Incarto n.
12.2006.110

Lugano

28 agosto 2007/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretario:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa a procedura speciale (mercedi e salari) inc. n. DI.2005.207 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con istanza 27 ottobre 2005 da

 

 

 AO 1 

rappr. dalla RA 2 

 

 

contro

 

 

AP 1 

rappr. dall’  RA 1 

 

con la quale l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di complessivi fr. 8'166.20 netti oltre interessi ed accessori dal 1° maggio 2005 per pretese salariali, domanda alla quale si è opposta la convenuta e che il segretario assessore ha accolto con sentenza 23 maggio 2006;

 

appellante la convenuta, la quale con atto di appello del 30 maggio 2006 chiede in riforma del giudizio impugnato la reiezione dell’istanza;

 

mentre l’istante nelle proprie osservazioni del 12 giugno 2006 propone di respingere l’appello;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa

 

 

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                         che la società appellante è stata sciolta a seguito di fallimento pronunciato il 10 gennaio 2007 e chiuso per mancanza di attivo il 22 gennaio 2007, nessun creditore avendo anticipato le spese;

 

                                         che il 29 maggio 2007 la ragione sociale dell'appellante è stata radiata dal Registro di commercio;

 

                                         che, di conseguenza, l’appellante è sprovvista di personalità giuridica e l'appello va pertanto stralciato dai ruoli per carenza del presupposto processuale dell'art. 97 n. 4 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 38 m. 35; RtiD II-2006 8c pag. 622; Stocker, Entscheidungsgrundlagen für die Wahl des Verfahrens im Konkurs, Zurigo 1985, p. 200);

 

                                         che non si prelevano tasse e spese e non si assegnano ripetibili, mancando qualsiasi persona giuridica o fisica alla quale addebitarle (Cocchi/Trezzini, op.cit., ad art. 150 m. 6);

 

 

Per i quali motivi,

vista, per le spese, la vigente TG

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’appello 30 maggio 2006 di AP 1 è stralciato dai ruoli.

 

2.   Non si prelevano tasse di giustizia né spese e non si assegnano ripetibili.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

-     

-   

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

 

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).