Incarto n.
12.2006.16

Lugano

25 gennaio 2007/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. DI.2005.508 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 - promossa con istanza 19 aprile 2005 da

 

 

  AO 1 

rappr. da  RA 2 

 

 

contro

 

 

 AP 1 

rappr. da  RA 1 

 

  CO 1 

  CO 3 

 CO 4 

  CO 5 

  CO 2

tutti rappr. da   

 

chiedente in via supercautelare e cautelare:

 

A.    L’istanza è accolta.

1.1   A AP 1, __________, è fatto divieto di spossessarsi o di compiere qualsiasi atto di disposizione obbligatorio o reale (direttamente o tramite terzi possessori) sulle proprie 12 azioni al portatore della F__________ __________ SA, sia direttamente sia tramite terze persone.

1.2   AllCO 2, __________, nella misura in cui ne sia depositario, è fatto divieto di spossessarsi o compiere qualsiasi atto di disposizione obbligatorio o reale sulle 12 azioni al portatore della F__________ __________ SA di spettanza della signora AP 1.

1.3   A AP 1 e allCO 2 (quest’ultimo nella misura in cui sia depositario di dette azioni) viene fatto ordine di depositare presso la Pretura di Lugano le 12 azioni al portatore della F__________ __________ SA di spettanza della signora AP 1 entro 10 giorni dalla notifica del presente dispositivo.

1.4   I divieti di cui ai dispositivi 1.1 e 1.2 e l’ordine di cui al dispositivo 1.3 vengono intimati personalmente alla signora AP 1, al di lei patrocinatore RA 1, __________ e all’CO 2 con la comminatoria dell’art. 292 CP, a tenore del quale “chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con l’arresto o con la multa”.

1.5   L’ordine di cui al dispositivo 1.3 è assortito della comminatoria dell’esecuzione effettiva.

2.1   A AP 1, __________, viene fatto divieto di percepire - direttamente o tramite terze persone - prestazioni pecuniarie o in natura dalla F__________ __________ SA, segnatamente a titolo di dividendi, di tantièmes e di salari (questo elenco non è esauriente).

2.2   A AP 1, __________, viene fatto divieto di partecipare ai consigli di amministrazione e alle assemblee degli azionisti della F__________ __________ SA, e di firmare su conti bancari, postali o simili intestati alla società.

2.3   Alla F__________ __________ SA, __________, e ai di lei membri del CdA CO 2, CO 3, CO 1 e CO 5 quali suoi organi, viene fatto divieto di corrispondere - direttamente o tramite terze persone - prestazioni pecuniarie o in natura a AP 1, __________, segnatamente a titolo di dividendi, di tantièmes e di salari (questo elenco non è esauriente).

2.4   Alla F__________ __________ SA, __________, e ai di lei membri del CdA CO 2, CO 3, CO 1 e CO 5 quali suoi organi, viene fatto divieto di ammettere AP 1, __________, ai propri consigli di amministrazione e alle proprie assemblee degli azionisti.

2.5   Alla F__________ __________ SA, __________, e ai di lei azionisti e/o membri del CdA CO 2, CO 3, CO 1 e CO 5 quali suoi organi, viene fatto obbligo di revocare entro 3 giorni dalla notifica del presente dispositivo i diritti di firma - individuali o collettivi - di cui AP 1 dispone su conti bancari, postali e simili intestati alla società.

2.6   Alla F__________ __________ SA, __________, e ai di lei azionisti e/o membri del CdA CO 2, CO 3, CO 1 e CO 5 quali suoi organi, viene fatto obbligo di compiere una gestione conservativa della società evitando qualsiasi operazione che non abbia simile natura, segnatamente atti suscettibili di ledere gli interessi del signor AO 1 quale avente diritto alle 12 azioni già di proprietà della signora AP 1.

2.7   I divieti di cui ai dispositivi 2.1 – 2.4 e gli ordini di cui ai dispositivi 2.5 e 2.6 vengono intimati personalmente alla F__________ __________ SA, alla signora AP 1, al di lei patrocinatore RA 1, allCO 2 quale presidente del CdA e detentore delle azioni della signora AP 1 e ai signori CO 3, CO 1 e CO 5 quali membri del CdA con la comminatoria dell’art. 292 CP, a tenore del quale “chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con l’arresto o con la multa”.

3.1   A AP 1 e, per essa, all’CO 2 viene fatto divieto di acconsentire a trasferimenti di proprietà a terze persone di azioni della F__________ __________ SA come anche di portarsene acquirenti.

3.2   A CO 1, CO 3 e all’CO 2 viene fatto divieto di alienare le azioni della F__________ __________ SA di cui sono proprietari e/o direttamente o indirettamente possessori.

3.3   A CO 1, CO 3 e all’CO 2 viene fatto ordine di depositare presso la Pretura di Lugano entro 10 giorni dalla notifica del presente dispositivo tutte le azioni della F__________ __________ SA di cui sono proprietari e/o direttamente o indirettamente possessori, anche per conto di terze persone.

3.4   I divieti di cui ai dispositivi 3.1 - 3.2 e l’ordine di cui al dispositivo 3.3 vengono intimati personalmente alla signora AP 1, al di lei patrocinatore RA 1, a CO 1, ad CO 3 e all’CO 2 con la comminatoria dell’art. 292 CP, a tenore del quale “chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con l’arresto o con la multa”.

3.5   L’ordine di cui al dispositivo 3.3 è assortito della comminatoria dell’esecuzione effettiva.

B.    Protestate tasse, spese e ripetibili.

 

domande avversate dai convenuti che hanno postulato la reiezione dell’istanza, e sulle quali il Segretario assessore, dopo aver deciso, il 9 maggio 2005, che l’allegato scritto presentato dall’istante all’udienza era ammissibile e che la procedura sarebbe continuata nella forma scritta, con decreto cautelare 29 dicembre 2005 si è così pronunciato:

1.    L’istanza 19 aprile 2005 di AO 1 è parzialmente accolta.

-1.1  È fatto divieto a AP 1, di spossessarsi o di compiere qualsiasi atto di disposizione obbligatorio o reale (direttamente o tramite terzi possessori) sulle proprie 12 azioni al portatore della F__________ __________ SA, sia direttamente, sia tramite terze persone.

-1.2  È fatto divieto all’CO 2, nella misura in cui ne sia depositario, di spossessarsi o compiere qualsiasi atto di disposizione obbligatorio o reale sulle 12 azioni al portatore della F__________ __________ SA di spettanza di AP 1 / sul certificato azionario n. 1 per 12 azioni al portatore di spettanza di AP 1.

-1.3  È fatto ordine ad entrambi di depositare presso la Pretura di Lugano le 12 azioni al portatore della F__________ __________ SA di spettanza di AP 1 / il certificato azionario n. 1 per 12 azioni al portatore di spettanza di AP 1 entro 10 giorni dalla notifica del dispositivo.

-1.4  I suddetti divieti (n. 1.1 e n. 1.2) e il suddetto ordine (n. 1.3) vengono intimati con la comminatoria dell’art. 292 CP a tenore del quale “chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con l’arresto o con la multa”.

-1.5  L’ordine di cui al dispositivo n. 1.3 viene assortito con la comminatoria dell’esecuzione effettiva.

-2.1  È fatto divieto a AP 1 di partecipare alle assemblee degli azionisti della F__________ __________ SA.

-2.2  È fatto divieto alla F__________ __________ SA e ai di lei membri del CdA CO 2, CO 3, CO 1 e CO 5 di ammettere AP 1 alle assemblee degli azionisti della F__________ __________ SA.

-2.3  I suddetti divieti (n. 2.1 e 2.2) vengono intimati con la comminatoria dell’art. 292 CP a tenore del quale “chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con l’arresto o con la multa”.

-3.1  È fatto divieto a AP 1, e per essa anche all’CO 2, di acconsentire a trasferimenti di proprietà a terze persone di azioni della F__________ __________ SA.

-3.2  Il divieto viene intimato con la comminatoria dell’art. 292 CP a tenore del quale “chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con l’arresto o con la multa”.

2.    Alla parte istante è assegnato un termine di 60 giorni per promuovere la causa di merito al foro competente, con la comminatoria che, in caso di inosservanza, i provvedimenti cautelari decadono.

3.    La tassa di giustizia, in fr. 1'900.-, e le spese, in fr. 310.-, da anticipare dall’istante, restano a suo carico in misura di 1/2, e sono poste a carico di AP 1 in misura di 1/2. L’istante verserà ai convenuti CO 2, CO 1, CO 3, CO 4 e CO 5, in solido, fr. 2'400.- a titolo di ripetibili.

 

appellante la convenuta AP 1 con atti di appello 12 maggio 2005 e 12 gennaio 2006: con il primo rimedio essa chiede di modificare la decisione 9 maggio 2005 nel senso di non ammettere l’allegato scritto presentato dall’istante all’udienza e di annullare la pronuncia che ordinava la continuazione per scritto della procedura, mentre con il secondo chiede di riformare il decreto 29 dicembre 2005 nel senso di respingere l’istanza cautelare, tranne per quanto riguardava il dispositivo n. 1.1 e la corrispondente parte del dispositivo n. 1.4, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre l'istante con osservazioni 6 rispettivamente 3 febbraio 2006 postula la reiezione dei due appelli pure con protesta di spese e ripetibili;

 

richiamato il decreto 17 gennaio 2006 con cui l’allora presidente di questa Camera ha concesso all’appello concernente il dispositivo n. 1.3 l’effetto sospensivo richiesto;  

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:

 

 

                                  A.   Con l’istanza in rassegna, avversata dalle rispettive controparti, AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1, CO 1, CO 3, CO 5 e CO 4, nella loro qualità di azionisti e -tranne quest’ultima - membri del consiglio d’amministrazione della F__________ __________ SA, nonché l’CO 2, presidente del consiglio d’amministrazione ed attuale depositario delle azioni della società. Egli adduce di aver sottoscritto con AP 1, nel marzo 2003, una lettera d’intenti (doc. I), che in realtà era però un vero e proprio contratto, in virtù del quale essa s’impegnava a vendergli per fr. 1'700'000.- una casa a P__________ __________ e per fr. 300'000.- 12 azioni al portatore di sua spettanza, pari al 24% del capitale azionario, della F__________ __________ SA. A suo dire, nonostante egli avesse adempiuto gli obblighi derivanti dal contratto, ed in particolare avesse trovato un acquirente per la casa ed avesse depositato presso un notaio 2 assegni per complessivi fr. 300'000.-, AP 1 si sarebbe rifiutata di consegnargli in proprietà le azioni alla scadenza del 31 dicembre 2004. Di qui la richiesta di adozione delle misure cautelari indicate in ingresso, volte in sostanza alla conservazione dell’oggetto della lite (richieste da 1.1 a 1.5), alla tutela dei diritti di azionista dell’istante (richieste da 2.1 a 2.7) ed alla tutela del diritto di prelazione sulle azioni spettanti ad ogni azionista (richieste da 3.1 a 3.5).

 

 

                                  B.   In occasione dell’udienza di discussione, indetta per il 9 maggio 2005, l’istante, dopo essersi riconfermato nella sua istanza, ha chiesto di poter produrre, a completazione dei fatti, un ulteriore allegato di 24 pagine. La richiesta, cui la convenuta AP 1 si è opposta, è stata immediatamente accolta dal Segretario assessore, il quale, preso atto della lunghezza del memoriale, ha ritenuto opportuno far continuare la procedura nella forma scritta.

 

 

                                  C.   Contro il predetto giudizio AP 1 ha inoltrato, il 12 maggio 2005, un appello, al quale il giudice di prime cure non ha concesso l’effetto sospensivo, con cui ha chiesto di riformare la decisione impugnata nel senso di non ammettere l’allegato integrativo presentato dall’istante e di annullare la pronuncia che ordinava la continuazione per scritto della procedura.

 

 

                                  D.   Completata l’istruttoria di causa ed tenuto il dibattimento finale, il Segretario assessore, con decreto cautelare 29 dicembre 2005, ha stabilito che l’istante, oltre ad aver provato l’urgenza dell’intervento del giudice e l’esistenza del paventato notevole pregiudizio a suo carico, aveva reso verosimile il suo buon diritto a farsi consegnare le 12 azioni litigiose, sicché era di principio in diritto di chiedere l’adozione di misure provvisionali. Ciò posto, egli ha pertanto vietato a AP 1 e all’CO 2 di spossessarsi rispettivamente di compiere atti di disposizione sulle azioni litigiose e li ha obbligati a depositarle presso la Pretura (richieste da 1.1 a 1.5), trattandosi di misure idonee a preservare appunto la pretesa volta alla consegna delle azioni, con la sola precisazione che l’ordine di deposito in Pretura riguardava le 12 azioni / il certificato azionario n. 1 per 12 azioni; ha inoltre dichiarato legittima la richiesta di vietare a AP 1 la partecipazione alle assemblee degli azionisti (in veste di azionista) rispettivamente di vietare ai membri del CdA della società di ammetterla a quelle assemblee (richieste 2.2 e 2.4), divieti da intimare con la comminatoria dell’art. 292 CP (richiesta n. 2.7); alla luce del fatto che l’istante aveva reso verosimile che con la perdita della qualità di azionista avveniva anche quella di parte del contratto di sindacato tra gli azionisti e che dunque il parere di AP 1 in merito ad eventuali trasferimenti di azioni della società sarebbe stato ininfluente, egli ha infine pure ammesso la richiesta (n. 3.1) di vietare a costei, e per essa all’CO 2, di acconsentire a trasferimenti di proprietà di azioni della società, divieto da intimare con la comminatoria dell’art. 292 CP (richiesta 3.4). Per il resto, le misure richieste sono state tutte respinte, così come è stata respinta la domanda di prestazione di una garanzia di fr. 500'000.- postulata da AP 1 qualora fossero state accolte le misure intese ad interferire sulla disposizione delle azioni da parte degli altri azionisti nonché a limitare l’attività della F__________ __________ SA. Gli oneri processuali della procedura cautelare sono stati caricati all’istante ed a AP 1 in ragione di metà ciascuno, senza che a nessuno di loro siano state attribuite ripetibili, riconosciute invece agli altri convenuti.

 

 

                                  E.   Con appello 12 gennaio 2006 AP 1, oltre a confermare il mantenimento del suo precedente gravame (art. 309 cpv. 3 CPC), ha chiesto di riformare il decreto cautelare nel senso di respingere integralmente l’istanza, tranne per quanto riguardava il divieto intimatole con la comminatoria dell’art. 292 CP di spossessarsi rispettivamente di compiere atti di disposizione sulle azioni litigiose (dispositivo n. 1.1 e la corrispondente parte del dispositivo n. 1.4), lamentando inoltre l’assenza di un giudizio formale sulle ripetibili nella procedura che l’aveva opposta all’istante e sulla sua domanda di garanzia.

 

 

                                  F.   Delle osservazioni 6 rispettivamente 3 febbraio 2006 con cui l’istante ha postulato la reiezione di entrambi gli appelli si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

 

 

 

 

 

 

 

considerando

 

 

in diritto:

 

                                         sull’appello 12 maggio 2005

 

                                   1.   La decisione con cui il Segretario assessore, il 9 maggio 2005, ha “ordinato” che l’allegato integrativo di 24 pagine presentato dall’istante all’udienza di discussione era senz’altro ammissibile e che la procedura sarebbe continuata nella forma scritta è in realtà costituita di due ben distinte pronunce.

 

 

                                   2.   Nella misura in cui il giudice di prime cure ha stabilito l’ammissibilità dell’allegato scritto integrativo dell’istante, egli ha reso un decreto: giusta l’art. 100 cpv. 1 CPC tale è in effetti la decisione su un presupposto processuale, qual’è l’ammissibilità di ogni singolo atto processuale (art. 97 n. 5 CPC). L’appello con cui AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che il memoriale dell’istante venga dichiarato inammissibile è quindi ricevibile in ordine (art. 96 cpv. 2 CPC) e può essere trattato in questa sede, la pronuncia sul decreto cautelare, pure impugnata, potendo essere considerata quale prima appellazione sospensiva (art. 96 cpv. 4 CPC).

                                         Nel merito la convenuta, a sostegno della sua richiesta, adduce che giusta l’art. 378 cpv. 2 CPC la domanda di provvedimenti cautelari, se presentata per scritto, doveva essere motivata succintamente, per cui in concreto non era possibile produrre all’udienza un’istanza scritta aggiuntiva, oltretutto di ben 24 pagine. Non è così. Se la legge consente di presentare oralmente una domanda cautelare direttamente all’istanza (art. 378 cpv. 1 CPC), senza cioè che la controparte abbia in precedenza potuto prepararsi, non si vede per quale motivo non dovrebbe essere possibile la produzione all’udienza di uno scritto integrativo della domanda cautelare, atto che in definitiva sostituisce la verbalizzazione delle allegazioni che potrebbero essere fatte oralmente all’udienza. Il fatto che nel caso di specie l’allegato integrativo sia comprensivo di ben 24 pagine (in realtà le pagine sono 21, con alcuni allegati) non può certo implicare la sua inammissibilità per il fatto che lo stesso, a detta dell’istante, non sarebbe stato motivato in modo succinto: la conseguenza dell’eccessiva prolissità, sempre che la stessa sia stata effettivamente riscontrata, il che qui per altro non è - la questione non va decisa solo sulla base della lunghezza dell’allegato, bensì dipende dalla complessità, in concreto data, delle circostanze che vengono addotte - sarebbe semmai stato, applicando per analogia l’art. 115 cpv. 3 CPC, il rinvio dell’atto alla parte affinché lo emendasse di conseguenza. E neppure si può infine ritenere che il modo di procedere adottato dall’istante e ratificato dal giudice di prime cure sia contrario alla massima dell’eventualità (art. 78 CPC), che impone alla parte di presentare in una sola volta le circostanze alla base delle sue domande: nella fattispecie l’integrazione dell’istanza cautelare è in effetti avvenuta ancor prima che alla controparte fosse stata data l’opportunità di prendere posizione sulla domanda avversaria; d’altro canto, visto che l’allegato integrativo costituiva più che altro un semplice “istoriato” dei fatti alla base dell’istanza (così è stato in effetti denominato dallo stesso istante), nemmeno si poteva ragionevolmente ritenere che lo stesso dovesse essere oggetto di una nuova domanda cautelare.

 

 

                                   3.   Nella misura in cui il Segretario assessore ha deciso la continuazione della procedura per scritto, egli ha invece reso una semplice ordinanza: giusta l’art. 94 CPC tale è in effetti la decisione avente per oggetto i provvedimenti disciplinanti il procedimento (art. 94 CPC; Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, Zurigo 2000, p. 297; cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ad art. 94, che analogamente considera un’ordinanza la decisione con cui il giudice aveva stabilito che una lite era soggetta a una procedura piuttosto che a un’altra). L’appello con cui AP 1 chiede l’annullamento del querelato giudizio deve pertanto essere dichiarato inammissibile in ordine (art. 95 cpv. 1 CPC), ciò che avrebbe potuto essere sanzionato immediatamente, se in virtù dell’art. 96 cpv. 3 CPC (che per altro si riferisce ai decreti) al gravame fosse stato concesso l’effetto sospensivo; tale soluzione può ovviamente essere adottata anche in questa sede, in occasione dell’esame della prima appellazione sospensiva (art. 96 cpv. 4 CPC), visto e considerato che il fatto di mantenere l’appello, in applicazione dell’art. 309 cpv. 3 CPC (che per altro si riferisce ai decreti), significa unicamente che la parte è d’accordo a che lo stesso possa essere finalmente trattato. Vero è che un’ordinanza, se contestata immediatamente (non però con un appello, che come detto sarebbe irricevibile), può in seguito essere censurata con l’appello contro il giudizio finale (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 2 ad art. 95): l’impugnazione dell’ordinanza, per essere ammissibile, deve però essere tale da influire su quest’ultima decisione. Nel caso di specie nemmeno questa eventualità si è però avverata. La richiesta di annullamento dell’ordinanza in questione non ha in effetti, a ben vedere, un’influenza diretta sulla decisione finale ed è in definitiva fine a sé stessa, visto e considerato che la convenuta non ha preteso che il decreto cautelare dovesse essere annullato (o modificato) a seguito dell’erroneità dell’ordinanza, tant’è che essa ha espressamente aderito a parte delle misure cautelari decretate. Ma se, per ipotesi, l’appello fosse anche stato ricevibile in ordine, la posizione della convenuta non sarebbe in ogni caso migliorata: dato che la continuazione della procedura nella forma scritta, di per sé non consentita nella procedura cautelare (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 6 ad art. 379; Rep. 1994 n. 76; I CCA 1 marzo 1994 inc. n. 76/93; II CCA 20 marzo 1995 inc. n. 12.95.80), non ha in definitiva arrecato alle parti alcun pregiudizio (art. 143 CPC) ed anzi ha ancor meglio garantito il loro diritto di essere sentite, l’annullamento dell’ordinanza non poteva in ogni caso entrare in considerazione.

 

 

                                         Sullappello 12 gennaio 2006

 

                                   4.   L'emanazione di provvedimenti cautelari (art. 376 segg. CPC) è subordinata - come rileva anche il Segretario assessore - a tre presupposti cumulativi: la verosimiglianza di un notevole pregiudizio, la necessità di procedere con urgenza e la parvenza di buon esito insita nell'azione di merito. L'esistenza dei tre requisiti non giustifica in ogni modo l'adozione di qualsiasi provvedimento cautelare: il principio della proporzionalità esige che, comunque sia, la misura richiesta si limiti allo stretto indispensabile, mantenga cioè un ragionevole rapporto tra il fine perseguito e la restrizione decretata (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 36 ad art. 376; Pelet, Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, p. 83 segg.; Gloor, Vorsorgliche Massnahmen im Spannungsfeld von Bundesrecht und kantonalem Zivilprozessrecht, Zurigo 1982, p. 112 segg.).

 

 

                                   5.   Contrariamente a quanto ritenuto da AP 1, che è senz’altro legittimata ad impugnare le misure cautelari decretate dal primo giudice (anche nei confronti dei terzi) evidentemente tali da pregiudicarne gli interessi (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 5 seg. ad art. 307), nel caso di specie non è necessario esaminare se le condizioni per l’adozione di eventuali provvedimenti cautelari siano adempiute, il giudizio sul suo gravame potendo essere reso sulla base di altre considerazioni.

 

 

                                5.1   AP 1, pur avendo riconosciuto in questa sede il benfondato della misura cautelare che le vieta, con la comminatoria dell’art. 292 CP, di spossessarsi rispettivamente di compiere atti di disposizione reali e obbligatori sulle azioni litigiose (dispositivo n. 1.1 e parte del dispositivo n. 1.4), con l’appello censura siccome ingiustificato l’analogo divieto intimato all’CO 2 (dispositivo n. 1.2 e parte del dispositivo n. 1.4). A torto. Visto e considerato che nell’allegato responsivo del 24 maggio 2005 essa aveva dichiarato di poter sostanzialmente aderire - alla condizione, poi adempiuta, che venisse assegnato alla controparte un termine per iniziare l’azione di rivendicazione - anche alla richiesta formulata nei confronti di quest’ultimo (cfr. punto J p. 12 e punto P p. 14; verbale di discussione finale p. 4; cfr. pure appello 4 settembre 2006 inc. n. 12.2006.160, ove essa, a p. 2 seg., aveva precisato di aver a suo tempo aderito “alla domanda provvisionale intesa a mantenere la situazione di fatto, ossia quella che faceva divieto a Lei e all’CO 2 ... di disporre delle azioni”), essa è assai malvenuta a rimettere in discussione in seconda istanza questa sua ammissione (II CCA 8 gennaio 1996 inc. n. 12.95.219, 29 gennaio 1999 inc. n. 12.98.191, 24 agosto 2000 inc. 12. 2000.99).

 

 

                                5.2   La misura cautelare che fa obbligo a AP 1 e all’CO 2, con la comminatoria dell’art. 292 CP e dell’esecuzione effettiva, di depositare presso la Pretura di Lugano le 12 azioni o il certificato azionario che le incorpora (dispositivi n. 1.3 e 1.5 e parte del dispositivo n. 1.4) non può invece essere confermata, siccome non necessaria. A parte il fatto che la stessa è in contraddizione con il divieto formulato nei loro confronti di spossessarsi delle azioni litigiose contenuto nei dispositivi n. 1.1 e 1.2, qui confermati, si osserva che nulla agli atti induce a ritenere che i destinatari di quegli ordini, cui è stata pure comminata l’azione penale in caso di disobbedienza, non vi si atterranno (Gloor, op. cit., p. 116). Oltretutto, il fatto che uno degli ordini sia stato intimato ad un avvocato e notaio, permette tutto sommato di escludere, viste le conseguenze disciplinari che gliene potrebbero derivare, che il divieto sarà disatteso.

 

 

                                5.3   Pure non limitata allo stretto indispensabile - e con ciò ingiustificata - è la misura cautelare con cui il Segretario assessore ha fatto divieto a AP 1 di partecipare (in veste di azionista) alle assemblee degli azionisti della F__________ __________ SA rispettivamente a quest’ultima società e ai di lei membri del consiglio d’amministrazione di ammetterla alle suddette assemblee, il tutto con la comminatoria dell’art. 292 CP (dispositivi n. 2.1 - 2.3). L’adozione della misura non appare indispensabile già per il fatto che nulla agli atti, se non le semplici affermazioni dell’istante, non rese sufficientemente verosimili, permette di ritenere che AP 1 possa avere l’intenzione di compiere atti tali da pregiudicare il valore del pacchetto azionario litigioso. In ogni caso, quand’anche si volesse ammettere che essa, controllando di fatto anche il pacchetto azionario detenuto da CO 5 e CO 4, sia in grado di influenzare in modo decisivo la volontà degli azionisti, è incontestabile che la misura adottata non può essere confermata per il fatto che la stessa comprometterebbe gli equilibri interni della società, conseguenza questa che nulla ha a che vedere con lo scopo perseguito dall’istante. Le azioni della società sono in effetti suddivise tra 3 gruppi: AP 1 detiene il 24%, CO 5 e CO 4 il 28% e CO 1 il 48%. Con la conferma della misura cautelare, la società, di cui AP 1 costituisce attualmente l’ago della bilancia, verrebbe di fatto messa in mano all’azionista CO 1. Il provvedimento, pur limitando certo qualsiasi possibilità di influenza nella società da parte di AP 1, risulta pertanto eccessivo, danneggiando in definitiva, senza che ciò sia minimamente giustificato, la società stessa e gli altri azionisti di minoranza, il tutto favorendo, senza alcuna ragione, l’azionista di maggioranza.

 

 

                                5.4   Neppure giustificata, ancora una volta siccome sproporzionata, è infine la misura cautelare con cui a AP 1 e, per essa, all’CO 2 è stato fatto divieto, con la comminatoria dell’azione penale, di acconsentire a trasferimenti di proprietà a terze persone di azioni della F__________ __________ SA. Al proposito occorre rammentare che i precedenti azionisti della società erano personalmente legati tra di loro da un contratto di sindacato (doc. 1) che garantiva a ciascuno di essi un diritto di prelazione sulle azioni degli altri. Come giustamente rilevato dal Segretario assessore, e per altro non contestato in questa sede dall’istante, che si è limitato ad addurre il contrario senza prendere però posizione sulle argomentazioni del giudice di prime cure (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 23 e 27 art. 309), quest’ultimo non ha assolutamente reso verosimile che con il subentro nella compagine azionaria egli sarebbe pure entrato al beneficio del diritto di prelazione, con le prerogative che gliene sarebbero derivate, ad esempio quella di poter acconsentire a trasferimenti di proprietà a terze persone di azioni della società: il contratto di sindacato non prevedeva in effetti che ogni nuovo acquirente con l’acquisizione della proprietà sulle azioni diventasse automaticamente beneficiario dei diritti e dei doveri scaturenti dal medesimo; e nemmeno erano emersi dagli atti elementi in base ai quali si potesse ritenere verosimile l’esistenza di accordi tra gli attuali partner del contratto di sindacato e l’istante, tesi a garantirgli l’entrata nel patto. Stando così le cose, non potendo vantare alcun diritto sulle azioni degli altri azionisti, egli non ha alcun interesse legittimo a proporre la domanda cautelare in parola e ciò a prescindere dalla questione a sapere se AP 1, una volta persa la qualità di azionista, possa ancora far valere i diritti di cui al contratto di sindacato.

 

 

                                   6.   AP 1 ravvisa inoltre l’esistenza di un caso di revisione (art. 340 lett. a CPC) nel fatto che il giudice di prime cure non abbia statuito sulla sua domanda volta ad ottenere una somma di fr. 500'000.- a titolo di garanzia ex art. 380 CPC. La censura è infondata. Il Segretario assessore ha in effetti chiaramente specificato nei considerandi della sua decisione, pur non avendone dato atto nel dispositivo, di ritenere infondata tale richiesta - che dunque dev’essere considerata come effettivamente pronunciata - siccome formulata solo in relazione a domande cautelari che non erano state ammesse. Se non avesse condiviso la decisione di prime cure, AP 1 avrebbe pertanto dovuto chiederne, mediante appello, la modifica nel senso del suo riconoscimento, indicando in dettaglio la somma da lei rivendicata a titolo di garanzia (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 8 segg. ad art. 309): sennonché nel gravame non vi è alcuna domanda in tal senso, sicché non è possibile esaminare tale richiesta. Ma quand’anche si volesse ammettere la ricevibilità della domanda di ottenimento di una somma di fr. 250'000.- a titolo di garanzia, formulata unicamente nei considerandi del gravame (p. 13), si dovrebbe in ogni caso concludere per la sua infondatezza già per il fatto che è incontestato che a tutt’oggi risultano depositati presso il notaio avv. R__________ __________, ad opera dell’istante, 2 assegni per complessivi fr. 300'000.-, pari al prezzo della vendita, in attesa del suo perfezionamento. Per il resto, AP 1 non ha assolutamente reso verosimile di subire un danno particolare dal blocco delle azioni di sua proprietà, non potendo evidentemente bastare in tal senso il semplice rilievo che la controparte possa aver attribuito alla partecipazione azionaria una notevole importanza patrimoniale: la produzione in questa sede dei documenti attestanti quest’ultima circostanza è oltretutto irrita, siccome avvenuta in violazione dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC.

                                   7.   L’esito della lite giustifica di riformare il giudizio sulle spese e sulle ripetibili della prima sede, nella misura in cui concernono l’istante e AP 1. La richiesta di quest’ultima di caricare alla controparte i 9/10 degli oneri processuali e di farsi attribuire fr. 4'000.- per ripetibili non può tuttavia essere integralmente accolta, la reciproca soccombenza delle parti imponendo piuttosto di porre a carico dell’istante i 3/4 delle tasse e delle spese, con l’obbligo di rifonderle fr. 2'500.- per ripetibili.

 

 

                                         Conclusione

 

                                   8.   Ne discende la reiezione dell’appello 12 maggio 2005 ed il parziale accoglimento, ai sensi dei considerandi, di quello presentato il 12 gennaio 2006.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate su un valore litigioso di almeno fr. 338'000.- pari al prezzo delle 12 azioni litigiose (fr. 300'000.-) ed al valore nominale delle rimanenti 38 azioni della F__________ __________ SA (fr. 38'000.-), seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

 

dichiara e pronuncia

 

                                    I.   L’appello 12 maggio 2005 di AP 1 è respinto.

 

                                   II.   Le spese della procedura d’appello di cui al dispositivo n. I consistenti in:

 

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.    450.-

                                         b) spese                                                      fr.      50.-

                                         Totale                                                           fr.    500.-

 

                                         da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere all’istante fr. 1’000.- per ripetibili.

 

                                  III.   L’appello 12 gennaio 2006 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza il decreto 29 dicembre 2005 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, invariati gli altri dispositivi, è così riformato:

 

                                         -1.3  annullato

                                         -1.4  I suddetti divieti (n. 1.1 e 1.2) vengono intimati con la comminatoria dell’art. 292 CP a tenore del quale “chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con l’arresto o con la multa”.

                                         -1.5  annullato

                                         -2.1  annullato

                                         -2.2  annullato

                                         -2.3  annullato

                                         -3.1  annullato

                                         -3.2  annullato

                                         3.     La tassa di giustizia, in fr. 1'900.-, e le spese, in fr. 310.-, da anticipare dall’istante, restano a suo carico in misura di 3/4, e sono poste a carico di AP 1 in misura di 1/4. L’istante verserà a quest’ultima fr. 2'500.- ed ai convenuti CO 2, CO 1, CO 3, CO 4 e CO 5, in solido, fr. 2'400.- a titolo di ripetibili.

                                     

                                 IV.   Le spese della procedura d’appello di cui al dispositivo n. III consistenti in:

 

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.    950.-

                                         b) spese                                                      fr.      50.-

                                         Totale                                                           fr. 1’000.-

 

                                         da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 1/4 e per 3/4 sono poste a carico dell’istante, che rifonderà alla controparte fr. 1'250.- per parti di ripetibili di appello.

 

                                  V.   Intimazione:

 

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                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).