Incarto n.
12.2006.140

Lugano

28 agosto 2006/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente quale autorità giudiziaria competente a decidere i ricorsi contro le decisioni emanate dall’autorità di vigilanza cantonale sul registro di commercio

 

chiamata a statuire sul ricorso presentato il 17/18 luglio 2006 da

 

 

 

  RI 1 

 

 

contro la decisione 20 ottobre 2005 (inc. n. 19/2005 RC) della Sezione del registro fondiario e di commercio, che aveva parzialmente accolto il suo ricorso 16 agosto 2005 contro la bolletta no. 5.2004.6.7628.2 emessa il 20 luglio 2005 dall'Ufficio dei registri del distretto di Lugano, ordinando a quest’ultimo di emettere una nuova bolletta ai sensi dei considerandi, il tutto senza prelevare tassa di giustizia o spese;

 

 

con cui il ricorrente ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di attribuirgli un’indennità per ripetibili di almeno fr. 100.-, con protesta di spese e ripetibili;

 

 

mentre l’Ufficio del registro di commercio del distretto di Lugano non è stato invitato a presentare le sue osservazioni;

 

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                         che RI 1 ha impugnato la bolletta no. 5.2004.6.7628.2 emessa dall'Ufficio dei registri di Lugano a seguito di alcune iscrizioni relative alla società __________, di cui egli è amministratore unico, chiedendo in sostanza che l’importo non pagato a suo tempo da quella società ed ora posto a suo carico fosse ridotto da fr. 525.- a fr. 120.-;

 

 

                                         che con decisione 20 ottobre 2005 la Sezione del registro fondiario e di commercio, dopo aver preso atto delle osservazioni dell’Ufficio dei registri di Lugano, ha parzialmente accolto la sua impugnativa, ordinando a quest’ultimo di emettere una nuova bolletta ai sensi dei considerandi, ridotta a fr. 125.-, il tutto senza aver prelevato tassa di giustizia o spese;

 

 

                                         che con il ricorso che qui ci occupa, datato 17 luglio 2006, RI 1, dopo aver osservato di aver ricevuto una copia della decisione della Sezione del registro fondiario e di commercio unicamente il 30 giugno 2006, chiede di riformare il giudizio emanato da quell’autorità nel senso che gli sia attribuita un’indennità per ripetibili di almeno fr. 100.-;

 

 

                                         che il gravame, manifestamente infondato, può senz’altro essere evaso già nell’ambito dell’esame preliminare dell’art. 48 LPamm (norma applicabile in virtù del rimando contenuto nell’art. 6 cpv. 2 LcantRC, relativo ai soli ricorsi innanzi alla Camera civile d’appello), senza necessità di intimarlo alla controparte per le osservazioni (II CCA 17 luglio 2003 inc. n. 12.2003.118);

 

 

                                         che in effetti, a prescindere dalla tempestività o meno del ricorso, questione che nelle particolari circostanze può in definitiva rimanere indecisa, è incontestabile che la Sezione del registro fondiario e di commercio (dal 1° gennaio 2006 il Dipartimento competente designato dal Consiglio di Stato), allorché si pronuncia sulle impugnative contro le disposizioni dell’Ufficio dei registri, pur potendosi esprimere sulla ripartizione delle spese della procedura (art. 13 n. 2 e 14 OTRC e art. 4 cpv. 2 LcantRC), non è però autorizzata ad attribuire ripetibili alla parte vincente, tale facoltà non essendole riconosciuta -con un silenzio che dev’essere considerato qualificato- da alcuna disposizione di legge, del resto nemmeno menzionata dal ricorrente, il quale invero neppure pretende l’esistenza di una lacuna nella legge, da eventualmente colmare in tal senso; diversa è per contro la soluzione adottata per la procedura innanzi alla scrivente Camera, cui tale facoltà è invece espressamente conferita, in virtù del rimando cui si è già accennato, dall’art. 31 LPamm;

 

 

                                         che ad ogni buon conto, visto l’ampio potere di apprezzamento che compete all’autorità giudicante in materia di spese e ripetibili (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 32 ad art. 148), nella presente fattispecie il mancato riconoscimento di un’indennità per ripetibili a favore del qui ricorrente, che in sostanza costituisce un’implicita compensazione delle stesse (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 7 ad art. 150), nemmeno potrebbe essere considerato abusivo e con ciò censurabile (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 32 ad art. 148), atteso che la sua impugnativa contro la bolletta emanata dall’Ufficio dei registri di Lugano, che per altro non gli ha comportato uno sforzo o un dispendio di tempo particolarmente eccessivo (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, p. 162 con rif. a RDAT I-1995 n. 8), è in definitiva stata accolta solo parzialmente e soprattutto che l’Ufficio dei registri, nelle sue osservazioni, ne aveva postulato l’accoglimento (cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 23 ad art. 148) e dunque non poteva essere considerato soccombente (cfr. Borghi/Corti, op. cit., p. 160);

 

 

 

                                         che, data la particolarità della fattispecie, ci si può esimere dal prelevare tassa di giustizia e spese per la procedura di secondo grado;

 

 

 

 

 

 

 

 

Per i quali motivi,

viste le norme richiamate

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso 17 luglio 2006 dellRI 1 è respinto.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse ne spese. Non si assegnano ripetibili.

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

__________-  

 

                                     

                                         Comunicazione:

                                         - (art. 103 litt. b seconda frase OG)

 

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione (art. 97 e seg. OG)