Incarto n.
12.2006.196

Lugano

2 novembre 2006/rgc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Walser, vicepresidente,

Lardelli e Chiesa, quest'ultimo in sostituzione della giudice Epiney-Colombo, esclusa

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.60 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con petizione 16 giugno 2003 da

 

 

AP 1 

rappr. dall’   RA 2 

 

 

 

contro

 

 

 

  AO 1 

  AO 2 

tutti rappr. dall’   RA 1 

 

 

nella quale procedura il Pretore, con decisione 5 ottobre 2006, ha respinto una domanda della AP 1 intesa alla nomina di un nuovo perito ed alla sospensione del termine per procedere alla completazione o delucidazione della perizia.

 

 

Appellante l’attrice la quale, con appello 23 ottobre 2006, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere la domanda di sostituzione del perito e di annullare il termine per chiedere la completazione della perizia.

 

 

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.

 

 

Considerato

 

in fatto e in diritto:

 

che la decisione del Pretore, come quella in oggetto, che rifiuta la nomina di un nuovo perito nell'ambito dell'applicazione dell'art. 252 cpv. 5 CPC è un'ordinanza e di conseguenza è inappellabile (art. 95 cpv. 1 CPC; Rep. 1984, 388 e 1987, 230; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 252 m. 3);

 

che infatti concerne l'istruttoria della causa e ricade nelle controversie procedurali decise con ordinanza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 94 m. 2);

 

che la forma o la terminologia usata dal giudice - che nella fattispecie ha emanato il provvedimento indicandolo quale "decreto" - non è criterio decisivo per distinguere tra ordinanza e decreto (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 94 m. 1);

 

che la palese improponibilità dell'appello può così essere sanzionata già all'esame preliminare dell'art. 313bis CPC senza necessità di doverlo prima intimare alle controparti per le loro osservazioni;

 

che le spese sono a carico dell'appellante;

 

 

Per i quali motivi

visti gli art. 94, 95 e 252 cpv. 5 CPC

e, per le spese, gli art. 147 e seg. CPC e la vigente TG

 

pronuncia:

                                   1.   L'appello 23 ottobre 2006 AP 1 è inammissibile.

 

                                   2.   La tassa di giudizio di fr. 300.-- e le spese di fr. 50.-- (totale fr. 350.-) sono a carico dell'appellante.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-     ;

-     .

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                    Il segretario