Incarto n.
12.2006.134

Lugano

26 luglio 2006/lw

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire in materia di locazione nella causa inc. n. DI.2006.776 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, e più precisamente sull’istanza di sfratto 9 giugno 2006 promossa da

 

 

AO 1 

rappr. dalla RA 1 

 

 

contro

 

 

 e  AP 1 

 

 

nonché sull’istanza di contestazione della disdetta introdotta il 18 aprile 2006 innanzi all’Ufficio di conciliazione di Lugano Ovest da

 

 

AP 1, __________

 

 

 

contro

 

 

 

AO 1, __________

rappr. dalla RA 1

 

sulle quali il Segretario assessore si è pronunciato con sentenza 6 luglio 2006, respingendo l’istanza di contestazione della disdetta ed accogliendo l’istanza di sfratto;

 

ed ora sullo scritto (recte: appello) 14 luglio 2006 con cui i conduttori, soccombenti in prima sede, dichiarano di ricorrere contro la sentenza di sfratto;

 

mentre la controparte non è stata invitata a presentare le sue osservazioni;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

 

ritenuto

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                          che con la decisione 6 luglio 2006  qui impugnata il Segretario assessore, preso atto che la locatrice aveva posto termine al contratto di locazione con effetto dal 1° maggio 2006 in forza della disdetta per mora del 21 marzo 2006, ha respinto l'istanza di contestazione della disdetta ed accolto l'istanza di sfratto;

 

                                          che con l’appello 14 luglio 2006 i conduttori dichiarano di ricorrere contro la decisione di sfratto, senza motivazioni e senza muovere critiche alla sentenza impugnata;

 

                                          che il gravame, del tutto infondato, può essere evaso già nell'ambito dell'esame preliminare dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per eventuali osservazioni;

 

                                         che l’appello è infatti irricevibile siccome sprovvisto di qualsiasi motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC), i ricorrenti non essendosi confrontati in alcun modo con le argomentazioni del primo giudice, ciò che impedisce il suo esame nel merito;

 

                                          che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC);

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   L’appello 14 luglio 2006 di AP 1 è respinto.

 

                                   2.   Gli oneri processuali di complessivi fr. 100.- (tassa di giustizia di fr. 50.- e spese di fr. 50.-) sono a carico degli appellanti.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-    

-    

-   

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

 

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario