Incarto n.
12.2006.189

Lugano

18 ottobre 2006/rgc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2006.135 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 10 luglio 2006 da

 

 

AO 1

 

 

contro

 

 

AP 1

AP 2

tutti rappr. dall’ RA 1

 

 

con la quale è chiesto lo sfratto immediato dei convenuti dall’abitazione nella casa situata in C__________ a L__________, di proprietà dell’istante, che il Pretore ha accolto con decisione del 2 ottobre 2006;

 

appellanti i convenuti i quali, con appello 13 ottobre 2006, chiedono la riforma del giudizio impugnato, previa concessione al gravame dell’effetto sospensivo, nel senso di respingere l’istanza di sfratto;

 

Letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

 

considerato

 

in fatto e in diritto:

 

                                         che AO 1 ha disdetto il contratto di locazione con AP 2, relativo a un appartamento di 3 ½ locali situato nel Comune di L__________, per il 31 marzo 2006, prorogando poi su richiesta della conduttrice il contratto due volte, una prima volta fino al 30 aprile 2006 (doc. D) e poi fino al 31 maggio 2006 (doc. B);

 

                                         che all’udienza del 20 giugno 2006 davanti all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione, alla quale si era rivolta il 1° giugno 2006 in vista dello sfratto, la locatrice ha accettato di attendere fino al 30 giugno 2006 prima di presentare l’istanza di sfratto (doc. F);

 

                                         che il 10 luglio 2006 la locatrice ha presentato alla Pretura di Locarno-Campagna l’istanza di sfratto per ottenere la riconsegna immediata dell’appartamento;

 

                                         che all’udienza di discussione del 27 luglio 2006 le parti hanno concordato la riconsegna dei locali entro il 30 settembre 2006, il pagamento da parte dei conduttori dell’importo di fr. 5'120.- entro il 16 agosto 2006 a titolo di pigione per il mese di giugno e di indennità per occupazione dell’appartamento fino alla scadenza concordata, ritenuto che in caso di inadempimento nella consegna o nel pagamento il Pretore avrebbe pronunciato lo sfratto a semplice richiesta dell’istante “senza ulteriore convocazione delle parti e senza ulteriori formalità”;

 

                                         che i convenuti hanno comunicato alla locatrice il 29 settembre 2006 la loro intenzione di non riconsegnare i locali alla scadenza pattuita;

 

                                         che su richiesta dell’istante il Pretore ha accolto con decreto del 2 ottobre 2006 l’istanza di sfratto;

 

                                         che con appello del 13 ottobre 2006 AP 1 e AP 2 hanno chiesto di riformare il giudizio impugnato nel senso di respingere l’istanza di sfratto, previa concessione al gravame dell’effetto sospensivo;

 

                                         che l'appello non è stato notificato alla controparte;

 

                                         che gli appellanti rimproverano al Pretore di avere accolto a torto l’istanza di sfratto, poiché la locatrice aveva concluso con loro un nuovo contratto di locazione di durata indeterminata e avrebbe pertanto dovuto inoltrare una nuova disdetta prima di chiedere lo sfratto, e osservano che in ogni modo il suo comportamento è abusivo e contrario alla buona fede, non avendo essa alcun interesse a ottenere la riconsegna immediata dell’ente locato;

                                         che contrariamente a quanto sostengono i convenuti, nella fattispecie non è sorto alcun contratto di locazione a tempo indeterminato, le parti avendo concluso all’udienza del 27 luglio 2006 una transazione giudiziaria in base alla quale l’istante attendeva la riconsegna dei locali al 30 settembre 2006 e i convenuti si impegnavano a riconsegnarli a tale data, ritenuto che in caso di inadempimento il Pretore avrebbe decretato senza ulteriori formalità lo sfratto;

 

                                         che quindi contrario alla buona fede e abusivo è semmai il comportamento degli appellanti, che hanno sottoscritto la transazione giudiziaria e hanno in seguito rifiutato di riconsegnare i locali alla data pattuita;

 

                                         che l'appello, manifestamente infondato e temerario, può essere evaso con la procedura semplificata dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimazione alla controparte;

 

                                         che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte convenuta, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

 

 

 

Per i quali motivi,

visto l’art. 148 CPC e la vigente LTG

 

 

pronuncia:                

 

                                   1.   L'appello 13 ottobre 2006 di AP 1 e AP 2 è respinto.

 

 

                                   2.   Le spese della procedura di appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.-

                                         b) spese                         fr.   50.-

                                         totale                              fr. 250.-

 

                                         sono posti in solido a carico degli appellanti. Non si attribuiscono ripetibili.

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

-;

-.

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

 

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario