Incarto n.
12.2006.125

Lugano

13 febbraio 2007/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.833 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 10 dicembre 2004 da

 

 

AP 1

RA 2

 

 

 

contro

 

 

 

AO 1

RA 1

 

 

con la quale l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al versamento di fr. 21'993.90, oltre interessi, – ridotti in sede di conclusioni a fr. 16'883.60 più interessi – per sopravvenienza di un rischio coperto da polizza assicurativa, domanda alla quale si è opposta la convenuta, e che il Pretore ha respinto con sentenza 31 maggio 2006;

 

appellante l'attrice con atto di appello 13 giugno 2006, con cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione per fr. 12'247.20 oltre interessi, protestando spese di entrambe le sedi e chiedendo il beneficio dell'assistenza giudiziaria per la sede d'appello;

 

mentre la convenuta propone nelle sue osservazioni dell'5 luglio 2006 di respingere l'appello, con protesta di spese e ripetibili;

 

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:   

 

 

                                     1.    La ditta __________ M__________ SA, __________ (in seguito __________ SA) ha assunto, con decorrenza dal 15 gennaio 1999, AP 1 in qualità di operaia pulitrice. La __________ SA ha stipulato per i suoi dipendenti, presso la AO 1, un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia secondo la LCA, retta dalle condizioni generali d'assicurazione AO 1 edizione 1996 (in seguito CGA 1996) [incarto richiamato __________, doc. 1 e 2]. La predetta assicurazione prevede in particolare la corresponsione di un'indennità giornaliera, tale da garantire l'80% del salario, dopo un periodo d'attesa di 14 giorni.

 

 

                                     2.    AP 1 l'11 febbraio 2002 è divenuta inabile al lavoro a causa di un infortunio sul posto lavoro. Il caso è stato assunto dalla SUVA, che ha versato le prestazioni di legge, segnatamente le indennità giornaliere per perdita di guadagno. Dal 1° settembre 2002 la SUVA ha sospeso il versamento delle indennità sulla base di un accertamento del suo medico di fiducia (Dr. __________ M__________) del 14 agosto 2002, che attestava che l'incapacità lavorativa della lavoratrice non era più in relazione di causalità adeguata con l'infortunio dell'11 febbraio 2002, ma da ascrivere ormai a malattia (doc. V). La SUVA ha quindi invitato l'assicurata a rivolgersi all'assicurazione malattia (doc. Z). A seguito dell'opposizione di AP 1, l'8 ottobre 2002 la SUVA ha confermato la propria decisione (doc. HH), che ha trovato pure conferma definitiva il 25 marzo 2003 davanti al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni (doc. II).

                                            AP 1, nel frattempo licenziata dal datore di lavoro con effetto al 31 luglio 2002, si è quindi rivolta alla AO 1, che però ha rifiutato di corrispondere prestazioni in applicazione dell' assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia precedentemente stipulata dalla __________ SA.

 

 

                                     3.    Con petizione 10 dicembre 2004 l'attrice ha sostenuto – con riferimento al certificato medico di cui al doc. UU – che la malattia “ha avuto inizio ancora durante la vigenza del rapporto di lavoro”. Ha quindi chiesto che la AO 1 fosse condannata a versarle le indennità di malattia stabilite contrattualmente per il periodo dal 1° settembre 2002 al 30 luglio 2003, da lei quantificate in complessivi fr. 21'993.90, oltre interessi. Con risposta 3 marzo 2005 la convenuta si è opposta alla petizione ed ha in particolare eccepito la prescrizione della pretese assicurative, avendo l'attrice fatto valere la sua richiesta dopo la scadenza del termine di due anni fissato dall'art. 46 LCA. Le posizioni delle parti sono state confermate nelle rispettive repliche e dupliche. Esperita l'istruttoria le parti hanno rinunciato al dibattimento finale confermandosi nei rispettivi allegati conclusivi. Con le conclusioni del 14 novembre 2005 l'attrice ha tuttavia ridotto la propria richiesta a fr. 16'883.60 più interessi.

 

 

                                     4.    Con decisione 31 maggio 2006 il Pretore ha accertato che la comparsa della malattia (fibromialgia) – sulla quale l'attrice ha fondato le sue richieste d'indennità – può essere fatta risalire al più presto al 22 luglio 2002 (visita del Dr. S__________) o al più tardi al 14 agosto 2002 (attestato del Dr. M__________). Considerato l'inizio della malattia come il dies a quo del termine di prescrizione di due anni dell'art. 46 LCA, il Pretore ha quindi concluso che il 10 dicembre 2004, al momento dell'introduzione dell'azione – in assenza di comprovati atti interruttivi ai sensi dell'art. 135 CO – gli eventuali diritti dell'attrice erano prescritti. Il primo giudice ha dunque respinto la petizione senza entrare nel merito delle restanti questioni.

 

 

                                     5.    Con appello 13 giugno 2006 AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione per fr. 12'247.20 oltre interessi, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi e beneficio di assistenza giudiziaria per la sede d'appello. A mente dell'appellante la prescrizione di due anni, prevista dall'art. 46 LCA, non decorrerebbe dal momento in cui si manifesta la malattia, quanto piuttosto dal giorno in cui ogni singola indennità giornaliera diventa esigibile. Le indennità giornaliere relative al biennio precedente l'inoltro dell'azione, – ovvero a partire dal 1° dicembre 2002 – non sarebbero dunque prescritte. L'appellante chiede pertanto che l'autorita di ricorso abbia “a determinarsi nel merito della richiesta disponendo di piena cognizione”.

 

                                            Con osservazioni 5 luglio 2006 l'appellata postula la reiezione del gravame con argomenti di cui si dirà, se del caso, nel seguito.

 

                                     6.    Secondo l’art. 46 LCA i crediti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni dal fatto su cui è fondata l’obbligazione. La norma è applicabile sia ai crediti dell’assicuratore nei confronti dello stipulante, sia ai crediti di quest'ultimo nei confronti del primo, in particolare costituiti delle prestazioni assicurative: determinante è in ogni caso che il credito si fondi sul contratto assicurativo e non solo che stia in un rapporto di correlazione con il medesimo (Graber, Basler Kommentar, N. 3 ad art. 46 LCA).

                                            Secondo l'appellante, il termine di prescrizione decorrerebbe dal giorno in cui ogni singola indennità giornaliera diventa esigibile. Quindi le indennità successive al 1° dicembre 2002, rientrando nel biennio precedente alla petizione, non sarebbero prescritte. A torto.

 

                                     6.1  Il Tribunale federale ha in effetti già avuto modo di stabilire che, nel caso di un'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia, l'obbligazione dell'assicuratore di fornire la prestazione è determinata dall'incapacità di lavoro dovuta a malattia, constatata da un medico, e dalla scadenza del termine d'attesa; quando questi due elementi di fatto sono stabiliti, l'obbligazione di base dell'assicuratore di fornire la prestazione prende avvio e il termine di prescrizione comincia a decorrere per tutte le indennità giornaliere esigibili durante la permanenza dell'incapacità di lavoro constatata dal medico (DTF 127 III 268, consid. 2b). A meno che il contrario non risulti chiaramente dal contratto, il versamento delle indennità giornaliere deve infatti essere considerato come una prestazione globale unica, che si prescrive nel suo complesso (Thalmann, Die Verjährung im Privatversicherungsrecht, Zurigo 1939, pag. 169).

 

                                     6.2  L'appellante non contesta l'accertamento del Pretore che fa risalire l'inizio della malattia al più presto al 22 luglio 2002 (visita del Dr. S__________) o al più tardi al 14 agosto 2002 (attestato del Dr. M__________). Del resto nella petizione (act. I, pag. 5 verso il basso) essa aveva sostenuto che la malattia “ha avuto inizio ancora durante la vigenza del rapporto di lavoro”, quindi prima del 31 luglio 2002, data alla quale detto rapporto ha avuto termine per licenziamento. Il termine d'attesa, fissato contrattualmente in 14 giorni, è quindi giunto a scadenza al più tardi il 28 agosto 2002. Quest'ultima data è determinante per il computo dell'inizio del termine biennale previsto dall'art. 46 LCA. In assenza di una specifica norma contrattuale, che permetta di non considerare il versamento delle indennità giornaliere come una prestazione globale unica – l'appellante per altro non ne indica – e di atti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art. 135 CO, le pretese dell'attrice erano prescritte al più tardi il 29 agosto 2004. La censura fondante l'appello cade dunque nel vuoto. La disamina delle ulteriori argomentazioni dell'appellante diventa priva di rilievo.

 

 

                                     7.    Ne discende che l'appello in oggetto, del tutto infondato, deve essere respinto. Lo stesso non aveva nessuna possibilità di esito favorevole. Non può quindi essere concessa all'appellante l'assistenza giudiziaria in questa sede. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d'appello seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Nella commisurazione degli oneri processuali si tiene conto di un valore di causa di fr. 12'247.20.

 

Per questi motivi,

 

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

 

 

dichiara e pronuncia:   

 

 

                                   1.   L'appello 13 giugno 2006 di AP 1 è respinto.

 

                                   2.   La domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, in sede di appello, di AP 1 è respinta.

 

                                   3.   Gli oneri processuali della procedura di appello, consistenti in:

                                        

                                         a) tassa di giustizia      Fr.         700.-

                                         b) spese                         Fr.           50.-

                                                                                Fr.         750.-

 

                                         sono a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1'200.-- a titolo di ripetibili d’appello.

 

 

 

                                   4.   Intimazione:

 

-

-

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

 

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.