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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa - inc. n. DI.2006.674 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 - promossa con istanza 22 maggio 2006 da
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AO 1 |
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contro |
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AP 1 AO 2
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chiedente in via supercautelare e cautelare:
1. L’istanza è accolta.
2.1 La procura conferita da AP 1 a S__________ __________ perché rappresenti le sue azioni della F__________ __________ all’assemblea generale è revocata con effetto immediato.
2.2 A AP 1 viene fatto ordine di revocare immediatamente, al più tardi entro il giorno successivo alla notifica del presente decreto, qualsiasi procura da essa conferita per la rappresentanza in assemblea generale delle azioni della F__________ __________ per essa detenute dall’AO 2, dando entro il medesimo termine comunicazione della revoca - oltre che ai procuratori - alla F__________ __________ SA e ai di lei membri del consiglio d’amministrazione AO 2, A__________ __________, RA 1 e G__________ __________.
2.3 A AP 1 viene fatto divieto di conferire procura per la rappresentanza in assemblea generale delle azioni della F__________ __________ per essa detenute dall’AO 2.
2.4 Intimazione alle parti, a S__________ __________, alla F__________ __________ SA e ad A__________ __________, U__________ __________ e G__________ __________.
3.1 Viene fatto divieto all’AO 2 di emettere qualsiasi dichiarazione di deposito (o altra dichiarazione volta a consentire l’esercizio dei diritti in assemblea) relativa alle azioni della F__________ __________ SA da lui detenute per AP 1.
3.2 Viene fatto ordine all’AO 2 di revocare immediatamente, e al più tardi entro il giorno successivo alla notifica del presente decreto, e richiamare a sé dichiarazioni giusta il dispositivo 3.1 da lui eventualmente già emesse.
3.3 Viene fatto ordine all’AO 2 di depositare presso la Pretura di Lugano le 12 azioni al portatore della F__________ __________ SA di spettanza di AP 1 / il certificato azionario n. 1 per 12 azioni al portatore di spettanza di AP 1 entro 10 giorni dalla notifica del dispositivo.
4. Gli ordini e i divieti di cui ai precedenti dispositivi vengono intimati con la comminatoria dell’art. 292 CP, a tenore del quale “chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con l’arresto o con la multa”, nonché con la comminatoria dell’esecuzione effettiva.
5. Protestate tasse, spese e ripetibili.
domande avversate dai convenuti che hanno postulato la reiezione dell’istanza, e sulle quali il Segretario assessore, con decreto cautelare 24 agosto 2006, si è così pronunciato:
1. L’istanza 22 maggio 2006 di AO 1 è parzialmente accolta.
1.1 La procura conferita da AP 1 a S__________ __________ perché rappresenti le sue azioni della F__________ __________ SA all’assemblea degli azionisti è revocata con effetto immediato.
1.2 A AP 1 viene fatto ordine di revocare immediatamente, al più tardi entro il giorno successivo alla notifica del presente decreto, qualsiasi procura da essa conferita per la rappresentanza in assemblea generale delle azioni della F__________ __________ SA per essa detenute dall’AO 2, dando entro il medesimo termine comunicazione della revoca, oltre che ai procuratori, alla F__________ __________ SA.
1.3 A AP 1 viene fatto divieto di conferire procura per la rappresentanza in assemblea generale delle azioni della F__________ __________ per essa detenute dall’AO 2.
1.4 Gli ordini e i divieti di cui ai precedenti dispositivi (n. 1.2 e n. 1.3) vengono intimati con la comminatoria dell’art. 292 CP, giusta il quale “chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con l’arresto o con la multa” e con la comminatoria dell’esecuzione effettiva.
2. La tassa di giustizia, in fr. 700.-, e le spese, in fr. 115.- (comprensive della tassa e delle spese del decreto supercautelare 23 maggio 2006), da anticipare dall’istante, sono poste a carico di AP 1. AP 1 verserà all’istante fr. 1'000.- a titolo di ripetibili. L’istante verserà all’AO 2 fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
appellante la convenuta AP 1 con atto di appello 4 settembre 2006 con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente l’istanza cautelare, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'istante con scritto 4 ottobre 2006 ha comunicato di rinunciare a presentare le proprie osservazioni;
richiamato il decreto 8 settembre 2006 con cui la presidente di questa Camera ha negato la concessione dell’effetto sospensivo nei confronti del dispositivo n. 1.2;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Ritenendo di avere acquisito il diritto nei confronti di AP 1 alla consegna in proprietà di 12 azioni al portatore della F__________ __________ SA, attualmente depositate presso l’AO 2, consegna a cui costei non avrebbe però dato seguito, AO 1, con istanza 19 aprile 2005 (inc. n. DI.2005.508), ha chiesto l’adozione di tutta una serie di misure cautelari, parzialmente accolte dal Segretario assessore con decreto 29 dicembre 2005. Nell’ambito di quella decisione, contro la quale è stato interposto appello, evaso dalla scrivente Camera con giudizio di data odierna, era stato tra l’altro fatto divieto a AP 1 e all’AO 2 di spossessarsi o di compiere qualsiasi atto di disposizione obbligatorio o reale sulle azioni in questione; era stato inoltre ordinato loro di depositare quei titoli in Pretura (nei confronti di questo dispositivo era stato concesso l’effetto sospensivo); ed era infine stato vietato a AP 1 di partecipare (in veste di azionista) alle assemblee degli azionisti della F__________ __________ SA.
2. Con l’istanza in rassegna, avversata dalle rispettive controparti, AO 1 ha nuovamente convenuto in giudizio AP 1 e l’AO 2, rilevando di essere stato informato del fatto che AP 1 avrebbe conferito procura a S__________ __________ di rappresentarla nella prossima assemblea degli azionisti della F__________ __________ SA (doc. NN). Ravvisando l’esistenza di un caso di elusione del divieto precedentemente decretato dal Segretario assessore, egli ha chiesto l’adozione delle misure cautelari indicate in ingresso, volte in sostanza ad evitare che AP 1 potesse partecipare alle assemblee tramite terzi rappresentanti, riproponendo nel contempo, per maggiore sicurezza, la richiesta di deposito in Pretura delle azioni litigiose ora in possesso dell’AO 2.
3. Il Segretario assessore, con il decreto cautelare qui impugnato, ha innanzitutto rammentato che l’istante, nell’ambito della precedente procedura cautelare, aveva senz’altro provato l’esistenza dei requisiti per l’adozione di eventuali misure provvisionali, tanto da aver ottenuto gli ordini ed i divieti menzionati in precedenza, tra cui quello, a carico di AP 1, di partecipare alle assemblee degli azionisti della società. Rilevando che il conferimento da parte sua di una procura per partecipare alle assemblee ad un terzo, sia pure - come in concreto (doc. NN) - non tenuto ad agire secondo le istruzioni impartite dal rappresentato, non toglieva che la partecipazione alle stesse avvenisse a nome e per conto di AP 1 e dunque equivalesse in tutto e per tutto ad una sua partecipazione personale, di fatto già vietata con il precedente decreto cautelare, egli ha deciso la revoca con effetto immediato della procura rilasciata a S__________ __________ (dispositivo n. 1.1), ha fatto obbligo a AP 1 di revocare ogni altra procura (dispositivo n. 1.2) e le ha vietato di conferire ulteriori procure a terze persone (dispositivo n. 1.3), il tutto con la comminatoria dell’art. 292 CP e dell’esecuzione effettiva (dispositivo n. 1.4). Per il resto, le misure richieste sono state tutte respinte. Gli oneri processuali della procedura cautelare sono stati caricati a AP 1, che è stata obbligata a versare fr. 1'000.- di ripetibili all’istante, tenuto a sua volta a rifondere un analogo importo all’AO 2.
4. Dell’appello che qui ci occupa, con cui AP 1 ha chiesto di riformare il decreto cautelare nel senso di respingere integralmente l’istanza, si dirà, per quanto necessario nei prossimi considerandi.
5. L'emanazione di provvedimenti cautelari (art. 376 segg. CPC) è subordinata a tre presupposti cumulativi: la verosimiglianza di un notevole pregiudizio, la necessità di procedere con urgenza e la parvenza di buon esito insita nell'azione di merito. L'esistenza dei tre requisiti non giustifica in ogni modo l'adozione di qualsiasi provvedimento cautelare: il principio della proporzionalità esige che, comunque sia, la misura richiesta si limiti allo stretto indispensabile, mantenga cioè un ragionevole rapporto tra il fine perseguito e la restrizione decretata (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 36 ad art. 376; Pelet, Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, p. 83 segg.; Gloor, Vorsorgliche Massnahmen im Spannungsfeld von Bundesrecht und kantonalem Zivilprozessrecht, Zurigo 1982, p. 112 segg.).
6. Nel caso di specie le misure cautelari decretate dal Segretario assessore non possono essere confermate. Ritenuto che nell’ambito dell’appello promosso contro le misure cautelari decretate il 29 dicembre 2005 (inc. n. 12.2006.16) è stato deciso che il divieto fatto a AP 1 di partecipare alle assemblee degli azionisti della F__________ __________ SA e quello fatto a questa società e ai di lei membri del consiglio d’amministrazione di ammetterla alle suddette assemblee non era giustificato, siccome sproporzionato, non vi è in effetti chi non veda pure l’assoluta infondatezza dei provvedimenti adottati con il decreto qui impugnato, volti in definitiva ad impedire che AP 1, autorizzata comunque a partecipare personalmente a quelle assemblee, non potesse invece farlo tramite un rappresentante al beneficio di una procura.
7. L’esito della lite giustifica di riformare il giudizio sulle spese e sulle ripetibili della prima sede, nella misura in cui concernono l’istante e AP 1. La richiesta di quest’ultima di caricare alla controparte la totalità degli oneri processuali e di farsi attribuire fr. 4'000.- per ripetibili non può tuttavia essere integralmente accolta, specie per quanto riguarda questa seconda domanda. Non avendo essa indicato per quale motivo si sarebbe imposto il riconoscimento a suo favore di una somma maggiore di quella a suo tempo attribuita alla controparte dal primo giudice, l’indennità ripetibile dovuta da quest’ultima può in effetti essere limitata a fr. 1'000.-.
8. Ne discende il parziale accoglimento del gravame.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate su un valore litigioso di almeno fr. 12'000.-, pari al valore nominale delle 12 azioni della F__________ __________ SA qui litigiose (DTF 75 II 348 consid. 1; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, Berna 1990, n. 9.8 ad art. 36 OG), seguono la pressoché integrale soccombenza dell’istante (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 4 settembre 2006 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza il decreto 24 agosto 2006 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, è così riformato:
1. L’istanza 22 maggio 2006 di AO 1 è respinta.
2. La tassa di giustizia, in fr. 700.-, e le spese, in fr. 115.- (comprensive della tassa e delle spese del decreto supercautelare 23 maggio 2006), da anticipare dall’istante, restano a suo carico. L’istante verserà a AP 1 fr. 1’000.- ed altri fr. 1'000.- all’AO 2 a titolo di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 350.-
da anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’istante, che rifonderà alla controparte fr. 500.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
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terzi implicati |
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Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).