Incarto n.
12.2006.195

Lugano

2 maggio 2007/rgc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2005.220 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con istanza 17 febbraio 2005 da

 

 

AP 1 (VA)

rappr. da RA 2,

 

 

 

contro

 

 

 

AO 1

rappr. dall' RA 1

 

in materia di contratto di lavoro, con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di complessivi fr. 17'775.– oltre interessi al 5% dal 1° dicembre 2004, ridotti in sede di udienza di discussione e di conclusioni a fr. 11'753.29 oltre interessi per differenza salario fino alla scadenza regolare del contratto (fr. 6'812.29), trasferte (fr. 3'604.–) e liquidazione pause (fr. 1'337.–);

 

domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell'istanza, e che il Segretario assessore con sentenza 16 ottobre 2006 ha parzialmente accolto condannando la convenuta a versare all'istante fr. 1'337.– oltre interessi al 5% dal 13 novembre 2004 e l'istante a rifondere alla convenuta fr. 1'900.– per ripetibili parziali;

 

appellante l'istante che con atto di appello 23 ottobre 2006 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere l'istanza, condannando la convenuta a versargli fr. 17'775.-- oltre interessi al 5% dal 1° dicembre 2004 e un'indennità per licenziamento in tronco ex art. 337c cpv. 3 CO, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre la convenuta con osservazioni 8 novembre 2006, postula la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili d'appello;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:   

 

 

                                     1.    AP 1 è stato assunto a partire dal giugno 2001 dalla AO 1 (in seguito T SA) in qualità di montatore presso i cantieri in Svizzera e all'estero (doc. A). Il contratto di lavoro, concluso a tempo indeterminato, prevedeva la corresponsione di un salario orario di fr. 22.35, comprensivo di vacanze e tredicesima mensilità. Le parti soggiacevano inoltre al contratto collettivo di lavoro e al regolamento aziendale entrati in vigore il 1° gennaio 2002 (doc. B).

 

 

                                     2.    Con lettera 12 novembre 2004 T SA ha licenziato in tronco AP 1 con riferimento ai “fatti gravi intercorsi” quel medesimo giorno “sul cantiere in Rue de Lausanne a Ginevra” (doc. C). Il licenziamento, contestato da AP 1 per il tramite del RA 2 (poi RA 2), è stato confermato dalla T SA con lettere 23 novembre 2004 (doc. E), 1° dicembre 2004 (doc. G) e 4 gennaio 2005 (doc. I). T SA ha in particolare motivato il licenziamento immediato con il fatto che il 12 novembre 2004, AP 1, mentre si trovava ad operare sul cantiere di Rue de Lausanne a Ginevra, assieme ad altri lavoratori, si è impossessato senza permesso del veicolo della ditta; ha quindi messo per strada gli effetti personali del capo cantiere __________ e – abbandonando senza autorizzazione il posto di lavoro – ha fatto rientro in Ticino senza quest'ultimo, non dando seguito neppure ai “successivi tentativi di persuasione” (doc. E) effettuati dal datore di lavoro (doc. G). Ciò, secondo T SA, ha “minato in maniera definitiva ed irrevocabile il rapporto di fiducia” nei confronti della ditta e degli altri dipendenti.

 

 

                                     3.    Con istanza del 17 febbraio 2005 AP 1 – previe richieste scritte dell'istante, rimaste senza seguito da parte di T SA – si è rivolto alla Pretura del Distretto di Lugano, contestando l'esistenza dei presupposti del licenziamento in tronco. L'istante ha chiesto che la convenuta fosse condannata a pagargli complessivi fr. 17'775.– oltre interessi al 5% dal 1° dicembre 2004 [fr. 12'834.– (per differenza salario fino alla scadenza regolare del contratto), fr. 3'604.– (per trasferte) e fr. 1'337.– (per liquidazione pause)], come pure un importo da stabilire dal giudice quale indennità per ingiusto licenziamento. All'udienza del 18 aprile 2005 l'istante ha ridotto le proprie pretese a complessivi fr. 11'753.29 oltre interessi [fr. 6'812.29 (per differenza salario fino alla scadenza regolare del contratto), fr. 3'604.– (per trasferte) e fr. 1'337.– (per liquidazione pause)]. Alla medesima si è opposta la convenuta. Esperita l'istruttoria, le parti si sono confermate nei rispettivi memoriali conclusivi; nelle conclusioni del 25 novembre 2005 l'istante ha in particolare ribadito di limitare la propria domanda a complessivi fr. 11'753.29 oltre interessi al 5% dal 1° dicembre 2004 e a un'indennità per licenziamento ingiustificato determinata dal giudice secondo il suo libero apprezzamento.

 

 

                                     4.    Con sentenza 16 ottobre 2006 il Segretario assessore ha accertato il realizzarsi dei presupposti del licenziamento in tronco di AP 1. Secondo il primo giudice il provvedimento adottato dal datore di lavoro risulta giustificato da diverse circostanze emerse dall'istruttoria in relazione ai fatti del 12 novembre 2004. In primo luogo, rientrando in Ticino con un veicolo che in realtà era stato affidato e posto sotto la responsabilità del collega “lasciato a piedi”, AP 1 avrebbe violato le regole e la prassi sull'utilizzo dei veicoli aziendali. L'abbandono di __________ sul cantiere appare poi, secondo il Segretario assessore, come un gesto poco solidale nei confronti del collega e un comportamento atto a ledere la fiducia reciproca con altri colleghi o compagni di squadra e con il datore di lavoro medesimo. Il poco responsabile comportamento dell'istante, prosegue il primo giudice, risulta poi ulteriormente aggravato dall'agire di AP 1 quando, trovandosi egli a 70/100 chilometri di distanza, non ha dato seguito all'ordine impartitogli dal datore di lavoro di ritornare a G__________ a prendere il collega; ordine, questo, che avrebbe comportato per l'istante una perdita di tempo al massimo di due ore. Quest'ultimo episodio evidenzia, secondo il Segretario assessore, la gravità dell'insubordinazione del dipendente e la sua decisione di perseverare nel violare le regole e gli ordini del datore di lavoro, regole ed ordini che erano facilmente ossequiabili senza particolare difficoltà o perdita di tempo. Corretto appare dunque, conclude il Segretario assessore, il comportamento della T SA che ha licenziato il dipendente con effetto immediato e pagato lo stipendio fino al 12 novembre 2004. Il primo giudice ha pertanto respinto la pretesa dell'istante di fr. 6'812.29 (per differenza salario fino alla scadenza regolare del contratto) e di un'indennità per licenziamento abusivo. Il Segretario assessore, fondandosi sulle dichiarazioni del teste __________ dell'allora sindacato F__________, ha pure respinto la pretesa dell'istante di condannare la convenuta a rifondergli fr. 3'604.– quale ulteriore remunerazione delle trasferte. In parziale accoglimento dell'istanza ha invece condannato T SA a versare a AP 1 l'importo di fr. 1'337.–, indebitamente trattenuto dal conteggio paga di novembre 2004 per “pause giornaliere”.

 

 

                                     5.    Con appello 23 ottobre 2006 __________ chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere l'istanza e di condannare la convenuta a versargli fr. 17'775.-- oltre interessi al 5% dal 1° dicembre 2004 e un'indennità per licenziamento in tronco. Protesta inoltre spese e ripetibili di prima e di seconda sede.

 

                                            Con osservazioni 8 novembre 2006 l'appellata postula la reiezione del gravame – pure con protesta di spese e ripetibili – con argomenti di cui si dirà, se del caso, nel seguito.

 

 

                                     6.    Prima di entrare nel merito dell'appello, è necessario evadere la richiesta dell'appellante di “non considerare” la deposizione testimoniale resa il 26 settembre 2005 da __________. Secondo AP 1, __________ – membro del Consiglio di amministrazione della convenuta – non poteva essere assunto quale teste, quanto piuttosto “fare le proprie dichiarazioni mediante interrogatorio formale, che però non è stato richiesto dal ricorrente”. La richiesta deve essere disattesa. Se è pur vero che, per costante giurisprudenza di questa Camera, è inammissibile l'audizione quale testimone di una persona che è presidente, membro del Consiglio di amministrazione o organo di fatto di una società parte al processo (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 228 m. 5-8), tale principio non è valido in cause rette dalla massima inquisitoria a carattere sociale, le quali non sono condizionate dalle rigide preclusioni della procedura cantonale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 228 m. 15, ; Brunner/ Bühler/ Waeber/ Bruchez, Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, Basilea 2005, ad art. 343, pag. 322 n. 15; Aubert, Commentaire Romand, CO Ginevra 2003, m. 10 ad art. 343, pag. 1809-1810).

 

 

                                     7.    Ritenuto che la testimonianza di __________ può senz'altro essere presa in considerazione – non avendo del resto l'appellante evidenziato elementi tali da determinare l'inaffidabilità del teste – e valutata assieme alle restanti risultanze dell'istruttoria, va ora esaminato se il licenziamento in tronco adempia i requisiti dell'art. 337 CO.

 

                                     7.1  Il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi (art. 337 cpv. 1 CO). A norma dell’art. 337 cpv. 2 CO vi è causa grave quando non è esigibile per ragioni di buona fede da chi dà la disdetta che abbia a continuare nel contratto. In altre parole, è data causa grave quando è stato distrutto o scosso a tal punto il rapporto di fiducia tra le parti da non potersi più pretendere la continuazione del rapporto contrattuale, rispettivamente quando la disdetta immediata appare come l'unica soluzione possibile (per tutti: Rehbinder/ Portmann, Basler Kommentar, 3a ed., n. 1 e 2 ad art. 337 CO). Su questo presupposto, ossia per sapere se la violazione dei doveri contrattuali raggiunge la necessaria gravità, il giudice decide secondo il suo libero apprezzamento, tenendo conto delle circostanze specifiche della fattispecie, in particolar modo della posizione e della responsabilità del dipendente, del genere e della durata del rapporto di lavoro e della gravità della violazione contrattuale (DTF 127 III 113).

 

                                     7.2  Il Segretario assessore ha ritenuto che AP 1 abbia mancato gravemente ai suoi obblighi contrattuali in primo luogo per il fatto di essere rientrato in Ticino con un veicolo che in realtà era stato affidato e posto sotto la responsabilità del collega “lasciato a piedi”. L'appellante sostiene che ciò non può essere visto come un motivo grave di licenziamento, soprattutto perché egli aveva avuto a disposizione il veicolo tutta la settimana e gli era stato ordinato di fare da autista. A torto.

                                            Con il suo comportamento AP 1 ha palesemente violato il regolamento aziendale in relazione alla responsabilità di quanto ricevuto in consegna, in questo caso il veicolo della ditta. Non è contestato che il furgone con il quale l'appellante ha fatto rientro in Ticino era stato affidato al capo cantiere __________ e serviva in particolare per gli spostamenti della squadra operativa a Ginevra, quindi pure per il rientro a L__________ (sede della ditta) di tutta la squadra. E' pur vero che, a Ginevra, __________ aveva affidato il veicolo a AP 1, delegandogli il compito di fungere da autista. L'affidamento del furgone e il compito di autista erano tuttavia limitati agli spostamenti che si dovevano effettuare a Ginevra, dall'albergo al cantiere e viceversa (act. III, pag. 5 verso l'alto). Nessuno, tantomeno il capo cantiere __________ – che era responsabile del veicolo ed è stato lasciato a piedi – aveva ordinato all'appellante di mettersi alla guida del furgone e di far rientro in Ticino con la squadra non al completo. Essendo l'unico veicolo presente su quel cantiere, AP 1 non poteva non essere cosciente che con il suo comportamento avrebbe creato un serio problema non solo al collega __________, ma anche al datore di lavoro, che avrebbe dovuto organizzare diversamente il ritorno a L__________ del capo cantiere. Il fatto poi che – come sostenuto dall'appellante – per prassi, la consegna del furgone veniva fatta dall'ultima persona che era alla guida, non è di rilievo e non sminuisce la gravità del comportamento di AP 1. Ciò che conta, nella fattispecie ora in esame, non è infatti il rientro fisico del veicolo, quanto piuttosto dell'intera squadra di lavoratori; proprio anche per quest'ultimo scopo il furgone era in affidamento al capo cantiere __________. Le argomentazioni dell'appellante cadono dunque nel vuoto.

 

                                     7.3  Il primo giudice ha inoltre considerato l'abbandono di Luigi __________ sul cantiere, da parte di __________, come un gesto poco solidale nei confronti del collega e un comportamento atto a ledere la fiducia reciproca con altri colleghi o compagni di squadra e con il datore di lavoro medesimo. Secondo il Segretario assessore, le circostanze della partenza e l'esatto svolgersi delle medesime non sono di per sé rilevanti; determinante è invece il fatto che, cambiatosi o non cambiatosi, presentatosi o meno al furgone e poi ritornato sui suoi passi oppure no, __________ è stato lasciato in modo consapevole da AP 1 solo in cantiere. L'appellante sostiene invece che le circostanze sono importanti per determinare se vi fosse un motivo grave atto a giustificare il licenziamento in tronco e che dalle stesse emergere che in realtà è stato __________ ad essere incoerente, poco chiaro e poco solidale nei confronti dei colleghi. Secondo l'appellante, __________, dopo aver fatto credere che sarebbe partito anche lui a mezzogiorno, all'improvviso è sparito senza dare spiegazioni ai colleghi e si è reso irreperibile. A torto.

                                            Il fatto determinante è che __________ è stato lasciato solo in cantiere da parte di AP 1, con decisione consapevole di quest'ultimo. L'istruttoria ha evidenziato che, invero, il capo cantiere __________ aveva manifestato all'appellante di non essere d'accordo di partire a mezzogiorno, in quanto era necessario finire il lavoro come programmato – ritardato dall'arrivo non puntuale della ditta incaricata di smontare i ponteggi – e che AP 1 ha reagito dicendo che a lui non interessava e che sarebbe partito a mezzogiorno (act. III, pag. 5 verso il mezzo). Questa cronologia dei fatti – riferita da __________ – trova del resto conferma nelle dichiarazioni rese in causa dall'istante medesimo, là dove afferma che alle 12.15 ha detto a __________ che avrebbe aspettato ancora un quarto d'ora, dopo di che sarebbe partito anche senza di lui (act. II, pag. 2 verso il mezzo) e che poi, alle 12.30/13.00 è partito per rientrare in Ticino (act. II, loc. cit.). Quindi __________ non “è sparito a mezzogiorno senza dare spiegazioni ai colleghi”, rendendosi irreperibile; tantomeno da parte del capo cantiere vi è stata incoerenza o mancanza di solidarietà verso i colleghi, quanto piuttosto atto di responsabilità per il lavoro che doveva essere ultimato. D’altronde __________ e __________ (il lavoratore che lasciando un altro cantiere è corso in aiuto del primo) hanno poi ultimato i lavori tra le 14.30 e le 15.00 (act. III, pag. 5 verso il basso; act. IV, pag. 4 nel mezzo); ciò che permette di ritenere che in presenza dell'intera squadra (partita anticipatamente al seguito di AP 1) la fine dei lavori e la partenza potevano avvenire in termini ancor più ragionevoli. Anche su questo punto l'appello è dunque destinato all'insuccesso.

 

                                     7.4  Secondo il Segretario assessore, il poco responsabile comportamento dell'istante risulta poi ulteriormente aggravato dal suo agire al momento in cui ha rifiutato di dar seguito all'ordine telefonico, impartito dal datore di lavoro, di ritornare a Ginevra. A quel momento, rileva il primo giudice, il furgone si trovava a 70/100 chilometri di distanza e AP 1, al massimo in due ore, avrebbe potuto effettuare il viaggio di andata e ritorno a riprendere __________. L'appellante si aggrava contro detta considerazione rilevando che in quel frangente non ha abbandonato __________ al suo destino, in quanto “gli operai si sono preoccupati di trovare qualcuno che andasse” a prenderlo sul cantiere.

                                            Dall'istruttoria emerge che il recupero di __________ non è comunque stato reso possibile dall'iniziativa personale di AP 1 – che anzi ha rifiutato di interloquire telefonicamente con il datore di lavoro, accostando il veicolo a lato della strada, come la situazione imponeva – quanto piuttosto dall'intervento di un altro lavoratore (act. III, pag. 2 nel mezzo) e del figlio del titolare della convenuta (act. IV, pag. 6 verso il basso). L'ordine di ritornare a Ginevra non aveva del resto una funzione punitiva; perseguiva infatti il solo scopo di porre rimedio alle spiacevoli conseguenze causate a __________ dall'agire riprovevole dell'istante. Il fatto che il datore di lavoro abbia, in quel frangente, minacciato o meno il licenziamento, è dipoi irrilevante ai fini del giudizio, ritenuto che comunque l'istante si è rifiutato di entrare in argomento e di conversare telefonicamente con il datore di lavoro. L'appello è quindi nuovamente privo di consistenza.

 

                                     7.5  L'appellante si aggrava pure per il fatto che il Segretario assessore avrebbe omesso di considerare la situazione di stress e di tensione, causata a dagli straordinari effettuati, dai lunghi viaggi settimanali e dalla lontananza dalla famiglia. Questa situazione renderebbe, a suo dire, “assolutamente comprensibile” la decisione di “partire alle 12.00”. L'argomento è privo di pertinenza. AP 1 non ha in effetti esaurito in pochi attimi la propria azione riprovevole, ma l'ha protratta nel tempo e con determinazione, per alcune ore – è partito da Ginevra alle 12.30/13.00 (act. II, pag. 2 verso il basso) ed è arrivato a Lamone alle 16.00/17.00 (act. III, pag. 2 verso il mezzo e act. IV, pag. 7 in alto) – non preoccupandosi delle spiacevoli conseguenze che il suo agire stava causando a un collega di lavoro e al datore di lavoro. Le circostanze di lavoro vissute a Ginevra dai due lavoratori erano del resto analoghe, per cui il comportamento dell'appellante – che ha pensato solo a se stesso incurante delle difficoltà dell'altro – appare grave a un punto tale da rompere senza rimedio il rapporto di fiducia con gli altri lavoratori oltre che con il datore di lavoro. L'appello va quindi respinto pure su questo punto.

 

                                     7.6  Per concludere merita dunque di essere confermata la decisione del Segretario assessore là dove ha riconosciuto che il licenziamento in tronco adempie i requisiti dell'art. 337 CO ed ha negato all'istante la rifusione della differenza di salario fino alla scadenza regolare del contratto.

 

 

                                     8.    La convenuta, oltre alle spese vive di trasferta sui cantieri nella Svizzera interna (benzina e pasti) – rimborsate conformemente all'art.10 del regolamento aziendale – ha remunerato all'istante il tempo di trasferta in base ad un'indennità forfetaria che prevedeva la corresponsione di fr. 165.– per il viaggio (di andata e ritorno) a Ginevra, fr. 99.– per quello a Zurigo e fr. 121.– per quello a Friborgo (doc. M e O). L'istante ha contestato la predetta retribuzione forfetaria, ritenendo le trasferte non sufficientemente retribuite e chiedendo il versamento di una differenza di fr. 3'604.– in base al conteggio da lui eseguito e prodotto quale documento M. Il Segretario assessore ha respinto la pretesa dell'istante, fondandosi sulle dichiarazioni del teste __________ __________ dell'allora sindacato __________. Secondo il primo giudice, la predetta modalità di indennizzare forfetariamente il tempo di trasferta sarebbe stato definita e decisa contrattualmente dalle parti e i versamenti effettuati dalla convenuta rispetterebbero le menzionate clausole contrattuali. L'istante non potrebbe dunque pretendere nulla in più di quanto già percepito.

                                            L'appellante contesta l'esistenza di un accordo tra le parti per la retribuzione forfettaria. Rileva inoltre che l'indennità versata copriva unicamente parte delle ore necessarie per recarsi sui vari cantieri della Svizzera interna. Ritiene poi aberrante che il datore di lavoro benefici dei vantaggi di un'attività fuori cantone, mentre i lavoratori debbano unicamente subirne le conseguenze, non venendo totalmente retribuiti per le ore di trasferta.

 

                                     8.1  Va detto che dalla sua assunzione (giugno 2001) al momento del licenziamento in tronco (12 novembre 2004) l'appellante si è visto corrispondere un salario orario variante tra i fr. 22.35 e i fr. 25.80, come pure indennità per viaggi (doc. P). Dal 1° gennaio 2002 le parti soggiacciono al contratto collettivo di lavoro di cui al documento B, che prevede dal secondo anno di assunzione un salario orario minimo garantito di fr. 19.80 per manodopera non qualificata, fr. 21.80 per lavoratori semi-qualificati e fr. 23.80 per lavoratori qualificati. Dagli atti non è dato sapere sulla base di quali accordi le parti abbiano pattuito la corresponsione di un salario superiore ai minimi garantiti dalla predetta convenzione collettiva; in effetti dal 1° gennaio 2002 l'istante ha percepito uno stipendio orario di fr. 24.15, poi aumentato a fr. 25.00 (dal 1° aprile 2002), fr. 25.15 (dal 1° gennaio 2003), fr. 25.25 (dal 1° novembre 2004) e fr. 25.80 (dal 1° agosto 2004) [cfr. doc P]. Per quanto concerne le indennità per viaggi esisterebbe una modifica contrattuale (act. IV, pag. 6 verso l'alto), non versata in atti; le stesse risultano comunque essere state corrisposte all'istante, conformemente alla distinta di indennità (doc. M e doc O), che sarebbe stata concordata direttamente tra la convenuta e i suoi dipendenti (act. IV, pag. 6 verso l'alto). Dagli atti non risulta che prima del licenziamento l'appellante abbia contestato l'esistenza dell'accordo contrattuale sulla base del quale il datore di lavoro ha versato gli importi di cui alla menzionata distinta. AP 1 ha fatto valere detta contestazione, per la prima volta, in sede d'istanza, con la pretesa che i tempi di trasferta siano ricalcolati tenendo conto dei tempi di percorrenza risultanti dalla documentazione “mappy” da lui prodotta e gli siano retribuiti fr. 25.80 già a partire dal 2001 (doc. M); da ciò la richiesta del versamento della differenza rispetto a quanto versato dal datore di lavoro. La richiesta deve essere disattesa.

 

                                     8.2  Se è pur vero che conformemente all'art. 417 lett. c CPC nelle procedure derivanti dal contratto di lavoro il giudice procede d'ufficio a tutte le indagini necessarie per stabilire i fatti (principio indagatorio), resta compito delle parti di proporre i fatti, di sostanziarli e di indicarne i mezzi di prova (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 417 m. 1). Per quanto qui concerne incombeva all'istante di provare che esisteva tra le parti un accordo comportante – dal giugno 2001 al 12 novembre 2004 – il pagamento dei tempi effettivi di trasferta, per l'importo orario di fr. 25.80 corrispondente all'ultimo salario orario percepito. Detta prova non è stata palesemente portata. La mancanza di reazione dell'istante, durata per più di tre anni, al pagamento del tempo delle trasferte conformemente alle indennità fisse di cui al documento O, permette di presumere l'esistenza quantomeno di un accordo tacito tra le parti.

                                            Certo le predette indennità di trasferta devono comunque adempiere ai requisiti di salario minimo fissati dalla convenzione collettiva di lavoro esistente tra le parti (doc. B). L'appellante tuttavia neppure ha sostenuto che tali requisiti non siano adempiuti, né tantomeno ha messo il primo giudice e questa Corte nella condizione di operare una verifica: non è in effetti dato sapere a quale categoria di lavoratori appartenga AP 1 e meglio se il medesimo faccia parte della manodopera (retribuita con un salario orario minimo di fr. 19.70), oppure sia un lavoratore semi-qualificato (con salario minimo di fr. 21.80) o qualificato (con un salario minimo di fr. 23.80); neanche i tempi di percorrenza – indicati dall'istante sulla base della documentazione “mappy” (doc. M) e contestati dalla convenuta mediante la produzione di documentazione divergente (doc. 5, 6 e 7) – risultano accertati e AP 1 non ha chiesto l'allestimento di un referto peritale atto a fare chiarezza. In simili circostanze le argomentazioni d'appello cadono nel vuoto.

 

 

                                     9.    In conclusione, ne discende che l'appello in oggetto, infondato su ogni punto, deve essere respinto e la decisione del Segretario assessore confermata. Non si prelevano tasse né spese trattandosi di una causa fondata sul diritto del lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.–. L'istante, interamente soccombente, verserà alla convenuta un'equa indennità per ripetibili.

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 148 CPC e la TOA,

 

 

 

pronuncia:              1.   L’appello 23 ottobre 2006 di AP 1 è respinto.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tasse né spese di appello. AP 1 rifonderà alla AO 1 fr. 1'000.- per ripetibili di appello.

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

-, ,

  ;

-.

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

 

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).