Incarto n.
12.2006.127

Lugano

28 novembre 2006/lw

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2001.232 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 4 aprile 2001 da

 

 

AO 1 

rappr. dall’   RA 1 

 

 

contro

 

 

AP 1 

rappr. dall’   RA 2 

 

 

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 12'028.40 oltre interessi al 5% dal 5 marzo 1997, domanda avversata dalla convenuta, e che il Segretario assessore ha accolto con sentenza 31 maggio 2006 limitatamente all’importo di fr. 12'028.40 oltre interessi al 5% dal 3 novembre 2000;

 

appellante la convenuta con atto di appello 21 giugno 2006, con cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione, e in subordine di riformarlo nel senso di ridurre a fr. 8'780.85 oltre interessi al 5% dal 3 novembre 2000 l’importo dovuto, con conseguente diversa ripartizione degli oneri processuali e delle ripetibili, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre l'attrice non ha presentato osservazioni all’appello;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

 

ritenuto

 

in fatto e in diritto:

 

                                         che il 24 novembre 2006 l’appellante ha chiesto lo stralcio della procedura dai ruoli, l’appellata AO 1 essendo stata radiata d’ufficio dal Registro di commercio in applicazione dell’art. 89 ORC il 14 novembre 2006;

 

                                         che la parte appellata è ormai sprovvista di personalità giuridica (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 38 m. 35; II CCA 6 aprile 2004 inc. n. 12.2003.72, 8 aprile 2004 inc. n. 12.2003.125);

 

                                         che la tassa e le spese di giudizio vanno percepite a carico dell'anticipo già prestato dall'appellante mentre non vi sono ripetibili da assegnare, già per il fatto che non sono state presentate osservazioni all’appello;

 

 

Per i quali motivi,

vista, per le spese, la vigente TG

 

pronuncia

 

                                   1.   L’appello 21 giugno 2006 di AP 1 è stralciato dai ruoli.

 

                                   2.   La tassa di giudizio di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- (totale fr. 200.-) sono prelevate dall’anticipo versato all’inizio della procedura d’appello.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-     

-     

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

 

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario