Incarto n.
12.2006.131

Lugano

12 luglio 2006/lw

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2005.295 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3- promossa con petizione 21 aprile 2005 da

 

 

 

AP 1

rappr. dall’

 

 

contro

 

 

 

AO 1

rappr. da RA 1

 

 

con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di una somma ridotta in replica a fr. 27'196.95 più interessi ed accessori, mentre quest’ultimo, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 105'832.35 oltre interessi;

 

ed ora sull’istanza di assistenza giudiziaria presentata l’8 settembre 2005 dall’attore,  che il Pretore, con decreto 21 giugno 2006, ha integralmente respinto;

 

ricorrente l'attore personalmente con scritto 5 luglio 2006, con cui chiede la revisione del giudizio negativo emanato dal primo giudice ed il conseguente accoglimento dell’istanza di assistenza giudiziaria;

 

 

 

 

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                         che con la decisione qui impugnata il Pretore ha negato all’attore l’assistenza giudiziaria nella causa in rassegna, osservando che la documentazione da questi versata agli atti non permetteva di concludere che egli si trovasse in una situazione di indigenza ai sensi dell’art. 3 Lag;

 

                                         che con lo scritto (recte: ricorso) che qui ci occupa l’attore, pur dichiarando di non essere d’accordo con il querelato giudizio, di cui chiede la modifica a suo favore, non si è assolutamente confrontato con le puntuali ed articolate motivazioni del primo giudice e soprattutto non ha indicato per quali motivi le stesse sarebbero errate o non potrebbero essere condivise, per cui l’impugnativa deve senz’altro essere dichiarata irricevibile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 23 e 27 ad art. 309; II CCA 22 marzo 2006 inc. n. 12.2005.23);

 

                                         che l’attore non può nemmeno essere seguito laddove afferma che il suo stato di indigenza risulterebbe in ogni caso dai nuovi documenti da lui prodotti con il gravame, in sede di appello essendo espressamente esclusa la produzione di nuova documentazione (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC); tanto più che la mancata tempestiva produzione degli stessi, pacificamente successivi all’inoltro dell’istanza di assistenza giudiziaria e precedenti l’emanazione del decreto qui impugnato, è chiaramente dovuta a negligenza della stessa parte attrice;

 

                                         che il ricorso, irricevibile nel suo complesso, deve pertanto essere respinto;

 

 

 

 

 

 

 

 

Per i quali motivi,

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso 5 luglio 2006 di AP 1 è irricevibile.

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-

-

- __________

 

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario