Incarto n.
12.2006.161

Lugano

9 ottobre 2006/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney–Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretario:

Bettolini, vicecancelliere

 

 

visto l'appello 4 settembre 2006 presentato da

 

 

 AP 1 

(rappr. da  RA 1 )

 

 

contro

 

 

la decisione 7 agosto 2006 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3 nella causa promossa dall'appellante contro

 

 

AO 1 

(rappr. da  RA 2 )

 

richiamata la diffida 7 settembre 2006 del presidente di questa Camera mediante la quale al ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 2 ottobre 2006 per effettuare sul c.c.p. 69–10370–9 del Tribunale d’appello –introiti AGITI– un deposito di fr. 1400.– a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;

 

considerato come il versamento sia stato effettuato solo il 3 ottobre 2006 e come, ritenuta la perentorietà del termine stesso, debba ritenersi tardivo,

 

decreta                    1.   L'appello 4 settembre 2006 di  AP 1  avverso la decisione 7 agosto 2006 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, è stralciato dai ruoli per versamento tardivo dell'anticipo.

 

                                   2.   Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 100.–

 sono poste a carico dell'appellante.

 

                                   3.   Intimazione:

 

–     ;

–     .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

 

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario