Incarto n.
12.2006.19

Lugano

23 gennaio 2006/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2004.192 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna- promossa con petizione 5 novembre 2004 da

 

 

AP 1

rappr. da RA 1

 

 

contro

 

 

 

AO 1

rappr. da RA 2

 

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 65'277.- oltre interessi ed accessori, domanda avversata dalla controparte;

 

ed ora sull’istanza di restituzione in intero 29 novembre 2005 dell’attore, volta ad autorizzarlo a produrre agli atti i doc. O-T e ad ordinare al perito di completare il proprio referto sulla base della nuova documentazione, che il Pretore con decisione 5 gennaio 2006 ha respinto salvo per quanto riguardava la produzione dello scritto 15 settembre 2005 dell’__________ (doc. T), annesso ora agli atti sub doc. O;

 

appellante l'attore con atto di appello 16 gennaio 2006, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere integralmente l’istanza di restituzione in intero, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre la convenuta non è stata invitata a presentare le sue osservazioni;

 

richiamato il decreto 19 gennaio 2006 con cui il Pretore ha concesso all’appello l’effetto sospensivo;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                         che con la petizione 5 novembre 2004 AP 1 ha convenuto in lite AO 1 al fine di ottenere il pagamento delle prestazioni d’architetto da lui svolte in vista dell’edificazione della part. n. __________ di __________, a suo dire pari al 52% di quelle fatturabili in caso di completo espletamento del mandato;

 

                                         che con il referto 14/17 ottobre 2005 il perito giudiziario ha ritenuto che sulla base della documentazione versata agli atti le prestazioni effettuate dall’attore potevano ammontare al massimo al 23% di quelle fatturabili;

 

                                         che con la domanda processuale 29 novembre 2005 in esame, denominata “istanza di restituzione in intero”, l’attore ha chiesto da una parte di essere autorizzato a produrre tutta una serie di documenti ed in particolare i piani, i lucidi, le offerte e i capitolati d’appalto che a suo dire provavano come in realtà le sue prestazioni fossero state più estese di quanto indicato dal perito (doc. O-R) rispettivamente il rapporto 15 settembre 2005 dell’__________ che attestava come egli dal marzo 2004 si trovasse in un grave stato di salute a seguito di un’affezione tumorale (doc. T), e dall’altra che fosse ordinata al perito la completazione del proprio referto sulla base della nuova documentazione;

 

                                         che con la decisione qui impugnata il Pretore ha respinto l’istanza di restituzione in intero salvo per quanto riguardava la produzione dello scritto di cui al doc. doc. T;

 

                                         che con l’appello che ci occupa, cui è stato concesso l’effetto sospensivo, l'attore chiede di riformare il primo giudizio nel senso di ammettere integralmente l’istanza di restituzione in intero, così com’era stata a suo tempo presentata;

 

                                         che il gravame, manifestamente infondato, può senz’altro essere evaso già nell’ambito dell’esame preliminare dell’art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per le eventuali osservazioni;

 

                                         che la restituzione in intero per produrre nuovi mezzi di azione o di difesa che appaiono influenti per l’esito del processo è in effetti ammessa solo se la parte dimostra che l’omissione non è imputabile a sua negligenza (art. 138 CPC), ritenuto che la relativa domanda deve essere inoltrata entro 30 giorni da che la parte ne è venuta a conoscenza (art. 139 CPC);

 

                                         che nella misura in cui la domanda processuale dell’attore costituisce una vera e propria istanza di restituzione in intero, ciò che è il caso solo per quella parte della sua richiesta che ha per oggetto la produzione di alcuni mezzi di prova (doc. O-T), si osserva innanzitutto che la stessa era senz’altro tardiva, atteso che dalla data d’intimazione del referto peritale, cui andavano eventualmente aggiunti i 7 giorni di giacenza postale, alla data dell’inoltro dell’istanza erano trascorsi ben più dei 30 giorni previsti dalla legge, ritenuto oltretutto che tutti i documenti che l’attore chiedeva di essere autorizzato a versare agli atti erano stati allestiti prima dell’allestimento della perizia giudiziaria; in ogni caso i doc. O-R, di cui si reitera la produzione in questa sede, non avrebbero potuto essere ammessi agli atti mediante quell’istituto processuale, in quanto, se anche si volesse ammettere che l’attore non era in grado di produrli con la petizione -ma non è così, perché dai suoi atti medici (doc. T) si evince che egli a quel momento, prima di una nuova ricaduta intervenuta nel corso del 2005, era apparentemente guarito, tant’è che il 15 ottobre 2004 aveva potuto consegnare al suo legale altri documenti (cfr. doc. N)-, nulla avrebbe comunque impedito al suo patrocinatore di farlo, tanto è vero che questi era a conoscenza dell’esistenza di quella documentazione, pacificamente atta a dimostrare l’estensione delle prestazioni d’architettura svolte, che l’attore gli aveva espressamente indicato di tenere a sua disposizione (doc. N);

 

                                         che nella misura in cui la domanda processuale ha invece per oggetto la richiesta di ordinare al perito la completazione del proprio referto sulla base della nuova documentazione, si osserva che la decisione negativa del Pretore non può essere oggetto di appellazione (art. 95 cpv. 1 CPC), trattandosi manifestamente di una semplice ordinanza in materia di prove (art. 94 cpv. 1 e 252 cpv. 4 CPC);

 

                                         che abbondanzialmente si osserva che quest’ultima richiesta, sempre che potesse essere considerata come una domanda indipendente e non fosse invece condizionata -come invece sembrerebbe- all’accoglimento dell’istanza di restituzione in intero, sarebbe stata in ogni caso respinta dal primo giudice per motivi formali, atteso che la richiesta attorea, volta alla completazione della perizia previo esame, se del caso d’ufficio, di quei documenti, era ancora una volta tardiva e quindi irrita, non essendo stata formulata entro i 15 giorni assegnati a tale scopo con ordinanza 17 ottobre 2005;

 

                                         che l’appello, nella misura in cui è ricevibile, deve pertanto essere respinto, ritenuto che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 CPC);

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   L’appello 16 gennaio 2006 di AP 1 è respinto.

 

                                   2.   Gli oneri processuali di complessivi fr. 250.- (tassa di giustizia di fr. 200.- e spese di fr. 50.-) sono a carico dell’appellante.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-

-

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario