Incarto n.
12.2006.20

Lugano

5 febbraio 2007/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Walser, vicepresidente,

Lardelli e Chiesa, quest’ultimo in sostituzione della giudice Epiney-Colombo, esclusa

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2003.320 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 - promossa con petizione 30 maggio 2003 da

 

 

AO 1

rappr. da RA 1

 

 

contro

 

 

AP 1

rappr. da RA 2

 

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 542'413.60 oltre interessi, somma poi ridotta in sede conclusionale a fr. 484'455.96, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Zurigo 8;

 

domande avversate dalla controparte che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 29 dicembre 2005 ha integralmente accolto;

 

appellante la convenuta con atto di appello 17 gennaio 2006, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre l'attore con osservazioni 14 febbraio 2006 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                   1.   AP 1, nel corso del 2002, era proprietaria di 15 immobili a __________, __________, __________, __________, __________ e __________. Atteso che le banche creditrici U__________ e C__________ __________ avevano disdetto, rispettivamente erano intenzionate a disdire i crediti e le ipoteche relativi a quegli immobili e che in parte erano persino già state stabilite le date per gli incanti, essa con contratto 10 giugno 2002 (doc. B) ha incaricato AO 1, esperto del settore bancario, di trovare soluzioni volte, nel limite del possibile, a mantenere la sua proprietà sugli immobili e ad ottenere normali finanziamenti. In base al contratto, che era valido fino al successivo 30 giugno e poteva essere prorogato con l’accordo di entrambe le parti in presenza di concrete trattative con le banche, il mandante, in caso di successo, avrebbe riconosciuto al mandatario una “Erfolgsprämie” pari al 25% della differenza fra l’esposizione debitoria totale (“Kreditausstand”) e la somma versata alle banche per il riscatto delle ipoteche (“Ablösesumme”), mentre, in caso contrario, gli avrebbe rimborsato solo le spese e il tempo per i viaggi (“Reisekosten”, “Reisezeit”) e i costi effettivi (“effektive Kosten”). Il mandato è stato rinnovato fino al 31 luglio 2002 (doc. R).

                                         A seguito dell’intervento del mandatario, il 15 gennaio 2003, il giorno prima della data prevista per gli incanti, la mandante è tra l’altro stata in grado di liquidare le posizioni delle due banche creditrici e di ottenere un normale finanziamento da parte della N__________ __________ __________.

 

 

                                   2.   Con la petizione in rassegna, avversata dalla controparte, AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di una somma poi ridotta a fr. 484'455.96 più interessi ed accessori. Egli, rilevato il successo delle sue iniziative, approvate dalla controparte, ha in sostanza preteso il versamento della “Erfolgsprämie” contrattualmente prevista, pari a fr. 446'136.10 più IVA, nonché la rifusione di due fatture relative alle spese vive occorsegli dopo il mese di novembre 2002, di fr. 1'800.- per il mese di dicembre (doc. NNN) e di fr. 2'429.- più IVA per gennaio 2003 (doc. WWW).

 

 

                                   3.   Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha integralmente accolto la petizione. Il giudice di prime cure ha innanzitutto respinto le tesi difensive della convenuta, quella secondo cui la ”Erfolgsprämie” andava calcolata basandosi su quanto l’attore avrebbe ottenuto in più rispetto alla proposta fatta da U__________ all’avv. F__________ __________ il 13 dicembre 2001 (doc. 2), quella secondo cui il contratto non sarebbe stato rinnovato tacitamente dopo il 31 luglio 2002 e quella secondo cui il mandato sarebbe stato revocato nell’ottobre 2002, per cui da quel momento l’attore avrebbe continuato a negoziare con le banche di sua iniziativa accettando oltretutto una liquidazione contraria agli interessi della convenuta. Accertato che l’intervento dell’attore era stato decisivo nelle trattative con le banche e che lo scopo prefissato nel contratto era stato sostanzialmente raggiunto, il Pretore ha pertanto riconosciuto all’attore il diritto di percepire la ”Erfolgsprämie”, che, preso atto della rinuncia di U__________ a fr. 1'619'994.94 e di C__________ __________ a fr. 164'549.30, ha quantificato in fr. 446'136.- più IVA. A tali somme sono state infine aggiunte anche le due fatture di fr. 1'800.- e di fr. 2'429.- più IVA.

 

 

                                   4.   Con l’appello che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione. Essa ribadisce che il premio pattuito andava calcolato su quanto l’attore avrebbe ottenuto in più rispetto alla proposta formulata da U__________ il 13 dicembre 2001, che il contratto di cui al doc. B non era stato prorogato dopo il 31 luglio 2002 e contesta infine, siccome errato, il calcolo concreto della ”Erfolgsprämie”.

 

 

                                   5.   Delle osservazioni con cui l’attore postula la reiezione dell’appello si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.

 

 

                                   6.   Preliminarmente dev’essere esaminata l'eccezione sollevata dalla parte appellata, secondo cui il gravame disattenderebbe il requisito posto dall'art. 309 cpv. 2 lett. d CPC, in virtù del quale, pena la nullità, l'atto d'appello deve imperativamente contenere la dichiarazione di appellare, con l’indicazione precisa dei punti della sentenza appellata che si intendono dedurre dinanzi alla seconda istanza. L'eccezione è priva di fondamento. La sanzione della nullità va in effetti applicata con cautela, ritenuto che non è nullo l'appello dal cui contenuto, come nella fattispecie, appaia comunque chiara l'intenzione di impugnare la sentenza di primo grado nella misura in cui sia sfavorevole all'appellante e dalla cui irregolarità formale non derivi alcun pregiudizio alla controparte (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 6 ad art. 309). Nel caso concreto, del resto, la dichiarazione di appellare si evince, perlomeno implicitamente, dalla domanda di riforma del dispositivo del primo giudizio, che, integralmente, viene dedotto in appello (II CCA 24 settembre 1996 inc. n. 12.96.150, 28 luglio 1997 inc. n. 12.97.98).

 

 

                                   7.   Con la prima censura d’appello la convenuta ribadisce che la ”Erfolgsprämie” poteva essere riconosciuta all’attore unicamente se e nella misura in cui quest’ultimo avesse “strappato” alle banche un risultato migliore di quello proposto da U__________ il 13 dicembre 2001. La censura è ampiamente infondata.

                                         Il Pretore ha giustamente innanzitutto evidenziato -senza per altro che la convenuta lo abbia contestato in questa sede- che tale interpretazione non era minimamente evincibile dal testo del contratto (doc. B), del tutto silente in proposito. Altrettanto a ragione egli ha poi rammentato che nelle fasi precedenti la sottoscrizione dell’accordo l’attore si era opposto alla proposta della convenuta volta ad introdurre, nelle premesse del contratto, un accenno al fatto che U__________ fosse già stata disposta a rinunciare a crediti fino a fr. 2'000'000.- (doc. L2), che in effetti non è più stato ripreso nell’accordo definitivo (doc. B). È inoltre nuovamente a ragione che il giudice di prime cure ha evidenziato che il calcolo di una “Erfolgsprämie” calcolata su un confronto tra quanto offerto da U__________ il 13 dicembre 2001 (doc. 2) e quanto poi ottenuto dall’attore non era assolutamente ipotizzabile, atteso che l’offerta di U__________, formulata nell’ambito delle trattative condotte a suo tempo per la convenuta dagli avv. F__________ __________ e H__________ __________, presupponeva che la banca fosse liquidata sulla base di determinati importi che la convenuta a quel momento non era però stata in grado di reperire (doc. 3): proprio la mancanza di quegli importi, e non invece -come preteso ancora in questa sede dalla convenuta- il fatto che l’offerta non fosse sufficientemente vantaggiosa per la convenuta (doc. 3), la cui controofferta presentata a quel momento era stata ritenuta inaccettabile (doc. D10; teste M__________ __________ p. 6), aveva portato allo stallo delle trattative ed alla riattivazione delle procedure esecutive (doc. D10, D11, D17 ed E; cfr. doc. D12 e testi F__________ __________ p. 5, M__________ __________ p. 6, 7 e 11), con la necessità impellente di cercare nuove soluzioni tramite l’attore.

                                         Per il resto, le ulteriori argomentazioni addotte dalla convenuta a sostegno della tesi secondo cui l’attore fosse per contratto tenuto a spuntare un risultato migliore di quello offerto a suo tempo da U__________ sono tutte prive di rilevanza: in particolare si osserva che le dichiarazioni in tal senso rese dai testi avv. F__________ __________ e H__________ __________ sono prive di forza probatoria per i motivi giustamente esposti dal Pretore nella sua sentenza (i testi erano in effetti i legali della convenuta, nell’occasione si erano per altro limitati a riferire quanto riferito dalla loro cliente e almeno, quest’ultimo, aveva fatto dichiarazioni in assoluta contraddizione con gli atti), oltretutto nemmeno contestati in questa sede dalla convenuta; l’ammontare del premio, pari al 25% delle somme cui le banche avrebbero rinunciato, non è di per sé tale da corroborare questa tesi; quanto infine alla missiva di cui al doc. BB, con la stessa la convenuta si è limitata a far notare all’attore, nell’ottobre 2002, che, in base ai calcoli da lei allestiti, se U__________ fosse stata disposta a rinunciare alla somma di fr. 2'000'000.- l’importo della liquidazione prospettato a quel momento in fr. 13'250'000.- non poteva essere corretto: non si vede pertanto come lo scritto in parola possa in qualche modo suffragare la tesi della convenuta.

 

 

                                   8.   Con la seconda censura d’appello la convenuta, pur non negando che dopo il 31 luglio 2002 la collaborazione tra le parti fosse continuata mantenendo inalterati gli obiettivi da conseguire (appello p. 12), ritiene però che la stessa non si fondava più sul contratto di cui al doc. B, che a suo dire non era stato prorogato, per cui l’attore non aveva più diritto alla “Erfolgsprämie”. La censura è anche in questo caso infondata.

                                         Nel caso di specie non risulta che dopo il 31 luglio 2002 le parti abbiano discusso, verbalmente o per scritto, sulle modalità di continuazione della loro collaborazione ed in particolare in merito alla retribuzione dovuta all’attore in caso di successo delle sue iniziative: non è per altro vero che quest’ultimo in petizione (p. 20) avrebbe ammesso che il rinnovo oltre quella data sarebbe avvenuto sulla base di un accordo verbale, egli a quel momento avendo piuttosto evocato l’esistenza di una proroga di fatto. Dato che il contratto di cui al doc. B prevedeva espressamente la possibilità di un suo rinnovo oltre il 30 giugno 2002 con l’accordo di entrambe le parti in presenza di concrete trattative con le banche - e non solo quelle con la B__________ __________, poi non andate in porto - e che in occasione della sua (prima) proroga fino al 31 luglio 2002 (doc. R) era già stata prevista un’opzione per un ulteriore rinnovo, si tratta di stabilire se le parti in precedenza si fossero accordate nel senso che la continuazione del mandato oltre la data inizialmente prevista (ed eventualmente prorogata) avrebbe di per sé comportato la decadenza dell’obbligo di corrispondere la “Erfolgsprämie”. Il quesito non può che essere risolto per la negativa. Nel contratto (doc. B) rispettivamente in occasione della sua proroga (doc. R) le parti non hanno in effetti previsto che in caso di nuova continuazione della collaborazione il mandatario non avrebbe avuto diritto al premio concordato: ritenuto che la continuazione della collaborazione presupponeva che a quel momento nessuna soluzione confacente era stata ancora trovata e che dunque la data degli incanti si avvicinava e con essa il rischio di perdere gli immobili di proprietà della convenuta, l’eventualità della decadenza del premio a favore del mandatario e la sua sostituzione con una remunerazione per lui meno interessante (su mera base oraria) non poteva che essere esclusa. Che il mandato sia continuato tacitamente o per atti concludenti oltre il 31 luglio 2002 in base a quanto previsto dal doc. B e non invece in forza di un altro accordo remunerativo, di cui per altro non vi è prova alcuna agli atti, non può quindi essere ragionevolmente contestato. Ciò è oltretutto confermato dalle seguenti circostanze: innanzitutto dal fatto che l’attore, anche dopo quella data (doc. FF, NNN, WWW), ha continuato a fatturare le sue prestazioni -beninteso fintanto che il premio non era ancora maturato- secondo le modalità previste dal contratto di cui al doc. B (“Reisekosten”, “Reisezeit” ed “effektive Kosten”), già adottate in precedenza con riferimento al periodo in cui l’accordo era pacificamente in essere (doc. M e EE, quest’ultimo riferito anche alle trattative con la B__________ __________); dal fatto che la convenuta, sia nelle conclusioni (p. 19) sia ancora in questa sede (appello p. 6), aveva dichiarato, riferendosi allo scritto da lei allestito il 18 ottobre 2002 (doc. BB), che essa avrebbe ritenuto a quel momento che la “Erfolgsprämie” doveva essere calcolata basandosi su quanto l’attore avrebbe ottenuto in più rispetto alla proposta di U__________ del 13 dicembre 2001: ora, se la pattuizione relativa al premio non fosse allora più stata attuale, non si vede per quale motivo essa avrebbe avuto bisogno di precisare quella circostanza. È in ogni caso a torto che la convenuta ritiene che il contratto di cui al doc. B non avrebbe potuto essere prorogato, in quanto il suo rinnovo sarebbe stato possibile solo se fosse stato pattuito dalle parti per scritto (art. 16 CO): a parte il fatto che la convenuta ha già ammesso in questa sede che la collaborazione tra le parti era comunque continuata dopo il 31 luglio 2002 a prescindere dall’eventuale esigenza della forza scritta da lei pretesa, e che né nel contratto né in occasione della prima proroga era stata imposta la forma scritta in caso di ulteriori rinnovi; si osserva pure che già la prima proroga era stata decisa oralmente, ritenuto che nello scritto di cui al doc. R la convenuta si era limitata a confermare la precedente decisione delle parti in tal senso (“wie besprochen”). Poco importa infine se la convenuta, al momento in cui si era resa conto che l’iniziativa dell’attore si stava concludendo positivamente, ai primi di gennaio 2003 (doc. LL, NN, LLL e LLL1), non abbia firmato lo scritto denominato “Vereinbarung II” propostole dall’attore (doc. LLL1), che in ogni caso non costituiva un nuovo contratto di mandato con effetto retroattivo, ma semplicemente concretizzava, sulla base degli effettivi “Kreditausstand” e “Ablösesumme”, l’ammontare e le modalità di pagamento del premio dovuto in base al doc. B; oltretutto il suo rifiuto a sottoscrivere quell’accordo è stato formulato solo in seguito, nel mese di marzo (doc. PPP e RRR).

 

 

                                   9.   Anche le censure della convenuta concernenti il calcolo della “Erfolgsprämie” adottato dal Pretore devono essere disattese.

                                         Già si è detto in precedenza che non è vero che il premio doveva essere calcolato in funzione di quanto l’attore avrebbe ottenuto in più rispetto alla proposta di U__________ del 13 dicembre 2001, a detta di costei pari al più a fr. 600'000.-. Ritenuto che il premio andava piuttosto determinato in base alla differenza fra l’esposizione debitoria totale della convenuta (“Kreditausstand”) e la somma versata alle banche per il riscatto delle ipoteche (“Ablösesumme”), è senz’altro a ragione che il giudice di prime cure lo ha in definitiva quantificato in fr. 446'136.- più IVA, dopo aver preso atto che nell’occasione C__________ __________ aveva rinunciato a fr. 164'549.30 e U__________ a fr. 1'619'994.94. Che U__________ abbia effettivamente rinunciato a quest’ultimo importo, risultante dall’estratto conto 21 agosto 2003 (contenuto nel plico dei doc. prodotti in edizione dalla banca, sub doc. II°), è stato contestato dalla convenuta per la prima volta, e quindi irritualmente, solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC): la contestazione è per altro infondata, visto che anche altre prove hanno permesso di confermare quel dato (testi M__________ __________ p. 10 e Br__________ __________ p. 6). Non è invece chiaro se la convenuta contesti in questa sede anche il fatto che per il calcolo del premio sia stata considerata la rinuncia effettuata da C__________ __________: fatto sta che, in base alla premesse ed al tenore del contratto (doc. B), come pure del fatto che l’attore ha effettivamente contribuito con le sue iniziative a risolvere anche i problemi con questa banca (cfr. in tal senso le puntuali e dettagliate circostanze accertate in sentenza dal Pretore - a cui si può senz’altro rinviare - che hanno trovato ampia conferma negli atti di causa, cfr. pure i doc. E, F, H2, S, S2, Y, CC, HH e MM nonché i testi S__________ __________ p. 4 segg. e Ma__________ __________ p. 3), è senz’altro a ragione che la stessa è stata pure presa in considerazione: dalla lettura del doc. BB non si può del resto concludere per la tesi contraria.

 

 

                                10.   La convenuta censura infine il fatto che l’attore, oltre al premio, pretenda in causa anche la rifusione delle fatture di cui ai doc. NNN e WWW, corrispondenti al tempo, alle spese di viaggio ed alle spese effettive da lui sostenute per adempiere al mandato. Anche quest’ultima censura è infondata. Se in effetti è vero che la disposizione di legge che impone al mandante di rimborsare al mandatario le anticipazioni e le spese che questi ha fatto per la regolare esecuzione del mandato (art. 402 cpv. 1 CO) è di carattere dispositivo (Fellmann, Berner Kommentar, N. 59 ad art. 402 CO), è però altrettanto vero che nel caso di specie dal tenore del contratto sottoscritto da queste ultime, del tutto silente in proposito, non è dato a sapere se l’attore, in caso di raggiungimento degli obiettivi contrattuali, abbia rinunciato al rimborso delle spese da lui sostenute e se dunque abbia avuto diritto unicamente al premio: in assenza di migliori elementi a sostegno di una rinuncia al rimborso delle spese connesse al mandato, ben si può pertanto concludere che la norma di legge non sia stata concretamente derogata e che l’attore può pertanto pretendere anche l’importo delle due fatture contestate.

 

 

                                11.   Ne discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.

                                         Gli oneri processuali e le ripetibili, calcolati su un valore litigioso di fr. 484'455.96, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

                                        

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                    I.   L’appello 17 gennaio 2006 di AP 1 è respinto.

 

 

 

 

 

 

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

 

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.   3’850.-

                                         b) spese                                                      fr.        50.-

                                         Totale                                                           fr.   3’900.-

 

                                         da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 8’000.- per ripetibili.

 

                                  III.   Intimazione:

 

-

-

 

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1.

 

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).