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Incarto n. |
Lugano 1 settembre 2006/rgc
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.1996.77 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud- promossa con petizione 30 maggio 1996 da
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AO 1 AO 2
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contro |
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AP 1 AP 2
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con cui gli attori hanno chiesto di accertare la nullità del contratto 4 maggio 1995 e del contratto preliminare 15 maggio 1995 volti alla cessione a loro favore del 20% rispettivamente del 30% delle quote sociali della __________, di proprietà dei convenuti, e di condannare di conseguenza questi ultimi in solido alla restituzione di fr. 1'070'000.- oltre interessi nonché di rigettare in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. 468088 dell’UEF di Mendrisio;
domande avversate dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione e in via riconvenzionale hanno chiesto la condanna in solido delle controparti al pagamento di fr. 50'000.- e di Lit. 580'000'000 oltre interessi;
sulle quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 9 dicembre 2005, con cui ha respinto la domanda riconvenzionale ed accolto parzialmente la petizione, condannando in solido i convenuti al pagamento di fr. 870'000.- oltre interessi e rigettando in tale misura l’opposizione interposta al PE;
appellanti i convenuti con atto di appello 13 gennaio 2006, con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la domanda riconvenzionale per fr. 50'000.- e fr. 268'873.- più interessi, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre gli attori con osservazioni 20 febbraio 2006 postulano la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nella primavera del 1995 AP 1 e AP 2 si sono impegnati, per complessivi Lit. 1'550'000'000, a cedere entro 3 anni a AO 2 e AO 1 (ma formalmente solo a costui) il 50% delle quote sociali della __________, ed a costituire, con partecipazione paritaria al 25% di ciascuno di loro, la __________, società che avrebbe poi dovuto riprendere l’attività della ditta individuale __________. La cessione del 20% delle quote sociali è stata formalizzata il 4 maggio 1995, mentre il successivo 15 maggio le parti hanno stabilito che la cessione del rimanente 30% delle quote sociali sarebbe stata formalizzata, in due tranches, entro il 31 dicembre 1997. Il 26 maggio è stata iscritta a RC la ditta __________, dotata di un capitale azionario di fr. 100'000.-.
2. Con la petizione in rassegna AO 2 e AO 1 hanno chiesto di accertare la nullità dell’accordo concluso nella primavera del 1995 ed in particolare del contratto 4 maggio 1995 e del contratto preliminare 15 maggio 1995, rimproverando in sostanza a AP 1 e AP 2 di averli dolosamente indotti alla conclusione degli accordi dopo aver presentato loro una situazione di fatto diversa da quella reale (segnatamente il perfetto stato di salute della ditta individuale, il suo fatturato mensile di circa fr. 200'000.-, il suo utile annuo di circa fr. 300'000.-, la sua proprietà su 10 camion e 12 rimorchi, l’assenza di debiti e di pendenze di alcun tipo a carico della __________, la sua perfetta regolarità dal punto amministrativo e fiscale, il valore di almeno Lit. 3'000'000'000 del suo capannone a __________, un valore globale delle due ditte stimato in circa Lit. 3'500'000’000), rispettivamente avvalendosi delle disposizioni sull’errore essenziale. Essi hanno quindi chiesto che i convenuti fossero condannati in solido alla restituzione di fr. 1'070'000.- oltre interessi, somma corrispondente agli anticipi da loro sino ad oggi versati, nonché di rigettare in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. 468088 dell’UEF di Mendrisio.
3. I convenuti si sono opposti alla petizione, contestando che gli accordi potessero essere annullati, e in via riconvenzionale ne hanno quindi chiesto l’adempimento, postulando la condanna in solido delle controparti al pagamento di fr. 50'000.- oltre interessi, importo corrispondente al 50% del capitale azionario da essi anticipato per la costituzione della __________, e di Lit. 580'000'000 oltre interessi, somma pari al valore di 3 camion (Lit. 200'000'000) che gli attori si erano impegnati a fornire alla nuova società, pretesa che era stata loro ceduta da quest’ultima, nonché al saldo contrattuale (Lit. 380'000'000).
4. Con la sentenza qui impugnata il Pretore ha dapprima osservato che dalla documentazione prodotta dagli attori non risultava che i convenuti avessero espresso particolari garanzie in merito al valore delle loro ditte, aspetto questo che per altro nemmeno doveva essere oggetto di particolari informazioni da parte loro. Ritenuto però che gli attori potevano ragionevolmente aspettarsi che la ditta __________ fosse in regola dal punto di vista fiscale e amministrativo e che in concreto era invece risultato che essa non aveva denunciato di aver iniziato l’attività e non poteva essere iscritta nell’elenco autorizzato degli spedizionieri, egli ha senz’altro concluso per l’esistenza di un dolo ai sensi dell’art. 28 CO, ciò che rendeva privi d’effetti giuridici i contratti stipulati a suo tempo. I convenuti sono stati pertanto condannati alla restituzione dei fr. 670'000.-, pari a Lit. 1'000’000'000, già versati per la cessione delle quote sociali, e degli ulteriori fr. 200'000.- corrisposti anche in vista della costituzione della __________. Per tali somme, cui andavano aggiunti gli interessi moratori al tasso legale del 5%, invece di quello del 7% postulato dagli attori, è pure stata rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE. La domanda riconvenzionale, che presupponeva la validità dei contratti, è stata per contro respinta.
5. Con l’appello che qui ci occupa i convenuti chiedono di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la domanda riconvenzionale per fr. 50'000.- e fr. 268'873.- più interessi. Essi contestano in pratica che le circostanze evocate dal Pretore, a loro dire sconfessate dalle risultanze istruttorie e comunque superate dagli eventi successivi, fossero tali da invalidare i contratti. E in seguito ripropongono le pretese volte alla restituzione del 50% del capitale azionario della __________, nonché quella, per altro ridotta rispetto agli allegati della sede pretorile, finalizzata al versamento del saldo previsto contrattualmente.
6. Delle osservazioni con cui gli attori postulano la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.
7. Prima di esaminare l’appello, è necessario evadere la richiesta con cui i convenuti, nelle more della procedura di secondo grado, hanno chiesto che la causa fosse sospesa in attesa dell’esito dell’istanza di promozione dell’accusa da essi promossa nei confronti degli attori, per le dichiarazioni da questi proferite in occasione del loro interrogatorio formale. La richiesta deve senz’altro essere disattesa. Giusta l’art. 107 CPC, il cui tenore è simile a quello dell’art. 4 cpv. 2 CPP, il giudice può sospendere il processo quando la decisione di un’altra causa o di un altro procedimento, ad esempio quello penale, può influire sulla decisione della lite. Nel caso di specie è indiscutibile che il giudizio penale promosso nei confronti degli attori, quand’anche dovesse risolversi con la loro condanna per falsa dichiarazione in giudizio, non sarebbe rilevante per l’esito della causa civile. In primo luogo si osserva che il Pretore non si è assolutamente fondato sulle dichiarazioni rese dagli attori nel loro interrogatorio formale, né essi hanno preteso in questa sede che le loro dichiarazioni fossero altrimenti rilevanti. Visto oltretutto lo scopo dell’interrogatorio formale, che è quello di ottenere che l’interrogato faccia dichiarazioni contrarie al suo interesse (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 ad art. 271), e considerato che le dichiarazioni rilasciate a quel momento rappresentano al più degli indizi che per costituire una valida prova devono in ogni caso essere confermati da altri elementi di segno convergente (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 764 ad art. 276), è evidente che, a prescindere dal risultato dell’inchiesta penale, le dichiarazioni rese a quel momento dagli attori sono già sin d’ora inidonee a migliorare la loro situazione processuale. In definitiva la sospensione della procedura, che deve essere concessa solo eccezionalmente al fine di non compromettere il principio della celerità della causa civile, non appare giustificata. Ciò non comprometterà in ogni caso i diritti dei convenuti, che, se del caso, potranno prevalersi dell’istituto della restituzione in intero contro le sentenze (art. 346 lett. b CPC).
8. Passando ad esaminare il merito della lite, si tratta in primo luogo di stabilire se gli accordi contrattuali debbano essere annullati per dolo dei convenuti ex art. 28 CO, ritenuto che, come stabilito dal giudice di prime cure, il comportamento doloso può manifestarsi in due forme, laddove l’autore fornisce delle informazioni non vere rispettivamente laddove questi tace su fatti esistenti che egli sarebbe invece tenuto a segnalare alla controparte in virtù dei suoi doveri precontrattuali (Schwenzer, Basler Kommentar, 2. ed., N. 3 segg. ad art. 28 CO; Schmidlin, Berner Kommentar, N. 16 ad art. 28 CO; Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht - Allgemeiner Teil, 2. ed., p. 219; Guhl/Koller, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9. ed., § 17 N. 2; DTF 116 II 431 consid. 3a, 117 II 218 consid. 6a). Il quesito, come vedremo, deve essere risolto affermativamente.
8.1 L’istruttoria di causa non ha invero permesso di provare che i convenuti avessero tenuto un comportamento doloso attivo (Schmidlin, op. cit., N. 17 segg. ad art. 28 CO; Bucher, op. cit., p. 220), in particolare che avessero a suo tempo espresso le erronee garanzie o assicurazioni che avevano poi indotto gli attori ad impugnare il contratto per dolo: del tutto irrilevante, al proposito, è quanto riferito in sede testimoniale dall’RA 2, patrocinatore degli attori, la cui valenza probatoria nell’occasione è pressoché nulla per la sua particolare posizione nei confronti dei suoi clienti (Cocchi/Trezzini, op. cit, n. 717 ad art. 228), e ciò anche perché le dichiarazioni da lui proferite, che sembrerebbero confermare l’esistenza di tali garanzie o assicurazioni, si riferiscono ad un colloquio avuto in epoca successiva con AP 2, la quale oltretutto, e per stessa ammissione degli attori (cfr. il loro interrogatorio formale, ad 7), nemmeno aveva partecipato alle trattative per la conclusione dei contratti e dunque nella migliore -per loro- delle ipotesi si limitava a riportare quanto riferitole da terzi (dal che l’irrilevanza della sua deposizione, cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 ad art. 237).
8.2 È invece senz’altro a ragione che il Pretore ha concluso per l’esistenza di un comportamento doloso passivo dei convenuti (Schmidlin, op. cit., N. 33 segg. ad art. 28 CO; Bucher, op. cit., ibidem), per il fatto che essi avevano sottaciuto agli attori che __________ non era in regola da un punto di vista amministrativo e fiscale, non potendo essere iscritta nell’elenco autorizzato degli spedizionieri e non avendo mai denunciato l’inizio della sua attività.
8.2.1 Innanzitutto si osserva che i convenuti hanno censurato in questa sede unicamente il fatto che __________ non fosse autorizzata ad agire in qualità di spedizioniere (asserendo che la ditta in realtà non aveva mai svolto tale attività) e che essa non fosse tenuta ad annunciare l’inizio dell’attività in quel settore (notifica che a loro dire non era necessaria in quell’ambito), ma non hanno minimamente contestato che essa non avesse denunciato di aver iniziato la sua attività in generale, ivi compresa dunque quella nel settore dei trasporti: ritenuto che la decisione del Pretore si fondava su entrambe quelle motivazioni, il fatto che in questa sede i convenuti si siano in sostanza limitati ad impugnare una sola di esse, fa sì che la censura debba essere respinta, già solo per questo motivo (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 19 ad art. 309; II CCA 24 febbraio 2006 inc. n. 12.2005.144, 22 marzo 2006 inc. n. 12.2005.145).
8.2.2 Ma a prescindere da quanto precede, è incontestabile che le due circostanze e -quand’anche si volessero condividere le riserve dei convenuti in merito alla prima, ciò che può rimanere indeciso- se non altro almeno la seconda, erano tutt’altro che irrilevanti, avendo già solo quest’ultima come conseguenza, di per sé non contestata dalla controparte, che tutte le fatturazioni eseguite da quella società erano da considerarsi illegittime con l’inevitabile corollario dell’apertura di un procedimento per evasione fiscale, ed erano dunque tali da legittimare un’impugnazione degli accordi per dolo, potendo certo influire sul prezzo della transazione. Entrambe hanno trovato conferma in sede istruttoria, la mancanza dell’autorizzazione di __________ ad agire quale spedizioniere al momento della conclusione degli accordi risultando dal doc. P e la mancata denuncia dell’inizio della sua attività essendo evincibile dal doc. O. Che i convenuti fossero concretamente tenuti ad informare gli attori in merito a quelle circostanze, la cui mancanza non poteva essere presunta da costoro nonostante la loro ampia esperienza nel settore, non è di per sé neppure contestato dai convenuti e in ogni caso è evidente: nonostante in occasione della conclusione di un contratto non esista di principio un obbligo generalizzato di informare la controparte (Bucher, op. cit., ibidem; Guhl/Koller, op. cit., ibidem; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2. ed., p. 187 con numerosi rif.; II CCA 8 agosto 2001 inc. n. 12.2000.212), è in effetti riconosciuto che un tale obbligo può risultare da una prescrizione legale, dal contratto o dalle regole della buona fede (Schwenzer, op. cit., N. 8 ad art. 28 CO; Schmidlin, op. cit., N. 35 ad art. 28 CO; Bucher, op. cit., ibidem; DTF 116 II 431 consid. 3a, 117 II 218 consid. 6a; ICCTF 16 maggio 2002 4C.218/2001 consid. 3a; sentenza II CCA citata), ritenuto che in base alla dottrina ciò è per l’appunto il caso allorché il contratto concluso, come nella fattispecie, ha per oggetto un rapporto a carattere duraturo (Schwenzer, op. cit., N. 9 segg. ad art. 28 CO; Schmidlin, op. cit., N. 39 ad art. 28 CO; Bucher, op. cit., p. 220; Engel, op. cit., p. 188) rispettivamente un rapporto basato sulla fiducia, quale ad esempio proprio quello relativo alla partecipazione in una società di persone (Schwenzer, op. cit., ibidem; Schmidlin, op. cit., ibidem; Bucher, op. cit., ibidem; Engel, op. cit., ibidem). È poi del tutto escluso che gli attori possano aver rinunciato per atti concludenti, circostanza per altro addotta per la prima volta e quindi irritualmente solo in sede di appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), ad impugnare il contratto sulla base di quelle circostanze, avendo essi provveduto a versare un ulteriore importo di fr. 100'000.- (doc. G) pochi giorni dopo essere venuti a conoscenza di quei fatti: la dottrina e la giurisprudenza, pur avendo ritenuto possibile la ratifica per atti concludenti di un contratto viziato ai sensi degli art. 23 segg. CO (Schwenzer, op. cit., N. 17 segg. ad art. 31 CO; Schmidlin, op. cit., N. 119 ad art. 31 CO), hanno in effetti precisato che una tale conseguenza va ammessa con riserbo (Schmidlin, op. cit., N. 122 ad art. 31 CO; DTF 109 II 319 consid. 4c) ed è anzi esclusa nel caso di dolo giusta l’art. 28 CO, a meno che la parte interessata non esprima chiaramente l’intenzione di mantenere il contratto (cfr. Schwenzer, op. cit., ibidem; Schmidlin, op. cit., N. 122 ad art. 31 CO e N. 30 ad art. 28 CO; DTF 108 II 102 consid. 2a), ciò che in concreto non si è assolutamente verificato.
9. Essendo così date le premesse per un annullamento degli accordi contrattuali per dolo, non occorre esaminare se la medesima conseguenza s’imponga anche in applicazione delle norme sull’errore essenziale. Il Pretore ne aveva concluso, giustamente, che la domanda riconvenzionale, volta ad ottenere l’adempimento degli accordi contrattuali, doveva essere respinta e che, in parziale accoglimento della petizione, i convenuti dovevano essere obbligati alla restituzione delle prestazioni effettuate. Pacifico, in tale evenienza, l’obbligo di restituire il controvalore di Lit. 1'000’000'000 versati per la cessione delle quote sociali ed i due acconti di fr. 50'000.- ciascuno corrisposti a suo tempo (doc. D, E), l’unico aspetto ancora litigioso è quello a sapere se anche la somma di fr. 100'000.- versata dagli attori a Mario Rosato il 10 luglio 1995 “quale contributo spese mese giugno 95” (doc. G), debba essere restituita, come ritenuto dal primo giudice, e non costituisca invece un importo messo a libera disposizione della società da parte di uno degli azionisti, pertanto non restituibile, come preteso dai convenuti (risposta p. 4). Questa Camera, anche in questo caso, ritiene tutto sommato di poter confermare l’assunto del primo giudice: innanzitutto dal documento in questione non risulta che la somma in parola sia stata ricevuta dalla società o in rappresentanza di quest’ultima, sicché si deve concludere che AP 1 l’ha ricevuta a titolo personale in forza degli accordi contrattuali e la deve restituire; i convenuti non hanno inoltre provato in virtù di quale accordo gli attori sarebbero stati tenuti a versare alla società quella somma a titolo di contributo spese; infine non è nemmeno stato provato che quell’importo sia poi stato effettivamente utilizzato a favore della società.
10. Ne discende la reiezione del gravame.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’istanza di sospensione della causa 20 maggio 2006 di AP 1 e AP 2 è respinta.
II. L’appello 13 gennaio 2006 di AP 1 e AP 2 è respinto.
III. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 8’950.-
b) spese fr. 50.-
T o t a l e fr. 9’000.-
da anticiparsi dagli appellanti, restano a loro carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte, in solido, fr. 25'000.- per ripetibili.
IV. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.
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terzi implicati |
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Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario