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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Verzasconi (giudice supplente) |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.151 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 17 settembre 2003 da
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AP 1
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contro |
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AO 1 AO 2
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con cui l’attore ha chiesto la condanna delle convenute al pagamento di fr. 39'028.85 oltre interessi al 5% dal 21 settembre 2002 e ha postulato l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1, domande avversate dalle convenute che hanno chiesto la reiezione della petizione e che il Pretore, con sentenza del 26 settembre 2006, ha parzialmente accolto, respingendo la petizione e accogliendo la domanda di assistenza giudiziaria, con spese a carico dello Stato e l’obbligo per l’attore di rifondere alle convenute fr. 4'000.- a titolo di ripetibili;
appellante l’attore con atto del 18 ottobre 2006, con cui chiede la riforma dei dispositivi n. 1 e 2 della sentenza pretorile nel senso di accogliere la petizione, spese processuali di prima istanza a carico dello Stato e assegnazione a titolo di ripetibili di un importo di fr. 4'000.- a carico delle convenute e postula l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria anche in appello, con pretesta di tasse, spese e ripetibili;
mentre le convenute, con osservazioni del 10 novembre 2006, postulano la reiezione dell’appello e la conferma della decisione impugnata, con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto: A. Il 21 settembre 2002 è divampato un incendio sulla proprietà di G__________ a P__________, che ha interessato l’ala nord-est dell’edificio dell’ex masseria e dell’abitazione attigua. Tali edifici erano locati a AP 1 dall’anno 1997. A seguito dell’incendio sono andate distrutte le parti in legno dell’edificio come pure una tettoia sotto la quale erano parcheggiati alcuni veicoli tra cui un furgone Fiat Ducato appartenente a AO 1 rimasto in panne alcuni giorni prima e che AP 1 avrebbe riparato il lunedì successivo.
B. Nell’ambito dell’inchiesta penale avviata nei confronti di AP 1 è stata commissionata all’ing. L__________ una perizia volta a stabilire eventuali elementi di colpa a suo carico. Il referto confermava tuttavia che la causa dell’incendio era da ritenersi un tappo dell’olio che si era trovato a cortocircuitare il cavo di comando e il cavo +, a seguito di cui il motore si era messo in moto, trovandosi inserita la marcia e creando scintille che avrebbero provocato l’incendio. Il procedimento penale è quindi stato chiuso con un decreto di non luogo a procedere per l’assenza di responsabilità dovuta a negligenza o dolo di AP 1.
C. Il 23 gennaio 2003 AP 1 ha inviato a AO 2, assicurazione di responsabilità civile del detentore del furgone, una richiesta di risarcimento di complessivi fr. 64'097.20, visto che sulla scorta delle indagini svolte dalla procura era stato possibile stabilire che l’incendio aveva avuto origine da un guasto del furgone di proprietà di AO 1. L’assicurazione ha declinato ogni responsabilità in quanto assicuratore del veicolo, ritenendo invece responsabile AP 1 quale gerente di un’azienda dell’industria di veicoli a motore giusta l’art. 71 LCStr.
D. Con petizione del 17 settembre 2003, AP 1 ha convenuto in giudizio dinanzi al Pretore del distretto di Bellinzona sia AO 2, sia AO 1 e ha chiesto la loro condanna al pagamento dell’importo di complessivi fr. 39'028.85 oltre interessi al 5% dal 21 settembre 2002. Le convenute si sono opposte alla richiesta, lamentando preliminarmente la carenza di legittimazione passiva, dal momento che l’attore era gerente di un’azienda dell’industria dei veicoli a motore secondo l’art. 71 cpv. 1 LCStr e pertanto civilmente responsabile, per cui in tale evenienza veniva meno la responsabilità sia del detentore sia dell’assicuratore giusta l’art. 58 LCStr.
E. Con giudizio del 26 settembre 2006, il Pretore ha respinto integralmente la petizione. In sunto, egli ha considerato che pur potendosi affermare la legittimazione passiva delle convenute per mancanza dei presupposti di cui all’art. 71 cpv. 1 LCStr, la responsabilità di queste ultime non sarebbe data giusta l’art. 58 LCStr. Infatti, la perizia giudiziaria ordinata dal giudice di prime cure all’ing. M__________, avrebbe confermato la tesi secondo cui la caduta del tappo dell’olio nella posizione in cui è stato trovato dalla Polizia scientifica non avrebbe potuto causare il cortocircuito atto ad avviare il motore, a produrre scintille tali da far divampare l’incendio. L’evento dannoso sarebbe quindi stato causato in altro modo. Secondo il Pretore, le divergenti conclusioni alle quali è giunto il perito penale non avrebbero potuto mutare tali conclusioni, non bastando un differente risultato per far ritenere inattendibile la perizia giudiziaria del procedimento civile. Non potendosi dimostrare la messa in esercizio del veicolo causale con il danno verificatosi, né tanto meno un qualsiasi altro difetto del veicolo, il Pretore ha quindi negato ogni risarcimento all’attore. Con decisione di medesima data il Pretore ha tuttavia concesso all’attore il beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.
F. L’attore insorge contro la decisione di prima istanza con appello del 18 ottobre 2006. Chiede la riforma della sentenza impugnata nel senso di accogliere integralmente la petizione e postula anche per la sede di appello l’ammissione dell’assistenza giudiziaria, con protesta di tasse, spese e ripetibili. Delle motivazioni si dirà in seguito. A tali richieste si oppongono le convenute, le quali nelle osservazioni del 10 novembre 2006 postulano la reiezione dell’appello con conferma della decisione pretorile.
Considerando
in diritto: 1. Preliminarmente occorre decidere le censure dell’appellante riguardo alla sua opposizione ai quesiti peritali formulati dalle appellate e ammessi dal Pretore, al modo di esecuzione della perizia e alla mancata assunzione suppletoria di prove offerte dall’appellante, respinta dal Giudice di prime cure.
1.1. L’appellante ripropone anche in questa sede l’opposizione ai quesiti peritali così come formulati dalle convenute, rilevando che la perizia ordinata nell’ambito del procedimento penale era stata chiara riguardo alle cause dell’incendio e nel frattempo il furgone era pure stato eliminato, per cui il perito non poteva che procedere sulla base di supposizioni e non di accertamenti di fatto. A torto. Anzitutto si rileva che in occasione dell’udienza preliminare l’attore non si è opposto all’esperimento della prova peritale in sé, ma ha formulato opposizione unicamente una volta presentati i quesiti. La natura e il contenuto dell’opposizione avanzata avrebbero tuttavia dovuto comportare una preliminare opposizione alla prova peritale e non unicamente in un secondo momento, dopo che la prova era già stata ammessa. In rapporto ai fatti di cui si intendeva portare la prova, i quesiti peritali potevano senz’altro ritenersi ammissibili, soprattutto perché il referto esperito in sede penale aveva permesso di far luce sull’inesistenza di presupposti per un’azione penale contro l’appellante (in particolare la mancanza di negligenza o dolo) e non già sulle condizioni per ammettere una responsabilità civile ai sensi della legislazione federale sulla circolazione stradale. A ragione quindi il Pretore ha respinto l’opposizione e ammesso i quesiti peritali così come presentati dalle appellate.
1.2. L’appellante lamenta la nullità della perizia poiché, a mente sua, chiaramente allestita in violazione del principio del contraddittorio: in effetti, in occasione dell’incontro delle parti con il perito, il 20 luglio 2005, quest’ultimo aveva già redatto la perizia che è stata consegnata il medesimo giorno al Giudice. Dagli atti dell’incarto risulta effettivamente che il Pretore ha intimato alle parti il referto peritale con ordinanza del 20 luglio 2005. Il perito l’ha quindi allestito già prima della discussione con le parti. Tuttavia questo fatto non porta alla nullità dell’atto, così come sostenuto dall’appellante. Anzitutto perché quest’ultimo è passato ad atti successivi senza affatto sollevare la nullità della perizia. Con il suo scritto del 20 luglio 2005 al Pretore, egli ha semplicemente riferito dei fatti occorsi quel giorno e chiedeva che fosse contattato l’ispettore di polizia pure presente al colloquio con il perito, per esser messo al corrente e per prendere i provvedimenti del caso. In seguito, l’attore ha presentato un’istanza di completazione orale di perizia e un’istanza di assunzione suppletoria di prove, avanzando unicamente in sede di conclusioni la censura di nullità della perizia. Secondariamente, si osserva che la mancata partecipazione all’assunzione della perizia non comporta di principio una lesione del diritto di essere sentito dell’interessato se questi in seguito può consultare la perizia e prendere posizione sulle conclusioni ivi contenute (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 754 ad art. 248 e riferimenti; cfr. anche decisione del Tribunale federale del 24 gennaio 2003, inc. 4P.181/2002). Come appena riferito, l’appellante ha comunque preso parte alla discussione con il perito, ha chiesto e ottenuto una delucidazione del referto e ha potuto prendere posizione sulla prova in sede di conclusioni. Il suo diritto di essere sentito è quindi stato garantito senza che la prova esperita sia viziata da nullità. Si rileva infine che il fatto che il perito non abbia dato seguito alle rimostranze dell’appellante, in particolare che non abbia esperito la prova dell’accensione del motore con il tappo dell’olio del motore, non comporta ancora una violazione del principio del contraddittorio, dal momento che egli, messe al corrente le parti del contenuto del suo referto, da un suo punto di vista e per le ragioni spiegate nel medesimo referto poteva ritenere che l’ulteriore prova non avrebbe modificato il risultato al quale egli era giunto poiché la circostanza era già stata chiarita in modo sufficiente e la sua convinzione non sarebbe mutata. Il perito non è obbligato a esperire tutti gli accertamenti e le prove richieste dalle parti se non sono necessari per fondare il suo convincimento. Le censure ricorsuali su questo punto sono quindi senza fondamento.
1.3. Quanto alla questione della negata assunzione suppletoria di prove, criticata dall’appellante, si osserva che nell’atto di appello costui non formula precise domande di assunzione delle prove rifiutate dal Pretore, facoltà concessagli dall’art. 322 lett. b CPC. Egli si limita ad asserire che “se questa Camera decidesse di assumere le suddette prove dovrà limitarsi ad annullare la sentenza e rimandare al Pretore l’incarto affinché le acquisisca” (cfr. appello, pag. 10 in alto). Ritenuto che, come si evince dalle considerazioni che seguiranno, questo Tribunale non ritiene le domande poste utili per il suo convincimento (art. 322 CPC, in ingresso), non trovano applicazione né l’art. 322 lett. a CPC (assunzione d’ufficio di prove) né l’art. 322 lett. b CPC (assunzione delle prove rifiutate dall’istanza inferiore). Anche su questo punto l’appello va quindi disatteso.
2. Il significato dell'atto di appello è quello dell'esposizione avanti alla Camera adita di circostanziate critiche all'accertamento dei fatti e/o all'applicazione del diritto di cui alla sentenza impugnata, così da consentire, entro i limiti delle domande formulate, la sua verifica da parte dell'autorità superiore ed eventualmente la sua riforma nel senso auspicato dal ricorrente. Sembrerebbe perciò scontato presumere che l'atto di appello abbia necessariamente a confrontarsi in forma critica con i contenuti del giudizio che si intende impugnare. È però ovvio che ciò non può avvenire laddove vengano richiamate o riprodotte le argomentazioni già esposte negli atti della procedura svolta davanti al Pretore, poiché in tali scritti si cercherebbero invano critiche a un giudizio che non è ancora stato emanato, ragione per cui la giurisprudenza prevede la sanzione dell'irricevibilità per il gravame che si limita a richiamare argomentazioni espresse in precedenti allegati oppure che si esaurisce nella testuale o quasi trascrizione dell'allegato conclusionale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 21 e 22 ad art. 309; CPC-TI App., m. 36 ad art. 309; DTF 117 Ia 10). La riproduzione di ampi stralci del memoriale conclusivo soggiace necessariamente ai medesimi principi nella misura in cui si tratta di narrazioni redatte allo scopo di convincere il Pretore della bontà delle proprie argomentazioni alla luce delle risultanze dell'istruttoria, e non invece con la diversa finalità di suffragare avanti alla Camera d'appello l'erroneità del giudizio impugnato. Ciò premesso, si constata che l'appello dell’attore è costituito, eccezion fatta per una prima parte riassuntiva dei fatti, dalla letterale trascrizione di lunghi brani delle conclusioni presentate al Pretore il 18 aprile 2006 ed è perciò, per i motivi testé esposti, irricevibile nella misura in cui le citazioni tratte da quell'allegato non sono al servizio di circostanziate censure al giudizio pretorile. Fanno eccezione alcune modifiche o aggiunte redazionali comunque non sostanziali e mai riferite alla sentenza dedotta in giudizio. Già per questo motivo l’appello è quindi inammissibile.
3. In ogni caso, anche prescindendo dall’inammissibilità dell’atto d’appello, le critiche ricorsuali dovrebbero venir respinte con conferma della sentenza pretorile.
3.1. La questione di sapere se l’appellante sia da considerare gerente di un’azienda dell’industria dei veicoli a motore tenuta all’obbligo di assicurazione secondo l’art. 71 cpv. 1 LCStr – questione che il Pretore ha risolto negando ogni responsabilità a questo titolo dell’appellante – non è stata contestata per cui sfugge all’esame di questo Tribunale, mancandone la specifica censura.
3.2. Come rettamente stabilito dal giudice di prime cure, giusta l’art. 58 cpv. 1 LCStr se con un veicolo a motore che è in esercizio è cagionata la morte o la lesione corporale di una persona oppure un danno materiale, il detentore è civilmente responsabile dei danni. Trattandosi della responsabilità civile del detentore di un veicolo a motore, colui che pretende il risarcimento del danno deve provare, oltre il danno, il nesso di causalità adeguato tra lo stesso e l'impiego del veicolo (Bussy/Rusconi, Commentaire du Code suisse de la circulation routière, 1996, n 7.1 ad art. 58 LCStr). Questo è dato quando il comportamento del presunto danneggiante, esaminato secondo l’ordinario andamento delle cose e la comune esperienza, è di per sé atto a dar luogo o a favorire l’evento dannoso (DTF 119 Ib 345, 116 II 524, 112 II 442; Bussy/Rusconi, op. cit., n. 7.2 ad art. 58 LCStr; Giger, Strassenverkehrsgesetz, Zurigo 2002, pag. 189; Bussy/Rusconi, op. cit., n. 4.1 ad art. 58 LCStr).
3.3. Nel caso che ci occupa, dalla perizia giudiziaria civile dell’ing. M__________ emerge quanto segue:
- per mettere in moto il veicolo occorre un cortocircuito che potrebbe verificarsi a seguito del contatto tra il cavo + e il cavo di comando;
- sul veicolo in questione il cavo + risulta essere posizionato normalmente sopra il cavo di comando (foto n. 3 e 4 perizia ing. __________;
- la messa in moto è possibile solo se il cavo + e il cavo di comando si trovano senza isolazione (normalmente entrambi sono ben isolati e il cavo + presenta una guaina supplementare di gomma che protegge il dado di fissaggio) e il tappo deve incastrarvisi molto saldamente, non bastando per un cortocircuito un semplice contatto che provocherebbe solo forti scintille.
Il perito ing. M__________ ha quindi ritenuto che, esaminando la documentazione fotografica e i reperti custoditi dalla polizia scientifica, dalla posizione orizzontale del tappo, così come rinvenuto dopo l’incendio (fotografia 10 documentazione fotografica Polizia scientifica), è impossibile un cortocircuito dovuto al contatto tra il cavo + e il cavo di comando (il tappo avrebbe dovuto inserirsi in posizione verticale, visto che i due cavi sono in posizione uno sopra l’altro). Inoltre, se si fosse incastrato in quel modo e assai saldamente da provocare il cortocircuito, a seguito dell’incendio e della fusione del relais il tappo sarebbe caduto a terra e non avrebbe potuto trovarsi in una posizione più alta rispetto al punto di incastro come invece è stato rinvenuto. Il perito giudiziario civile ha inoltre rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, all’esame al macroscopio il tappo non presentava segni di cortocircuito (cfr. fotografia 15 polizia scientifica). Alla luce di tutto ciò, a ragione il Pretore ha quindi negato ogni responsabilità delle appellate, non essendo possibile ammettere un cortocircuito per “la saldatura dei tappo ai cavi” e una conseguente messa in esercizio del veicolo. Il fatto – dimostrato – che il furgone abbia colliso con la putrella dell’edificio antistante non muta questa conclusione: infatti, l’impossibilità della messa in esercizio del veicolo tramite il tappo non esclude comunque a priori l’avanzamento dello stesso in altro modo, con o senza messa in esercizio. All’attore incombeva tuttavia di dimostrare che il veicolo si sarebbe messo in moto in altro modo provocando – in modo causale – l’incendio e determinando in tale evenienza la responsabilità delle convenute. In questa prova egli ha fallito e deve quindi sopportare le conseguenze di tale carenza probatoria, come rettamente riconosciuto dal giudice di prime cure.
3.4. Anche per quanto riguarda le valutazioni delle due perizie giudiziali, quella civile e quella penale, il giudizio impugnato merita senz’altro conferma. Contrariamente a quanto addotto nel gravame, non vi è motivo di ritenere che il perito civile ing. M__________ abbia reso un referto incompleto, contraddittorio o lacunoso. Egli ha esaminato la documentazione agli atti dei due procedimenti civile e penale, i reperti custoditi dalla polizia (in particolare il tappo dell’olio e il motorino d’avviamento), ha verificato le posizioni del motorino d’avviamento su un medesimo tipo di motore, ha effettuato delle prove di avviamento simili a quello sul furgone e tentato di simulare il cortocircuito. Sulla base delle proprie comprovate conoscenze tecniche ha ritenuto che l’accensione del motore del furgone con cortocircuito del tappo con i cavi + e di comando fosse impossibile, dando nel contempo risposte convincenti a tutti i quesiti peritali postigli. Il perito civile ha confutato precisamente le conclusioni della perizia penale, fornendo dettagliate informazioni e spiegazioni del motivo per il quale l’esito della perizia penale non poteva a suo dire essere condiviso. Di fronte a conclusioni sostenibili, logiche, lineari e complete – anche grazie alla successiva delucidazione – il Pretore a ragione non si è discostato dalle conclusioni del perito giudiziario civile e si è quindi allineato alla versione di tale perizia, senza ledere i principi che reggono la valutazione delle prove. Né tantomeno, stanti così le cose, egli era tenuto a dar seguito alla richiesta attorea di esperire ulteriori prove – quali una nuova perizia – dal momento che la situazione risultava sufficientemente chiarita con la perizia civile. Secondo una prassi ormai consolidata, in materia tecnica il giudice si discosta dall'avviso di un esperto giudiziario soltanto in presenza di motivi validi (cfr. DTF 118 Ia 144 consid. 1c pag. 145 seg.). Sulla base degli ulteriori mezzi di prova e delle allegazioni delle parti egli esamina se sussistono serie obiezioni contro il carattere concludente delle esposizioni peritali. Tale non è il caso in concreto, nemmeno se si considera il risultato opposto al quale è giunto il perito penale ing. L__________, il quale, senza invero particolari spiegazioni tecniche, ha confermato la possibilità che il furgone si sia messo in moto e abbia causato l’incidente nel modo preteso dall’appellante. D’altra parte, non può essere dimenticato che le risultanze del procedimento penale sono unicamente un punto di partenza per la – sovente successiva causa civile – e possono necessitare di completazioni fattuali, in particolare se si considera che il procedimento penale spesso si diparte da differenti presupposti rispetto a quello civile e per i quali si verifica l’esistenza di determinati fatti che non necessariamente collimano con quelli rilevanti per un procedimento civile (Dähler/Schaffhauser, in Münch/Geiser, Schaden-Haftung-Versicherung, Basilea 1999, § 11 n. 11.57).
3.5. Manifestamente prive di fondamento sono pure le considerazioni presentate in via subordinata dall’appellante riguardo al preteso difetto del veicolo che ammetterebbe la responsabilità delle appellate giusta l’art. 58 cpv. 2 LCStr. Come giustamente rilevato dal Pretore nel giudizio impugnato, non vi è alcun elemento agli atti a sostegno anche solo minimamente di tale tesi, che non può che essere rigettata.
4. Per questi motivi, l’appello deve essere respinto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 CPC) e sono calcolati su un valore litigioso di fr. 39'028.85. Alle appellate viene riconosciuta un’equa indennità a titolo di ripetibili di seconda istanza (art. 150 CPC). L’istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria formulata dall'attore in appello, pur essendo pacifico il suo stato d'indigenza, non può essere accolta, atteso che per le sue pretese, già evase con argomentazioni convincenti dal primo giudice, non era sin dall'inizio dato il requisito della probabilità di esito favorevole ("fumus boni iuris", cfr. art. 3 e 14 LAG; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 2 e 8 ad art. 157).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
1. L'appello 18 ottobre 2006 di AP 1, P__________, è respinto.
2. L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria per la procedura d’appello presentata da AP 1, P__________, è respinta.
3. Gli oneri processuali della procedura di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 400.-
b) spese fr. 50.-
fr. 450.-
sono posti a carico dell’appellante, il quale rifonderà a AO 1 Lugano, e a AO 2, Zurigo, l’importo complessivo di fr. 1'000.- a titolo di ripetibili di appello.
4. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
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terzi implicati |
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Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).