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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2003.48 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 14 marzo 2003 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 232'024.10 oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Zurigo 4;
domande avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Segretario assessore con sentenza 10 luglio 2006 ha respinto;
appellante l'attrice con atto di appello 31 agosto 2006, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con osservazioni 18 ottobre 2006 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Alla fine del 1999 C__________ __________ SA (in seguito: C__________) ha concluso con la succursale __________ della cooperativa AO 1 (in seguito: AO 1) un accordo di collaborazione, in forza del quale la prima avrebbe ceduto alla seconda il settore d’azienda inerente il commercio di materiali da costruzione e di attrezzi concentrando le proprie risorse nel commercio di ferro di armatura e la seconda avrebbe ottimizzato il suo settore di rivendita di materiali da costruzione iniziandosi alla vendita di ferro di armatura presso la propria clientela (cfr. doc. F p. 2). Parallelamente le due società hanno sottoscritto un contratto di fatturazione ed incasso (“factoring”), in base al quale le forniture da parte di C__________ sarebbero da lei state fatturate ai suoi clienti, ritenuto che AO 1, dopo averle anticipato quanto fatturato e previa trattenuta di una provvigione, ne avrebbe curato l’incasso (doc. 19).
2. Nella primavera del 2001 C__________, confrontata con una quantità di commesse tale da non permetterle di evadere da sola tutte le ordinazioni, ha interpellato AP 1 (in seguito: AP 1) per assorbire parte della produzione. Quest’ultima, vantando a quel momento nei confronti di C__________ un credito di fr. 64'082.- per precedenti forniture, per il cui incasso stava procedendo nelle vie esecutive, era inizialmente restia ad una nuova collaborazione. Fu così che il 28 giugno 2001 AP 1 trasmise a AO 1 una bozza di accordo (doc. H), i cui termini sarebbero stati discussi in precedenza tra S__________ __________, direttore di C__________, L__________ e M__________ __________, direttore rispettivamente amministratore delegato di AP 1, e D__________ __________, allora direttore della succursale __________ di AO 1, ed in base al quale quest’ultima si impegnava al pagamento delle nuove forniture a favore di C__________. Benché l’accordo non sia stato sottoscritto da alcuna delle parti interessate, AP 1 ha dato seguito a diverse ordinazioni di acciaio sagomato: in un primo tempo ha emesso 4 fatture (doc. G), di fr. 28'498.65, di fr. 59'349.15, di fr. 65'880.95 e di fr. 33'433.30, trasmettendole dapprima ad AO 1 e poi, dopo che erano state da lei contestate (doc. 7), inviandole, su richiesta di D__________ __________ e dopo il loro annullamento mediante l’emissione di corrispondenti note di credito (doc. N), a C__________ (doc. O); in seguito ha emesso altre 2 fatture (doc. P), di fr. 33'522.95 e di fr. 11'339.10, direttamente a C__________. Le somme fatturate non essendo state pagate, né da quest’ultima, nel frattempo fallita, né da AO 1, Ghielmimport ha avviato la presente causa.
3. Con la petizione in rassegna, avversata dalla controparte, AP 1 ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 232'024.10 più interessi ed accessori, rilevando come la convenuta si fosse impegnata verbalmente al pagamento delle forniture in occasione dell’incontro a 4 avvenuto nel giugno 2001, per cui era irrilevante che il relativo accordo non sia poi stato sottoscritto e che, su richiesta della convenuta, la quale aveva invero promesso che agendo in tal modo, d’accordo C__________, le fatture sarebbero state da lei pagate trattenendo quegli importi da quanto sarebbe stato dovuto a C__________ in virtù del contratto di factoring, le fatture siano in seguito state intestate a quest’ultima; tanto più che il tenore dell’accordo non era mai stato contestato.
4. Il Segretario assessore, con la sentenza qui oggetto di impugnativa, ha respinto la petizione. Il giudice di prime cure ha innanzitutto escluso, sulla base delle risultanze istruttorie, che fra le parti fosse venuto in essere un rapporto contrattuale, gli unici elementi documentali che sembravano attestare tale tesi essendo alcuni atti unilaterali dell’attrice stessa (in particolare bozza di accordo, fatture e richiami), che però non avevano trovato conferma da parte della convenuta. In ogni caso l’accordo su cui poggiavano le pretese dell’attrice, se mai fosse esistito, sarebbe stato assunto, per la convenuta, dal solo direttore con diritto di firma collettiva D__________ __________: esso non era però stato convalidato da un altro rappresentante della convenuta; quest’ultima nemmeno aveva ratificato il suo operato, negando dapprima ogni riscontro positivo alle sollecitazioni dell’attrice e distanziandosi espressamente poi dalle allegazioni dell’attrice; e infine neppure si poteva ritenere che l’attrice potesse prevalersi dell’eventuale conferimento a costui di una procura (individuale) apparente.
5. Con l’appello che qui ci occupa l’attrice chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione. Contrariamente all’assunto del Segretario assessore, era innanzitutto incontestabile che la convenuta, rappresentata nell’occasione da D__________ __________, si fosse effettivamente impegnata a pagare le forniture dell’attrice: la versione contraria resa in sede testimoniale da quest’ultimo, che era chiaramente interessato alla lite ed era per altro incorso in tutta una serie di contraddizioni, era in effetti stata smentita dal teste S__________ __________, del tutto disinteressato all’esito della lite e le cui dichiarazioni, del tutto limpide, avevano per altro trovato ampia conferma in sede d’istruttoria, sicché ben si doveva fare astrazione della testimonianza del primo a favore di quella del secondo. Quanto poi alla pretesa incapacità di D__________ __________ di rappresentare la convenuta, la stessa era del tutta infondata: intanto era assodato e manifesto che costui disponeva di poteri ben più estesi di quanto sostenuto nella sentenza impugnata, potendo addirittura agire a titolo individuale, ciò che per altro la stessa controparte aveva confermato o comunque non aveva mai contestato, tanto meno prima dell’inoltro della causa; solo in sede di risposta, per la prima volta ed in modo abusivo, la convenuta aveva accennato ai diritti di firma iscritti a registro di commercio, sennonché non si poteva ritenere che la questione, evocata in modo vago, fosse stata validamente eccepita; il giudice aveva oltretutto misconosciuto che la convenuta aveva a più riprese ratificato l’operato di D__________ __________; e infine neppure potevano essere condivise le argomentazioni, specie quella in punto alla mancanza di buona fede da parte sua, che avevano indotto il primo giudice ad escludere che la convenuta potesse essere vincolata sulla base di una procura apparente.
6. Delle osservazioni con cui la convenuta postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.
7. Considerazioni di economia processuale impongono di esaminare in primo luogo la seconda censura, quella con cui il Segretario assessore aveva evidenziato che l’accordo alla base delle pretese dell’attrice sarebbe stato assunto, per la convenuta, da una persona, D__________ __________, che, disponendo pacificamente di un diritto di firma collettiva a 2 iscritto a registro di commercio (doc. B), non poteva, di principio, vincolare da solo la convenuta, e di fatto non l’aveva vincolata, non essendo stato provato che il suo operato fosse stato ratificato da un’altra persona con diritto di firma collettiva, tanto più che in concreto era escluso che la convenuta potesse essere vincolata sulla base di una procura apparente. È in effetti evidente che la reiezione della censura renderebbe superfluo l’esame dell’altra contestazione dell’attrice, quella con cui si pretende che l’accordo litigioso sarebbe stato effettivamente concluso nei termini pretesi da quest’ultima.
8. A detta dell’attrice, innanzitutto, l’eccezione in merito ai poteri di rappresentanza di D__________ __________ nemmeno avrebbe dovuto essere esaminata dal giudice di prime cure in quanto la convenuta, in sede di risposta, aveva accennato alla questione unicamente in modo vago ed in termini interrogativi, ciò che non poteva essere considerata una valida contestazione ai sensi dell’art. 170 CPC. Il rilievo è infondato. Con la risposta di causa la convenuta aveva in effetti dapprima addotto che i documenti prodotti “dimostrano però che l’attrice era a conoscenza che ogni impegno di AO 1 doveva essere sottoscritto da almeno due persone, e che __________ non avrebbe mai da solo potuto vincolare AO 1, come risulta dall’estratto doc. B” (p. 3 ad 4), il che costituisce una vera e propria contestazione in merito ai poteri di rappresentanza di D__________ __________ e non un semplice e vago accenno alla questione, e in seguito si era domandata “come mai sapendo che individualmente __________ non era in grado di vincolare la AO 1 (v. comunicazioni __________ doc. 5 - __________ doc. 7 - estratto RC) i rappresentanti dell’attrice non hanno mai fatto nulla” (p. 6 ad 5), ritenuto che anche in questo caso la mancanza dei poteri di rappresentanza di D__________ __________, a mo’ di valida contestazione, era stata data per assodata dalla convenuta, la quale con l’interrogativo posto a quel momento si chiedeva come mai in tali circostanze l’attrice non avesse agito diversamente. Che le predette allegazioni della convenuta andassero intese come contestazione è stato del resto ammesso, almeno implicitamente, dalla stessa parte attrice nel corso della causa, nella misura in cui essa, in replica, ha dapprima ritenuto opportuno puntualizzare, con riferimento al punto 4 della risposta, che “è perfettamente abusivo argomentare ora che quest’ultimo [D__________ __________] aveva solo firma collettiva” (p. 4) e ha poi ribadito, con riferimento al punto 5 della risposta, che “__________... ha sempre agito quale rappresentante della AO 1, mai subordinando qualsivoglia sua decisione all’accordo di altre persone” (p. 6).
9. L’attrice evidenzia poi che l’eccezione sollevata dalla convenuta sarebbe in ogni caso infondata nel merito, per tutta una serie di ragioni, che per altro sono perlopiù irricevibili, siccome in gran parte evidenziate per la prima volta solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC): intanto era chiaro che D__________ __________ poteva agire a titolo individuale, ciò che per altro la stessa controparte aveva confermato o comunque non aveva mai contestato, almeno prima dell’inoltro della causa; la convenuta aveva inoltre ratificato l’operato di D__________ __________; e infine era incontestabile che quest’ultimo avesse agito in virtù di una procura apparente.
Prima di passare in rassegna le singole obiezioni dell’attrice, vale la pena rammentare brevemente i principi giuridici che disciplinano la materia.
9.1 Il diritto della rappresentanza (art. 32 segg. CO) non contiene norme particolari in merito alla rappresentanza collettiva (Watter, Basler Kommentar, 3ª ed., n. 24 ad art. 33 CO; Zäch, Berner Kommentar, n. 64 ad art. 33 CO). La questione è nondimeno oggetto di alcune disposizioni di legge ed in particolare, per quanto qui interessa, dell’art. 460 cpv. 2 CO, secondo cui in caso di conferimento ad un procuratore di un diritto di firma collettiva, da iscriversi a registro di commercio (art. 458 cpv. 2 CO), la firma di uno non vale senza il concorso degli altri nel modo prescritto, rispettivamente dell’art. 899 cpv. 2 CO, in forza del quale in caso di rappresentanza di una società cooperativa rimangono riservate le disposizioni iscritte nel registro di commercio che prescrivono la rappresentanza in comune della ditta. Queste norme prevedono in sostanza che in caso di procura collettiva iscritta a registro di commercio il procuratore non può agire a titolo individuale in modo vincolante (Watter, op. cit., n. 24 ad art. 33, n. 7 ad art. 460 e n. 19 ad art. 718a CO; Jermini, OR-Handkommentar, n. 7 ad art. 460 CO) e la buona fede dei terzi circa la facoltà del procuratore ad agire individualmente è di principio esclusa (Watter, op. cit., n. 11 ad art. 460 e n. 22 ad art. 718a CO). L’effetto di rappresentanza può tuttavia intervenire, qualora il procuratore a firma collettiva agisca nondimeno a titolo individuale, nei seguenti casi: i) se allo stesso viene conferita una procura individuale (Watter, op. cit., n. 9 ad art. 460 e n. 21 ad art. 718a CO); ii) se i terzi possono ritenere in buona fede che la procura collettiva sia stata convertita, eventualmente anche solo in modo tacito o per atti concludenti, in una procura individuale (Watter, op. cit., n. 24 ad art. 33, n. 9 ad art. 460 e n. 22 ad art. 718a CO; Gautschi, Berner Kommentar, n. 9b2 ad art. 460 CO; Zäch, op. cit., n. 69 ad art. 33 CO); iii) se il procuratore stesso può ritenere in buona fede l’esistenza di una tale conversione (Watter, op. cit., n. 24 ad art. 33, n. 9 ad art. 460 e n. 21 seg. ad art. 718a CO); iv) se un altro procuratore con firma collettiva o individuale ha consentito preventivamente all’operato a titolo individuale del procuratore (Watter, op. cit., n. 21 ad art. 718a CO; Gautschi, op. cit., n. 9b1 ad art. 460 CO; Zäch, op. cit., n. 70 ad art. 33 CO) o lo ha in seguito ratificato (Watter, op. cit., n. 25 ad art. 33 e n. 21 ad art. 718a CO; Gautschi, op. cit., n. 9b1 ad art. 460 CO; Zäch, op. cit., n. 70 ad art. 33 CO); v) se infine il procuratore nelle particolari circostanze era autorizzato a sostituire tacitamente un altro procuratore collettivo (Watter, op. cit., n. 10 ad art. 460 CO; Gautschi, op. cit., n. 9b3 ad art. 460 CO).
9.2 Nel caso di specie va innanzitutto rilevato che l’attrice non ha specificato in modo chiaro e preciso in virtù di quale delle eccezioni appena menzionate si dovesse ritenere che l’operato di D__________ __________, il quale è pacificamente intervenuto a titolo individuale, potesse vincolare la convenuta. Essa si è piuttosto limitata ad esporre, disordinatamente, alcuni elementi di fatto che a suo dire erano tali da giustificare una tale effetto.
Da quanto si è potuto comprendere, è comunque già sin d’ora chiaro che essa non si è prevalsa dell’eventualità che l’operato di D__________ __________ fosse stato preventivamente autorizzato da un altro procuratore (eventualità iv.1) rispettivamente che nelle particolari circostanze egli potesse ritenersi autorizzato a sostituire un altro procuratore (eventualità v).
9.3 L’attrice, come detto, ha dapprima preteso, sulla base di una serie di elementi risultanti dall’istruttoria, che i poteri di rappresentanza di D__________ __________ in seno alla convenuta erano ben più ampi di quanto indicato a registro di commercio, egli essendo addirittura legittimato a firmare a titolo individuale, com’era noto ed accettato dalla convenuta. Nell’occasione non è invero chiaro se essa abbia con ciò ritenuto che a costui era stata conferita una procura individuale (eventualità i), oppure se egli potesse in buona fede ritenere che la procura collettiva era stata convertita in una procura individuale (eventualità iii) oppure ancora se il suo operato fosse stato ratificato (eventualità iv.2). Fatto sta che gli elementi menzionati dall’attrice, come vedremo, non sono comunque tali da suffragare validamente la sua tesi.
9.3.1 Essa adduce innanzitutto, a ragione, che D__________ __________ stesso, sentito in sede testimoniale (p. 17), avrebbe affermato che sulla base di un regolamento interno della convenuta egli, quale responsabile del punto vendita, avrebbe avuto una certa libertà di manovra ed in particolare avrebbe potuto firmare individualmente e comandare direttamente del materiale. Sennonché lo stesso teste, nel prosieguo della sua deposizione, ha pure aggiunto di non aver mai comandato direttamente del materiale a nessuno, anche se avrebbe potuto farlo, o da solo oppure con la firma di qualcun altro, a dipendenza dell’importanza dell’affare, che non era però in grado di quantificare; egli in precedenza aveva pure evidenziato che per qualsiasi decisione a qualsiasi livello la firma doveva sempre essere congiunta. Da tale testimonianza si possono trarre due conclusioni: da una parte che la facoltà di manovra di cui si è detto, di cui per altro il teste ha ammesso di non aver mai fatto uso, era limitata all’ordinazione di materiale da fornitori, ma non poteva riferirsi anche all’accordo commerciale qui in discussione, volto a far assumere dalla convenuta il pagamento di materiale fornito ad un suo fornitore; dall’altra che quella facoltà di manovra era comunque vincolata dall’importanza dell’affare, dovendosi in tal modo intendere che in presenza di un affare con importanti ripercussioni finanziarie, qual’era evidentemente quello in parola che in effetti avrebbe comportato esborsi per oltre fr. 200'000.-, s’imponeva sempre e comunque la firma congiunta dell’accordo. La deposizione del teste non consente in definitiva di corroborare la tesi fatta valere dall’attrice.
9.3.2 L’attrice evidenzia poi che il teste B__________ __________, responsabile amministrativo della convenuta, avrebbe precisato (p. 7) che, per procedere al pagamento di fatture, doveva esserci un ordine di un responsabile. Essa ne deduce che l’ordine non doveva emanare da due responsabili, ovvero che bastava l’intervento di un unico responsabile. La deduzione dell’attrice è assai ardita e in ogni caso non può essere generalizzata e soprattutto essere estesa all’accordo che qui ci occupa. Intanto si osserva che nell’occasione il teste si era riferito agli ordini fatti ai fornitori ed ai bollettini di consegna della merce e la sua affermazione andava quindi intesa nel senso che, per potersi procedere al pagamento delle fatture dei fornitori, queste dovevano essere accompagnate dagli ordini e dai bollettini recanti la firma di un responsabile della convenuta, lasciando con ciò intendere che documenti non firmati da personale della ditta o addirittura firmati da terzi o ancora non firmati non sarebbero stati presi in considerazione. Ma quand’anche, per ipotesi, si volesse ammettere che la deposizione potesse essere intesa come preteso dall’attrice, la facoltà di vincolare a titolo individuale la convenuta sarebbe stata in ogni caso valida solo per quanto riguardava le ordinazioni di merce ed i bollettini di consegna della stessa, ovvero per eventuali atti “di esecuzione” effettuati nell’ambito di accordi già esistenti. Era però escluso che questa procedura valesse anche per la sottoscrizione degli accordi alla base degli ordini o dei bollettini, e soprattutto per l’accordo qui in discussione, tanto è vero che egli, a scanso di equivoci, ha precisato che in un caso del genere s’imponeva sempre e comunque la sottoscrizione da parte di 2 persone munite del necessario diritto di firma.
9.3.3 L’attrice rileva poi che il teste G__________ __________, capoufficio della convenuta, avrebbe confermato (p. 10) che era D__________ __________ ad occuparsi della convenuta e ad acquisire gli affari e che anche S__________ __________ avrebbe dichiarato (p. 25) che costui decideva per la convenuta. Ne deduce, implicitamente, che D__________ __________ poteva firmare a titolo individuale e che tale facoltà gli era comunque stata concessa per atti concludenti. In realtà le testimonianze citate non possono essere intese come preteso dall’attrice. I testi si sono in effetti limitati ad evidenziare che D__________ __________ disponeva della facoltà di decidere, ciò che del resto era una logica prerogativa di un direttore, qual’egli era. Essi in realtà nulla hanno affermato in merito alla sua facoltà di agire a titolo individuale rispettivamente non si sono pronunciati sulla questione a sapere se, per essere vincolanti, le decisioni da lui prese dovessero in ogni caso essere ratificate da un’altra persona munita del necessario diritto di firma.
9.3.4 A comprova dell’esistenza di una più estesa facoltà di rappresentanza da parte di D__________ __________, l’attrice ha pure evidenziato che la convenuta, prima dell’inoltro della risposta di causa, e soprattutto nei doc. 1-3, mai aveva contestato che costui non potesse agire a titolo individuale ed anzi nel doc. 2 come pure in sede di risposta aveva espressamente affermato che questi era intervenuto quale suo rappresentante. Le circostanze addotte non sono in realtà decisive. Nel fatto che la convenuta, pur avendo ribadito di non dover pagare gli importi fatturati ritenendoli non dovuti in assenza di un qualsiasi contratto tra le parti, mai abbia espressamente contestato, prima dell’inoltro dell’allegato responsivo, e specialmente nei doc. 1-3, allestiti dal suo legale, che D__________ __________ non avesse il potere di rappresentarla, non si può in effetti ravvisare una ratifica dell’operato di quest’ultimo (II CCA 12 febbraio 1995 inc. n. 198/94), la giurisprudenza avendo già avuto modo di precisare che la ratifica presuppone la piena conoscenza della circostanza da ratificare (II CCA 4 gennaio 1991 inc. n. 2344, 22 gennaio 1996 inc. n. 10.95.75, 16 giugno 2006 inc. n. 10.2004.9), in concreto quindi dell’assenza del necessario potere di rappresentanza di costui, e che in ogni caso, nel dubbio, il semplice silenzio della parte sulla questione dell’estensione della sua rappresentanza, per altro nemmeno evocata dalla controparte, non può di principio essere intesa quale ratifica (Watter, op. cit., n. 6 ad art. 38 CO; Zäch, op. cit., n. 54 ad art. 38 CO; ICCTF 24 giugno 1999 4C.46/1999; II CCA 12 febbraio 1995 inc. n. 198/94); d’altronde, non essendovi stato - secondo la tesi della convenuta - alcun contratto tra le parti siccome D__________ __________ nulla aveva intrapreso nei confronti della controparte, non si vede proprio in che modo il suo operato o meglio il suo non-operato potesse essere in qualche modo ratificato, questione questa sulla quale la convenuta nemmeno dunque aveva motivo di pronunciarsi; a ciò si aggiunga che al momento dell’allestimento dei doc. 1-3 le forniture litigiose erano ormai da tempo avvenute e contestate, sicché la mancata contestazione immediata in merito al potere di rappresentanza non pregiudicava in alcun modo la posizione dell’attrice. Detto altrimenti, dal tenore di quei documenti, che negavano pur sempre il diritto al pagamento delle fatture dell’attrice, quest’ultima non poteva ancora dedurre in buona fede che la controparte avesse riconosciuto a D__________ __________ la facoltà di rappresentarla a titolo individuale. La circostanza che, a detta dell’attrice, la convenuta nel doc. 3 possa aver eventualmente puntualizzato affermazioni fatte da D__________ __________ quali impegni propri non modifica questo stato di fatto: innanzitutto non è dato di sapere quali siano le affermazioni a cui essa si riferiva, sicché la censura, non sufficientemente motivata, nemmeno può essere vagliata nel merito; d’altro canto nemmeno risulta che in quello scritto D__________ __________ abbia parlato di impegni da lui conclusi e che gli stessi sarebbero stati assunti per conto della convenuta; e in ogni caso non è stato preteso né tanto meno provato che nell’occasione la convenuta si riferisse proprio all’accordo qui litigioso. Contrariamente a quanto preteso dall’attrice, il fatto poi che nel doc. 2 la convenuta, riferendosi a sé stessa, abbia parlato di “ditta da lui [da D__________ __________] rappresentata” non significa affatto che costui fosse però anche stato autorizzato a rappresentarla, essendo già stato precisato in precedenza (consid. 8) che in sede di risposta (p. 4) - dove in pratica è stato ricopiato il passo contenuto nel doc. 2 - la convenuta, nonostante avesse ripreso quella medesima formulazione, aveva comunque esplicitamente provveduto a contestare il potere di rappresentanza; oltretutto il termine “rappresentanza” presuppone unicamente che una persona agisca in nome e per contro di un’altra, fermo restando che lo stesso viene utilizzato sia nel caso di rappresentanza con autorizzazione (art. 32 CO) sia nel caso di rappresentanza senza autorizzazione (art. 38 CO; in tal senso cfr. pure II CCA 12 febbraio 1995 inc. n. 198/94); e del resto, la formulazione utilizzata a quel, momento “ditta da lui rappresentata” nemmeno sarebbe errata, ma semmai impropria o incompleta, nella misura in cui egli poteva rappresentare la convenuta collettivamente, ritenuto che a quel momento nemmeno si era parlato di rappresentanza “individuale”. Quanto infine alla mancanza dell’esigenza di ordini firmati da un collaboratore della convenuta (doc. U), si rimanda alle considerazioni esposte in precedenza (consid. 9.3.2).
9.3.5 In definitiva i (pochi) elementi evidenziati dall’attrice non permettono ancora di concludere che D__________ __________ disponesse di una facoltà di rappresentanza più ampia di quella iscritta a registro di commercio, rispettivamente che questa situazione fosse nota, accettata o tollerata dalla convenuta, circostanza quest’ultima a sostegno della quale l’attrice non ha per altro addotto prova alcuna, se non la sua affermazione in tal senso. A conferma del fatto che la convenuta fosse all’oscuro ed anzi dovesse rimanere all’oscuro del concreto operato di D__________ __________, circostanza questa nota all’attrice, va oltretutto evidenziato che l’istruttoria aveva permesso di accertare che ai dipendenti dell’attrice era stato ordinato che tutta la corrispondenza relativa all’accordo litigioso, sia pure formalmente indirizzata alla convenuta, avrebbe in realtà dovuto essere trasmessa a D__________ __________ in busta chiusa, riservata e confidenziale, presso C__________ (teste E__________ __________ p. 5).
9.4 A detta dell’attrice, l’operato di D__________ __________ sarebbe in ogni caso stato vincolante per la convenuta in virtù di una procura apparente (eventualità ii).
9.4.1 Ai sensi dell'art. 33 cpv. 3 CO se il rappresentato comunica la facoltà di rappresentanza ad un terzo, la sua estensione in confronto di quest’ultimo è giudicata a norma dell’avvenuta comunicazione. Tale norma presuppone, oltre all'agire del rappresentante in nome del mandante e la buona fede del terzo contraente, la comunicazione della facoltà di rappresentanza dal rappresentato al terzo (DTF 120 II 197 consid. 2b). Quest'ultima, in particolare, può essere esplicita oppure tacita, può manifestarsi mediante un comportamento attivo o anche passivo: indispensabile è comunque che la controparte contrattuale abbia potuto interpretare l’atteggiamento del rappresentato, secondo il principio della buona fede (art. 2 cpv. 1 CC), come una sua comunicazione della facoltà di rappresentanza da lui concessa al rappresentante; occorre in altri termini sottolineare che l’interpretazione oggettiva del partner contrattuale in favore dell’autorizzazione a rappresentare non può basarsi sul solo comportamento del rappresentante: è bensì necessario che questa poggi su elementi oggettivi attribuibili al rappresentato (DTF 120 II 197 consid. 2b/bb; II CCA 3 settembre 1996 inc. n. 12.96.36, 17 luglio 2000 inc. n. 10.1995.49, 21 giugno 2001 inc. n. 12.2000.189; Giger, Vollmachtsmitteilung nach Art. 33 Abs. 3 OR - Voraussetzungen für den Vertrauensschutz, in Recht 1995, p. 31; cfr. anche Künzle, in AJP 1994, p. 1465; Koller, Der gute und der böse Glaube im allgemeinen Schuldrecht, p. 70).
9.4.2 Nel caso di specie l’esistenza di una procura apparente tale da consentire a D__________ __________ di agire a titolo individuale dev’essere respinta già per il fatto che l’attrice in questa sede si è limitata a contestare l’inesistenza del terzo requisito, quello della sua buona fede, mentre non si è assolutamente espressa in merito al secondo, quello dell’esistenza di un atteggiamento effettivo del rappresentato che in buona fede potesse essere interpretato come un’autorizzazione alla rappresentanza. Va in effetti evidenziato che il Segretario assessore aveva disatteso la tesi dell’attrice alla luce di “questi ultimi parametri” (sentenza p. 7), anche se in seguito aveva poi aggiunto che le sue argomentazioni concernevano “in particolare la legittimità della buona fede invocata dall’attrice”. Ma, a prescindere da quanto precede, l’istruttoria non ha assolutamente permesso di provare che l’attrice avesse potuto interpretare in buona fede l’atteggiamento della convenuta come un’estensione della facoltà di rappresentanza concessa a D__________ __________: in particolare non risulta e comunque non è stato provato che essa sapesse dell’esistenza di contratti - per altro inesistenti (cfr. anzi il plico doc. F) - che D__________ __________ aveva sottoscritto a titolo individuale per conto della convenuta; o che fosse stata informata che costui, in determinati casi, poteva disporre della facoltà di agire a titolo individuale; oppure ancora che egli in precedenti rapporti commerciali con la convenuta - essi pure inesistenti, trattandosi di ditte concorrenti (teste Br__________ __________ p. 7) - aveva già validamente agito nei suoi confronti a titolo individuale. In precedenza (consid. 9.3) si è per altro già detto per quali motivi i poteri di rappresentanza di D__________ __________ in seno alla convenuta non erano più ampi di quanto indicato a registro di commercio e come in nessun caso questa eventuale maggiore estensione della rappresentanza fosse nota e tanto meno fosse stata accettata o tollerata dalla convenuta.
9.4.3 Ma anche il requisito della buona fede dell’attrice fa in concreto difetto. In assenza di circostanze che le avrebbero permesso in buona fede di interpretare l’atteggiamento della convenuta come un’estensione della facoltà di rappresentanza concessa a D__________ __________, l’attrice doveva in effetti confidare nel potere di rappresentanza che era stato comunicato in precedenza e che essa non poteva pretendere di non conoscere, ovvero quello risultante dall’iscrizione nel registro di commercio (art. 933 cpv. 1 CO), sicché non può essere considerata in buona fede. Anche il fatto, noto all’attrice, che le comunicazioni in merito all’affare, formalmente indirizzate alla convenuta, dovessero in realtà essere trasmesse a D__________ __________ in busta chiusa, riservata e confidenziale, presso C__________, era a sua volta tale da dover far sorgere nell’attrice dei dubbi circa la sua facoltà di vincolare la sua datrice di lavoro. Se ciò non bastasse, M__________ __________, nel suo interrogatorio formale, ha comunque ammesso che D__________ __________, per giustificare la mancata sottoscrizione da parte sua dell’accordo litigioso, gli aveva detto che lo stesso avrebbe dovuto essere firmato a livello della direzione generale (p. 29 ad 6.2), per cui a quel momento, a maggior ragione, l’attrice doveva essere in chiaro che costui non disponeva della necessaria autorizzazione per sottoscriverlo da solo.
10. Dovendosi con ciò escludere che la convenuta fosse vincolata dall’operato di D__________ __________, ammesso e non concesso che egli avesse effettivamente concluso l’accordo litigioso con l’attrice, rispettivamente avesse in seguito formulato altre promesse al suo indirizzo, ne discende l’infondatezza della petizione e con ciò la reiezione dell’appello, in quanto ricevibile.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate su un valore litigioso di fr. 232'024.10, seguono l’integrale soccombenza dell’appellante (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 31 agosto 2006 di AP 1 è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 2’250.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 2’300.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 4’000.- per ripetibili.
III. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
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terzi implicati |
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Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).