Incarto n.
12.2006.130

Lugano

10 luglio 2006/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

 

segretaria:

Bianchi

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2006.40 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 14 febbraio 2006, da

 

 

AO 1

e

AO 2

rappr. da RA 1

 

 

contro

 

 

e __________ AP 1

 

 

in materia di contratto di locazione che il Pretore, con sentenza 12 giugno 2006, ha parzialmente accolto condannando i convenuti a pagare, per pigioni arretrate e per quelle sino alla fine della locazione, accertata a fine maggio 2006, l’importo di Fr. 10'924.45.

 

Ed ora sullo scritto 2 luglio 2006, spedito il successivo 5 luglio, alla Pretura con il quale i convenuti dichiarano il loro disaccordo con la decisione e che è stato trasmesso a questo Tribunale a valere quale atto d’appello.

 

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa

 

 

 

 

 

Considerato

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                         che, nelle procedure in materia di locazione, il termine per ricorrere contro una sentenza del Pretore è di 10 giorni (art. 411 cpv. 2 CPC);

 

                                         che la sentenza del Pretore è stata spedita il 13 giugno 2006 ed il relativo plico raccomandato distribuito al domicilio dei signori AP 2 il 14 giugno 2006 (cfr www.posta.ch/trackandtrace con riferimento alla spedizione 98.00.650051.00188743);

 

                                         che, di conseguenza, il termine per proporre l’appello scadeva il 26 giugno 2006 e l’impugnazione dei convenuti, impostata il 5 luglio 2006, è ampiamente tardiva e quindi irricevibile;

 

                                         che, a dipendenza della tardività del ricorso, non torna conto esaminare se la lettera dei ricorrenti adempie ai requisiti minimi di forma e di argomentazione, per un ricorso, così come prescritti dall’art. 309 CPC, in particolare se contiene i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda;

 

                                        

Per i quali motivi

 

pronuncia

 

                                   1.   L’appello 2/5 luglio 2006 di AP 1e AP 2 è irricevibile perché tardivo.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse o spese.

 

                                   3.   Intimazione:

 

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-

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

 

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                     La segretaria