Incarto n.
12.2006.172

Lugano

28 settembre 2007/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2002.84 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord - promossa con petizione 16 luglio 2002 da

 

 

AO 1

 

 

contro

 

 

AP 1

 AP 2

tutti rappr. da RA 1

 

con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 9'500.- oltre interessi, domanda avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione e in via riconvenzionale hanno chiesto la condanna dell’attore al pagamento di fr. 15'000.- oltre interessi, somma poi aumentata in sede conclusionale a fr. 21'791.95;

 

sulle quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 17 agosto 2006, con cui ha accolto entrambe le azioni, la petizione per fr. 6'161.40 più interessi e la domanda riconvenzionale per fr. 4'046.25 più interessi;

 

appellanti i convenuti, con atto di appello 11 settembre 2006, con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la domanda riconvenzionale per fr. 17'367.40 più interessi, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre l'attore con osservazioni 16 ottobre 2006 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                   1.   Nel giugno 1999 AP 1 e AP 2, nell’ambito dei lavori di ristrutturazione di un vecchio stabile di loro proprietà sito sul mappale n. __________ di __________, hanno affidato ad AO 1 l’esecuzione delle opere da pittore, per un importo di delibera stabilito in fr. 18'000.-, IVA inclusa (doc. A).

 

 

                                   2.   Con la petizione in rassegna AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 e AP 2 al pagamento di fr. 9'500.- oltre interessi, somma corrispondente al saldo a lui dovuto per i lavori effettuati, dedotto l’acconto di fr. 3'000.- già ricevuto.

                                         I convenuti si sono opposti alla petizione contestando la congruità della fattura esposta. In via riconvenzionale hanno chiesto la condanna dell’attore al pagamento di fr. 15'000.- oltre interessi, somma poi aumentata in sede conclusionale a fr. 21'791.95, adducendo la difettosità delle opere fornite.

 

 

                                   3.   Con la sentenza qui impugnata, il Pretore ha parzialmente accolto entrambe le azioni. Il giudice di prime cure ha innanzitutto accertato, sulla base della perizia giudiziaria, che i lavori eseguiti dall’attore giustificavano una mercede di fr. 9'161.40, sicché a quest’ultimo, dedotti gli acconti già incassati, spettavano ancora fr. 6'161.40 più interessi, somma per la quale ha pertanto ammesso la petizione. La domanda riconvenzionale è stata invece accolta per fr. 4'046.25 più interessi. Il primo giudice ha dapprima evidenziato che gli unici difetti notificati tempestivamente erano quelli relativi alle facciate ed alle ringhiere. Escluso che i convenuti potessero far valere una pretesa a titolo di rifusione dei costi di “refezione”, egli ha quindi esaminato se i costi in questione potessero essere riconosciuti quali danni conseguenti il difetto, concludendo per l’affermativa. Nonostante il perito avesse stimato in fr. 27'953.35 il costo di un intervento sulle facciate tale da ottenere un risultato conforme alla regola dell’arte, il Pretore ha ritenuto che quella somma non corrispondeva integralmente al danno da risarcire ai convenuti, atteso che con la soluzione proposta dal perito si raggiungeva in realtà un risultato migliore di quello inizialmente ottenibile, sicché costoro dovevano prendere a loro carico i costi che si sarebbero dovuti assumere qualora l’attore li avesse avvertiti del rischio che la soluzione inizialmente prevista avrebbe comportato: in definitiva ai convenuti andavano così caricate le poste relative alla preparazione del fondo, apertura piccole crepe e stuccatura con mastice acrilico e stucco elastico (fr. 1'008.-), la ripresa del fondo siliconico quale consolidante (fr. 1'120.-), la fornitura e la posa di una rete in fibra di vetro con annegamento in una massa siliconica (fr. 9'800.-), la finitura con intonaco siliconico (fr. 7'420.-), la fascia sottotetto (fr. 447.45) nonché la profilatura e pittura siliconica delle mazzette (fr. 788.50), mentre all’attore andavano accollati i costi relativi alle opere da ponteggio (fr. 4'495.-), all’occupazione dell’area pubblica (fr. 150.-) e alla copertura con carta e polietilene, compresi l’uso e la rimozione (fr. 750.-), per un totale di fr. 5'395.-, che si giustificava di ridurre del 25%, a fr. 4'046.25, in considerazione dell’aumento dei costi di produzione intervenuti tra il 2001 ed il 2004. Le pretese relative alla difettosità delle ringhiere non potevano per contro essere riconosciute, siccome non erano state quantificate.

 

 

                                   4.   Con l’appello che qui ci occupa i convenuti chiedono di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la domanda riconvenzionale per fr. 17'367.40 più interessi. Ribadita, a titolo prudenziale, la bontà della pretesa a titolo di rifusione dei costi di “refezione” negata dal Pretore, essi ritengono innanzitutto che anche i difetti relativi ai balconi, al pannello eternit ed al vano di entrata sarebbero stati notificati tempestivamente, ragion per cui il risarcimento a loro favore avrebbe dovuto estendersi a tutta l’opera eseguita dalla controparte. Ma anche gli importi attribuiti dal primo giudice sono censurati, gli stessi misconoscendo vari elementi emersi in occasione delle indagini peritali esperite: il nuovo metodo per ovviare ai difetti, proposto dal perito e fatto proprio dal Pretore, non poteva in effetti essere condiviso, siccome portava a risultati fuorvianti segnatamente ad un’errata quantificazione delle somme da risarcire ed oltretutto non permetteva di mantenere l’autenticità della facciate, come invece concordato a suo tempo con le autorità comunali; più corretto era invece adottare l’altra soluzione proposta dal perito, da lui per altro limitata ad una facciata, volta al solo tinteggio di tutte le facciate (fr. 14'652.45), a cui andavano aggiunte le spese di ripristino delle ringhiere (fr. 1'488.25), per un importo complessivo, con l’aggiunta dell’IVA, di fr. 17'367.40. In via subordinata, qualora nessuna delle precedenti tesi avesse trovato accoglimento, il calcolo del Pretore avrebbe in ogni caso dovuto essere rivisto in fr. 5'805.-, non essendo stata considerata l’IVA ed essendo ingiustificata la riduzione del 25%.

 

                                   5.   Delle osservazioni con cui l’attore postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.

 

 

                                   6.   È senz’altro a ragione che i convenuti ritengono, in diritto, di poter pretendere il risarcimento delle spese necessarie alla riparazione dell’opera (art. 368 cpv. 2 CO) nonostante essi non abbiano ancora eseguito i relativi lavori di riparazione. La dottrina ha in effetti già avuto modo di stabilire la liceità di un tale modo di procedere nel caso in cui l’appaltatore sia in mora con i lavori di riparazione oppure si rifiuti o ancora non sia in grado di darvi seguito (Koller, Das Nachbesserungsrecht im Werkvertrag, Zurigo 1995, n. 139 e 147 segg.; Tercier, Les contrats spéciaux, 3ª ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, n. 4192 segg.; Chaix, Commentaire Romand, N. 53 ad art. 368 CO). Altro discorso è invece quello di sapere se ed eventualmente in quale misura questa precisazione di carattere giuridico possa concretamente giovare ai convenuti.

 

 

                                   7.   I convenuti ribadiscono in questa sede che, contrariamente all’assunto del Pretore, anche i difetti relativi ai balconi, al pannello eternit ed al vano di entrata sarebbero stati notificati tempestivamente. La censura non necessita di essere approfondita, dovendosi in ogni caso respingere la richiesta risarcitoria che ne derivava. Invano, nelle conclusioni di causa e soprattutto in questa sede, si cercherebbe in effetti nei loro allegati una quantificazione della relativa pretesa. 

 

 

                                   8.   Passando ad esaminare le singole pretese fatte valere in sede di appello, si osserva innanzitutto che la domanda di risarcimento di fr. 1'488.25 più IVA per la difettosità delle ringhiere (p. 11 in fondo) - questa è in effetti la posizione a cui il perito giudiziario si riferiva a p. 2 dell’allegato B3 - dev’essere disattesa. In sede conclusionale i convenuti non avevano in effetti preteso alcunché in conseguenza di quei difetti, limitandosi piuttosto a far valere il danno derivante dal difetto alle facciate, ed è per la prima volta in questa sede e quindi irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) che essi hanno esposto un importo a questo titolo. La pretesa sarebbe stata in ogni caso irricevibile anche per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC), i convenuti non avendo assolutamente specificato per quale motivo il giudizio con cui il Pretore aveva negato il risarcimento per quella posizione, ritenuta non quantificata, sarebbe errato e con ciò da riformare (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 23 e 27 ad art. 309).

                                   9.   Più complesso è il discorso in merito ai difetti delle facciate.

                                         Come vedremo, è in ogni caso escluso che i convenuti, sia per motivi d’ordine che di merito, possano pretendere un risarcimento superiore a quello concesso loro dal primo giudice.

 

 

                                9.1   In questa sede i convenuti rimproverano dapprima al Pretore di aver calcolato il danno e con ciò il risarcimento a loro favore facendo proprio il metodo più incisivo proposto dal perito per ovviare ai difetti (posa sulle facciate di una rete in fibra di vetro con annegamento in una massa siliconica e finitura con intonaco siliconico, cfr. allegato B4 della perizia) e chiedono di far capo al metodo meno incisivo (semplice ritinteggio delle facciate secondo le modalità contenute nell’allegato B3). La richiesta dev’essere disattesa già per motivi di buona fede processuale ed in particolare per il fatto che nelle sue conclusioni la stessa parte convenuta aveva auspicato che il giudice optasse proprio per il metodo più incisivo, sicché è malvenuta a contestare ora questa sua scelta (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 19 ad art. 307). D’altro canto la richiesta di far capo al metodo meno incisivo è stata addotta per la prima volta solo in appello ed è pertanto irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).

                                         I convenuti chiedono poi, in via subordinata, che il danno stabilito del Pretore venga aumentato a fr. 5'805.-, aggiungendo ai fr. 4'046.25 l’IVA al 7.6% ed eliminando la deduzione del 25% apportata dal primo giudice per il rincaro prodottosi tra il 2001 ed il 2004. Sennonché, a fronte delle loro affermazioni, secondo cui la soluzione proposta dal perito e fatta propria dal Pretore, oltre che diversa da quanto desiderato dai committenti (p. 10 in alto), non era rispettosa del carattere tipicamente rustico dell’edificio, concordato a suo tempo con le autorità comunali in sede di domanda di costruzione (p. 10 a metà), rispettivamente secondo cui le conclusioni del perito sarebbero con ciò divenute fuorvianti e avrebbero indotto il primo giudice ad un’errata quantificazione delle somme da riconoscere nel contesto della riconvenzionale (p. 9 in fondo), ben si può concludere per l’oggettiva inadeguatezza di quella proposta: in tali circostanze, la corretta soluzione sarebbe stata quella di fare completamente astrazione da quest’ultima con la conseguenza che i convenuti, gravati dell’onere della prova, non avrebbero dimostrato il danno, e non semplicemente di eventualmente rettificare parte del calcolo del Pretore, che resterebbe sempre e comunque erroneo.

 

 

 

 

                                9.2   Ma, a prescindere da quanto precede, anche nel merito è escluso che i convenuti possano pretendere più di fr. 4'046.25.

                                         Il perito giudiziario ha in effetti ritenuto che solo la facciata verso la strada era difettosa, e ciò nella misura in cui sulla stessa si presentava chiaramente una differenza di colore causata da un’esecuzione in fase successiva e con materiali differenti (perizia p. 2 in alto). Quanto alle altre facciate, che presentavano differenze di struttura, i difetti alle stesse non erano, a suo dire, riconducibili all’attore (perizia p. 2 nel mezzo), a meno che fosse risultato che quest’ultimo non avesse avvisato la committenza sulle eventuali macchie che con il semplice tinteggio sarebbero state visibili a causa della differenza di struttura dei rappezzi eseguiti (perizia p. 2 nel mezzo e complemento perizia p. 1 in alto). Sennonché, nel caso concreto l’attore non era tenuto a rendere attenti i convenuti di questo rischio, visto e considerato che uno di loro, AP 2, era senz’altro cognito della materia (Koller, op. cit., n. 54), siccome titolare dell’impresa di costruzioni generali __________ e direttore dei lavori (interrogatorio formale AP 2 ad 3), così che in definitiva questi difetti non possono essere imputati all’attore, tanto più che i convenuti hanno qui lasciato intendere che mai avrebbero adottato gli interventi, più incisivi, proposti dal perito. Ed oltretutto il semplice ritinteggio di queste altre facciate, qui auspicato dai convenuti, nemmeno avrebbe permesso di ovviare al difetto in questione, derivante come detto dalla differenza di struttura dei rappezzi (perizia p. 2 in mezzo e in fondo, complemento perizia p. 1 in alto e nel mezzo), per cui, anche per questo motivo, la relativa spesa non può essere caricata all’attore. Ora, ritenuto da una parte che il perito ha preventivato in fr. 5'063.- più IVA il costo dei lavori per sistemare la facciata verso la strada (allegato B3 della perizia), che dall’altra il noleggio di una navicella invece del ponteggio fisso - ritenuta dal perito una valida alternativa – riduceva di fr. 531.60 la somma preventivata (con un esborso, per i 3 giorni necessari, di fr. 900.-  più IVA e fr. 150.-, ovvero di fr. 1'118.40, invece dei fr. 1'650.-, cfr. complemento perizia p. 1 seg.) e che infine la posizione di fr. 478.50, relativa alla ripresa di fondo isolante quale consolidante, contenuta nel preventivo, non può essere caricata all’attore siccome si tratta di una posizione a suo tempo non fatturata e che i committenti avrebbero dovuto pagare a parte anche se l’opera fosse stata realizzata correttamente sin dall’inizio, si ha che nella peggiore, per l’attore, delle ipotesi, solo la somma di fr. 4'052.90 più IVA potrebbe restare a suo carico. Se a questo si aggiunge che dalle fotografie 1-4 allegate alla perizia giudiziaria, le uniche prove, oltre all’interrogatorio formale di AP 2 - che per altro assume una valenza solo di carattere indiziario - in merito all’estensione e alla gravità del difetto in questione, che è di natura puramente estetica (il che di principio, non deve comunque andare a scapito del committente, cfr. II CCA 4 settembre 2003 inc. n. 12.2002.162, 8 febbraio 2007 inc. n. 12.2006.11), risulta che i difetti si estendono al più su metà della facciata (interrogatorio formale di AP 2 ad 14) e che le differenze di colore, per altro non particolarmente evidenti, sono perlopiù circoscritte ad una striscia di pochi centimetri un po’ più chiara attorno alle mazzette delle finestre (fotografie 1 e 2), rispettivamente che, dalla visione delle fotografie 3 e 4, le conseguenze del tinteggio non omogeneo sono quasi impercettibili ad una persona non prevenuta, ben si può concludere che gli inconvenienti patiti dai convenuti, sia pure fastidiosi, non sono così gravi da giustificare il rifacimento integrale di quella parte dell’opera, così che in definitiva si giustificherebbe di porre a carico dell’attore solo una parte ridotta, in concreto non superiore al 50%, di quell’importo (soluzione analoga in II CCA 5 gennaio 1998 inc. n. 12.97.12, 5 febbraio 2001 inc. n. 12.2000.129, 4 settembre 2003 inc. n. 12.2002.162, 13 marzo 2006 inc. n, 12.2005.9, 17 agosto 2006 inc. n. 12.2005.136, 8 febbraio 2007 inc. n. 12.2006.11).

 

 

                                9.3   Se ciò non bastasse, ad ulteriore conferma dell’abusività delle richieste formulate in questa sede dai convenuti, si osserva che nel capitolato d’appalto la spesa per il tinteggio di tutte le facciate era stata quantificata in fr. 2'890.- IVA inclusa (doc. A). L’attore aveva fatturato quelle opere in fr. 4'189.80 più IVA (fr. 2'129.40 + fr. 867.50 + fr. 609.75 + fr. 355.- + fr. 228.15, cfr. doc. F), sennonché la sua fattura era stata ridotta dal perito a fr. 2'140.60 (fr. 739.50 + fr. 589.90 + fr. 414.65 + fr. 241.40 + fr. 155.15, cfr. allegato B5 della perizia), somma poi riconosciuta dal Pretore. In tali circostanze, a fronte oltretutto della solo parziale difettosità delle opere eseguite, non vi è chi non veda come le richieste dei convenuti di farsi risarcire fr. 14'652.45 più IVA per il solo ritinteggio delle facciate o fr. 5'805.- per la posa - non voluta e non fattibile in base alla licenza edilizia - di una rete con finiture siliconiche siano manifestamente esagerate, rispettivamente come tali somme siano comunque eccessivamente gravose per l’attore (Koller, op. cit., n. 91 segg.) che dunque in ogni caso non potrebbe essere tenuto ad assumersele in quei termini.

 

 

                                10.   Ne discende la reiezione del gravame.

                                         La tassa di giustizia e le spese della procedura d’appello, calcolate su un valore litigioso di fr. 13'321.15, seguono l’integrale soccombenza dei convenuti (art. 148 CPC). All’attore, ora non più rappresentato, ma che ha presentato osservazioni avvalendosi di un legale, vanno riconosciute congrue ripetibili.

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                    I.   L’appello 11 settembre 2006 di AP 1 e AP 2 è respinto.

 

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

 

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.    350.-

                                         b) spese                                                      fr.      50.-

                                         Totale                                                           fr.    400.-

 

                                         da anticiparsi dagli appellanti in solido, restano a loro carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata, sempre in solido, fr. 800.- per ripetibili.

 

                                  III.   Intimazione:

 

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-

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                       Il segretario

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).