

mentre la parte convenuta con osservazioni 20 giugno 2006 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                   1.   Nel corso degli anni Settanta i clienti del __________ di __________ titolari dei conti cifrati n. __________ e n. __________ vennero consigliati dagli organi della banca di effettuare degli investimenti tramite la società T__________ __________, con la promessa della corresponsione di un interesse di favore e l’assicurazione che le operazioni non sarebbero state assoggettate all’imposta preventiva né al pagamento di interessi negativi. Poiché tuttavia, come si è potuto appurare solo negli anni successivi a seguito dell’intervento delle autorità federali preposte, anche queste operazioni erano in realtà soggette all’imposta preventiva e al prelevamento degli interessi negativi, la banca, il 29 aprile 1977, provvide a trattenere, a garanzia delle somme non corrisposte allo Stato, parte degli averi dei clienti, che in data 5 maggio 1980 ammontavano ancora a fr. 4'305'761.30 per il titolare del conto n. __________ e a fr. 301'061.45 per il titolare del conto n. __________.

 

 

                                   2.   Nel frattempo, già nel corso del 1979, i titolari dei due conti si erano rivolti all’avv. CC 1 affinché costui, sia pure tenendo conto delle loro particolari esigenze di riservatezza, tutelasse i loro interessi nei confronti del __________ ed in particolare facesse in modo che le loro pretese non avessero a prescriversi. Fu così che in una prima fase, dopo aver fatto cedere alla società F__________ __________ i crediti in questione, l’avvocato, tramite i suoi collaboratori, il 29 maggio 1981 inoltrò una domanda d’esecuzione nei confronti della banca per fr. 5'755'675’58 più interessi al 5% (dalla data del PE, doc. 6), seguita da quella datata 27 maggio 1982 (doc. NN2), a cui hanno fatto seguito le esecuzioni del 20 maggio 1983 (con interessi ora dal 1° giugno 1982, doc. NN4) e del 22 maggio 1984 (doc. NN5); l’esecuzione del 21 giugno 1985 vedeva un aumento dell’importo richiesto a fr. 6'000'000.- più interessi (dal 29 aprile 1977, doc. NN6), somma riproposta con le esecuzioni del 20 maggio 1986 (doc. NN7), del 24 aprile 1987 (doc. NN8) e del 13 aprile 1988 (doc. NN10); con esecuzione 28 marzo 1989 (doc. 75) l’importo richiesto è quindi stato ulteriormente aumentato a fr. 20'000'000.- più interessi all’8%. In una seconda fase e meglio a far tempo dal 1988, dopo aver preso atto, visto anche l’esito di precedenti cause in fattispecie analoghe approdate fino al Tribunale federale, della modalità di computo del danno subito dai clienti, che in sostanza corrispondeva alla differenza tra lo stato attuale dei loro conti e le maggiori somme che essi avrebbero ipoteticamente incassato se, consci delle trattenute, avessero rinunciato ad investire presso T__________ __________ optando invece per altri investimenti, l’avvocato si adoperò, facendo pure capo dall’estate del 1989 alla collaborazione del prof. __________, nella ricerca di una soluzione transattiva della vertenza, ottenendo la disponibilità della banca a transigere, nel luglio 1988 per un importo di circa fr. 1'200'000.- (doc. 36), nel dicembre 1988 per un importo di fr. 1'900'000.- (doc. 46) ed infine, nel febbraio 1990, per un importo di fr. 4'000'000.- (doc. 76), soluzione questa che trovò l’adesione da parte dei clienti e venne adottata con convenzione 23 marzo 1990 (doc. T).

 

 

                                   3.   Con petizione 10 settembre 1992, i cui argomenti sono stati completati con la replica, AP 1, che nel frattempo si era fatto cedere dai titolari dei conti n. __________ e n. __________ le relative pretese, ha convenuto in lite CC 1, chiedendone la condanna al pagamento di fr. 6'930'000.- più interessi ed accessori. Egli ha in sostanza rimproverato al convenuto di non aver dato tempestivamente seguito alle richieste dei clienti, formulate il 12 maggio 1980 (doc. D e E), di interrompere la prescrizione delle loro pretese verso la banca, che allora si doveva presumere o comunque, nel dubbio o per maggiore prudenza, non si poteva né doveva escludere essere di carattere annuale, rispettivamente di non aver agito con la necessaria diligenza allorché aveva finalmente proceduto a spiccare i precetti esecutivi, inoltrati in effetti quando il termine annuale era ormai trascorso - la scadenza annuale non era stata in ogni caso ossequiata neppure con il precetto esecutivo del 1985 (doc. NN6) - e contenenti un’errata data di decorrenza degli interessi rispettivamente un importo in capitale insufficiente. Queste negligenze avevano di fatto indebolito la posizione nelle trattative dei clienti, che, confrontati con il rischio, a quel momento tutt’altro che remoto, che le loro pretese potessero essere in parte o integralmente prescritte, si erano visti “costretti” ad accettare una transazione con la banca per soli fr. 4'000'000.-, quando in realtà l’importo a cui essi avrebbero potuto legittimamente aspirare, secondo il parere del prof. __________, si aggirava tra fr. 10'330'000.- e fr. 10'930'000.- (doc. H).

 

 

                                   4.   Il convenuto si è opposto alla petizione, eccependo preliminarmente la carente legittimazione attiva dell’attore, la prescrizione della pretesa attorea e la falsità di un documento, questioni queste che nel frattempo, dopo una breve istruttoria, sono già state evase con decisione 22 febbraio 1999 di questa Camera, cresciuta in giudicato. Nel merito egli ha invece osservato che le pretese nei confronti della banca erano chiaramente di carattere contrattuale e quindi soggette ad un termine di prescrizione decennale, rispettivamente che, se anche fossero state di natura delittuale, il termine di prescrizione non sarebbe stato quello di un anno, bensì ancora quello decennale (o eventualmente quinquennale); e in ogni caso il mancato ossequio dell’eventuale termine annuale o quinquennale non sarebbe stato imputabile a lui, ma ai clienti, che non gli avevano permesso di procedere ai necessari atti interruttivi della prescrizione. Se i clienti avevano ritenuto di accettare la transazione, l’avevano poi fatto liberamente e dopo aver valutato ogni aspetto della fattispecie, in particolare i molteplici rischi - specie in punto all’ammontare del danno, non però in punto alla prescrizione, che non era intervenuta e neppure era stata seriamente eccepita dalla controparte - i costi e i tempi che sarebbero stati legati ad un’eventuale procedura giudiziaria, e non per “mitigare” il presunto danno più elevato, per altro non comprovato, di cui si voleva rendere responsabile il convenuto. Responsabili di quell’eventuale maggior danno erano in realtà altri mandatari dei clienti, che con il loro comportamento avevano contribuito ad aumentare il rischio processuale, in particolare sottoscrivendo dichiarazioni di rinuncia ad ogni pretesa nei confronti della banca e impedendo al convenuto di agire tempestivamente a tutela delle pretese dei mandanti.

 

 

                                   5.   In occasione dell’udienza preliminare del 23 giugno 1999 le parti hanno provveduto a notificare le prove a sostegno delle proprie antitetiche tesi: l’attore ha in particolare chiesto l’audizione di 7 testimoni, l’interrogatorio formale del convenuto e l’esperimento di 3 perizie giudiziarie; il convenuto, oltre ad essersi opposto alle prove formulate dalla controparte, ritenute irrilevanti per l’esito della lite, ha chiesto in via subordinata l’audizione di 2 testimoni e l’edizione di una serie di documenti dai titolari dei conti n. __________ e n. __________. Con ordinanza 18 maggio 2001 il Pretore non ha ammesso alcuna delle prove offerte dalle parti, rilevando che a norma dell’art. 184 cpv. 1 CPC le prove potevano essere assunte solo per accertare fatti rilevanti per il giudizio e riservando per il resto una più precisa motivazione in sede di sentenza (art. 182 cpv. 2 CPC).

 

 

                                   6.   Con la sentenza 24 aprile 2006 qui impugnata il Pretore ha respinto la petizione, caricando all’attore la tassa di giustizia di fr. 30'000.- e le spese e facendogli obbligo di versare alla controparte fr. 80'000.- per ripetibili. Il giudice di prime cure ha ritenuto che l’asserita negligenza addebitata al convenuto consisteva in sostanza nel non aver provveduto ad interrompere un termine di prescrizione annuale. Sennonché, come stabilito dal Tribunale federale in una fattispecie analoga (sentenza 13 marzo 1984 C251/83, pubblicata in DTF 110 II 360 consid. 5 = doc. 11), la pretesa dei mandanti del convenuto nei confronti del __________ era inequivocabilmente di natura contrattuale, per cui il termine di prescrizione da ossequiare era unicamente quello ordinario di 10 anni fissato dall’art. 127 CO. Ne conseguiva da una parte che non vi era alcuna necessità di interrompere la decorrenza di un (inesistente) termine di prescrizione annuale e dall’altra che in tali circostanze il rimprovero mosso al convenuto risultava del tutto infondato, così come la domanda di risarcimento danni formulata nei suoi confronti. Di qui l’inutilità di assumere le prove offerte dalle parti in occasione dell’udienza preliminare.

 

 

                                   7.   L’attore, con l’atto di appello 16 maggio 2006 che qui ci occupa, dopo aver premesso che la sua pretesa veniva ora limitata a fr. 3'425'575.45 più interessi ed accessori, chiede di giudicare così come specificato in ingresso, mentre la parte convenuta, con osservazioni 20 giugno 2006, postula la reiezione del gravame, nella misura in cui è ricevibile. Delle singole argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

 

 

                                   8.   Prima di poter esaminare il merito del gravame, si tratta di evadere le censure che, a detta della parte appellata, indurrebbero fortemente a dubitare della ricevibilità in ordine dell’appello. Le stesse, come vedremo, sono infondate.

 

 

                                8.1   Contrariamente a quanto ritenuto dalla parte convenuta, l’appello in questione non può innanzitutto essere dichiarato irricevibile per il fatto che, a suo dire, l’attore qui appellante sembrerebbe aver abbandonato la tesi della prescrizione non decennale delle pretese formulate nei confronti della banca, per sostenere ora, per la prima volta e quindi irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), la tesi secondo cui l’atteggiamento dei due patrocinatori dei clienti (il convenuto ed il prof. __________) avrebbero indotto nei clienti una tale incertezza da indurli a sottoscrivere una transazione per essi sfavorevole. In realtà, quand’anche ciò corrispondesse al vero - ciò che può rimanere indeciso - si osserva in effetti che l’attore, dichiarando in questa sede che “è indubbio che se il patrocinatore avesse, almeno per maggior sicurezza, interrotto tempestivamente ogni possibile subentrare della prescrizione (semmai questa fosse stata annuale), l’incertezza che ha pesantemente condizionato la trattativa con il __________ non ci sarebbe stata ed il __________ avrebbe risarcito totalmente il danno causato” (appello p. 18), ha però pure ribadito che alla controparte andava comunque rimproverata un’imprudenza, e quindi una negligenza, per non aver a suo tempo interrotto il decorso della prescrizione annuale, tesi, questa, evocata già a p. 41 seg. e 55 della replica e di cui il convenuto aveva per altro esplicitamente ammesso il carattere non nuovo in sede di udienza preliminare (cfr. verbale 23 giugno 1999 p. 5): se ne deve concludere che, quanto meno nella misura in cui è riproposta questa tesi, l’appello non risulta essere fondato esclusivamente su tesi nuove e non può quindi, per questo motivo, essere dichiarato irricevibile.

 

 

                                8.2   Neppure si può poi condividere l’assunto della parte convenuta secondo cui l’appello in parola sarebbe inammissibile in ordine in quanto, in violazione dell’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, non sarebbero state indicate in dettaglio in cosa consisterebbero l’insufficiente o il non corretto accertamento dei fatti e/o la difettosa applicazione del diritto da parte del giudice di prime cure, rispettivamente per non aver l’attore indicato gli eventuali motivi di nullità della sentenza impugnata. Pur dovendosi dare atto alla convenuta dell’estrema stringatezza e concisione della critica al giudizio di prime cure contenuta nel gravame, in sostanza limitata ai punti 18 e 19 dell’atto di appello (p. 17 e 18), si osserva in effetti che il fatto - già evocato in precedenza - che l’appellante, dopo aver ribadito che alla controparte andava rimproverata un’imprudenza per non aver a suo tempo interrotto il decorso della prescrizione annuale, abbia aggiunto che “tutto ciò non è stato oggetto di indagine alcuna e non è stato esaminato da parte del giudice di prima istanza” (p. 18), consente tutto sommato di afferrare (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 18 ad art. 309) - anche perché sull’esigenza di motivazione del gravame non si deve essere eccessivamente rigorosi (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 17 ad art. 309) - quale sia in fatto e in diritto il rimprovero mosso al primo giudice, che è in sostanza quello di non aver ritenuto rilevante una circostanza che in realtà lo era e di non aver quindi concesso all’attore di far assumere le prove che gli avrebbero permesso di suffragare quei fatti e in seguito di determinare il pregiudizio che glien’era derivato, il tutto in violazione del suo diritto di essere sentito.

 

 

                                8.3   E nemmeno si può infine ritenere che le domande d’appello sarebbero confuse, contraddittorie e comunque incomprensibili, contrariamente a quanto stabilito dall’art. 309 cpv. 2 lett. e CPC. Pur dovendosi anche in questo caso dar atto alla parte convenuta che la formulazione delle domande d’appello non era un esempio di coerenza e di chiarezza, è in ogni caso incontestabile che la richiesta dell’attore, formulata al punto A1b, di annullamento dell’ordinanza sulle prove e di dar seguito all’assunzione delle prove, il tutto ovviamente ad opera della scrivente Camera (cfr. appello p. 18), dovesse in realtà precedere, da un punto di vista puramente logico e temporale, la richiesta di condanna della controparte al pagamento delle somme dovute di cui al punto A1a e quella di rigettare, per tale importo, l’opposizione al PE di cui al punto A1c. Essendo stato tuttavia possibile appurare l’esatto significato delle richieste formulate, l’irregolarità è comunque priva di conseguenze pratiche (cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 7 ad art. 309). Quanto poi alle perplessità della parte convenuta in merito alla possibilità di chiedere in occasione dell’impugnazione della decisione finale l’annullamento di un’ordinanza, in concreto dell’ordinanza sulle prove, le stesse sono in realtà infondate, la giurisprudenza avendo in effetti già avuto modo di confermare la legittimità di tale modo di procedere (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 2 ad art. 95; II CCA 25 gennaio 2007 inc. n. 12.2006.16, 15 marzo 2007 inc. n. 12.2006.9).

 

 

                                   9.   Ammessa con ciò la almeno parziale ricevibilità in ordine dell’appello, nel senso che con quel rimedio giuridico l’attore, dopo aver censurato la mancata assunzione da parte del Pretore delle prove offerte in occasione dell'udienza preliminare, di cui postula l'assunzione ad opera di questa Camera, chiede in sostanza di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 3'425'575.45 più accessori, si tratta ora di esaminare se il gravame sia o meno fondato nel merito. 

 

 

                                9.1   Il diritto di essere sentito comprende varie facoltà: non solo quella di esprimersi prima che una decisione sia presa, ma anche quella di indicare prove sui fatti rilevanti per il giudizio, di partecipare alla loro assunzione e di determinarsi al loro proposito (DTF 117 Ia 268 consid 4b; 116 Ia 99 consid. b e rinvii). In linea di principio l’autorità deve quindi assumere le prove offerte tempestivamente e nelle forme prescritte dal diritto processuale (DTF 106 Ia 162). Tuttavia essa può rinunciare a quei mezzi probatori il cui presumibile risultato non porterebbe nuovi chiarimenti (DTF 115 Ia 11 consid. 2a e b, 100 consid. 5) e tale decisione deve basarsi su una valutazione anticipata della concludenza della prova offerta e verrà pronunciata solo nel caso che detta prova sia manifestamente inefficace o irrilevante. Tale valutazione del giudice potrà essere impugnata nell’ambito dei rimedi di diritto contro le sentenze finali allorché il giudice avrà motivato la propria decisione (art. 182 cpv. 2 CPC) ritenuto che il rifiuto ingiustificato di un mezzo di prova costituisce, oltre che violazione dell’art. 8 CC (DTF 114 II 290), violazione dei principi di uguaglianza dedotti dall’art. 8 Cost (Müller, Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, art. 4 Cost. n. 106). La conseguenza, essendo il diritto di essere sentito di natura formale e indipendente, è l’annullamento della sentenza emanata senza rispettarlo (Müller, op. cit., art. 4 Cost. n. 100), così come del resto previsto dall’art. 142 lett. b CPC che commina la nullità dell’atto quando la parte non è stata messa in condizione di rispondere (ossia di essere sentita) oppure anche dall’art. 143 CPC che dispone l’annullamento degli atti di procedura in urto alle norme del codice di rito, in concreto individuate nell’art. 184 CPC, quando la violazione arreca un pregiudizio irrimediabile alla parte (II CCA 20 ottobre 1997 inc. n. 12.96.232, 18 agosto 2004 inc. n. 12.2004.36-37).

                                9.2   Nel caso di specie il Pretore ha rifiutato di assumere tutte le prove offerte dalle parti per il motivo che lo ha poi indotto a concludere per la reiezione della petizione, ovvero siccome, sulla base di una giurisprudenza del Tribunale federale risalente al 1984, la pretesa dei titolari dei conti n. __________ e n. __________ nei confronti del __________ era di natura contrattuale, per cui il termine di prescrizione da ossequiare era solo quello ordinario di 10 anni fissato dall’art. 127 CO, ciò che escludeva  la necessità per il convenuto di interrompere la decorrenza di un termine di prescrizione annuale e rendeva infondato il rimprovero mosso nei suoi confronti.

                                         L'assunto pretorile circa l’esistenza di un termine di prescrizione decennale, effettuato per altro con un giudizio ex post e non sulla base dei dati a disposizione nel 1980, nel 1985 o ancora al momento delle trattative poi sfociate nella transazione, è in realtà eccessivamente riduttivo e, quand’anche fosse effettivamente fondato - ciò che non necessita di essere deciso in questa sede - non poteva ancora comportare la reiezione della petizione. Come si è detto in precedenza, al convenuto era in effetti stato rimproverato anche il fatto che egli, oltretutto richiesto di agire in tal senso (doc. D e E), non aveva ritenuto di interrompere prima e di tenere costantemente interrotto poi, in presenza di una situazione di insicurezza giuridica e in ogni caso per maggior prudenza, il termine annuale di prescrizione, ciò che di fatto aveva permesso alla banca di evocare nelle trattative l’eventualità, ritenuta nel 1989-1990 tutt’altro che remota dallo stesso prof. __________ (con riferimento alla sentenza del Tribunale federale del 10 marzo 1989 C.527/1987, doc. DD3; cfr. doc. 66, 70, 73, H, PP28 e PP30), che la prescrizione, annuale, potesse essere intervenuta (doc. L e M) con le gravi conseguenze che sarebbero potute derivare ai clienti, argomento questo di cui essa non avrebbe ovviamente potuto prevalersi se il termine annuale fosse invece stato interrotto tempestivamente nel 1980, prima dell’inoltro del PE di cui al doc. 6, e ancora in seguito nel 1985, con il PE di cui al doc. NN6. Di conseguenza, prima di poter respingere la petizione a seguito della sua ferma convinzione dell’esistenza di un termine decennale di prescrizione, il giudice avrebbe dovuto pronunciarsi anche sul buon fondamento in fatto e in diritto di quest’ultima tesi e, se la stessa non fosse stata di immediata soluzione - come in realtà non è - avrebbe dovuto dare alla parte attrice la possibilità di far assumere le prove necessarie ad accertare i fatti rilevanti e, in seguito, sull’ammontare del danno; ed alla parte convenuta di provare le circostanze atte ad inficiare la tesi di parte avversa.

                                          

 

                                9.3   Per le considerazioni che precedono la decisione impugnata dev’essere annullata ed altrettanto deve valere (art. 144 cpv. 1 CPC) per il precedente atto giudiziario rappresentato dall’ordinanza sulle prove. L’incarto deve pertanto essere ritornato al Pretore affinché abbia a verificare quali prove, tra quelle indicate dalle parti all’udienza preliminare, possono essere rilevanti per accertare le violazioni dell’obbligo di diligenza rimproverate al convenuto, ritenuto che è escluso che le prove non assunte dal Pretore lo possano essere, ai sensi dell’art. 322 lett. b CPC, da questa Camera, perché la violazione del diritto di essere sentito comporta la nullità della sentenza e quindi l’inesistenza di una decisione della quale l’autorità d’appello possa essere investita e la necessità invece di un nuovo giudizio da parte del primo giudice (art. 326 CPC; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 18 ad art. 322; cfr. pure II CCA 9 giugno 1997 inc. n. 12.97.103 e le sentenze II CCA citate).

 

 

                                10.   L’esito del giudizio, che di fatto comporta l’annullamento della sentenza impugnata e dell’ordinanza sulle prove, a fronte della richiesta di appello di annullare la sentenza e di riformarla, previa assunzione delle prove non assunte in prima sede, nel senso di accogliere la petizione per fr. 3'425'575.45 più accessori, implica di fatto di accogliere parzialmente il gravame ai sensi dei considerandi, con soccombenza delle parti in ragione di metà ciascuna. La tassa di giustizia e le spese della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 3'425'575.45, seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che le ripetibili possono essere compensate.

 

 

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG,

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                    I.   L’appello 16 maggio 2006 di AP 1 è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi e di conseguenza la sentenza 24 aprile 2006 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, così come l’ordinanza sulle prove 18 maggio 2001, sono annullate.

 

                                          §    Gli atti sono ritornati al Pretore per la continuazione della procedura ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

 

                                         a)  tassa di giustizia                          fr.       14’950.-

                                         b)  spese                                            fr.              50.-

                                         T o t a l e                                            fr.       15’000.-

 

                                         da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 1/2 e per 1/2 sono poste a carico dell’appellata, compensate le ripetibili.

 

 

                                  III.   Intimazione:

 

-

-

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

 

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).