Incarto n.
12.2006.118

Lugano

13 agosto 2007/rgc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Lardelli e Chiesa, quest’ultimo in sostituzione del giudice Walser

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2001.559 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1- promossa con petizione 17 agosto 2001 da

 

 

AO 1   

rappr. da  RA 2 

 

 

contro

 

 

CE 1, composta da:

  AP 1   

  AP 2   

entrambe rappr. da  RA 3 

  AP 3   

 

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 360'000.- più interessi e la liberazione della garanzia bancaria di pari importo prestata a suo tempo dalla convenuta, domanda avversata dalla controparte che ha nel contempo presentato una domanda riconvenzionale; 

 

ed ora sulle eccezioni di intervenuta perenzione processuale e di intervenuta prescrizione della pretesa attorea sollevate il 6 ottobre 2005 dalle convenute AP 1 e AP 2 ed il 26 ottobre 2005 dalla convenuta AP 3, avversate dall’attrice, che il Pretore con decreto 10 maggio 2006 ha respinto;

 

appellanti le convenute AP 1 e AP 2 con atto di appello 31 maggio 2006, con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’eccezione di perenzione processuale e con ciò di stralciare dai ruoli la petizione e in subordine di accogliere l’eccezione di prescrizione e con ciò di respingere la petizione, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre l'attrice con osservazioni 20 settembre 2006 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

 

richiamato il decreto 28 agosto 2006 con cui questa Camera ha stralciato dai ruoli per mancato versamento dell’anticipo l’appello 1° giugno 2006 presentato da AP 3;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                   1.   Con petizione 17 agosto 2001 AO 1, con sede a B__________ (__________), ha chiesto la condanna di CE 1, cittadina __________, al pagamento di fr. 360'000.- più accessori, pretendendo in sostanza la rifusione del danno da lei asseritamente subito a seguito dell’ingiustificata adozione di alcuni provvedimenti cautelari (art. 383 CPC).

 

 

                                   2.   CE 1 è deceduta il 28 settembre 2002 al suo domicilio __________, per cui il Pretore, il 9 ottobre 2002, ha ordinato la sospensione del processo sino a scadenza del termine per la rinuncia alla successione (art. 567 segg. CC). Su richiesta dell’attrice, che evidenziava come gli art. 567 segg. CC non fossero in concreto applicabili in quanto la successione era retta dal diritto __________, il Pretore, con ordinanza 18 dicembre 2002, ha deciso (i) la revoca della sospensione ordinata il 9 ottobre, (ii) l’assegnazione all’attrice di un termine scadente il successivo 15 febbraio per chiedere alla competente autorità giudiziaria __________ di fissare agli eredi della defunta un termine entro cui dichiarare l’accettazione o la rinuncia dell’eredità e (iii) la sospensione del procedimento fino ad evasione di quanto disposto ad (ii).

                                         Successivamente, con scritto 7 febbraio 2003, l’attrice ha dapprima comunicato al Pretore di aver tempestivamente provveduto ad avviare in __________ la procedura volta a far fissare agli eredi della convenuta il termine entro cui dichiarare l’accettazione o la rinuncia dell’eredità, allegando copia della relativa istanza ex art. 481 CCIt., datata 29 gennaio 2003, e in seguito, con lettera 17 maggio 2005, l’ha informato che l’erede AP 3 aveva accettato l’eredità senza riserve il 17 febbraio 2002 e che le altre eredi AP 2 ed AP 1 l’avevano accettata con beneficio d’inventario il 20 maggio 2003 rendendo con ciò priva d’oggetto la procedura ex art. 481 CCIt., di qui la sua domanda di riattivare la causa e di citare le parti per un’udienza per incombenti per chiarire i poteri di rappresentanza del patrocinatore della defunta ed in vista di un’eventuale soluzione transattiva della vertenza. Con ordinanza 18 maggio 2005 il Pretore ha quindi citato le parti a comparire in Pretura il 24 giugno 2005 per procedere ad un’udienza per incombenti, udienza che è poi stata rinviata a più riprese ed ha infine avuto luogo il 6 ottobre 2005.

 

 

                                   3.   In occasione di detta udienza, AP 2 ed AP 1 hanno tra l’altro eccepito che l’attrice, la quale risultava essere stata sciolta dal 20 novembre 2001, non poteva più essere parte del procedimento e neppure poteva essere sostituita da AO 1 con sede a T__________ __________ (A__________ - __________), che non era il suo successore universale; ritenuto che nulla era stato intrapreso dalle parti dal 7 febbraio 2003 o tutt’al più dal 27 marzo 2003, data di evasione della procedura ex art. 481 CCIt., al 17 maggio 2005, esse hanno quindi chiesto che la petizione fosse stralciata dai ruoli per l’intervenuta scadenza del termine biennale di perenzione processuale (art. 351 cpv. 2 CPC) rispettivamente che fosse respinta per l’intervenuta scadenza del termine annuale di prescrizione (art. 383 CPC e 60 CO). Con scritto 26 ottobre 2005 AP 3, non presente all’udienza, ha dichiarato di far proprie le eccezioni sollevate dalle altre convenute. L’attrice, con le sue osservazioni 15 dicembre 2005, si è invece opposta alle eccezioni: essa ha rilevato di aver semplicemente cambiato la sua sede da B__________ ad A__________ e che comunque, prudenzialmente, la pretesa litigiosa era stata ceduta alla società con sede ad A__________; quanto all’eccezione di perenzione processuale, la stessa era infondata, la sospensione della procedura essendo stata ordinata fino a che le eredi si fossero definitivamente determinate in merito all’accettazione dell’eredità, ritenuto che la dichiarazione di accettazione della successione da parte di AP 2 ed AP 1 risaliva a meno di due anni prima del 17 maggio 2005; e pure infondata era l’eccezione di prescrizione, la stessa non essendo stata sollevata, in violazione dell’art. 80 cpv. 2 CPC, prima di ogni altro atto di causa. Nei loro successivi scritti le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni.

 

 

                                   4.   Il Pretore, con decreto 10 maggio 2006, ha ritenuto che l’attrice aveva semplicemente trasferito la sua sede ad A__________ e che in ogni caso la pretesa dedotta in causa era stata ceduta dalla vecchia alla nuova entità societaria dopo l’inizio della presente lite e prima che la società __________ venisse poi radiata: dovendosi in tal caso applicare l’art. 110 CPC ed in assenza del consenso della controparte al subentro in causa della cessionaria, all’attrice doveva essere assegnato un termine di 60 giorni per chiedere la propria reiscrizione nel Registro delle Società (ex art. 653 (2B) del Companies Act 1985), ciò che è stato concretizzato nel dispositivo n. 2. Quanto alle altre eccezioni, quella di perenzione processuale è stata respinta sulla base delle argomentazioni dell’attrice, del tutto condivisibili. Lo stesso valeva per l’eccezione di prescrizione, atteso che le convenute non avevano proposto la relativa eccezione, come previsto dall’art. 80 cpv. 2 CPC, con domanda prima di ogni altro atto di causa, ma erano passate o avevano espressamente o tacitamente lasciato passare ad atti successivi (cfr. art. 29 cpv. 3 (recte: 4) CPC per analogia), in particolare omettendo di proporre l’eccezione subito dopo il suo compimento, nel febbraio 2004, rispettivamente dopo lo scritto 17 maggio 2005 della controparte. La reiezione delle due eccezioni è stata formalmente decisa nel dispositivo n. 1.

 

 

                                   5.   Il decreto 10 maggio 2006 è ora impugnato dalle convenute con due separati gravami, ai quali il Pretore, con ordinanza 2 giugno 2006, ha accordato l’effetto sospensivo richiesto.

                                         Con appello 31 maggio 2006 AP 1 e AP 2 chiedono di riformare il solo dispositivo n. 1 del querelato giudizio nel senso di accogliere l’eccezione di perenzione processuale e con ciò di stralciare dai ruoli la petizione e in subordine di accogliere l’eccezione di prescrizione e con ciò di respingere la petizione. A loro dire, l’eccezione di perenzione processuale doveva essere ammessa per due ragioni: innanzitutto perché l’attrice, ovvero la società con sede a B__________, destinataria dell’ordinanza 18 dicembre 2002, non aveva provveduto ad inoltrare entro il 15 febbraio 2003 la procedura ex art. 481 CCIt., avviata invece dalla sede di A__________, che però non era mai stata parte al procedimento; e inoltre siccome la procedura ex art. 481 CCIt., fino alla cui evasione era stata a suo tempo ordinata la sospensione, si era in realtà conclusa il 27 marzo 2003, per cui in data 17 maggio 2005 il termine biennale di perenzione era ormai trascorso. Ma anche l’eccezione di prescrizione, pacifico che il termine annuale di cui all’art. 60 CO fosse scaduto, era fondata, non potendosi ritenere che la richiesta di ridare corso alla causa ed indire a tale scopo un’udienza per incombenti, formulata il 17 maggio 2005 da AO 1, A__________, fosse di natura tale da precludere alle convenute la facoltà di eccepire l’intervenuta prescrizione: già si era detto infatti che l’attrice, ormai cancellata, non poteva più essere parte del procedimento dopo il 20 novembre 2001 e neppure poteva essere sostituita da AO 1, A__________, di modo che tutti gli atti di causa effettuati da costoro dopo quella data, tra cui l’inoltro dello scritto 17 maggio 2005, non erano validi, sicché le convenute ben potevano prevalersi della prescrizione, senza violare quanto disposto dall’art. 80 cpv. 2 CPC; in ogni caso l’applicazione per analogia dell’art. 29 cpv. 4 CPC da parte del Pretore all’eccezione di prescrizione maturata in corso di causa non si giustificava, in quanto essa avrebbe precluso la corretta applicazione delle norme di diritto federale e segnatamente dell’art. 138 CO.

                                         Quanto all’appello 1° giugno 2006 di AP 3, lo stesso è stato stralciato dai ruoli dalla scrivente Camera con decreto 28 agosto 2006, per mancato versamento dell’anticipo.

                                        

 

                                   6.   Delle osservazioni 20 settembre 2006 con cui l’attrice postula la reiezione del gravame si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

 

 

                                   7.   L’art. 351 cpv. 2 e 3 CPC prevede che il giudice stralcia dal ruolo, d’ufficio, la causa in cui nessuna delle parti e neppure il giudice stesso (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 28 ad art. 351 con rif.) nel corso di due anni consecutivi ha compiuto un atto processuale, fermo restando però che i termini non decorrono quando le parti sono in attesa dell’emanazione della sentenza e quando il processo rimane sospeso giusta l’art. 107 CPC o giusta gli art. 104 e 106 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 44 ad art. 351 con rif.; cfr. pure II CCA 20 settembre 2005 inc. n. 12.2005.6).

 

 

                                   8.   Nel caso di specie si tratta in sostanza di stabilire se nelle more della causa ed in particolare tra il 9 ottobre 2002, data di sospensione della procedura a seguito del decesso di CE 1, ed il 6 ottobre 2005, data in cui le convenute AP 1 e AP 2 qui appellanti hanno eccepito l’intervenuta perenzione processuale, il termine biennale dell’art. 351 cpv. 2 CPC sia effettivamente venuto a scadenza senza che nessuna delle parti o il giudice abbia compiuto atti processuali.

 

                                8.1   È manifestamente a torto che le appellanti cercano in questa sede di prevalersi della presunta incapacità di essere parte dell’attrice, siccome - a suo dire - AO 1, B__________, sarebbe stata cancellata nelle more della causa e proprio per questo motivo il primo giudice le avrebbe imposto di reiscriversi, mentre che AO 1, A__________, non sarebbe mai subentrata in causa in sua vece. Di per sé non si vede in effetti in che modo tale aspetto possa influire sull’eccezione di perenzione processuale, il cui esito dipende unicamente dal fatto che siano o non siano stati compiuti atti processuali durante due anni consecutivi, tanto più che la questione - come vedremo nei considerandi che seguono - può in realtà essere risolta senza che si debbano prendere in considerazione gli atti processuali, potenzialmente contestati, compiuti dall’attrice dopo la data del suo scioglimento, il 20 novembre 2001 (doc. 47). In tali circostanze, il fatto, evidenziato nel gravame dalle appellanti, che la società con sede a B__________, destinataria dell’ordinanza 18 dicembre 2002, non avesse provveduto ad avviare entro il 15 febbraio 2003 la procedura ex art. 481 CCIt., che in realtà risultava essere stata promossa in sua vece dalla sede di A__________ (cfr. doc. 48), potrebbe forse significare che essa non aveva ossequiato al punto (ii) dell’ordinanza 18 dicembre 2002 con la conseguente decadenza della sospensione - ma, come vedremo più oltre, così non è - ma in ogni caso non comporta la perenzione della causa.

 

                                8.2   Ma torniamo ad esaminare l’ordinanza 18 dicembre 2002, il cui significato è in realtà chiaro. Decaduta la sospensione ordinata il precedente 9 ottobre (punto i), in base alla stessa e meglio al suo punto (ii) l’attrice era tenuta entro il 15 febbraio 2003 ad avviare in __________ la procedura ex art. 481 CCIt., cioè a chiedere alla competente autorità giudiziaria __________ di fissare agli eredi della defunta il termine entro cui dichiarare l’accettazione o la rinuncia dell’eredità, ritenuto che in virtù del punto (iii) la procedura sarebbe rimasta sospesa fino all’evasione di quanto disposto al punto (ii), ovvero fino a che l’autorità italiana si fosse espressa sull’avviata procedura ex art. 481 CCIt., interpretazione questa corroborata dalla motivazione addotta nei considerandi della decisione, secondo cui “occorre pertanto assegnare alla parte attrice principale un termine per procedere come all’art. 481 CCIt. e sospendere la vertenza fino a definizione di quel procedimento”. Si impone così una prima conclusione parziale e cioè che l’interpretazione data al punto (iii) dall’attrice e dal Pretore, secondo cui la sospensione della procedura sarebbe stata ordinata fino a che le eredi si fossero definitivamente determinate in merito all’accettazione dell’eredità, è errata.

                                         Malgrado sia pacifico che la procedura ex art. 481 CCIt. si sia conclusa già il 27 marzo 2003 (doc. 48) e che da quel momento, in base all’ordinanza 18 dicembre 2002 la sospensione sarebbe venuta meno, ciò non permette però ancora di ritenere fondata l’eccezione di perenzione processuale. L’art. 104 CPC prevede infatti che in caso di decesso di una parte, il processo resta sospeso sino alla scadenza del termine per la rinuncia alla successione. Si tratta di una sospensione obbligatoria del processo (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 3 ad art. 104 con rif.), imposta dalla legge per sapere se qualcuno degli eredi e chi intende continuare il processo in cui era coinvolta la persona defunta (Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, p. 409). Nella fattispecie ciò significa che, nonostante quanto ordinato dal giudice con l’ordinanza 18 dicembre 2002 (punti i e iii), la causa rimaneva in realtà sospesa per legge fino alla scadenza del termine per la rinuncia alla successione, che in base al diritto italiano era di 10 anni (art. 480 CCIt.), o comunque fino alla data di accettazione o non accettazione della successione da parte degli eredi (Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8. ed., § 28 n. 94), che in concreto è avvenuta il 20 maggio 2003, con la dichiarazione di accettazione da parte degli ultimi eredi, AP 1 e AP 2 (doc. AR). Per questo medesimo motivo, ovvero siccome l’art. 104 CPC prevede una sospensione obbligatoria del processo dal decesso di una parte fino alla scadenza del termine per la rinuncia della successione, è pure privo di conseguenze pratiche il fatto che l’attrice possa eventualmente non aver ossequiato il punto (ii) dell’ordinanza 18 dicembre 2002 che le faceva obbligo di avviare in __________, in prima persona, entro il 15 febbraio 2003 la procedura ex art. 481 CCIt., anche in questo caso dovendosi ritenere che la causa rimaneva comunque sospesa per legge, tanto più che il mancato ossequio di quel termine non era assortito da una qualsiasi comminatoria, quale ad esempio quella dello stralcio della causa.

 

                                8.3   Ammesso con ciò che la sospensione della causa ex art. 104 CPC era terminata il 20 maggio 2003, resta ora da esaminare se il successivo atto processuale sia avvenuto entro il termine biennale. Il quesito dev’essere risolto affermativamente. In effetti, quand’anche non si volesse ammettere la validità della richiesta 17 maggio 2005 dell’attrice per la sua presunta incapacità di essere parte, resterebbe comunque il fatto che l’indomani, il 18 maggio 2005, il Pretore aveva provveduto a citare le parti ad un’udienza, ciò che costituisce un atto interruttivo della prescrizione (Schwander, OR-Handkommentar, N. 1 ad art. 138 CO) e quindi anche della perenzione processuale ex art. 351 cpv. 2 CPC, disposizione che si basa su un concetto analogo di “atto giudiziario” (Rep. 1982 p. 133; II  CCA 2 febbraio 2006 inc. n. 12.2006.31). Ne discende l’infondatezza dell’eccezione di perenzione processuale.

 

 

                                   9.   Giusta l’art. 138 cpv. 1 CO quando la prescrizione sia interrotta mediante azione o eccezione, comincia a decorrere nel corso della procedura una nuova prescrizione ad ogni atto giudiziale delle parti e ad ogni provvedimento o decisione del giudice. Da un punto di vista processuale, il codice di rito prescrive, all’art. 80 cpv. 2 CPC, che la prescrizione può essere fatta valere anche al di fuori degli allegati preliminari, purché si sia compiuta in corso di causa, precisando tuttavia che in quel caso essa deve essere proposta prima di ogni altro atto di causa.

 

 

                                10.   Nel caso di specie non è contestato che il termine annuale di cui all’art. 60 CO sia scaduto nelle more della causa, tra il 20 maggio 2003 ed il 18 maggio 2005, senza che vi siano stati atti interruttivi della prescrizione. L’unica questione che resta da esaminare è pertanto quella di sapere se le convenute AP 1 e AP 2 abbiano eccepito l’intervenuta prescrizione conformemente alla legge.

 

                              10.1   Anche con riferimento all’eccezione di prescrizione le appellanti cercano di prevalersi del fatto che l’attrice non potrebbe più essere parte del procedimento dopo il 20 novembre 2001 e neppure potrebbe essere sostituita da AO 1, A__________, per cui tutti gli atti di causa effettuati da costoro dopo quella data, tra cui l’inoltro dello scritto 17 maggio 2005, non sarebbero validi, ciò che legittimava le convenute ad eccepire validamente la prescrizione, senza con ciò violare l’art. 80 cpv. 2 CPC. A torto. In realtà, anche in questo caso, la questione della presunta incapacità di essere parte dell’attrice è ininfluente per l’esito dell’eccezione. Nel caso di specie è in effetti incontestabile che l’intervenuta prescrizione, eccepita dalle appellanti il 6 ottobre 2005, non risulta essere stata da loro proposta con domanda processuale (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., n. 180 ad art. 80; Olgiati, op. cit., p. 136) prima di ogni altro atto di causa. Prima dell’inoltro di quella domanda processuale il giudice aveva in effetti già proceduto a tutta una serie di atti processuali e meglio all’emanazione di varie ordinanze processuali ex art. 95 e 136 cpv. 3 CPC, in particolare citando il 18 maggio 2005 le parti all’udienza per incombenti e poi rinviando a più riprese, il 10 giugno, il 17 giugno, il 22 giugno e il 27 giugno 2005, quella stessa udienza. Oltretutto anche le stesse convenute avevano in precedenza già inoltrato un atto giudiziale ex art. 136 cpv. 1 CPC, chiedendo, il 10 giugno 2005, il rinvio dell’udienza. Stando così le cose, non è nemmeno necessario stabilire se ad inibire la possibilità di sollevare l’eccezione di prescrizione pendente causa sia solamente l’esistenza di precedenti atti di causa dell’eccipiente, oppure sia già sufficiente la sola esistenza di precedenti atti di causa della controparte o del giudice.

 

                              10.2   Del tutto infondata è infine l’argomentazione delle appellanti secondo cui la regolamentazione dell’art. 80 cpv. 2 CPC violerebbe la forza derogatoria del diritto federale nella misura in cui impedirebbe ad una parte di prevalersi della prescrizione intervenuta nel corso di causa. La dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che spetta al diritto cantonale stabilire fino a che momento possa essere validamente eccepita la prescrizione (Spiro, Die Begrenzung privater Rechte durch  Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, Vol. I, § 231 p. 558 n. 16; Von Tuhr/Escher, Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrecht, Vol. II, § 81 n. 34a; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., n. 180 ad art. 80; DTF 119 II 108 consid. 3a; sentenza inedita del Tribunale federale del 7 dicembre 2004 4C.211/2004 consid. 3). Ora, l’art. 80 cpv. 2 CPC non impedisce affatto ad una parte di far valere la prescrizione che si è verificata nel corso di causa (cfr. DTF 123 III 213 consid. 5a), tanto è vero che proprio a questo scopo è stata prevista un’eccezione al principio della concentrazione dell’art. 78 CPC, ma le impone di agire con una certa sollecitudine, prima che vengano effettuati altri atti di causa, il tutto per far sì che la questione sia chiarita al più presto, senza ulteriori intralci alla procedura. Non si tratta per altro di una soluzione iniqua o illogica e in ogni caso non si può ritenere che il legislatore ticinese, codificando la norma, abbia precluso la corretta applicazione delle norme di diritto federale e segnatamente dell’art. 138 CO.

 

 

                                11.   Ne discende, a conferma del primo giudizio che respingeva entrambe le eccezioni, la reiezione del gravame.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili, calcolate su un valore litigioso di fr. 360'000.-, seguono l’integrale soccombenza delle convenute qui appellanti (art. 148 CPC), ritenuto che l’estrema brevità delle osservazioni all’appello giustifica l’attribuzione all’attrice appellata di un’indennità ripetibile ridotta.

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

 

 

dichiara e pronuncia

 

                                    I.   L’appello 31 maggio 2006 di AP 1 e AP 2 è respinto.

 

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

 

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.       950.-

                                         b) spese                                                      fr.         50.-

                                         Totale                                                           fr.    1’000.-

 

                                         da anticiparsi dalle appellanti in solido, restano a loro carico con l’obbligo di versare all’appellata, in solido, fr. 1’000.- per ripetibili.

 

                                  III.   Intimazione:

 

-    ;

-     ;

-     .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).